GIURISDIZIONE. - Iurisdictio (da ius e dicere), indica, nelle fonti giuridiche romane, l'attività di chi amministra la giustizia.
I. Nozioni
Nel diritto civile moderno per g. s'intende l'attività dello Stato rivolta all'attuazione della norma giuridica in caso di controversia o di trasgressione. Poiché lo scopo a cui tende è in ogni caso l'attuazione del diritto obbiettivo, si può dire che anche nello Stato la g. è unica. Tuttavia, poiché il diritto obbiettivo si suddistingue in: civile, amministrativo e penale, si ha anche una g. civile, amministrativa e penale: la prima per i rapporti di diritto privato, la seconda per alcuni rapporti di cui è parte l'amministrazione pubblica, la terza per l'applicazione delle norme penali.Nel diritto canonico il termine iurisdictio agli inizi designò il potere pubblico in genere (cf. epist. di S. Gregorio Magno: PL 77, 611 e 1212; Liber diurnus [ed. Th. Sickel, Vienna 1889], formole 32, 77, 86; cf. anche Nov. 11; 120 cap. 6, 2; 131, c. 3). In alcuni luoghi del Corpus Iuris Canonici (cf. c. 16, X, I, 33; cap. un. II, 2, in Clem.) viene ristretto al solo potere giudiziario; ma, secondo il significato in seguito prevalente e oggi comune, g. equivale a potere pubblico, e ne comprende tutte le specie: legislativo, esecutivo e giudiziario. Essa viene pertanto definita: il potere pubblico o di governo, mediante il quale la Chiesa dirige l'attività dei suoi membri al raggiungimento del bene comune, ossia del suo fine sociale.
In quanto potere pubblico, o di governo, la g. compete alla Chiesa, come allo Stato, in quanto è società necessaria e perfetta, quindi anche alle parti e agli organi che la derivano da lei. Per questo suo carattere pubblico, la g. si distingue sostanzialmente da ogni potestà privata (dominativa, domestica, ecc.). Gli atti o provvedimenti che la Chiesa emana in virtù del suo potere di g., inducono l'obbligo di obbedire: hanno cioè carattere imperativo e obbligatorio. Sotto questo aspetto la g. concorda con il potere di foro interno, ma ne differisce sostanzialmente, perchè quella, a differenza di questo, tende direttamente al bene comune. Differisce anche dalla potestà di ordine, benché, come questa, sia rivolta al fine ultimo della salvezza delle anime; questo, che è il fine soprannaturale dell'uomo, può essere conseguito mediante la Grazia e la cooperazione della volontà; o, peraltro, mentre la potestà di ordine riguarda i mezzi che producono la Grazia (Sacramenti) o che la imperano (sacramentali), la potestà di g. ha per oggetto l'attività dei sudditi. Non c'è invece differenza sostanziale tra g. e potestà di magistero, in quanto quest'ultima è il potere d'insegnare le verità rilevate e le verità connesse in modo autorevole, con la facoltà cioè d'imporre l'ossequio dell'intelletto e della volontà a tale insegnamento; sotto tale aspetto il magistero non è che una parte della potestà di g.
II. DISTINZIONI
Come si è detto, il potere di g. spetta alla Chiesa come società perfetta; in concreto questo potere risiede in organi o persone fisiche alle quali tale potere può essere conferito in due modi: ipso iure, per il fatto cioè che la persona ottiene un determinato ufficio cui è congiunta per legge tale potestà; oppure per concessione diretta di altra persona investita di tale potere: nel primo caso si ha la g. ordinaria, nel secondo quella delegata (can. 197 § 1). L'ordinaria si suddistingue a sua volta in propria e vicaria (can. 197 § 2) a seconda che si eserciti in nome proprio (come quella del Sommo Pontefice o dei vescovi residenziali), o in nome di altri (come quella che gli amministratori, vicari e prefetti appostolici esercitano in nome del Romano Pontefice; quella dei vicari generali, capitolari, ecc.).Attesa l'ampiezza del suo significato, la g. nel diritto canonico si distingue anche in volontaria e giudiziaria (cf. can. 201 § 2 e 3): la prima comprende la potestà legislativa e amministrativa, sebbene in senso più profitto e ristretto riguardi gli atti di natura amministrativa con cui vengono creati nuovi enti, s'integra la capacità giuridica, si costituisce lo stato giuridico delle persone; la seconda, detta anche contenziosa, si esercita a modo di giudizio e suppone due parti in contesa. Si ha inoltre la g. immediata e quella mediata, secondo il rapporto di dipendenza, diretto o per il tramite di un altro superiore.
