BENI ECCLESIASTICI

BENI ECCLESIASTICI. - Sono così chiamati i beni temporali (sia corporali, come i beni mobili e immobili, sia non corporali, come i diritti, le azioni, le obbligazioni, la servitù) che appartengono alla Chiesa universale o ad una persona morale di diritto eccle- siastico. Questi b. c. si dicono sacri se applicati al culto divino con la benedizione o la consacrazione; pre- ziosi, se hanno un notevole valore artistico, storico o materiale (CIC, can. 1498, §§ 1 e 2).

SOMMARIO: I. Storia: I. La proprietà ecclesiastica sotto l'Impero romano. - 2. La proprietà ecclesiastica dalle invasioni barbarie che alla fine del medioevo. - 3. Le legislazioni civili degli ultimi secoli. - 4. Evoluzione della dottrina circa il soggetto dei b. e. - II. Diritto vigente: I. Principi generali e distinzioni. - 4. Modi d'acquisto di diritto privato. - 5. Modi d'acquisto di diritto pubblico. - 6. Donazioni e disposizioni testamentarie ad pias causas. - 7. Altre contribuzioni volontarie. - 6. Soggetto della proprietà dei b. e. - 8. Amministrazione del patrimonio ecclesiastico nel diritto canonico. - 8. Amministrazione del pa- trimonio ecclesiastico nel diritto italiano.

I. STORIA

I. La proprietà ecclesiastica sotto l'Impero romano

Sulla vita economica e giuridica delle comu- nità cristiane durante i primi tre secoli siamo informati assai imperfettamente. Le più importanti fra esse, e par- ticolarmente Roma, sino dal principio della loro esistenza erano in grado di disporre di somme in favore dei poveri, dei prigionieri, dei perseguitati, e potevano sovvenire comunità bisognose. I luoghi dove i fedeli si adunavano erano forse, da principio, stanze messe a disposizione da privati possessori od anche prese in affitto, come sappiamo fece s. Paolo; e può darsi che fos- sero proprietà della Chiesa, ma affidati fiduciariamente a qualche privata persona. La cosa è già mutata nel sec. III. I tituli che cominciarono a sorgere a Roma erano ormai proprietà della Chiesa, come era il caso

Article illustration

della abitazione del vescovo di Antiochia. Del resto negli editti persecutori di Diocleziano era contemplata la confisca delle possessioni, degli archivi e dei libri. Con l'editto costantiniano del 313 e con quello del 321 la legislazione romana riconobbe alla Chiesa il diritto di possedere e di succedere, e tosto il patrimonio ecclesiastico si accrebbe con elargizioni di imperatori e di privati. In particolare la Chiesa Romana riuscì a formarsi un patrimonio ingente con possessi situati nelle diverse regioni dell'Impero. Un analogo fatto si riscontra per le altre sedi vescovili.

9. La proprietà ecclesiastica dalle invasioni barbarie alla fine del medioevo

Le invasioni germaniche e più tardi i dissidi insorti fra la Chiesa romana e l'impero d'oriente, e l'occupazione dell'Africa e della Sicilia da parte degli Arabi cagionarono enormi danni a quei patrimoni, ma in seguito, divenuti i Germani cattolici, sovrani e privati ridiedero alla Chiesa vasti beni. Furono fondati numerosi monasteri così nel regno franco, come nel regno longobardo: basti ricordare, quanto a quest'ultimo, le abbazie di Montecasino, di Farfa, di S. Salvatore sul Monte Amiata, della Cava dei Tirreni, di Nonantola, di Bobbio e tanti altri chiestri dotati ampiamente da re, da duchi, oppure da dovizioni nobili longobardi. Questi elargirono pure vistosi beni a monasteri femminili ed essi fondati. Nell'Italia bizantina fiorirono poi, dopo che vi si estese la dominazione bizantina (867-1071), anche molti monasteri basiliani, ed altri enti monastici furono fondati e dotati più tardi dai principi normanni, dopo che costoro, cacciati Arabi e Bizantini, ebbero costituito un potente stato nell'Italia meridionale.

Molte donazioni furono poi fatte a tali enti da privati specialmente dopo che furono ammesse quell'antica causa dalla legislazione longobarda, se fatte per beneficare l'anima. Queste donazioni si moltiplicarono dopo che i Franchi scesero in Italia con Carlomagno, accrescendo così i patrimoni ecclesiastici.

In una particolare condizione si trovavano, dal punto di vista patrimoniale, gli enti religiosi che erano stati fondati da re o da principi o che erano pervenuti loro in seguito a donazioni od a confische. Questi enti erano considerati come regii iuris ed i beni si trovavano in una condizione ibrida: la protezione che il Sovrano esercitava su di essi tendeva a confondersi con un diritto di proprietà, mentre autori ecclesiastici, come, ad es., il celebre arcivescovo Innocenzo di Reims, sostenero che non si trattava d'un diritto di tal natura che consentisse al re di poter disporre di tali enti e dei loro beni a suo talento e contro ragione. Vi erano poi le numerose chiese che, così in Italia come fuori della penisola, erano state fondate da privati che le avevano dotate e pretendevano di poterne disporre come di cosa propria, nominandone i sacerdoti scelti di regola fra i propri famigliari. Per questi enti vi fu una costante e paziente azione dell'autorità ecclesiastica che, se da un lato cercò di incoraggiare tali pieni fondazioni, dall'altro però riuscì a ridurle un po' alla volta sotto la potestà dei vescovi.

I patrimoni delle chiese che stavano nella tutela del godevano gli stessi privilegi che avevano i beni del patrimonio regio e perciò fruivano di una speciale giurisdizione dinnanzi al tribunale del re, più tardi, a partire dal regno di Ludovico il Pio, vennero in possesso della emunitas, che li proteggeva dalle esazioni dei tributi statali, ed escludeva dalla loro cerchia gli ufficiali pubblici che non potevano esercitarvi alcun atto di coercizione. Tali privilegi, che nei tempi più antichi spettavano soltanto agli ecclesiastici regii iuris, vennero poi ad estendersi un po' per volta anche a quelli di diritto comune. Il più antico fra essi fu quello concesso da Carlomagno nel 792 alla chiesa d'Aquileia; più tardi tutte le sedi vescovili furono dotate d'estesi privilegi immunitari per le loro terre: tipica per questi è la concessione fattuale dall'imperatore Carlo il Grosso alla chiesa d'Arezzo il 15 febbraio, 882. Anche i monasteri principali furono dotati di simili privilegi che creavano delle vere isole immunitarie nel territorio dello Stato, giacché gli abitanti erano sottratti ai giudici ordinari, e non erano soggetti ai tributi né al servizio militare.

