AAS 4 (1912), p. 495
vare gli alunni da dissipazione e da quelle pericolose relazioni che sono
sì facili in scuole frequentate da secolari, sia perchè le scuole del Seminario,
anche se ginnasiali e liceali e sostanzialmente conformi ai programmi
di Stato, debbono avere un carattere ed un indirizzo loro proprio,
quale si richiede per gli aspiranti al sacerdozio secondo le norme
che si determinano qui appresso.
Potranno tuttavia gli Ordinari che hanno un collegio secolare
annesso al Seminario, permettere che gli alunni del medesimo frequentino
le scuole ginnasiali del Seminario. Ma in tal caso è necessario che
vi siano in queste scuole maestri civilmente patentati, e che si seguano
in esse totalmente i programmi dello Stato. Inoltre gli Ordinari dovranno
curare con ogni studio che niun nocumento ne venga allo spirito ed
alla disciplina dei seminaristi; e provvedere che questi ultimi in ore
proprie distinte dalla scuola abbiano quella istruzione supplementare
che si richiede sin dai primi anni per chi aspira al sacerdozio.
6. Dovendo i giorni festivi di precetto essere dai seminaristi in special
modo dedicati al culto e servizio divino, e non potendosi quindi
considerare come giorni di intera vacanza, è necessario dare agli alunni
un altro giorno per settimana di riposo; non così però che non si possa
nel medesimo stabilire un'ora d'insegnamento per materie meno gravose
o^secondarie, secondo il prudente giudizio degli Ordinari, sentiti i deputati
e superiori del Seminario. E quest'ora d'insegnamento dovrà esser
fatta dai maestri ordinari, e potrà rientrare nell'ambito delle materie
di esame e di premiazione.
7. Nei giorni di scuola le ore d'insegnamento saranno quattro (o
tutto al più quattro e mezzo, se si farà un giorno per settimana di
intera vacanza), non consecutive, ma divise opportunamente secondo il
giudizio degli Ordinari, sentito il consiglio dei deputati e dei superiori
del Seminario.
Un maggior numero di ore di scuola non sembra possibile, attesa
la necessità di dare un tempo sufficiente allo studio privato ed alle
pratiche di pietà doverose in un Seminario, e di non recare nocumento
al riposo e sollievo necessario per il benessere fisico degli alunni. D'altronde
la vita di raccoglimento durante l'anno, e lo studio non del tutto
sospeso durante le vacanze autunnali, valgono a ben compensare questa
limitazione.
8. Nel ginnasio, pur attenendosi in linea generale ai programmi
d'insegnamento civili, si darà speciale impulso allo studio della lingua
latina: di più in ogni settimana nelle ore di scuola vi sarà un'ora di
catechismo ed un'ora di stòria del Vecchio e Nuovo Testamento.
sì facili in scuole frequentate da secolari, sia perchè le scuole del Seminario,
anche se ginnasiali e liceali e sostanzialmente conformi ai programmi
di Stato, debbono avere un carattere ed un indirizzo loro proprio,
quale si richiede per gli aspiranti al sacerdozio secondo le norme
che si determinano qui appresso.
Potranno tuttavia gli Ordinari che hanno un collegio secolare
annesso al Seminario, permettere che gli alunni del medesimo frequentino
le scuole ginnasiali del Seminario. Ma in tal caso è necessario che
vi siano in queste scuole maestri civilmente patentati, e che si seguano
in esse totalmente i programmi dello Stato. Inoltre gli Ordinari dovranno
curare con ogni studio che niun nocumento ne venga allo spirito ed
alla disciplina dei seminaristi; e provvedere che questi ultimi in ore
proprie distinte dalla scuola abbiano quella istruzione supplementare
che si richiede sin dai primi anni per chi aspira al sacerdozio.
6. Dovendo i giorni festivi di precetto essere dai seminaristi in special
modo dedicati al culto e servizio divino, e non potendosi quindi
considerare come giorni di intera vacanza, è necessario dare agli alunni
un altro giorno per settimana di riposo; non così però che non si possa
nel medesimo stabilire un'ora d'insegnamento per materie meno gravose
o^secondarie, secondo il prudente giudizio degli Ordinari, sentiti i deputati
e superiori del Seminario. E quest'ora d'insegnamento dovrà esser
fatta dai maestri ordinari, e potrà rientrare nell'ambito delle materie
di esame e di premiazione.
7. Nei giorni di scuola le ore d'insegnamento saranno quattro (o
tutto al più quattro e mezzo, se si farà un giorno per settimana di
intera vacanza), non consecutive, ma divise opportunamente secondo il
giudizio degli Ordinari, sentito il consiglio dei deputati e dei superiori
del Seminario.
Un maggior numero di ore di scuola non sembra possibile, attesa
la necessità di dare un tempo sufficiente allo studio privato ed alle
pratiche di pietà doverose in un Seminario, e di non recare nocumento
al riposo e sollievo necessario per il benessere fisico degli alunni. D'altronde
la vita di raccoglimento durante l'anno, e lo studio non del tutto
sospeso durante le vacanze autunnali, valgono a ben compensare questa
limitazione.
8. Nel ginnasio, pur attenendosi in linea generale ai programmi
d'insegnamento civili, si darà speciale impulso allo studio della lingua
latina: di più in ogni settimana nelle ore di scuola vi sarà un'ora di
catechismo ed un'ora di stòria del Vecchio e Nuovo Testamento.