III. SOGGETTO ATTIVO
Solo i chierici possono avere potestà di g. Anzi, nella maggior parte dei casi, è richiesta la qualità di sacerdote (cf. can. 154, 232 § 1; 331 § 1, n. 3; 367 § 1; 1573 § 4; 1598 § 2). Altri particolari requisiti si trovano inoltre stabiliti per i singoli uffici.Secondo la dottrina comune, l'incapacità degli infedeli (e, secondo alcuni, anche delle donne), a ottenere g. nella Chiesa, è di diritto divino. L'incapacità dei laici battezzati, è invece di diritto ecclesiastico, a cui il Sommo Pontefice può derogare. Altre limitazioni alla capacità degli stessi chierici derivano dalle pene ecclesiastiche (cf. can. 2264; 2265; 2275, n. 3; 2284; 2294 § 1; 2298, n. 5; 2303 § 1).
In concreto: hanno g. ordinaria di foro esterno (le persone che hanno g. ordinaria nel foro interno saranno mantenute solo indicate nel can. 873): il Sommo Pontefice, concilio ecumenico, le congregazioni, i tribunali e gli uffici della Curia Romana, i concili plenari e provinciali; tutti coloro che dal diritto sono designati con il nome di Ordinari (cf. can. 198 § 1), sia come singoli, sia riuniti in collegio regionale o provinciale (can. 292), o capitolare (can. 435 § 1, 431 § 1, 391 § 1), i metropoliti, indipendentemente dalla g. che hanno per la propria diocesi (cf. can. 274, n. 1 e 5; 432 § 2; 434 § 3, 1594 e 1612); l'officiale e i giudici dei tribunali regionali; l'officiale (can. 1573 § 1) e i giudici sindacali.
Tutti coloro che, chierici secolari o religiosi, hanno g. ordinaria in foro esterno, sono propriamente designati col nome di prelati (can. 110).
Non tutte però queste persone ed organi possiedono la g. nel medesimo grado ed ampiezza. Al Sommo Pontefice spetta la potestà suprema e universale di governo limitata soltanto dal diritto divino, naturale e positivo. I vescovi, per quanto speculativamente si possa disputare se la ricevono immediatamente da Dio o mediante il Romano Pontefice, di fatto nel suo esercizio dipendono dal Pontefice di Roma, che li elegge, e loro assegna il territorio (diocesi) in cui esercitarà. Neppure considerati col
legialmente i vescovi potrebbero governare o ammaestrare la Chiesa indipendentemente dal Papa, perché, anche riuniti in collegio, non cessano di dipendere da lui. Lo stesso Concilio ecumenico, secondo la maggior parte dei teologi, non ha nel campo disciplinare una propria distinta autorità, perché uno solo è il primato nella Chiesa. Tuttavia il Papa, che può destituire i singoli vescovi e limitarne l'autorità, non potrebbe sopprimere l'episcopato, o svuotarlo dei suoi poteri, perché questo è di istituzione divina. Eccettuato il Romano Pontefice, nessun vescovo ha g. sugli altri vescovi per diritto divino: i gradi di patriarcale (anche presso le Chiese orientali), primaziale, metropolitana, sono partecipazioni del primato romano.
Il potere pontificio di g. non è solo supremo e universal, ma anche immediato e completo su tutti i batti e zati, in modo che si può esercitare dovunque, senza che altre persone, pure investite di g., possano impedire o limitare la sua. Per tutti gli altri prelati la g. è limitata a seconda dell'ufficio. Poiché la g. ordinaria è inerente all'ufficio, la si acquista nel modo con cui si ottiene l'ufficio, e cioè: per libera collazione da parte del superiore, per istituzione, per conferma, per semplice elezione (cf. can. 148). Può avere dei limiti nell'esenzione (cf. can. 239 § 1, n. 18; 615; 618), nella riserva (per il foro esterno: cf. can. 1431; 1434; 1435 § 1; 1487 § 3; 2251; per il foro interno: cf. can. 893 e 896) e nell'appello (cf. can. 1889).
