GIURISPRUDENZA. — Dal latino iurisprudenza, significa perizia nel diritto, perizia che è insieme scienza teoretica e saggezza pratica. Tale è infatti, il valore del latino prudentia, corrispondente al greco φρόνησις.
Così intesero e definirono la g. i Romani, per i quali essa era insieme la scienza e l'arte del diritto; nella celebre definizione di Ulpiano: «Iurisprudentia est divinarum atque humanarum rerum notitia, justi atque iusti scientia» (D. I, 1, 10, 2), la g. è per eccellenza la scienza della giustizia, concepita questa come norma suprema di tutti i rapporti della vita, giuridici, morali e religiosi.
Al presente, nel suo significato più generale, g. indica la scienza e la pratica del diritto; in questo senso si usa anche raggruppare i vari rami delle scienze giuridiche sotto la comune denominazione di g.
Nel suo significato stretto e specifico, invece, il termine g. si riferisce attualmente ad un solo aspetto particolare dell'attività giuridica ed indica, dal lato oggettivo materiale, la produzione degli organi giuris
dizionali che applicano il diritto ai rapporti di fatto, ossia il complesso delle decisioni emesse dai vari tribunali nell'esercizio della loro funzione di applicazione pratica della legge. Dal lato oggettivo formale, è la stessa interpretazione concreta che delle leggi vigenti viene fatta con costanza dai tribunali, il complesso cioè delle massime giuridiche che risultano dalla uniformità delle sentenze circa un medesimo genere di rapporti. Tali massime, che vengono a costituirsi quando più giudicati si trovano a coincidere nell'elemento giuridico specifico (ratio decidendi), ossia nella valutazione del fatto in rapporto all'applicazione del medesimo articolo di legge, corrispondono ad altrettante concrete e collaudate interpretazioni della legge stessa e possono a loro volta fungere di norma nella definizione di controversie del medesimo tenore.
I Romani definirono la g., così concepita, «autoritas rerum perpetuo similiter iudicatarum» (D. I, 3, 38) e ne riconobbero il valore, benché vigesse d'altronde il principio compreso più tardi dalla glossa nella seguente rubrica: «Ne exemplis, sed legibus iudicetur» (C. 7, 45, 13). Presso i glossatori essa va sotto il nome di usus forrensis o di pravis iudicialis. I canonisti la identificarono con lo stylus iudicialis, la cui nozione tuttavia era ed è rimasta più comprensiva, includendo il concetto di procedura in genere, anche per la parte puramente formale.
Presa in questo senso, la g. comprende tutte le varie branche del diritto e si specifica in civile, penale, commerciale, ecclesiastica, ecc., in base all'oggetto della scienza e alla natura dell'organo giudiziale. Talvolta, per analogia, è detto pure g. l'uniforme modo di decidere degli organi amministrativi, al quale però spetta con più proprietà la denominazione di prassi amministrativa.
Compito immediato e specifico della g. è quello di interpretare le leggi e di applicare al caso controverso: compito mediato, quello di avviare l'interpretazione e applicazione delle medesime su di un piano di stabilità e certezza, che possa fungere da guida autorevole ad altri per le future decisioni del medesimo genere. Mediante l'interpretazione giudiziale, quella che i canonisti chiamano interpretazione per modum sententiae iudicialis (can. 17 § 3), che si attua attraverso la funzione giurisdizionale e che tra le varie forme di interpretazione svolge un ruolo di primissima importanza, anche superiore, in linea di fatto, a quello svolto dall'interpretazione autentica del legislatore, la g., che è la stessa interpretazione giudiziale consacrata dalla costante uniformità dei giudicati, diviene in realtà la fucina per eccellenza dell'emuncta legale, per cui merito le leggi sono rese applicabili ai casi concreti. La stessa interpretazione dottrinale, che del resto vi è utilizzata al massimo come la principale collaboratrice, vi subisce talvolta un processo di rielaborazione che la allinea all'indirizzo giurisprudenziale.
Questa attività della g. è insieme conservatrice e innovatrice. Da una parte essa avvia l'interpretazione delle leggi nuove sui binari dell'ortodossia tradizionale, che ne consente l'attualità senza offesa dei principi giuridici fondamentali; dall'altra, man mano che le leggi invecchiano, le sottopone ad un lento assiduo lavoro di revisione e di rinnovamento che assicura l'armonia tra le norme del diritto oggettivo e le esigenze della vita. Si tratta di due attività distinte, convergenti tuttavia nell'unica finalità di mantenere le leggi vive e operanti senza detrimento del sistema giuridico di cui fanno parte.
In tal modo la g. completa e prolunga il suo compito oltre l'interpretazione immediata del testo legislativo, per divenire non solo salvaguardia dell'ortodossia giuridica, ma il fattore più importante nella elaborazione e sistemazione del diritto, preparazione e guida sicura all'opera rinnovatrice dei futuri legislatori. Le è propria, inoltre, l'attività coordinatrice delle varie norme e delle varie interpretazioni, attività importantissima che dona uniformità e certezza alle leggi e sicurezza ai cittadini che le devono osservare.
Si comprende ora facilmente quale sia stata, in altre
epoche, la funzione storica della g. e la ragione delle sue grandi benemerenze (basti qui solo ricordare il diritto romano).