Titolari dei b. e. di diritto comune sin dai tempi più antichi erano i vescovi, ma più tardi cominciò ad affermarsi un po' alla volta l'individuabilità giuridica ed economica delle singole chiese e ciò sia per la liberalità dei privati verso di esse, sia perché gli stessi vescovi deputarono ai singoli rettori di tali enti una parte dei redditi della sede vescovile. Già essi non potevano intromettersi nei b. donati a queste chiese, quando i donatori l'avessero escluso e ciò secondo decisioni di concili (come quello di Arles del 452); questo rispetto della volontà dei donatori divenne una regola incontrastata.

D'altra parte, secondo le disposizioni date verso la fine dello stesso secolo dal papa Gelasio I, i vescovi dovevano dividere i proventi derivanti dai fedeli in varie parti, attribuendone una alle singole chiese della diocesi, una al clero ed una alla beneficenza. Finirono con l'attribuire alle chiese loro dipendenti anche una parte d'altri proventi ed il godimento di determinati b. Questa posizione autonoma patrimoniale delle varie chiese sorse però soltanto nei secc. VII e VIII.
Nell'età feudale molti e gravi danni subì il patrimonio ecclesiastico giacché si accorberono le secolarizzazioni di tali b. cominciate con le concessioni fatte di essi dai Carolingi verbo regis al loro vassalli; concessioni delle quali molte furono fatte in Italia per opera, specialmente, di Ludovico figlio di Carlomagno, di Lotario suo nipote, e degli altri più tardi discendenti della stessa casa. Non è pacifico se tali vassalli considerassero come regi, com'è opinione dello storico francese Lot, oppure se dovessero ritenersi come dipendenti dai vescovi o dagli abati dei cui b. erano stati formati i loro benefici, come ritiene il Lese. La prima opinione sembra oggi prevalente.

L'ingerenza degli imperatori romano-germanici nei b. della chiesa culminò con la casa di Sassonia (961-1024). In questo periodo essi nominavano, di fatto, i vescovi, sia pure palliando tali nomine con fittizie elezioni canoniche, li investivano delle giurisdizioni loro accordate e, molto spesso, ne facevano docili strumenti della loro politica. Ciò ebbe vasti riflessi sul patrimonio ecclesiastico, perché i vescovi, divenuti in tal modo grandi signori dell'impero, organizzarono una propria feudalità dotandola con b. e., e lo stesso fecero anche le più potenti abbazie. Accanto ad ogni vescovo stava sino dall'età carolingia un avvocato il quale esercitava la giurisdizione criminale in nome del prelato, ne guidava sovente le milizie nelle azioni guerresche, e riscuoteva per tutto ciò importanti tributi dai dipendenti del vescovo.

La contaminazione del complesso patrimoniale ecclesiastico col feudo portò a gravissime conseguenze. I signori laici investiti di b. e. ne fecero loro retaggio e considerarono le chiese comprese in essi come b. feudali, appropriandosi le decime e gli altri proventi: ciò portò il Concilio lateranense del 1179 a proibire l'infeudazione delle decime. D'altra parte già un secolo prima, nel Concilio tenuto da Urbano II a Clermont (1095), i padri avevano interdetto ulteriori concessioni di feudi fatte a danno del patrimonio ecclesiastico. Il male però era già fatto e, in realtà, i b. delle chiese vescovili e delle potenti abbazie rimasero in buona parte coperti di vincoli feudali: d'altra parte i potenti avvocati ecclesiastici continuarono le loro

mene per costituirsi dei principi a danno degli enti che avrebbero dovuto proteggere. Così avvenne degli Habsburg per le chiese di Trento e di Bressanone e lo stesso sarebbe avvenuto probabilmente del patriarcato d'Aquileia da parte degli stessi principi quali eredi dei conti di Gorizia, avvocati di quella chiesa, se Venezia non si fosse impossessata del Friuli nel 1420.

Tuttavia malgrado queste perdite cagionate dalle infeduzioni, il patrimonio ecclesiastico alimentato continuamente dalle liberalità dei fedeli, rimaneva sempre cospicuo. Degna di studio è la sua organizzazione che ebbe tanta importanza per l'evoluzione economica e giuridica dell'età di mezzo.

L'ordinamento dei b. e. è basato su due tipi profondamente distinti. L'uno è formato da quelli spettanti alle singole pievi e chiese autonome, l'altro dai grandi complessi di beni spettanti ai ricchi vescovati ed ai monasteri più dotati. Fra questi due estremi ci son poi infinite varietà.

Il primo tipo esigeva un'amministrazione molto semplice, trattandosi, di solito, di poche terre che costituivano il mauso o mase ecclesiastica, le cui rendite insieme alla porzione delle decime e dei redditi dell'altare spettanti al rettore della chiesa gli davano i mezzi per campare la vita. Erano beni che già l'imperatore Ludovico il Pio nel capitolare ecclesiastico dell'818-19 cap. 10 aveva dichiarato liberi da ogni imposizione o servizio. Di riscontro a questa semplice struttura, sta l'organizzazione dei grandi patrimoni. Essi erano divisi, d'ordinario, in tre parti: una di esse era coltivata direttamente dall'ente proprietario per mezzo di servi o d'opere alle quali erano obbligati i coloni, gli aldoni o anche i livellarii. A tali lavori presiedeva un fattore col nome di azionario o di villico. La seconda parte era divisa in mansi, estensione di terra variabile ma tale che poteva esser coltivata da una famiglia di rustici. Questi erano talvolta servi detti casti perché avevano un abitato addetto al mauso, oppure dei semiliberi come gli aldoni, od anche uomini liberi che avevano con l'ente religioso un contratto di locazione detto «livello». Talvolta questi coltivatori erano artefici, ed in luogo di esser obbligati a dare una parte dei raccolti al proprietario, davano un certo numero di giornate di lavoro nella qualità di falegnami, fabbri, carpentieri ed altre all'azienda che, secondo il sistema medievale, tendeva a bastare a se stessa. La terza parte era costituita da quelle terre che non avevano vincoli economici con l'amministrazione, come quelle date in feudo, oppure ne avevano di mitissimi, come altre terre concesse a persone che in un modo o nell'altro avevano meritato il favore del vescovo o dell'abate e corrispondevano all'ente in generale soltanto un tenue censo in denaro. In generale l'amministrazione ecclesiastica trattava con grande misura i suoi dipendenti. Gli stessi servi, nell'ambito della grande proprietà, potevano disporre dei beni da essi goduti per atti fra vivi o d'ultima volontà; le concessioni livellarie od enfiteutiche erano rinnovate per generazioni e generazioni, col pagamento d'un lieve canone così che, trascorso molto tempo, si considerava il livellario o l'enfiteuta come il vero proprietario ed i diritti dell'ente concedente sfumavano in un semplice censo.

