GIUDICE

GIUDICE. - Per 9. in senso stretto s’intende una persona (9. singolo) o un insieme di persone (9. collegiale) chiamate a definire un processo mediante una decisione avente forza giuridica. Se il 9. è singolo cumula in sé le due funzioni di direzione e di decisione; quando invece è collegiale la funzione direttiva spetta a un capo (presidente), mentre al collegio, compreso il capo, appartiene la funzione di decisione.

In ogni tempo la funzione del 9. venne considerata tra le più nobili e come rivestita d’un carattere sacro e sacerdotale.

Compito del 9. è l’applicazione del diritto al fatto controverso nell’ambito delle norme fissate dalle leggi. Rimane però libero, in mancanza di norme positive al caso singolo, di ricorrere a principi generali di diritto, di dottrina o di giurisprudenza, ad analogie giuridiche, alla ricerca della volontà del legislatore; come rimane libero nella pratica applicazione della pena.

Non è però possibile accogliere una moderna tendenza dottrinale, che pure ha trovato ospitalità in qualche codice, la quale vorrebbe concedere ancora

maggior libertà e indipendenza al g., quasi che egli possa creare la norma da applicarsi al caso concreto.

Il g. si lega con un quasi contratto con la società ad adempiere ben il suo ufficio; se vien meno, viola la giustizia legale e distributiva. L'importanza dell'amministrazione della giustizia nella società esige inoltre che i g. siano ben preparati per scienza tecnica e probità morale al loro compito. La moralità professionale esige ancora diligenza nell'istruire il processo e prudenza nel pronunciare la sentenza. Questa ultima deve essere basata sulla forza degli argomenti più che sulla parola dei testimoni. E, pur essendo necessario che il g. operi entro la cerchia delle leggi, egli però, attraverso il complesso degli atti e dei documenti giudiziari, deve formarsi una coscienza morale propria, secondo cui emettere la sentenza.

Alla luce di questi principi generali si svolge la casistica che interessa la professione del g. e si illuminano le questioni controverse.

1) Data la necessità di una cultura tecnica per la sua professione, in caso di difetto il g. o deve procurarsela al più presto o dimettersi (H. Noldin-A. Schmidt, *Summa theol. mor.*, 26a ed., II, Innsbruck-Lipsia 1939, n. 720, p. 670).

2) Tra le cause che possono far deviare il g. dalla sua imparzialità di giudizio sono gli influssi politici o sociali, le lusinghe o le minacce, i regali. Per ovviare a questi inconvenienti, è opportuno garantire per legge l'imparzialità della magistratura, come ha fatto la costituzione italiana (art. 104), e provvedere pure congrui onorari da parte dello Stato. Per conto proprio il g. ha l'obbligo di conservare la sua imparzialità di fronte a qualsiasi influsso estraneo alla causa che tratta. Riguardo ai regali possono valere i seguenti principi morali:

a) non può riceverli e molto meno esigervi come compenso di una sentenza iniqua o per posizione di atti ai quali le parti hanno diritto;

b) non è contro giustizia riceverli od esigerli per atti, ai quali le parti non hanno diritto. Ogni infrazione alla giustizia va compensata con il risarcimento dei danni e con la restituzione del regalo.

3) In merito al comportamento del g. di fronte ad una causa dubbia, quando cioè non riesca a raggiungere la prova piena della verità dei fatti e a formarsi la coscienza morale, egli deve nelle cause contenziosse giudicare secondo la maggiore probabilità; in caso di pari probabilità, adoperarsi per comporre la vertenza amichevolmente ed infine, se ciò non è possibile, è libero di decidere a suo arbitrio. Nelle cause criminali deve favorire il reo, nell'ambito consentitogli dalla legge. Così pure deve assolvere il reo, che sia tale per scienza privata, se le prove processuali lo dimostrino innocente.

Nel caso invece di un innocente che tutte le prove raccolte accusano come colpevole, il g., dopo aver fatto di tutto per raggiungere la verità, se non ci riesce a rimanere nella ferma convinzione dell'innocenza dell'accusato, pur non potendolo condannare a pene gravissime, può applicare il minimo della pena, soprattutto pecuniaria. Questa parte la migliorie soluzione di fronte alle sentenze estreme di s. Tommaso (*Summ. Theol.*, 2a-2a), q. 67, a. 2) ed altri da una parte, i quali propugnano il giudizio sempre «iusta acta et probata»; e di chi dall'altra parte sostiene in ogni caso il giudizio pronunziato «iusta veritatem» (cf. D. M. Prümmer, *Manuale theol. mor.*, II, 4a-5a ed., Friburgo in Br. 1928, pp. 141-142, n. 158).

4) Di fronte ad una legge ingiusta il g. non può mai condannare chi contravviene ad una pena gravissima o chi soccombe in giudizio ad un atto intrinsecamente cattivo (p. es., costringere una donna a tornare con l'uomo a cui è congiunta solo da vincolo civile). Se l'atto non è intrinsecamente cattivo o la pena è mite, il g. può applicare la legge per evitare guai maggiori per sé.

Così potrebbe per causa grave pronunziare sentenza di divorzio, nelle nazioni ove è ammesso, purché egli intenda e i coniugi che ricorrono al suo ministero sappiano che la sentenza ha per loro solo gli effetti della separazione personale: in tal caso infatti la sentenza è nient'altro che la distruzione del vincolo civile (cf. D. M. Prümmer, *op. cit.*, III, pp. 647-48, n. 893).

Buml.: B. Oietti, *Synopsis rerum mor. et iuris pont.*, 3a ed., Roma 1912, coll. 2413-18 (dove può trovarsi un'ampia bibl. anteriore); L. Rossi, *La funzione del g. nel sistema della tutela giuridica*, in 1924; T. E. Liebmann, *I poteri del g. nella questione di diritto e in quella di fatto*, in *Corte di Cassazione*, 1925, pp. 169-176; H. Heimberger, *Freiheit und Gebundenheit des Richters im weltlichen und kirchlichen Strafrecht*, Francoforte 1929; A. Verneersch, *Theologia moralis principia-responsa-consilia*, II, 3a ed., Roma 1937; pp. 115-117; 418-89; nn. 133, 473, 473-81; G. Lo Verde, *Potere del legislatore e funzione del g. nel nuovo ordinamento germanico*, Napoli 1938; F. Roberti, *De Processibus*, Roma 1941, pp. 250-57, nn. 93-96; G. Pasquariello, *La magistratura*, in 1941; id., *Principi di etica nelle professioni giuridiche*, in 1943; E. A. Mc Carthy, *De certitudine morali quae in iudici animo ad sententiae pronuntiationem requiritur*, in 1948; W. I. King, *Moral aspects of dishonesty in public office*, Washington 1949, p. 1076 sgg.; Pio XII, *Discorso ai giuristi cattolici italiani*, in AAS, 41 (1949), pp. 598-602.