AAS 21 (1929), p. 394
§ 2. In base ai canoni di cui al precedente § 1, analogamente dicasi a
riguardo dei rettori ed amministratori di cui all'articolo 14.
Art. 40.
§ 1. Gli stessi di cui al precedente articolo 39, nell'edificazione o riedificazione
e nell'ampliamento o restauro delle rispettive chiese e santuari
con gli edifìci ed opere annesse, dovranno attenersi al prescritto dei can. 1162
e 1164 del Codice di diritto canonico.
§ 2. In caso contrario, essi saranno tenuti personalmente responsabili
non solo delle spese sostenute, ma anche dei danni arrecati, salvo le maggiori
pene del caso.
Art. 41,
§ 1. Per gli atti e contratti eccedenti l'ordinaria amministrazione (acquisti,
alienazioni, permute, donazioni, enfiteusi, affrancazioni di canoni e
censi, mutui, atterramenti di piante di alto fusto, liti attive e passive, ecc.),
i beneficiati, i rettori e gli altri amministratori di cui all'articolo 14 dovranno
fornirsi dell'autorizzazione ecclesiastica a norma del Codice di diritto
canonico (canoni 1526-1543).
§ 2. In caso contrario, oltre la nullità dell'atto e contratto, i medesimi
sono tenuti al risarcimento dei danni arrecati a norma dei canoni di cui
al superiore § 1, salvo le maggiori pene sancite nel canone 2347.
Art. 42.
§ 1. Gli enti ecclesiastici non beneficiari o di culto, a norma dell'art. 30,
comma 2, del Concordato, sono anche tenuti a fornirsi dell'autorizzazione
civile per acquistare beni immobili e per accettare donazioni, eredità o
legati, sotto pena di nullità degli stessi acquisti ed accettazioni secondo
gli articoli 9 e 10 della legge civile 27 maggio 1929, n. 848.
§ 2. Gli enti beneficiari poi, a tenore dell'articolo 30? comma 3 del
Concordato, sono inoltre tenuti a munirsi dell'autorizzazione civile per gli
atti e contratti eccedenti l'ordinaria amministrazione, specificati negli
articoli 12 e 13 della stessa legge civile 27 maggio 1929, n. 848.
Art. 43.
Gli stessi beneficiati, rettori ed amministratori, per la retta amministrazione
dei beni beneficiari ed ecclesiastici, a mente del canone 1522 dovranno
di regola tenere, sotto la vigilanza dei proprii Ordinari, due libri ed un
registro, cioè:
Io un libro cassa, analogo a quello della Curia diocesana di cui all'articolo
15 n. 1, per ogni operazione di credito e debito, cioè di entrata ed
riguardo dei rettori ed amministratori di cui all'articolo 14.
Art. 40.
§ 1. Gli stessi di cui al precedente articolo 39, nell'edificazione o riedificazione
e nell'ampliamento o restauro delle rispettive chiese e santuari
con gli edifìci ed opere annesse, dovranno attenersi al prescritto dei can. 1162
e 1164 del Codice di diritto canonico.
§ 2. In caso contrario, essi saranno tenuti personalmente responsabili
non solo delle spese sostenute, ma anche dei danni arrecati, salvo le maggiori
pene del caso.
Art. 41,
§ 1. Per gli atti e contratti eccedenti l'ordinaria amministrazione (acquisti,
alienazioni, permute, donazioni, enfiteusi, affrancazioni di canoni e
censi, mutui, atterramenti di piante di alto fusto, liti attive e passive, ecc.),
i beneficiati, i rettori e gli altri amministratori di cui all'articolo 14 dovranno
fornirsi dell'autorizzazione ecclesiastica a norma del Codice di diritto
canonico (canoni 1526-1543).
§ 2. In caso contrario, oltre la nullità dell'atto e contratto, i medesimi
sono tenuti al risarcimento dei danni arrecati a norma dei canoni di cui
al superiore § 1, salvo le maggiori pene sancite nel canone 2347.
Art. 42.
§ 1. Gli enti ecclesiastici non beneficiari o di culto, a norma dell'art. 30,
comma 2, del Concordato, sono anche tenuti a fornirsi dell'autorizzazione
civile per acquistare beni immobili e per accettare donazioni, eredità o
legati, sotto pena di nullità degli stessi acquisti ed accettazioni secondo
gli articoli 9 e 10 della legge civile 27 maggio 1929, n. 848.
§ 2. Gli enti beneficiari poi, a tenore dell'articolo 30? comma 3 del
Concordato, sono inoltre tenuti a munirsi dell'autorizzazione civile per gli
atti e contratti eccedenti l'ordinaria amministrazione, specificati negli
articoli 12 e 13 della stessa legge civile 27 maggio 1929, n. 848.
Art. 43.
Gli stessi beneficiati, rettori ed amministratori, per la retta amministrazione
dei beni beneficiari ed ecclesiastici, a mente del canone 1522 dovranno
di regola tenere, sotto la vigilanza dei proprii Ordinari, due libri ed un
registro, cioè:
Io un libro cassa, analogo a quello della Curia diocesana di cui all'articolo
15 n. 1, per ogni operazione di credito e debito, cioè di entrata ed