Non è possibile enumerare le persone che hanno una potestà di g. delegata: questa dipende infatti da libera concessione del delegante. Chiunque abbia una g. ordinaria, può delegarla in tutto o in parte, a meno che non lo vetti un'espressa disposizione del diritto: così, p. es., non potrebbe delegare in perpetuo senza il consenso del suo superiore tutta la propria g., perché una delega simile equivarrebbe a un'abdicazione e alla creazione di un nuovo magistrato. Il Romano Pontefice potrebbe rinunziare, ma non potrebbe commettere a un delegato o vice-riformato la sua g., perché con una delega siffatta verrebbe come a creare un altro papa; inoltre non sarebbe mai delegabile la prerogativa dell'infallibilità.
Può essere suddelegata: a) sia abitualmente, sia per un atto solo, la g. delegata dalla S. Sede, a meno che tale potestà non sia stata delegata grazie alle qualità personali del delegato stesso, o che la suddelegazione sia stata vietata; b) la potestà ad universitatem negotiorum, delegata da un inferiore del Romano Pontefice, può essere parmente suddelegata ma solo «nei singoli casi». Ad eccezione della g. delegata dalla S. Sede o ad universitatem negotiorum, la g. delegata si può suddelegare soltanto per espressa concessione del delegante. Tuttavia, anche senza una concessione espressa, i giudici delegati possono sempre suddelegare un potere non giurisdizionale. Nessuna potestà suddelegata può essere a sua volta suddelegata, tranne che per una concessione espressa di colui che, per potestà ordinaria, l'ha delegata (can. 199).
I poteri del delegato cominciano dalla data del rescripto, se il rescripto è concesso in forma graziosa; dal momento dell'esecuzione, se il rescripto è in forma commessi, la disposizione del delegato è concessa a voce direttamente dal delegante al delegato, comincia dal momento della concessione; se la delegazione è rimessa dal delegante a un esecutore necessario, comincia dal momento della concessione del delegante; se è rimessa dal delegante a un esecutore libero, ha inizio dal momento della concessione da parte dell'esecutore. L'esercizio della g. non dipende, per la sua validità, dalla notizia della sua concessione. Fuori del caso di necessità, l'uso di questo potere di cui ancora è ignorato il possesso sarebbe tuttavia illecito, atteso il pericolo di compiere atti invalidi (cf. ad es., P. Laymann, Theologia moralis, Venezia 1714, lib. I, tract. IV, cap. 23, § 10, p. 79).
Il limite della g. delegata dipende dalla volontà e dal potere del delegante. La delegazione essendo un fatto, non si presume, ma deve essere provata dal delegato (can. 200 § 2).
IV. SOGGETTO PASSIVO
Sono soggetti alla g. della Chiesa tutti coloro che hanno ricevuto il Battesimo, quindi anche gli apostati, eretici e scismatici. In concreto però, non tutti i fedeli sono soggetti a tutte le persone od organi che hanno g.: il Sommo Pontefice, dentro o fuori del concilio ecumenico, ha g. su tutti i batti e zati, sia che la eserciti personalmente, sia che la eserciti per mezzo delle SS. Congregazioni, Tribunali ed Uffici della S. Sede. Le altre persone ed organi hanno g. soltanto sopra una parte dei fedeli, determinati dall'ufficio a cui la g. stessa è congiunta.V. INTERPRETAZIONE
La potestà di g. ordinaria e la delegata ad universitatem negotiorum, deve essere interpretata in senso largo; le altre in senso stretto. A chi ha potestà delegata s'intendono però sempre concesso tutte quelle facoltà, senza le quali non si potrebbe esercitare il potere delegato (can. 200 § 1; chi pertanto ha, ad es., la facoltà di assolvere un eretico, può anche riceverne l'abbia). Le facoltà abituali, che vengono concesse in perpetuo o anche per un tempo determinato o per un certo numero di casi, sono da interpretarsi largamente (can. 66 § 1; can. 68 e 50).VI. ESERCIZIO
