ENFITEUSI. - I. CONCETTO
L'e. (dal greco ἐκράτευσις = piantagione) è un diritto reale su un immobile (solitamente rustico) per il quale si ha, in perpetuo o per un certo tempo, il pieno godimento di esso con l'obbligo di migliorarlo e di corrispondere ogni anno una prestazione in danaro, o in generi di natura. Sulla figura giuridica di tale istituto è ancora viva la disputa fra gli autori. Qui basterà ricordare che delle due obbligazioni la più importante è la prima: l'obbligo di corrispondere un determinato canone è secondario e non ha talvolta che un valore simbolico. Ciò significa che l'istituto dell'e.
mira innanzi tutto al dissodamento e al miglioramento di terreni incolti. Per tale motivo l'enfiteuta ha poteri amplissimi (può apportare tutte le modificazioni che vuole purché non deteriori il fondo) e la concessione è fatta per un tempo piuttosto notevole e tende a trasformarsi in vera e completa proprietà.
In tal senso l'istituto dell'e. ha reso grandissimo servigi nell'antichità e nel medioevo: fu la forma concreta con cui fu stimolato il dissodamento di molte terre e avviata la proprietà individuale di estese zone. Progrendo nel tempo il motivo del miglioramento del fondo cedette sempre più terreno alla prestazione annua. Il dirittorio si andò sempre più preoccupando di ricavare dai suoi fondi determinati vantaggi, anziché di migliorarli. Si capisco perciò che l'istituto dell'e. perdette d'importanza fin quasi a scomparire del tutto.
II. - L'E. NEL DIRITTO CANONICO. - Poiché il contratto di e. importa una vera e propria alienazione da parte del concedente, è soggetto alle leggi canoniche riguardanti l'alienazione; si deve però tener presente la sua speciale configurazione. Così innanzi tutto, per concedere in e. beni ecclesiastici, si deve applicare il can. 1530 § 1, n. 1 circa la preventiva perizia, il can. 1532 § 2, n. 3 circa il consenso da richiedersi dagli interessati (beneficiario, patrono) e tutte le altre condizioni che riguardano l'alienazione (v. BENI ECCLESIASTICI, II, col. 1344).
In particolare poi per il can. 1542 § 1: a) «nell'e. dei beni ecclesiastici l'enfiteuta non può riscattare il canone, senza la licenza del legittimo superiore ecclesiastico a norma del can. 1532; e se procede all'affrancazione, deve dare almeno una tale somma di denaro che sia rispondente al canone». La disposizione è logica, perché con l'affrancazione del canone, l'alienazione del bene dato in e. è completa. b) «Si deve esigere dall'enfiteuta una congrua causazione per la soluzione del canone e per l'osservanza delle condizioni apposte; nell'istituzione contrattuale del patto enfiteutico si deve eleggere il foro ecclesiastico per dirimere le eventuali controversie e dichiarare espressamente che le migliorie appartengono al fondo» (loc. cit. § 2).
Se le formalità del CIC, a cui sono tenuti anche i religiosi, siano in contrasto con le formalità del diritto civile, sono evidentemente da osservarsi le prime in base al can. 1529.
Il caso di contrasto si è verificato in Italia dopo l'entrata in vigore del nuovo Codice civile (1942), che dava all'enfiteuta il diritto di affrancare il fondo dopo venti anni dalla costituzione dell'e. (artt. 971-73).
Di tale diritto si sono avvalsi non pochi enfiteuti di beni ecclesiastici, e di fronte alla resistenza dei direttori ecclesiastici sono ricorsi al sistema dell'affrancazione giudiziaria o coatta, convenendo davanti al magistrato civile gli ecclesiastici titolari di benefici o altrimenti rappresentanti di enti ecclesiastici e persino gli Ordinari diocesani, mentre gli stessi enfiteuti offrivano un capitale di affrancazione, che, soprattutto al valore della moneta ora corrente, si risolveva in un vero e grave danno al patrimonio dei benefici ed enti ecclesiastici (cf. Il diritto ecclesiastico, 57 [1946], pp. 253-54; sentenza del tribunale di Patti, 12 ott. 1945).
