GIURAMENTO. —
I. NOZIONE
È l'invocazione di Dio come testimone della verità della propria affermazione e dell'effettiva posizione di un atto o di un fatto futuro. Il g. suppone quindi la convinzione che Dio esiste e che conosce ciò per cui è chiamato in testimonio; per quanto dipende da chi giura, questi desidera e vuole che Dio attesti ciò che egli afferma con g. Dal fatto che, in questo primo senso, il g. suppone la convinzione dell'esistenza e della onnis-cenza di Dio, segue subito che l'atto non può giurare; e dal fatto che il g. consiste nel chiamare Dio in testimonio segue pure che non basta, per avere un g. vero e proprio, l'affermazione che Dio conosce ogni cosa, che Dio conosce i nostri pensieri, ecc.Talvolta però con il termine g. s'intende solo una forma particolarmente solenne ed impegnativa di affermare: un modo di affermazione particolarmente cosciente per la preparazione psicologica supposta, particolarmente solenne per il modo con cui è fatto, particolarmente degno di fede e particolarmente impegnativo (specialmente se si tratta di fatto o di atto da porre).
L'esistenza dei due concetti di g., e in particolare del secondo, risulta chiaramente dalla S. Scrittura, dalla legislazione e dall'uso comune. Nella S. Scrittura, infatti, si dice spesso che Dio giura (ad es., Gen., 26, 3; Ex. 6, 8; 13, 5; 33, 1; Num. 32, 11; Deut. 31, 20; ecc.); ora certamente non si può ammettere che Dio giuri nel primo senso indicato. Quanto alla legislazione basti ricordare la legge 30 giugno 1876 n. 3184, con cui si tolse al g. il carattere essenzialmente religioso che aveva avuto sino allora per dargli l'impronta di un solenne atto civile; l'aspetto religioso può essere conservato per quelli che lo desiderano; ma non è più essenziale all'atto del giurare. Per l'uso corrente basta riflettere al contenuto che gli danno molti, specialmente oggi: ad es., gli atei, gli indifferenti, parecchi funzionari, ecc.
II. MORALE
Qui ci si occupa soprattutto del primo senso e prevalentemente dal punto di vista morale. Per possedere meglio gli elementi della soluzione, si esaminano prima le forme con cui si presenta ed i motivi da cui nasce.Innanzi tutto l'invocazione di Dio può essere fatta per testimoniare la verità di un'affermazione o l'effettiva posizione di un atto o di un fatto. Nel primo caso si ha il g. assertorio (ad es., « giuro che sono innocente »); nel secondo caso si ha il cosiddetto g. promissorio (ad es., « giuro che farò osservare fedelmente la costituzione »). Quest'ultimo contiene l'invocazione a Dio che nel momento in cui il giurante emette la promessa ha veramente la volontà di fare ciò che promette; inoltre l'invocazione a Dio perché testifichi che tale volontà continuerà anche in futuro e quindi l'atto o il fatto promesso avverrà realmente. Si risolve quindi in una duplice testificazione divina: una di una volontà attualmente esistente ed una di una volontà perdurante in futuro.
Una speciale forma di g. è quella imprecatoria o esercitatoria. Essa consiste nell'invocare Dio come t

Giuramento - G. di un comode romeno. Arazzo fommingo
(secondo metà sec. xvit) - Roma, Quirinale.
este di ciò che si dice o si promette e insieme come punitore del giurante (o dei suoi cari) nel caso che questi abbia giurato il falso. Suppone quindi, oltre la convinzione che Dio esiste e conosce quello per cui lo si chiama in teste, anche la convinzione che Dio venga offeso da una testimonianza falsa e punisca lo spergiuro.
Ognuno di questi g. può essere fatto con parole (g. verbale: ad es., « giuro di essere innocente »); con gesti (g. reale: ed es., alzando la mano al cielo, toccando la Croce, il Vangelo), oppure con parole e gesti assieme (g. misto).
Quanto al rito, il g. può essere semplice o solenne a seconda che è prestato senza particolari cerimonie o con uno speciale apparato (ad es., candele accese, Crocifisso, sulle viscere di una vittima, ecc.).