La g. si fonda su un rapporto di dipendenza tra superiore e suddetto: essa quindi, ordinaria o delegata, può esercitarsi direttamente solo sui sudditi (can. 201 § 1); l'ordinaria sui sudditi propri, la delegata sui sudditi del delegante. Il rapporto di sudditanza è determinato dal domicilio, dal quasi-domicilio e dalla dimora, a tenore dei cani. 13-14. Indirettamente si può esercitare anche sui peregrini e gli assenti (can. 14, 1560-68). Chi ha potestà giudiziaria, ordinaria o delegata, non può esercitarla riguardo a se stesso, perché meno index in causa propria (D. 2, 1, 10), e neppure fuori del proprio territorio (can. 201 § 2), tranne che nei casi di cui ai cani. 401 § 1, 881 § 2 e 1637. La g. volontaria o non giudiziale si può invece esercitare anche in proprio favore, dal titolare che è fuori del proprio territorio, o nei riguardi di un suddito assente dal territorio medesimo (can. 201 § 3).Quanto all'ampiezza della g. rispetto al foro, valgono questi principi: se la g. è conferita senza determinazione o restrizione, s'intende conferita tanto per il foro interno che per il foro esterno, a meno che la natura stessa della cosa lo vieta (can. 202 § 3); la potestà conferita per il foro interno s'intende conferita sia per il foro interno sacramente che per l'estrascamente, a meno che, come avviene per l'assoluzione dei peccati, non si richieda il foro sacramente (can. 202 § 2). Un atto di g., ordinaria o delegata, compiuto per il foro esterno, vale anche per il foro interno, di modo che l'assoluzione dalla censura, data in foro esterno, vale anche per quello interno (can. 2251). Gli atti invece della g. concessa per il foro interno, non valgono per il foro esterno (can. 202 § 1). Anche questa regola ha però delle eccezioni: la dispensa matrimoniale da un impedimento occulto, concessa dalla S. Penitenziaria nel foro interno non sacramente, vale anche per il foro esterno, sebbene l'impedimento occulto sia in seguito divenuto pubblico, a meno che il rescripto della S. Penitenziaria non disponga diversamente (can. 1047). Chi è stato assolto da una censura in foro interno, può, salvo il caso di scandalo e nei termini espressi dal can. 2251, valersi dell'assoluzione anche negli atti di foro esterno.
Il potere del delegato ha il suo fondamento e il suo limite nel mandato: qualora oltrepassi questo limite, sia che riguardi persone o cose, il delegato agisce senza potere, quindi invalidamente (can. 203 § 1). A meno tuttavia che il delegante non abbia determinato, come condizione essenziale, anche il modo di esercitare la potestà delegata, non s'intendono oltrepassati i limiti di questa, qualora il delegato la eserciti in modo diverso da quello voluto dal delegante (can. 203 § 2).
La g. può essere delegata anche a più persone, fisiche o morali (Capitolo, religione, ecc.). Queste persone pos
sono essere delegate in solido o delegate collegialmente. Nella delegazione in solido, ciascuno dei delegati può liberamente esercitare il suo potere; nella delegazione collegiale, i delegati devono agire collegialmente. Nel dubbio se la delegazione sia solidale o collegiale, si presume collegiale «in re iudiciali», solidale negli altri casi (can. 205 § 1). Nell'esercizio della delegazione solidale vige il criterio della prevenzione, di modo che colui il quale ha per primo preso in mano l'affare ne esclude gli altri, a meno che non sia in seguito impedito o rifiuti di continuare (can. 205 § 2). Nell'esercizio della delegazione collegiale i condelegati devono invece procedere tutti insieme, e gli atti non compiuti collegialmente sono invalidi, qualora nel mandato non sia detto diversamente (can. 205 § 3).
Quando la stessa delegazione è concessa a più persone in tempi diversi, l'esercizio della potestà delegata spetta a quel delegato che ha il mandato anteriore, purché questo non sia espressamente abrogato da quello posteriore (can. 205).