Vero è che in epoche più recenti, p. es., nel Settecento, la g. andò soggetta a crisi di ritardo nella sua attività e accusò sintomi di fatica e di disorientamento nel disimpegno delle sue funzioni. La si è rimproverata, e talvolta la si rimprovera ancora, d'irragionevole conservatorismo, d'insensibilità per i reali bisogni morali e sociali, di spirito formalistico, di suono attaccamento alla lettera delle leggi e soprattutto d'eccessiva facilità alle fluttuazioni e alle contraddizioni. Ma, a parte l'insussistenza e l'esagerazione di talune di coteste censure, dovute spesso all'incompetenza specifica di chi le ha mosse, per lo più letterari, storici e filosofi, è giusto rilevare che si tratta in gran parte di difetti imputabili non tanto alla g. in se stessa, quanto piuttosto alla crisi storica del diritto, alla diversità e pluralità degli ordinamenti e specialmente alla deficiente legislazione.
Nondimeno, per quanto grande sia l'autorità della g., essa non è mai tale da conferire efficacia normativa, vincolante le decisioni dei tribunali.
Voler dedurre l'obbligatorietà della g. considerandola sotto il profilo della consuetudine, significa spostare il problema, poiché non si chiede qui se obblighi una consuetudine, ma se obblighi per se stessa la g. D'altronde, benché l'uniforme e costante adozione di un indirizzo giurisprudenziale possa in realtà determinare la nascita di un uso, questo non può costituire una vera consuetudine, non sussistendo da parte dei consociati la convinzione che l'indirizzo stesso sia obbligatorio. Che l'opinio iuris dei giudici sostituisca, nel caso, quella mancante dei consociati, come pretende qualche autore, è un'affermazione gratuita, destituita di fondamento.
Né vale invocare l'analogia con istituti propri di ordinamenti stranieri, p. es., con gli arrêtés de règlement dei vecchi parlamenti francesi che avevano un tempo valore di legge entro l'ambito giurisdizionale del Parlamento che li aveva emanati: oppure con gli attuali bindings o authoritative precedents (sentenze costituenti autorevoli precedenti) delle corti superiori presso i paesi anglosassoni governati dalla common law, i quali fanno legge nei confronti delle corti inferiori. Benché sia innegabile in tali istituti una somiglianza molto ravvicinata, sarebbe errore affermare ch'essi riproducono esattamente l'autorità rerum similiter indicaturum.
Diversa soluzione è data al problema dai canonisti, specialmente da quelli medievali. Sulla base di una decretale di Innocenzo III, che introduce nell'ordinamento ecclesiastico l'efficacia della cost. Si imperialis di Giustiniano (C. I, 1, 12) ed enuncia il valore della g., gli antichi canonisti attribuirono anzitutto efficacia di legge universale alle sentenze del Sommo Pontefice: dottrina, questa, abbandonata in seguito con il generalizzarsi del principio sancto ora nel can. 17 § 3. Essi attribuirono, inoltre, valore di legge alla g., considerandola però non come tale, ma come usus fori e come consuetudine. Per indurre la quale si ritenevano sufficienti anche solo due sentenze conformi pronunciate entro un decennio e talvolta anche una soltanto data in contraddittorio, purché tuttavia constasse del consensus populi, sul quale consentono, più che sulla ripetizione conforme degli atti, basavasi, secondo la teoria di allora, l'efficacia giuridica della consuetudine. Alla g. come tale non sembra quindi siasi attribuito valore di legge. Non troppo dissimile era del resto, allora, la dottrina dei glossatori laici. Anche al presente, malgrado il fluttuare incerto di molti tra i migliori canonisti, la dottrina prevalente rimane sulle medesime posizioni. Per se stessa, si afferma, la g. non fa legge, come è facile concludere dal can. 17 § 3: la legge tuttavia specialmente se si tratta della g. indotta dai tribunali apostolici, quando vi concorra la consuetudine. Per questo s'insegna che la g. spiega tale efficacia solo quando è firma, quando cioè, dopo un adeguato numero di sentenze conformi, risulta decorso il tempo necessario per prescriverle la consuetudine. Tale dottrina non va però esente da dubbi e difficoltà, principale fra tutte quella basata sul rilievo della inesistenza, nel caso, della communitas legis recipiendae capax, elemento costitutivo di ogni consuetudine (can. 26), da parte della quale si abbia la ripetizione degli atti e l'animus di obbligarsi. Dire che la communitas è qui supplita dal consensus legislatori, è voler ignorare il preciso contenuto del can. 26. Né deve trarre in inganno l'indirizzo dei canonisti antichi, poiché allora la consuetudine basava la sua efficacia su principi in parte poi abbandonati. D'altronde riesce molto indirizzato il fatto che anche presso la S. Rota una massima giurisprudenziale non è mai, di fatto, ritenuta tale da non poter essere corretta da future decisioni.
Pur negando alla g. l'efficacia di fonte produttiva di diritto, viene riconosciuta ad essa un'autorità morale altissima; è innegabile che un indirizzo giurisprudenziale, quando sia adottato costantemente dai tribunali e collaudato da lunga e uniforme osservanza, s'impone da sé come norma di condotta moralmente obbligatoria. Autori morale, molto più nobile e non meno efficace della giuridica, in quanto vincola non ratione imperii, ma imperio rationis.
Il valore della g. varia con il variare del grado e dell'autorità del collegio da cui emana. Massima autorità è data, nell'ordinamento italiano, alla g. della Corte di Cassazione e, nell'ordinamento ecclesiastico, a quella della S. Rota e della Segnatura apostolica. Varia pure il valore della g. in ragione del grado di uniformità, in ordine di spazio, e del grado di costanza, in ordine di tempo, con cui la massima giurisprudenziale è stata adottata e seguita dalle varie corti. Altro è, quindi, g. conforme e costante, altro è g. soltanto conforme o semplicemente prevalente.