La S. Congregazione del Concilio, che già nell'istruzione del 20 giugno 1929, per l'amministrazione dei beni beneficiari ed ecclesiastici in Italia (art. 41, in AAS, 21 [1929], p. 394), aveva insistito nell'osservanza delle norme canoniche riguardanti l'e., tornò ad insistervi dopo la pubblicazione del nuovo Codice civile con ripetute istruzioni del 18 maggio 1945 e 1° maggio 1945.
La linea direttiva in esse contenuta è di evitare l'affrancazione dell'e. su beni ecclesiastici, perché in genere lesive del patrimonio ecclesiastico, richiamando i fedeli ai loro doveri di coscienza, e all'onere in materia di contratti di beni ecclesiastici di osservare, come si è detto, prima di tutto le norme di diritto canonico. Contro co-
loro inoltre che ricorrono all'affrancazione coatta sono richiamate le disposizioni del can. 2341, che commina la scomunica specialis modo riservata alla S. Sede contro chi conviene il proprio Ordinario dinanzi al giudice civile, e rende possibile di pene ecclesiastiche chi convenga altri chierici in deroga al privilegium fori (can. 220).
Inoltre si ricorda che tutti costoro, contravvenendo al preciso disposto del can. 1542 § 1, devono anche essere considerati come ingiusti detentori dei beni ecclesiastici e, quindi, a norma del can. 2340, non possono essere assoluti dalla scomunica e dalle altre pene così incorse, se non dopo aver riusciti i danni arrecati ai benefici ed enti ecclesiastici.
III. L'E. NEL DIRITTO ITALIANO. — Il Codice italiano ha conservato l'istituto dell'e. (I. III, tit. IV). La concessione può essere perpetua o temporanea, purché dori un minimo di vent'anni (a. 958).
L'enfiteuta ha sui frutti del fondo, sul tesoro, sulle utilizzazioni del sottosuolo e sulle accessioni gli stessi diritti che sarebbe il proprietario (a. 959). Ha l'obbligo di « migliorare il fondo » di pagare al concedente un canone periodico « in una somma di denaro ovvero in una quantità fissa di prodotti naturali (a. 960). Inoltre sono a suo carico « le imposte e gli altri pesi che gravano sul fondo, salvo le disposizioni delle leggi speciali » (a. 964).
« L'enfiteuta può affrancare il fondo dopo vent'anni dalla costituzione dell'e. Nell'atto costitutivo può essere stabilito un termine superiore ai vent'anni, non eccedente i quaranta. Anche quando nell'atto costitutivo non è indicato nessun termine, se in esso è prestabilito un piano di miglioramento, l'enfiteuta non può procedere all'affrancazione prima che i miglioramenti siano stati compiuti » (a. 971).
Per l'opposto, se l'enfiteuta vien meno ai suoi obblighi, ossia se non migliora il fondo (o peggio lo deteriora) e se è in mora nel pagamento di due annualità di canone, il concedente può chiedere la devoluzione del fondo enfiteutico (a. 972).
L'enfiteuta può disporre del proprio diritto senza corrispondere alcun compenso (laudemio) al concedente « sia per atto tra i vivi, sia per atto di ultima volontà » (a. 965); però in caso di vendita « il concedente è preferito a parità di condizioni » (a. 966).
Del canone enfiteutico non si può « pretendere remissione a riduzione... per qualunque, insolita sterilità del fondo o perdita di frutti » (a. 960). Una revisione del canone può avvenire solo dopo dieci anni dalla concessione (e successivamente dopo ugual periodo di tempo) e se il valore del fondo si sia almeno raddoppiato o dimezzato rispetto al valore iniziale o a quello accertato nella precedente revisione (a. 962).
IV. PUNTO DI VISTA MORALE
Da quest'ultimo punto di vista l'e. rientra perfettamente nella destinazione dei beni e nei motivi generatori della proprietà privata. Questa infatti trova la sua ragione più forte nella necessità di dare uno stimolo economico al lavoro per trasformare le cose e metterle così in grado di servire efficacemente all'umanità.Per tale motivo l'istituto dell'e., eventualmente ritoccato e adattato alle nuove situazioni createsi, può trovar ancora oggi utili applicazioni e render grandi servizi all'umanità (concessioni di zone in territori primitivi o apopolati, ecc.).
nel nuovo Codice civile, ibid., pp. 505-506; G. Oliverio, In tema di affrancazioni di oneri di culto, in Il diritto ecclesiastico, 53 (1942), pp. 210-17; G. Lucchi, L'e. nel nuovo Codice civile, in Palestra del clero, 21 (1942), pp. 136-40; G. Ceconi, L'e. nel nuovo Codice civile, in Riv. di diritto agrario, 22 (1943), pp. 26-46.