Infine l'invocazione a Dio può essere esplicita o implicita. A quest'ultima forma vanno ricondotti i g. per la vita di colui a cui si parla (ad es., Gen. 42, 15; 1 Reg. 1, 26; 17, 55; 20, 3; ecc.), per la propria testa (Mt. 5, 36), per la terra (Mt. 5, 35; 1 Ac. 5, 12), per il cielo (Mt. 5, 34; 23, 22; 1 Ac. 5, 12), per il tempio (Mt. 23, 16), per l'altare, le offerte (Mt. 23, 16, 18), per Gerusalemme, ecc., di cui parla tanto spesso la Scrittura. Tali forme sono nate dalla preoccupazione ebraica di non nominare espressamente il nome di Dio.
Passando ora alla questione della radice da cui nasce il g. si può dire che esso scaturisce dal desiderio di dare alle proprie affermazioni un valore assoluto. L'uomo infatti ha la facoltà di manifestare mediante segni particolari orali o scritti le proprie idee: può comunicare ad altri mediante suoni liberamente fissati o segni liberamente scelti (la parola parlata e la parola scritta) i giudizi da lui formulati. Senonché tale comunicazione non è per nulla necessaria. Ognuno di noi può sempre impedirla, nascondendo il proprio pensiero; più ancora: ognuno di noi ha la possibilità di comunicare un contenuto diverso da quello che di fatto ha in mente, ossia può mentire. Questa possibilità rimane anche con le forme più solenni di affermazione, ossia con il g. nel secondo senso indicato. Né molto aiuto può venire dalla testimonianza altrui. A parte infatti la considerazione che è assai difficile per gli altri entrare nel pensiero nostro per i motivi sopra accennati, rimane sempre la possibilità che essi pure mentiscano. E si è così ancora da capo. Una sicurezza assoluta si può avere solo mediante la testificazione di uno che non possa in nessun modo ingannarsi né ingannare, di uno che conosca le cose come sono e le dica come le conosce. Questo uno non può essere che Dio. Ed è proprio a lui che ricorre chi giura; giurando sembra dire: « Dio che conosce ogni cosa e quindi anche questa che io affermo, Dio che non mentisce mai, nemmeno nel caso che stiamo considerando, attesta che le cose sono come dico io; per conseguenza esse sono davvero come dico».
Tutto questo appare più evidente nel g. promissorio. Qui interviene infatti anche l'affermazione che un atto o un fatto sarà posto in avvenire; ora tale affermazione non può essere nota con assoluta certezza né all'individuo che la fa (non potendo egli conoscere con assoluta certezza quello che vorrà o quello che farà in avvenire), né ad altri uomini che potranno dallo studio del carattere dell'individuo e delle sue tendenze ricavare al massimo ciò che probabilmente vorrà o farà, non quello che certamente vorrà o farà. Anche qui è necessario di nuovo ricorrere a Dio: Egli solo conosce il futuro libero; egli solo quindi può fare un'attestazione di valore assoluto.
Da quanto si è detto discendono subito alcune conclusioni: 1) il g. sorge sempre dalla volontà di dare agli altri una prova speciale della verità delle proprie affermazioni; in particolare il g. religioso nasce dal desiderio di dare agli altri un valore assoluto della verità delle proprie affermazioni; 2) per conseguenza il g. suppone una certa insufficienza ed una qualche sfiducia nella possibilità dell'uomo di fornire una prova del tutto attendibile della verità delle proprie affermazioni; vuol togliere quella insufficienza mediante una forma particolarmente solenne di affermazione o, più ancora, mediante l'invocazione della testimonianza divina. Per conseguenza: 3) il g. include sempre, oltre la volontà di invocare Dio in testimonio, anche l'espressione esterna di quella volontà. Un g. puramente interiore non sarebbe pensabile; lo è invece un'invocazione puramente esteriore (g. finto); 4) il g. religioso include l'affermazione che Dio ha una conoscenza ed una veracità superiore a qualsiasi uomo. Da questo punto di vista è una forma di adorazione. Senonché tale superiore cognizione e veracità divina è creata non per sé, allo scopo di riconoscerla e di rendere così un omaggio a Dio, ma come mezzo per dare agli altri una certezza assoluta della verità delle nostre affermazioni o della serietà ed efficacia delle nostre promesse.
Si pone la questione se sia lecito porre un atto di quel genere. È lecito usare della scienza e della veracità divina come mezzo per supplire alla nostra insufficienza?