La vastità delle proprietà delle grandi chiese vescovili e delle ricche abbazie suscitò qua e là nell'Europa cristiana reazioni che si esasperarono nelle correnti eretici dei secc. XI-XIII. Si affermarono teorie che negavano alla chiesa il diritto di possedere e avrebbero voluto che i chierici si guadagnassero la vita col lavoro manuale. La politica dei comuni non aderì a queste dottrine, però pose spesso dei limiti all'estendersi eccessivo della proprietà ecclesiastica ritenuto dannoso all'economia e soprattutto alle finanze cittadine, date le immunità tributarie che essa godeva. Una simile politica fu abbracciata anche dai re di Sicilia che vietarono di vendere o donare ad enti religiosi le terre allodiali o «burgesantia». Particolare importanza ebbe, su questo argomento, la legislazione

veneziana che impose agli enti religiosi che avessero ricevuto per donazione o per testamento b. e. immobili, di vendetti, destinando il ricavato agli scopi più divisati dai benefattori. Tali leggi servirono di modello a quelle d'altri stati e precorsero in qualche modo le riforme attuate dai principi nel sec. XVIII.

10. Le legislazioni civili degli ultimi secoli

Non si può dimenticare che se la legislazione degli stati italiani poneva qua e là certi limiti alle proprietà ecclesiastiche, altrove l'affermarsi delle varie confessioni protestanti in vari stati d'Oltralpe cagionava l'annientamento d'infiniti enti ecclesiastici e la confisca dei loro patrimoni.

Quanto alla Rivoluzione Francese, essa fu un turbine che travolse per un breve tempo chiese, ordini religiosi, patrimoni ecclesiastici. Il governo napoleonico, che ne costituì l'epilogo, rimediò in qualche parte alle iature della legislazione precedente, e se soppresse vari Ordini religiosi, molte parrocchie e restringe il numero dei seminaristi, tuttavia assegnò ai vescovadi, ai capitoli, ai seminari, ai curati una dotazione congrua sui beni nazionali e restituì agli ordini religiosi superstiti l'amministrazione dei loro beni. Più tardi furono le opere per restituire dalle municipalità ai seminari i loro beni sino ad un certo valore. Uno dei motivi di attrito con l'autorità ecclesiastica rimase però, come nota il Roberti, il sistema imposto da quella legislazione per l'amministrazione dei beni e redditi spettante alla Chiesa che doveva esser affidata ad organismi esclusivamente laici.

4. Evoluzione della dottrina circa il soggetto dei b. e. — Quanto si è detto sin qui dà alcune indicazioni per indagare quale sia stato considerato il soggetto della proprietà dei b. e. durante i tempi. Parve ad alcuni autori che da un passo d'una costituzione di Onorio e Teodosio si potesse dedurre che essi ritenevano che la proprietà dei b. e. spettasse alla Chiesa come corpo universale. Si tratta però d'un concetto un po' vago e non si sa se avesse applicazioni pratiche. Le fonti nei tempi successivi alla caduta dell'impero romano d'occidente, come rilevò Imbart de la Tour, ci additano l'autorità vescovile come proprietaria dei b. e. compresi nella diocesi. Per lungo tempo è il vescovo che, se si tratta di commutazioni, permuta i beni della pieve. Più tardi quando, come s'è visto, in seguito ad un'evoluzione consuetudinaria, il patrimonio di questa assume una figura autonoma, gli atti dispositivi saranno compiuti dal rettore, con l'assenso della popolazione e con l'intervento d'un messo del vescovo, come si può vedere nelle stesse formule dello Speculum iudiciale di Guglielmo Durand nel sec. XIII. S'intende che ciò avveniva per gli enti ecclesiastici di diritto comune. La teoria della divisione del dominio in dominio eminente e dominio utile, formata nel periodo di rinascita degli studi del diritto romano, benché erronea dal punto di vista di questo, serviva però a superare le difficoltà che poterono ivi sorgere. Essa servì anche per affermare la proprietà dei singoli enti ecclesiastici nei casi numerosi nei quali essi erano compresi nella cerchia d'una signoria feudale: un po' alla volta la proprietà del signore si affermò nella sfera del dominio eminente e chi in realtà divenne il vero soggetto del diritto reale fu l'ente ecclesiastico.

Il modo di concepire tale soggetto ebbe anch'esso una lunga evoluzione. Nei sec. XI e XII s'attribuiva la proprietà all'edificio stesso della Chiesa, oppure alle reliquie del santo che vi era onorato, finché finalmente s'affermò nel campo del diritto, il concetto

della persona mistica, d'un soggetto astratto: un no-
men turis.

BIBL.: E. Lönning, Geschichte des deutschen Kirchenrechts, Strasburgo 1873; P. Imbart de la Tour, Les paroisses rurales du
IVe au V e siècle, Parigi 1900; P. S. Leicht, Studi sulla proprietà fondiaria nel medioevo, Padova 1903-1907; E. Lesne, Histoire de la propriété ecclésiastique en France, Lilla 1910-36; E. Saléilles, Organisation juridique des premières communautés chrétiennes (Ne- langes Girard), Parigi 1912; A. Galante, Manuale di diritto ec- clesiastico, Milano 1914; N. Coviello, Manuale di diritto eccles- iastico a cura di V. GIUDICE, Roma 1915, p. 182 sq.; F. Lot, Conjectures démographique sur la France au IXe siècle, in Moyen Age, 1921; G. Forchielli, La pieve rurale, Roma 1931; M. Ro- berti, La legislazione ecclesiastica nel periodo napoleonico, nel vol. Chiesa e Stato, I, Milano 1939, p. 255 sq.; H. E. Foine, Studien zum lagobardisch-ital. Eigenkirchenrecht, in Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Kan. Abt., 31-32 (1941-42).