VII. Riconosco
Contro le decisioni della potestà giudiziaria si ha l'appello. Contro gli atti della g. volontaria si ha il ricorso al superiore. Poiché il Romano Pontefice non ha nessun superiore umano, per gli atti emanati da lui non esiste che il cosiddetto ricorso in via di grazia al Sommo Pontefice medesimo. Tale ricorso non ha nessun effetto sospensivo del provvedimento e neanche comporta per il Papa l'obbligo di esaminare se il provvedimento debba essere confermato o revocato.Se il ricorso è congiunto col proposito di non sottostare al Romano Pontefice o di non comunicare con i fedeli suoi sudditi, si può avere il delitto di scisma (can. 1325 § 2 e 2314) o il delitto di ribellione al Sommo Pontefice (can. 2331); il ricorso al concilio ecumenico contro i comandi del papa è punito con la scomunica «speciali modo» riservato, e, se si tratta di persone morali, con l'interdetto ugualmente riservato «speciali modo» (can. 228 § 2 e 2332). Contro gli atti delle congregazioni o degli uffici della Curia Romana, si può sempre ricorrere in via di grazia al Sommo Pontefice, o anche alla congregazione stessa per la sospensione, la revoca, o un riesame del provvedimento. Contro i provvedimenti degli organi inferiori è parimente ammesso il ricorso al superiore gerarchico, e, in ogni caso, alla S. Sede. È invece esclusa contro gli atti amministrativi l'azione giudiziaria, anche per il risarcimento dei danni (can. 1601, 2146).
Il ricorso al superiore non sospende, secondo il principio stabilito nel can. 204 § 1, la g. dell'inferiore, ordinaria o delegata, e i provvedimenti dell'inferiore, anche dopo il ricorso, sono validi, salvo le eccezioni espressamente stabilite di ricorso in suspensivo (cf. can. 498, 647 § 2, n. 4; 1465 § 1; 2146 § 3; 2153 § 1; 2243). È però chiaro che se l'inferiore concede una grazia negata dal superiore, agisce invalidamente. In nessun caso è lecitato all'inferiore ingerirsi nell'affare deferito al superiore, se non per una causa grave e urgente, e anche in questo caso l'inferiore ha l'obbligo di avvertire il superiore (can. 204 § 2).
Queste norme non valgono tuttavia per il foro interno, nel quale, anche dopo fatto ricorso al superiore, è sempre lecito adire l'inferiore, ed è valida la grazia concessa dall'inferiore dopo negata dal superiore.
VIII. Cessazione
La g. ordinaria si estingue negli stessi modi con cui si perde l'ufficio a cui è annessa, e cioè, oltre che con la morte, con la rinunzia, la traslazione, la privazione, la cessazione dell'ufficio. Non cessa invece se perde il suo ufficio il superiore che l'ha concessa (can. 208). La g. delegata cessa nei modi seguenti: a) con l'esecuzione del mandato per il quale era stata concessa. Nella potestà giudiziaria ciò avviene con la sentenza, giusta o ingiusta, errata o meno (salvo il can. 1878); se invece è nulla, la g. continua, poiché ciò che è invalido, si ha come non fatto; per la g. volontaria, il can. 59 § 1 consente all'esecutore che abbia comunque errato nell'esecuzione del rescritto, di eseguirlo di nuovo; b) con la decorrenza nel termine prescritto nel mandato, o con l'esaurimento del numero dei casi per i quali la delegazione era stata concessa. Tuttavia gli atti posti inavvertitamente nel foro interno, sacramentale e non sacramentale, sono validi anche dopo spirare il termine, o dopo esaurito il numero dei casi per i quali la potestà era stata concessa (can. 207 § 2); c) con la cessazione della causa finale della delegazione, della ragione cioè per cui la g. era stata delegata; questa però non cessa se la causa finale vien meno solo in parte; o se di più cause finali qualcuna sussiste; d) con la revoca da parte del delegante. Perché la revoca abbia effetto, cioè determinati la fine della delegazione, deve essere notificata direttamente al delegato dal delegante, ed ha effetto solo dal momento in cui è notificata al delegato (can. 207 § 1 e can. 60 § 1).Come l'Ordinario può revocare la potestà delegata, così il delegato può revocare la suddelegazione; se però il delegato del Romano Pontefice ha suddelegato tutta la sua g., la revoca non è più ammessa dopo che il suddelegato ha cominciato a esercitarla (cf. Wernz-Vidal, De Personis, II, n. 377); e) con la rinunzia del delegato, purché questa sia, oltre che intimata direttamente al delegante, anche accettata da questo; f) l'avvenuta cessazione della potestà del delegante non comporta l'estinzione della potestà delegata, eccettuati i due casi indicati dal can. 61, e cioè: quando nel rescritto di delegazione sia detto (con la clausola, ad es., «ad beneplacitum nostrum») che la delegazione cessa con la potestà del delegante; quando si tratti di una potestà delegata per la concessione di una grazia a particolari persone espressamente designate nel rescritto, e al momento in cui si risolve il diritto del delegante, il delegato non abbia posto alcun atto per l'esecuzione del rescritto; g) oltre che in questi modi, enumerati dal can. 207 § 1, la delegazione può cessare con la morte del delegato, con la sua deposizione (can. 2303 § 1), degradazione (can. 2303 § 5), con la sentenza di scomunica (can. 2264; 2265 § 2), salvo il can. 2261 § 3, con l'interdetto personale (can. 2275, n. 3), con la sospensione (secondo i termini stabiliti nel can. 2284), con l'infamia iuris (can. 2294 § 1). Quando la potestà delegata è stata conferita per motivo dell'ufficio o carica del delegato, la delegazione passa al successore nel medesimo ufficio o mansione.