V. SOCIOLOGIA
Sebbene la dinamicità propria della vita economica moderna, che non può mancare di far sentire i suoi riflessi sull'ordinamento giuridico positivo, abbia fatto cadere in disuso tale forma di conduzione delle terre, in ossequio anche alla tendenza diretto ad assicurare alla proprietà fondiaria una sempre maggiore libertà da ogni vincolo od onere di carattere reale e permanente, è da ritenere che l'e. possa ancor svolgere una importante funzione nel quadro della riforma agraria e delle direttive contenute nell'art. 44 della nuova Costituzione italiana.La stessa dottrina sociale cristiana non può non riguardare con particolare favore questo istituto. Infatti tale dottrina è orientata nel senso di favorire con ogni mezzo la diffusione della piccola proprietà coltivatrice diretta, sia per ovvie ragioni di pacificazione sociale, sia perché la proprietà della casa, della terra e degli strumenti del proprio lavoro assicura al lavoratore quell'autonomia economica, che è alla base della libertà politica e che agevola la stessa tutela della dignità della persona umana e la estrinsecazione delle sue capacità morali e intellettuali. I sommi pontefici, da Leone XIII a Pio XI e a Pio XII, non hanno mancato di raccomandare nelle loro encicliche, a tutti coloro che lavorano nel campo sociale, la realizzazione pratica di tali principi, con tutti quelli accorgimenti pratici che sono consigliati dalle diverse possibilità ed esigenze delle varie zone agricole. Ora, proprio l'e. offre la possibilità di avviare le masse rurali italiane verso la piccola proprietà coltivatrice, senza privare i proprietari della giusta indennità che loro compete e senza aggravare di nuovi oneri le finanze dello Stato, rendendo possibile, attraverso l'adempimento dell'obbligo dei miglioramenti, molti lavori di bonifica spettanti alla privata iniziativa.
La durata del rapporto assai lunga, e comunque non inferiore al ventennio, assicura all'enfiteuta un'adeguata stabilità di lavoro, affezionandolo alla terra meglio di qualsiasi altro rapporto di natura personale e temporanea, e invogliandolo ad investimenti di capitali in opere di migliorie.
Un'amplissima autonomia, non soltanto nella gestione dell'azienda, ma anche nella disposizione del diritto enfiteutico che può essere alienato e trasmesso per successione ereditaria, conferisce al lavoratore tutti quei vantaggi che sono propri del piccolo proprietario.
Entrambe le parti sono garantite dai perturbamenti, oggi tanto frequenti nell'economia agricola, a mezzo della rivedibilità decennale del canone, in relazione alle variazioni del valore del fondo, esclusi naturalmente i miglioramenti o i deterioramenti imputabili all'enfiteuta stesso.
D'altro canto, i diritti del proprietario e gli interessi superiori della produzione nazionale sono efficacemente tutelati dal diritto di devoluzione del fondo enfiteutico a favore del concedente, in caso di morosità biennale o di deterioramento o di contravvenzione all'obbligo dei miglioramenti convenuti. In tal modo si evita il pericolo di cedere le terre ai coloni meno capaci e si educa il coltivatore all'amore del lavoro e del sacrificio, senza il quale non è possibile alcuna elevazione economico-sociale.
Comunque l'aspirazione del contadino alla piena proprietà della terra, su cui vive e lavora, può attuarsi anche a favore del mano abbienti e attraverso risparmi graduali, alla scadenza di un ventennio dalla costituzione del diritto enfiteutico, mediante l'affrancazione del fondo, dietro versamento al pro-

del canone annuo.
Giustamente pertanto il Bonfante, ravvisò nell'e.
« uno strumento » un correttivo del latifondo per
l'applicazione più economica della coltura intensiva ».