II. DIRITTO VIGENTE

I. Principi generali e di- stinzioni. - La Chiesa, essendo una società giuridica- mente perfetta, ha diritto a tutti quei mezzi che le sono necessari per il raggiungimento del suo fine. Questi mezzi sono non soltanto spirituali (Sacramenti e Sacramentali), ma altresì temporali; ed il diritto, che riguardo ad essi spetta alla Chiesa, deve conside- rarsi come proprio, originario e autonomo, cioè del tutto indipendente dall'autorità civile. Il can. 1495, § 1, ri- bandono la tradizionale dottrina e prassi della Chiesa, già solennemente proclamata da Pio IX nel Sillabo (prop. 26-27) e nell'allocuzione del 7 sett. 1851, di- spone: «Ecclesia Catholica et Apostolica Sedes na- tivum ius habent libere et independenter a civili po- testate acquirendi, retinendi et administrandi bona temporalia ad fines sibi proprios prosequendos».

Il diritto di acquistare, possedere ed amministrare
beni temporali spetta non soltanto alla Chiesa cattolo-
lica ed alla S. Sede ma anche, a norma dei sacri ca-
noni, «ecclesiis singularibus aliisque personis quae ab
ecclesiastica auctoritate in iuridicam personam erectae
sint» (can. 1495, § 2). Ond'è che il can. 1498 spiega
che, nei canoni relativi all'acquisto ed alla ammini-
strazione dei beni temporali, «nomine Ecclesiae si-
gnificatur non solum Ecclesia universalis aut Sedes
Apostolica sed etiam quaelibet persona moralis in
Ecclesia, nisi ex contextu sermonis vel ex natura rei
aliud appareat».

I b. e. considerati in senso ampio, comprendenti
cioè tutte le cose destinate a raggiungere le finalità
che persegue la società ecclesiastica, possono suddivi-
dersi in due categorie: le cose sacre (v. COSA), e i
b. e. o cose ecclesiastiche in senso stretto, comune-
mente designati col nome di bona Ecclesiae, res Eccle-
siae, che hanno una utilità patrimoniale ed un valore
di scambio e servono a soddisfare i bisogni economici
degli ecclesiastici, a provvedere alle spese di culto,
in una parola a conseguire mediatamente o immediata-
tamente i fini della Chiesa.

Per quanto riguarda i modi d'acquisto dei beni
temporali ecclesiastici, bisogna distinguere i modi di
acquisto di diritto naturale e quelli di diritto positivo
(can. 1499, § 1), i modi d'acquisto di diritto privato
e quelli di diritto pubblico. Queste due distinzioni
non sono fungibili, perché, com'è stato osservato, i
modi di acquisto di diritto naturale hanno un ambito
più ristretto di quello dei modi d'acquisto di diritto
privato, il quale comprende, fra gli altri, anche quelli
che, nel diritto privato, si chiamano modi originari e
non sono di diritto naturale.

11. Modi di acquisto di diritto privato

Per i modi d'acquisto di diritto privato vale il principio generale stabilito relativamente ai contratti nel can. 1529, se- condo il quale «quae ius civile in territorio statuit

de contractibus tam in genere, quam in specie, sive
nominatis sive innominatis, et de solutionibus, eadem
iure canonico in materia ecclesiastica iisdem cum ef-
fectibus serventur, nisi iuri divino contraria sint aut
aliud iure canonico caveatur». Con tale canone le
leggi civili in questa materia divengono, sive le ri-
serve espresse nel canone stesso, leggi canoniche, os-
sia vengono, come si dice, canonizzate (v. CANONIZZAZIONE DELLE LEGGI). Tale principio vale, a
nostro avviso, non soltanto per tutti i modi d'acquisto
derivati, ma anche per tutti i modi d'acquisto originari.

La riserva del diritto canonico positivo, contenuta
nel citato canone, viene intesa nel modo più ampio,
cioè non soltanto per le disposizioni generali ma an-
che per quelle particolari incompatibili col diritto ci-
vile (così per quanto riguarda gli atti patrimoniali dei
religiosi, e degli enti religiosi), e non solo per il diritto
scritto ma anche per quello consuetudinario.

Delle norme peculiari alla materia ecclesiastica con-
tenute nel Codex ricordiamo: quelle riguardanti la pre-
scrizione, ed in particolare quella del can. 1512 relativa
al requisito prettamente canonistico della buona fede con-
tinua durante tutto il periodo di tempo richiesto per la
prescrizione (v. PRESCRIZIONE); quella che regola la ca-
pacità del soggetto nei negozi ad causas pias, indipenden-
temente dal diritto civile, facendo capo al diritto naturale
ed ecclesiastico (can. 1513, § 1); quella, di cui diremo
più avanti, relativa al valore delle formalità prescritte
dal diritto civile, in caso di disposizioni ad pias causas
(can. 1513, § 2); quelle relative alle alienazioni (can. 1530
sgg.) ed alla transazione (can. 1927, § 2).

Circa la portata pratica della riserva del diritto divino,
naturale o positivo, è stato osservato che, dato il fonda-
mento su cui è basata la riserva, la canonizzazione deve
considerarsi esclusa solo in quei casi in cui l'applicazione
di una norma civile imperterrebbe una disciplina contra-
stante con precetti di diritto divino; e si è addotto l'esem-
pio di una norma civile che stabilisce un interesse legale
eccessivo, e che perciò fosse da considerare contraria al
diritto divino; si è detto che essa sarebbe tuttavia appli-
cabile nei casi in cui, per l'esistenza di un giusto e pro-
porzionato titolo, quell'interesse non fosse da ritenere
eccessivo (P. Cipriotti, Contributo alla teoria della cano-
nizzazione delle leggi civili, Roma 1941, p. 90 sg.).

12. Modi di acquisto di diritto pubblico

Tra i modi di acquisto di diritto pubblico sono da considerare tributi ecclesiastici (v.), che peraltro hanno ora minore importanza di quanta non ne aves- sero in passato.

Viceversa notevole importanza hanno in molti pae-
si, dal secolo scorso, i contributi che lo Stato dà a
taluni enti ecclesiastici, e soprattutto gli assegni sup-
plementari di congrua (v. CONGRUA).