Alla domanda alcuni risposero negativamente, appellando anche alla S. Scrittura, specialmente a Mt. 5, 23-37 (« Udiste che fu detto agli antichi: non violare il g., ma rendi al Signore quanto ha giurato. Ma io vi dico di non giurare in modo alcuno; né per il cielo, che è il trono di Dio, né per la terra, perché è sabbélo dei suoi piedi, né per Gerusalemme, perché è la città del gran Re; né giurare per la tua testa, perché tu non puoi far bianco o nero uno dei tuoi capelli. Ma sia il vostro parlare sì, no, no; perché il di più vien dal male ») e a lac. 4, 12 (dove si ripete lo stesso concetto). Così fecero, tra gli altri, i valdesi, i bighini e i beguardi, i fratricelli, Wicleff, gli hussiti, gli anabattisti, i mennoniti, i quaccheri, Kant e Fichte.
Ad essi si fa notare che in certi casi esiste la necessità di acquistare della verità di un'affermazione o della effettività di una promessa una certezza assoluta o quasi assoluta. Si pensi, ad es., ai casi in cui un'imputazione richiede la pena di morte o dell'ergastolo (ossia la fine di una vita) e nei quali la verità o falsità dell'accusa si può stabilire solo mediante l'affermazione dell'imputato o di un testimonio; si pensi al caso in cui un popolo affida ad un uomo la custodia della costituzione, la difesa della patria, ecc. In tali casi non si vede perché in si abbia il diritto di esigere una prova assoluta della verità delle sue parole. D'altra parte tale prova assoluta non è possibile se non mediante il g. religioso; per conseguenza non si vede perché il g. religioso non sia legittimo.
Si aggiunga a questo tutto il comportamento della Scrittura. Essa parla spessissimo del g.; talvolta ne ri- ferisce anche la formula (cf. Num. 33, 10; Deut. 1, 34; II Reg. 19, 8; Ier. 22, 5); tutto questo senza mai indicare o lasciare intendere che si tratta di atto moralmente illicito. Anzi più d'una volta la Scrittura consiglia o comanda di giurare (cf., ad. es., Num. 5, 19; 30, 3-16; Deut. 6, 13). Quanto al passo sopra riferito di s. Matteo e quello di s. Giacomo che lo ripete, ivi Gesù intende escludere l'abuso e la frequenza del g. e lascia intendere che la perfezione sarebbe nel non giurare mai; i suoi discepoli devono giurare a tale grado di sincerità da essere creduti sulla parola senza bisogno di ricorrere a g. di alcun genere, né « per il cielo », né « per la terra », né « per Gerusalemme ». In caso diverso sarebbe difficile capire come mai, subito dopo, un discepolo della fedeltà di s. Paolo ricorra al g. con notevole frequenza (cf. Rom. 1, 9; II Cor. 1, 23; Gal. 1, 20; Phil. 1, 8, ecc.). Si può quindi concludere che il g. è lecito; ma si deve subito aggiungere che non può essere un atto molto frequente, tanto meno abituale; esso nasce da una certa sfiducia nelle affermazioni umane e dal desiderio di avere una prova speciale, anzi assoluta della loro verità. È quindi di sua natura un atto eccezionale, che non può ripetersi troppo senza perdere la sua efficacia. Su tali concetti cf. anche Eccle. 23, 9-14; 27, 15. Addentrandosi in queste considerazioni e seguendo l'indicazione di Ier. 4, 2 (« Iurabis : vivit Dominus in veritate et in iudicio et in iustitia »), la morale cattolica ha precisato le condizioni della moralità del g. nel modo seguente : innanzitutto la verità; occorre che ciò per cui si invoca la testimonianza divina corrisponda alla realtà almeno per quanto è dato sapere, che corri-sponda cioè almeno a ciò che si ha in mente, altrimenti si farebbe di Dio un testimonio falso. Secondo la condizione è la giustizia : ossia che l'affermazione possa essere fatta; non tutto il vero può essere detto sempre e da tutti (ad. es., i peccati sottoposti dal penitente al confessore non possono lecitamente essere manifestati dal confessore) ; non è morale che Dio interroga la sua autorità per dar valore ad un'affermazione che il giurante non può fare, senza ledere l'ordine morale. Se comunque ciò accadesse il g. non tiene (can. 1318, 2). Infine il giudizio, ossia che esista una vera e propria necessità di giurare ; non si possono quindi approvare quelli che giurano continuamente senza alcuna necessità, per delle inieze, delle futilità; l'entità della colpa dipende dalla frequenza con cui si giura e dalla meschinità dei motivi per cui lo si fa. Applicando al g. promissorio, occorre che chi giura abbia davvero la volontà seria di fare ciò che promette, che si tratti di cosa fisicamente e moralmente possibile (ossia di cosa che possa fare senza esigere un aiuto speciale da Dio e senza offendere l'ordine morale); infine che ci sia un motivo per confermare il proprio proposito con un g.
