GIUBILAZIONE, INDULTO di. - È l'indulto pontificio mediante il quale i prebendati e beneficiari di un Capitolo acquistano l'esenzione dagli obblighi del servizio corale e della residenza, pur conservando i diritti corrispondenti agli obblighi stessi. È detto pure indulto di emerito (can. 422).
L'Istituto compare già in alcuni statuti capitolari del medioevo. Fin dal sec. XVII la S. Congregazione del Concilio usò concedere indulti di g. e approvare gli statuti che ne prevedevano la concessione. Prima del CIC, tuttavia, la g. era ancora di diritto particolare, governata dalla consuetudine, dalla prassi della S. Congregazione del Concilio e dal tenore dei diversi statuti capitolari.
Le finalità dell'Istituto sono, da una parte l'utilità della Chiesa, dall'altra il giusto riconoscimento del merito di chi, per un tempo notevole, ne curò il decorso servizio. Inizialmente fu ritenuta prevalente la prima finalità, per cui si teneva conto soltanto del servizio prestato nella medesima chiesa. In seguito prevalse la seconda, per cui è considerato oggetti titolo sufficiente anche il servizio reso in chiese diverse.
L'indulto non compete di diritto, ma deve essere impetrato di volta in volta con rescritto della S. Sede. Il titolo per ottenere la g. è il servizio corale continuo, lodevole, di quarant'anni, nella stessa chiesa o in altre chiese della stessa città o, almeno, della stessa diocesi (can. 422 § 1). Talvolta la S. Sede ha ritenuto sufficiente anche il servizio prestato in diocesi diverse. Non ostano alla continuità del servizio le assenze determinate da forzare maggiore o da cause comunque legittime. Le assenze illegittime invece, specialmente se frequenti e prolungate, mentre nuocciano alla continuità del servizio, tolgono ad esso sempre la qualifica di lodevole.
Soggetto capace dell'indulto è il capitolare, prebendato o beneficiario, obbligato al coro, non importa se in veste di soprannumerario, mansionario o canonico.
Oggetto dell'indulto è l'esenzione del giubilato dai doveri comuni della residenza e della ufficialità corale ordinaria e, conseguentemente, dagli altri oneri che ai detti obblighi si riconnettono. Rimangono, invece, gli oneri specifici delle singole prebende, quali, ad es., gli oneri di Messe fondate, la cura d'anime per il vicario curato, le lezioni catechistico-scritturali per il canonico teologo, l'assistenza alle confessioni per il canonico penitenziere. Altre esenzioni, spesso contestate in dottrina, ad es., dal turno della Messa conventuale, sogliono essere indicate nel rescritto di concessione.
L'indulto determina uno stato di favore, in quanto il giubilato, benché esentato dagli obblighi dell'ufficio, ne conserva tuttavia i diritti, fatta eccezione per il solo diritto di opzione eventualmente riconosciuto nel Capitolo (can. 422 § 3). Egli rimane quindi ancora vero canonico e vero capitolare: percepisce i frutti della prebenda, le distribuzioni quotidiane, le fallentiane e perfino le distri-buzioni riservate ai soli presenti al coro (inter praesentes), a meno che non ne sia esplicitamente escluso dalla volontà degli offerenti o fondatori, oppure dagli statuti o dalla consuetudine.