Un altro modo di acquisto di diritto pubblico con-
siste nella legge, in quanto questa dichiara in che
modo, dopo la divisione del territorio proprio di una
determinata persona morale o dopo la estinzione di
questa, i suoi beni debbano essere divisi o assegnati
ad altri. I can. 1500 e 1501 dispongono rispettiva-
mente che, salvo diversa volontà dei fondatori o de-
gli oblatori, e salvi i diritti legittimamente acquisiti
e le leggi particolari relative alla persona morale eccle-
siastica di cui si tratta, dopo la divisione del territorio
di questa, «etiam bona communia quae in commodum
totius territorii erant destinata, et aes alienum quod
pro toto territorio contractum fuerat, ab auctoritate
ecclesiastica, cui divisio competat, cum debita pro-
portione ex bono et aequo dividi debent», e che,
dopo l'estinzione di una persona morale, «eius bona
fiunt personae moralis ecclesiastica immediate supe-
rioris».

13. Donazioni e disposizioni testamentarie «ad pias causas»

Attualmente la più importante fonte di redditi per la Chiesa è costituita non già dai tributi, come nei secoli passati, sibbenee da contribuzioni spontanee, cioè, a prescindere dalle dotazioni degli Stati, da disposizioni a titolo gratuito dei fedeli. Queste possono essere fatte sia per actum inter vivos (donazione) sia per actum mortis causa (testamento).

Quanto alla capacità del soggetto a compiere questi atti e alla forma che essi devono rivestire, il can. 1513 esclude, come già si è ricordato più sopra, le limitazioni relative alla capacità di donare o di testare poste dalle leggi civili, e non considera necessarie le formalità da queste prescritte. Ci si è chiesto se con la disposizione del can. 1513, § 2 il CIC abbia inteso abrogare la norma del diritto anteriore secondo la quale le disposizioni in favore della Chiesa erano valide anche se prive di quelle formalità: vi è chi ritiene che la tesi dell'abrogazione sia meglio fondata; ma non manca chi afferma che nel diritto canonico vige la regola che i negozi ad pias causas sono, in ogni caso, non formali, cioè indipendenti, per la loro validità canonica, dalle forme solenni stabilite dai diritti secolari, ritenendo che chi trae vantaggio dall'invalidità di quei negozi ha non solo un obbligo morale o di coscienza per l'esecuzione della volontà del disponente, ma altresì un vero e proprio obbligo giuridico. Al riguardo è stato opportunamente osservato che il CIC usa un vocabolario prudente quando dice «monentur» per significare l'obbligo che incombe all'erede, affinché l'eccessiva insistenza non turbi inutilmente la buona fede o non provochi conflitti con le leggi civili.

In tema di atti di liberalità compiuti ad pias causas, il diritto canonico contiene due importanti eccezioni rispetto al diritto civile, cioè la validità delle fiducie, sia negli atti inter vivos sia in quelli mortis causa (can. 1516), e la impossibilità di revocare la donazione, fatta ad una chiesa, per ingratitudine del suo rettore (can. 1936, § 4).

Per quanto riguarda la donazione tatta al rettore di una chiesa, anche se questa sia di religiosi, il can. 1536, § 1 stabilisce la presunzione iuris tantum che la donazione sia stata fatta alla chiesa. La donazione fatta alla chiesa non può essere ripudiata dal rettore di questa senza l'autorizzazione dell'ordinario (can. 1536, § 2).

Per il fedele adempimento delle pii volontà il CIC stabilisce opportune cautele: affida la loro esecuzione agli Ordinari, i quali debbono vigilare, anche per mezzo di visita, sul loro adempimento; fa obbligo a coloro che dallo stesso disponente siano stati nominati esecutori, di render conto agli Ordinari dell'opera loro; considera come non apposte le clausole aggiunte nei testamenti che escludessero il diritto di vigilanza degli Ordinari (can. 1515); dispone che il chierico o il religioso il quale abbia ricevuto fiduciosamente beni, sia per atti tra vivi sia per testamento, deve informare l'ordinario ed indicargli i beni e gli oneri relativi, e che l'ordinario deve esigere che i beni fiduciari siano collocati al sicuro e vigilare perché la pia volontà del disponente sia eseguita (can. 1516, §§ 1-2); riserva alla S. Sede la riduzione, la diminuzione e la commutazione delle ultime volontà — a meno che il disponente non abbia espressamente concesso questo potere all'Ordinario — nel caso in cui non sia possibile o non sia facile l'esecuzione dello scopo stabilito dal testatore (can. 1517, § 1); attribuisce agli Ordinari la facoltà di ridurre gli oneri imposti, nel caso di sopravvenuta impossibilità della loro esecuzione senza colpa degli amministratori, salvo che gli oneri consistano nella celebrazione di Messe, nel qual caso la loro riduzione compete unicamente alla S. Sede (can. 1517, § 2).

14. Altre contribuzioni volontarie

Le contribuzioni spontanee, intese in senso stretto, comprendono le oblazioni o donazioni manuali, sia saltuarie ed occasionali, sia in occasione di collette fatte nelle chiese o fuori de domo in domum (can. 1182, § 2; 621 sgg.), sia quelle che i fedeli fanno spontaneamente sia quelle che essi fanno rogati. Per la loro disciplina vale la disposizione del can. 1503, la quale fa divieto ai privati, sia chierici che laici, di raccogliere elemosine senza l'autorizzazione scritta della S. Sede, del proprio Ordinario, e, fuori della diocesi, dell'Ordinario locale.

6. Soggetto della proprietà dei b. e. — Il tema relativo al soggetto del patrimonio ecclesiastico è stato uno di quelli che maggiormente ha diviso la dottrina canonistica e civilistica.

Le varie opinioni sostenute in seno al diritto canonico, la proprietà dei b. e. spettare alla divinità o al Papa o al clero preso nel suo complesso o alla Chiesa universale, mentre non mancavano quelli che consideravano i b. e. res nullius, appartengono ormai alla storia, dopo che il legislatore ecclesiastico ha dettato la disposizione del can. 1499, § 2, che suona così: «Dominium bonorum, sub suprema auctoritate Sedis Apostolicae, ad eam pertinet moralem personam, quae eadem bona legitime acquisiverit». Pertanto, secondo il CIC, i b. e. temporali appartengono ai singoli enti considerati come soggetti di diritti, non già alla Chiesa cattolica in quanto persona giuridica. Sul significato da attribuire al termine auctoritas, di cui al citato canone, è da notare che è da escludere che l'auctoritas possa in qualche modo eliminare l'auto-nomia patrimoniale delle singole persone giuridiche ecclesiastiche; l'auctoritas deve essere intesa non nel senso di rapporto di diritto privato che si ponga in antitesi col pieno diritto dominicale dei singoli enti, bensì nel senso di rapporto di diritto pubblico, cioè quale potere di supremazia e di vigilanza.