Nella delegazione collegiale, se uno dei delegati muore o perde comunque la delegazione, cessa la g. anche negli altri, salvo che dal tenore della delegazione non risulti il contrario (can. 207 § 3). Se però il collegio aveva cominciato a esercitare la sua delegazione in un determinato affare, prima che quel delegato venisse meno, può ritenersi che la delegazione non cessi (Wernz-Vidal, II, n. 377, nota 40).
IX. G. supplita. — Che in caso di errore comune la mancante dovesse considerarsi supplita, era già stato ammesso dal diritto romano (D. I, 14, 3; Cod. 7, 45, 2). Il diritto canonico ha accolto (1, C. 3, q. 7) e applicato il principio (1, X, V, 8; 24, X, II, 27; ecc.), in modo che, già prima del CIC, era dottrina generale che, per il bene della comunità, tanto la g. ordinaria quanto la delegata venisse supplita. Il can. 209 infatti elimina ogni incertezza, dichiarando che la Chiesa (cioè il Legislaore Supremo) supplisca la g., tanto per il foro esterno che per il foro interno: a) in caso di errore comune; b) nel dubbio positivo e probabile, tanto di diritto come di fatto.
Si può presumere l'esistenza dell'errore comune, quando prudentemente si può ritenere che il fatto determinante l'errore medesimo sia noto alla maggior parte della comunità.
Perché la g. sia supplita in caso di dubbio, si richiede che questo sia positivo, fondato cioè su ragioni favorevoli all'esistenza della g., e non semplicemente negativo, che
si ha quando in favore della g. non milita alcun argomento. È inoltre necessario che il dubbio sia probabile, che si fondi cioè su ragioni solide e consistenti per la g. Questa viene supplita, sia che il dubbio versi intorno al diritto, cioè riguardi l'esistenza, l'interpretazione o l'ambito della legge, sia che versi intorno al fatto, come ad es., circa la decorrenza del termine della g.
Nel dubbio semplicemente negativo, è lecito porre, sotto condizione, un atto giurisdizionale, purché una grave necessità lo richieda. Poiché tuttavia la validità dell'atto rimane dubbia e la Chiesa in questo caso non supplisca, per sé deve essere avvisato il suddito perché, quando possa, provveda con un nuovo atto di valore sicuro.
X. G. PRESUNTA. — Viene cosiddetta la g. che non si possiede, ma che tuttavia si esercita nella presunzione che gli atti emessi saranno ratificati. Si distingue la presunta de praeterito o de praesenti, e la g. presunta de futuro: la prima si fonda sulla probabilità che il superiore abbia concessa la g., senza che se ne abbia prova; la seconda si basa sulla presunzione che gli atti verranno in seguito convalidati. La prima si risolve nella g. dubbia e probabile, ma non si può esercitare qualora sia necessaria la prova della potestà ricevuta; la seconda non si può né lecitamente né validamente esercitare in tutti i casi nei quali la ratifica posteriore non può rendere validi gli atti compiuti (assistenza al matrimonio, assoluzione dei peccati, ecc.). Negli altri casi (ad es., la collazione di un beneficio non curato) può essere lecitamente esercitata solo per una causa grave e proporzionata.
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