AAS 34 (1942), p. 218
l'approvazione, che Noi concedemmo, uno Statuto per l'Amministrazione
delle Opere di Religione, nuovo nome assunto dalla Commissione anzidetta.
Con questo Statuto PAmm inistrazione fu affidata ad una Commissione
di Signori Cardinali.
Una speciale adunanza di Signori Cardinali, tenutasi nel 18 gennaio
del corrente anno 1942, ha poi espresso il voto che la ricordata Amministrazione
delle Opere di Religione sia eretta in persona giuridica, allo
scopo di dare ad essa un ordinamento più rispondente alla necessità dei
tempi e di far apparire ancor più espressamente separata e distinta la
responsabilità, che ognora la Santa Sede ha voluto nettamente disgiunta,
dell'Amministrazione anzidetta da quella degli Uffici della Santa Sede.
Dopo matura considerazione avendo ritenuto di potere annuire a tale
voto, abbiamo deciso di disporre, come con la Nostra Autorità disponiamo,
quanto segue :
I. È fondato ed eretto nella Città del Vaticano l'Istituto per le
Opere di Religione, il quale ha personalità giuridica ed assorbe l'Amministrazione
delle Opere di Religione.
II. Scopo dell'Istituto è di provvedere alla custodia e all'amministrazione
di capitali (in titoli od in contanti) e di immobili, gli uni e gli
altri trasferiti od affidati all'Istituto medesimo da persone fìsiche o giuridiche
e destinati ad opere di religione e di cristiana pietà.
III. Le disposizioni dello Statuto per l'Amministrazione delle Opere
di Religione, da Noi approvato nel 17 marzo 1941, rimangono in vigore
e saranno applicate all'Istituto per le Opere di Religione, in quanto non
siano in contrasto con il presente Nostro Chirografo e fino a quando non
apparirà opportuno di riformarle.
La Commissione di Signori Cardinali, alla quale era affidata l'Amministrazione
delle Opere di Religione, assume la vigilanza dell'Istituto.
L'Ufficio Amministrativo dell'Amministrazione delle Opere di Religione
diviene Ufficio Amministrativo dell'Istituto.
IV. Per tutti gli effetti giuridici l'Istituto è rappresentato congiuntamente
dal Signor Cardinale Presidente dell'Ufficio Amministrativo
e da Monsignor Segretario dell'Ufficio medesimo.
V. L'Istituto continuerà ad usare, a titolo di locazione, degli uffici
fin qui occupati dall'Amministrazione delle Opere di Religione, e
stipulerà all'uopo un contratto con l'Amministrazione dei Beni della
Santa Sede.
VI. Qualsiasi disposizione contraria al presente Nostro Chirografo
è abrogata.
delle Opere di Religione, nuovo nome assunto dalla Commissione anzidetta.
Con questo Statuto PAmm inistrazione fu affidata ad una Commissione
di Signori Cardinali.
Una speciale adunanza di Signori Cardinali, tenutasi nel 18 gennaio
del corrente anno 1942, ha poi espresso il voto che la ricordata Amministrazione
delle Opere di Religione sia eretta in persona giuridica, allo
scopo di dare ad essa un ordinamento più rispondente alla necessità dei
tempi e di far apparire ancor più espressamente separata e distinta la
responsabilità, che ognora la Santa Sede ha voluto nettamente disgiunta,
dell'Amministrazione anzidetta da quella degli Uffici della Santa Sede.
Dopo matura considerazione avendo ritenuto di potere annuire a tale
voto, abbiamo deciso di disporre, come con la Nostra Autorità disponiamo,
quanto segue :
I. È fondato ed eretto nella Città del Vaticano l'Istituto per le
Opere di Religione, il quale ha personalità giuridica ed assorbe l'Amministrazione
delle Opere di Religione.
II. Scopo dell'Istituto è di provvedere alla custodia e all'amministrazione
di capitali (in titoli od in contanti) e di immobili, gli uni e gli
altri trasferiti od affidati all'Istituto medesimo da persone fìsiche o giuridiche
e destinati ad opere di religione e di cristiana pietà.
III. Le disposizioni dello Statuto per l'Amministrazione delle Opere
di Religione, da Noi approvato nel 17 marzo 1941, rimangono in vigore
e saranno applicate all'Istituto per le Opere di Religione, in quanto non
siano in contrasto con il presente Nostro Chirografo e fino a quando non
apparirà opportuno di riformarle.
La Commissione di Signori Cardinali, alla quale era affidata l'Amministrazione
delle Opere di Religione, assume la vigilanza dell'Istituto.
L'Ufficio Amministrativo dell'Amministrazione delle Opere di Religione
diviene Ufficio Amministrativo dell'Istituto.
IV. Per tutti gli effetti giuridici l'Istituto è rappresentato congiuntamente
dal Signor Cardinale Presidente dell'Ufficio Amministrativo
e da Monsignor Segretario dell'Ufficio medesimo.
V. L'Istituto continuerà ad usare, a titolo di locazione, degli uffici
fin qui occupati dall'Amministrazione delle Opere di Religione, e
stipulerà all'uopo un contratto con l'Amministrazione dei Beni della
Santa Sede.
VI. Qualsiasi disposizione contraria al presente Nostro Chirografo
è abrogata.