Anche per il diritto civile italiano sono state espresse varie opinioni relativamente alla determinazione del soggetto del patrimonio ecclesiastico: alcuni hanno ritenuto che proprietaria dei beni temporali della Chiesa dovesse considerarsi la comunità dei fedeli; alcuni che dovesse considerarsi proprietario il Comune; altri hanno affermato la proprietà del demanio dello Stato; altri finalmente ha sostenuto che proprietari debbano considerarsi i vari istituti ecclesiastici in quanto riconosciuti dallo Stato come persone giuridiche. Il nostro Codice civile del 1865 ha fatto propria quest'ultima teoria dettando le disposizioni degli articoli 2, 433, 434; il nuovo Codice civile si è sostanzialmente uniformato a queste disposizioni nell'art. 831.

Pertanto, su questo punto, non si vede nessuna differenza tra il diritto della Chiesa e il diritto dello Stato.

15. Amministrazione del patrimonio ecclesiastico nel diritto canonico

Il diritto di amministrare i b. e. temporali spetta alla Chiesa cattolica ed alla S. Sede in modo originario (can. 1495, § 1); alle chiese singole ed alle altre persone giuridiche ecclesiastiche a norma dei sacri canoni (can. 1495, § 2).

Il Pontefice è considerato dal can. 1518 come il «supremus administrator et dispensator» dei b. e.; ed il can. 1499, § 2 fa richiamo, come si è visto, alla «suprema auctoritas» della S. Sede. Ciò vuol dire, in sostanza, che questa è l'organo centrale e generale di controllo sull'amministrazione del patrimonio ecclesiastico. I poteri di controllo sono ripartiti fra le varie Congregazioni romane, secondo le loro competenze.

L'organo locale di controllo e vigilanza sull'amministrazione dei beni dei singoli enti ecclesiastici è

1343 BENI ECCLESIASTICI 1344

l'Ordinario, il quale ha la facoltà di dettare, entro i limiti stabiliti dal diritto comune, ed avuto riguardo alle consuetudini ed alle circostanze, particolari norme al riguardo (can. 1519).

L'Ordinario deve essere assistito, nell'esercizio della sua funzione di controllo, vigilanza e tutela, da un consiglio amministrativo, da lui istituito e presieduto, composto di due o più persone idonee, per quanto è possibile versare anche nel diritto civile, da scegliere dopo aver udito il Capitolo cattedrale, ed escluso, salvo indulto apostolico, quelle che siano consanguinei o affini dell'Ordinario in primo o in secondo grado. Il consiglio diocesano di amministrazione deve essere ascoltato relativamente agli atti amministrativi di maggiori importanza; il suo parere è consultivo, quindi non vincolante, salvo speciali casi determinati dal diritto comune o dalle tavole di fondazione.

Oltre il consiglio diocesano d'amministrazione, l'Ordinario, per quanto riguarda l'amministrazione di beni relativi ad una chiesa o ad un luogo più e privi di un proprio amministratore, deve assumere come amministratori «viros providos, idoneos et boni ten- stimoni» ed avvicendarli ogni tre anni, salvo le esigenze derivanti dalle circostanze dei luoghi (can. 1521, § 1).

Gli amministratori dei b. e., devono: a) prestare giuramento innanzi all'ordinario di adempiere e bene et fideliter; b) loro doveri (can. 1520, § 4; 1522, n. 1); b) redigere un inventario «accrutum ac distinctum» di tutti i beni con la descrizione o la stima di ciascuno, o accettare un inventario precedente con l'annotazione delle modificazioni subite dal patrimonio: l'inventario deve essere redatto in due copie, una delle quali viene conservata nell'archivio dell'amministrazione, l'altra nell'archivio della curia, e deve essere tenuto sempre aggiornato (can. 1522, nn. 2, 3); c) usare la diligenza dell'uomo padre di famiglia, e quindi in particolar modo vigilare per la conservazione dei beni, osservare le norme del diritto canonico e del diritto civile vigente nel territorio, o quelle che siano state dettate dal fondatore o dal donatore o dalla legittima autorità, esigere accuratamente ed a tempo debito i redditi, tenerli al sicuro, impiegarli secondo l'intenzione del fondatore o secondo la legge, investire, col consenso dell'Ordinario, il denaro che resti dopo aver provveduto alle spese, tenere in regola i libri delle entrate e delle uscite, conservare in ordine i documenti e le carte dell'amministrazione (can. 1523); d) assegnare ai prestatori di opere una onesta e giusta mercede, provvedere ai loro bisogni religiosi, morali, sociali e familiari, non obbligarli a lavorare oltre le loro forze (can. 1524); e) dare ogni anno all'ordinario o ad altri rendiconto dell'amministrazione (can. 1525).

A norme particolari, riguardanti i motivi, le formalità, i controlli, sono sottoposti gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione (v. ATTI di).

Il can. 1527, § 1 contiene il principio generale secondo il quale gli amministratori non possono porre in essere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione senza la previa autorizzazione scritta dell'ordinario; e l'ente ecclesiastico non è tenuto a rispondere dei contratti stipulati dagli amministratori senza l'autorizzazione dell'autorità competente, «nisi quando et quatenus in rem suam versum sit» (can. 1527, § 2). In particolare gli amministratori non possono iniziare una lente senza la previa autorizzazione scritta dell'ordinario, o, nel caso di urgente necessità, del vicario foraneo, il quale è tenuto ad informare subito l'ordinario della concessione dell'autorizzazione (can. 1526).

Per l'alienazione in senso stretto delle cose ecclesia-

stiche immobili e mobili si richiede: a) una giusta causa, la quale consiste nella urgente necessità o nella evidente utilità della Chiesa o nello scopo di compiere un'opera di carità cristiana; b) l'autorizzazione del legittimo superiore, che è: la S. Sede per l'alienazione di cose preziose o di cose il cui valore superi trentamila lire; l'ordinario, udito il parere del consiglio d'amministrazione e col consenso degli interessati (beneficiario, patrono), per l'alienazione di cose il cui valore non sia superiore a mille lire; l'ordinario senza il parere del consiglio d'amministrazione se si tratti di cose di minimo valore; l'ordinario con il consenso del Capitolo cattedrale e del consiglio d'amministrazione se si tratti di cose il cui valore vada da mille a trentamila lire; c) la preventiva perizia sulla cosa, la quale non può essere alienata per un prezzo inferiore a quello indicato nella perizia stessa; d) l'asta pubblica o una pubblicità che consenta di alienare la cosa al miglior offerente; e) il reimpiego a vantaggio della Chiesa della somma ricavata dall'alienazione (can. 1539-32).

I beni immobili di un ente ecclesiastico non possono essere venduti, senza l'autorizzazione dell'ordinario, ai loro amministratori ed ai consanguinei o affini di questi in primo o secondo grado (can. 1540).

In tutti i casi in cui è richiesta l'autorizzazione, la mancanza di questa produce l'invalidità dell'alienazione (can. 1530, § 1, n. 3); invalidità che può essere fatta valere dall'alienante, dal suo superiore, dal loro rispettivi successori nell'ufficio, nonché da ogni chierico addetto alla chiesa che ha subito danno a causa dell'alienazione (can. 1534, § 2) contro qualunque possessore, per la restituzione della cosa alienata, salvo il diritto del compratore verso l'alienante (can. 1534, § 1). La mancanza delle prescritte formalità dà luogo ad un'azione personale dell'ente ecclesiastico contro l'alienante ed i suoi eredi (can. 1534, § 1).

Per la locazione di immobili è richiesta, oltre l'asta pubblica o quanto meno una pubblicità che consenta di locare la cosa al miglior offerente, l'autorizzazione pontificia, se il valore della locazione supera trentamila lire e la locazione è ultranazionale; l'autorizzazione dell'ordinario, con il consenso del Capitolo cattedrale e del consiglio d'amministrazione e degli interessati, se la locazione è di minore durata, o se il valore della locazione va da mille a trentamila lire e la locazione è ultranazionale; l'autorizzazione dell'ordinario, udito il parere del consiglio d'amministrazione, se la locazione è di minore durata, o se il valore non supera mille lire e la locazione è ultranazionale, mentre non è richiesta l'autorizzazione dell'ordinario, ma è sufficiente che gli amministratori lo informino, se la locazione è di minore durata (can. 1541).

I beni immobili dell'ente ecclesiastico non possono essere locati, senza l'autorizzazione dell'ordinario, ai loro amministratori ed ai consanguinei o affini in primo o secondo grado (can. 1540).

Quanto all'ente (v. d) b. e., l'ente ha un ruolo per determinare il canone senza l'autorizzazione del legittimo superiore ecclesiastico; ove lo redima, deve dare all'ente ecclesiastico almeno una somma che corrisponda al canone; l'ente deve dare una congrua cauzione per il pagamento del canone e per l'adempimento delle condizioni stabilite; si deve stabilire nello strumento del patto enfiteutico che il giudice ecclesiastico è competente per la risoluzione delle eventuali controversie; si deve dichiarare, infine, espressamente che i miglioramenti appartengono al fondo (can. 1542).

Quanto alle donazioni, i rettori delle chiese non possono donare le cose mobili ad esse appartenenti a meno che si tratti di cose di poco conto - senza una «justa causa remuneratoria» di pietatis aut christiana caritatis; ove essa manchi, la donazione potrà essere revocata dal loro successori (can. 1535).

Per la concessione di pegni e di ipoteche, come pure per contrarre debiti relativamente ai beni di un ente ecclesiastico, è necessaria l'autorizzazione del legittimo superiore ai sensi del can. 1532 (can. 1538, § 1).

Per la commutazione dei titoli al portatore in altri titoli più o quanto meno ugualmente sicuri e fruttiferi,

gli amministratori hanno bisogno del consenso dell'Ordine, del consiglio diocesano d'amministrazione e degli interessati; non è consentita qualsiasi forma di commercio e negoziazione dei titoli (can. 1539, § 2).

Quanto al contratto di mutuo, non è considerato illecito pattuire l'interesse legale, purché non sia eccessivo, o anche uno superiore, quando esista un giusto e proporzionato titolo (can. 1543).

16. Amministrazione del patrimonio ecclesiastico nel diritto italiano

Per quanto riguarda l'amministrazione del patrimonio ecclesiastico nel diritto italiano, il regime giuridico vigente prima del Concordato Lateranense può riassumersi in un complesso di autorizzazioni e controlli da parte dell'autorità statuale per gli acquisti di beni immobili a qualsiasi titolo e di beni mobili a titolo gratuito (legge sarda 5 giugno 1850, n. 1037 estesa alle province modenesi con decreto 11 nov. 1859, n. 80, alla Lombardia con decreto 11 marzo 1860, n. 4003, all'Umbria con decreto 7 nov. 1860, n. 40, alle Marche con decreto 7 nov. 1860, n. 359; la procedura era regolata con regio decreto 8 febb. 1923, n. 278): controlli degli economati dei benefici vacanti e delle prefetture sugli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; regia placazione per ogni atto dell'autorità ecclesiastica relativo alla destinazione dei b. e. (art. 16 della legge delle Guarantie 13 maggio 1871, n. 214). Tutta questa materia, poi, era disciplinata dagli articoli 433 e 434 Cod. civ., e pertanto alle regole dettate in proposito dal diritto della Chiesa veniva negato ogni valore per il diritto dello Stato.

In regime concordatario vale la disposizione dell'art. 30 del Concordato: «La gestione ordinaria e straordinaria dei beni appartenenti a qualsiasi istituto ecclesiastico ed associazione religiosa ha luogo sotto la vigilanza ed il controllo delle competenti autorità della Chiesa, escluso ogni intervento da parte dello Stato italiano...». Questa disposizione incontra una serie di limitazioni nel Concordato e nelle leggi esecutive di esso. Innanzitutto, il secondo comma del citato articolo pone una eccezione per gli istituti aventi carattere beneficiario per i quali lo Stato sia o possa essere tenuto, in base alle norme vigenti, a supplire alle deficenze dei redditi (benefici congruiti o con-graubili, cf. circolare ministeriale 15 luglio 1929; art. 42, § 2, circolare 20 giugno 1929 della S. Congregazione del Concilio; art. 12, circolare 30 giugno 1934 della S. Congregazione Consistoriale; cf. anche art. 12-14 legge 27 maggio 1929, n. 845; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 845; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 846; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 847; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 848; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 849; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 850; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 851; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 852; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 853; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 854; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 855; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 856; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 857; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 858; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 859; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 860; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 861; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 862; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 863; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 864; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 865; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 866; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 867; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 868; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 869; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 870; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 871; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 872; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 873; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 874; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 875; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 876; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 877; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 878; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 879; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 880; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 881; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 882; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 883; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 884; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 885; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 886; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 887; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 888; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 889; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 890; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 891; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 892; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 893; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 894; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 895; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 896; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 897; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 898; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 899; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 900; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 901; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 902; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 903; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 904; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 905; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 906; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 907; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 908; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 909; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 910; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 911; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 912; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 913; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 914; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 915; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 916; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 917; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 918; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 919; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 920; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 921; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 922; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 923; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 924; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 925; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 926; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 927; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 928; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 929; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 930; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 931; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 932; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 933; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 934; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 935; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 936; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 937; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 938; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 939; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 940; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 941; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 942; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 943; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 944; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 945; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 946; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 947; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 948; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 949; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 950; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 951; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 952; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 953; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 954; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 955; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 956; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 957; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 958; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 959; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 960; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 961; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 962; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 963; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 964; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 965; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 966; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 967; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 968; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 969; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 970; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 971; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 972; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 973; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 974; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 975; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 976; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 977; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 978; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 979; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 980; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 981; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 982; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 983; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 984; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 985; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 986; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 987; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 988; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 989; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 990; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 991; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 992; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 993; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 994; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 995; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 996; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 997; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 998; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 999; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 1000; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 1001; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 1002; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 1003; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 1004; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 1005; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 1006; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 1007; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 1008; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 1009; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 1010; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 1011; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 1012; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 1013; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 1014; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 1015; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 1016; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 1017; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 1018; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 1019; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 1020; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 1021; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 1022; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 1023; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 1024; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 1025; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 1026; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 1027; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 1028; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 1029; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 1030; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 1031; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 1032; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 1033; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 1034; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 1035; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 1036; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 1037; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 1038; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 1039; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 1040; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 1041; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 1042; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 1043; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 1044; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 1045; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 1046; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 1047; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 1048; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 1049; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 1050; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 1051; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 1052; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 1053; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 1054; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 1055; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 1056; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 1057; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 1058; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 1059; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 1060; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 1061; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 1062; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 1063; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 1064; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 1065; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 1066; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 1067; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 1068; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 1069; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 1070; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 1071; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 1072; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 1073; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 1074; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 1075; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 1076; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 1077; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 1078; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 1079; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 1080; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 1081; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 1082; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 1083; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 1084; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 1085; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 1086; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 1087; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 1088; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 1089; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 1090; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 1091; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 1092; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 1093; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 1094; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 1095; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 1096; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 1097; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 1098; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 1099; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 1100; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 1101; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 1102; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 1103; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 1104; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 1105; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 1106; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 1107; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 1108; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 1109; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 1110; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 1111; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 1112; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 1113; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 1114; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 1115; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 1116; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 1117; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 1118; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 1119; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 1120; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 1121; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 1122; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 1123; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 1124; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 1125; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 1126; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 1127; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 1128; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 1129; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 1130; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 1131; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 1132; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 1133; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 1134; art. 23-32 regolamento 2 dic. 1929, n. 1135; art. 23-32 regolamento 2 dic.

ivi 1932: M. Calamari, La legislazione concordataria in materia di donazione agli enti ecclesiastici, Firenze 1933; E. Allorio, Il problema delle cose sacre, in Riv. di dir. priv., 2 (1934), p. 178 seg.; G. Sabatini, Del patrimonio ecclesiastico, Catania 1934; G. Vromant, De bonis Ecclesiae temporalibus, Lovanio 1934; G. Forchielli, Il diritto patrimoniale della Chiesa, Padova 1935, pp. 143 seg.; 282 seg.; M. Petroncelli, Premessa ad una trattazione del regime patrimoniale ecclesiastico, in Annali del seminario giuridico della r. Università di Catania, 3 (1935), 1); F. X. Wernz-P. Vidal, Ius canonicum, IV, 11, Roma 1935, p. 182 seg.; P. Fedele, L'autorizzazione agli acquisti degli enti ecclesiastici, diritto dello stato, diritto della Chiesa e regime concordatario, in Il diritto ecclesiastico, 47 (1937), p. 399 seg.; R. Naz, Biens ecclesiasticus, in DDC, II, coll. 836-41; M. da Coronata, Institutiones iuris canonici, II, Torino-Roma 1939, p. 433 seg.; C. Berutti, Instituti, tutores iuris canonici, IV, 11, Roma, p. 461 seg.; V. GIUDICE, Corso di diritto ecclesiastico, Milano 1941, p. 183. Pio Fedele

9. Computo del valore per i contratti concernenti i b. e. - Secondo alcuni canonisti, le lire ed i franchi, di cui ai can. 534, 1532 e 1541 (v. SORA, n. 7), debbono intendersi in valuta aurea, poiché all'epoca della redazione del CIC la lira e il franco svizzero sganavano, ad es., la parità fra loro e con l'oro. Successivamente però la lira italiana ha subito alcune svalluzioni legali, mentre il franco svizzero ne ha subito solo una nel 1936.

Al fine di determinare il rapporto fra l'attuale moneta cartacea italiana e la lira o franco oro del 1914, è necessario in primo luogo rilevare che il cambio ufficiale fra la lira ed il franco svizzero carta al 10 nato 1949 era di lire 141 per ogni franco svizzero (Gazz. Uff., 4-5 genn. 1949).

Occorre, altresì, tenere presente che con il decreto federale svizzero 27 sett. 1936, art. 3, il franco svizzero carta ha subito una svalutazione legale nella misura del 30% rispetto al franco svizzero oro. Quindi, dal 1936, per acquistare 1000 franchi svizzeri oro, occorrono ufficialmente 1300 franchi svizzeri in valuta cartacea.

E poiché il cambio ufficiale fra la lira carta e il franco svizzero carta era in Italia al 10 genn. 1949 di lire 141, per acquistare 1000 franchi svizzeri oro alla stessa data occorrevano lire italiane 1300 x 141, e cioè L. 183.300.

CARLO E GIULIO PACELLI