Un'ulteriore questione che si pone è sugli obblighi che scaturiscono da un g. valido e lecito. Il problema si pone praticamente solo per il g. promissorio, poiché da quello assertorio non sorge nessun obbligo nuovo. La cosa varia invece per il g. promissorio, in cui Dio è chiamato in testimonianza dell'effettiva posizione dell'atto. Per esso quindi si assume l'obbligo di fare ciò che si è promesso anche per un riguardo alla testimonianza divina (in questo senso dice il can. 1317, 1: « Qui libere iurati se aliquid facturum, peculiari religioni obbligatione tenetur implendi quod iureiurando firmaverit »). Tale obbligo però non può avere un ambito maggiore di quello che si è assunto con la promessa stessa (can. 1318, 1); per conseguenza il g. si interpreta entro questo ambito e tiene fin quando l'oggetto è possibile e buono, essa quando l'oggetto cessa di essere possibile ed onesto o muta sostanzialmente (can. 1319, 2).
Cessa ancora il g. per causa interna, quando viene a mancare la causa finale o la condizione sotto cui è stato posto (can. 1319, 3). Dall'esterno può essere rimesso da colui in cui favore è stato fatto, o per irritazione, commu-tazione, condannazione (can. 1319, 4) di coloro che godono voto (v.), a meno che la dispensa non comporti lesione di diritto di terzi, nel qual caso solo la S. Sede può dispensare in vista dei scrupoli interessi della Chiesa (can. 1320). Può essere anche rimesso dal competente superiore ecclesiastico il g. esterno con vio-lenza o grave timore (can. 1317, 2). Il vincolo obbliga-torio, che crea il g. e sorge dalla virtù della religione (can. 1317, 1) per la riverenza dovuta al nome di Dio, in foro interno non lega mai al di là dell'intenzione del giurante e perciò secondo questa va interpretato, ma se questi agisce dolosamente, in foro esterno l'interpretazione del g. è demandata dal legislatore ecclesiastico a colui in cui favore vien fatto (can. 1321) e inoltre il giurante, in ambedue i fiori, è tenuto al risarcimento di eventuali danni. L'obbligo di osservare il g. promissorio e di essere veritieri nel g. assertorio è di per sé grave; tuttavia molti teologi ammettono parvità di materia. Nel diritto canonico l'obbligo del g. è personale e non può essere assolto per mezzo di procuratore (can. 1316, 2). La sua violazione è punita con speciali pene (cfr. can. 1743, 3; 1757, 2, 1; 1795, 2; 2323; V. SPERGIURO).
III. DIRITTO
In vari casi la Chiesa obbliga a prestare g. soprattutto chi stia per assumere un ufficio od incarico ecclesiastico (g. de munere fideliter implendo o altro promissorio).Così sono tenuti a prestare g., prima di iniziare l'esercizio del loro ufficio od incarico : i cardinali (can. 234), i vescovi (can. 332 § 2), i membri della Curia diocesana (can. 364 § 2, n. 1), i puntatori nei Capitoli (can. 395 § 4), i consultori diocesani (can. 425 § 2), i religiosi che devono partecipare all'elezione di un loro superiore (can. 506 § 1), gli amministratori di beni ecclesiastici (can. 1520 § 4 e 1522 n. 1), i giudici e gli altri addetti ai tribunali (can. 1621), coloro che prendono parte ai processi di bea-tificazione o canonizzazione (can. 2037 e 2047), i chierici che devono essere incardinati in diocesi diversa da quella propria (can. 117 n. 3) e, in taluni casi, gli ordinandi (can. 956 e 994 : quello previsto dal can. 994 è però g. assertorio), ecc.
Importanza particolare ha poi, dal punto di vista giuridico, il g. nel processo, g. che può essere o un mezzo di prova a se stante, o elemento integrativo di una deposizione.
1. Come mezzo di prova
Costituisce il rimedio istruttorio più efficace per la definizione della lite, e può essere giudiziale o stragiudiziale, secondo che sia deferito dal giudice — poco importa se su istanza di parte — ad una delle parti in causa, o sia il risultato di una convenzione delle parti rivolta a realizzare la transazione della lite.Il g. giudiziale, poi, si distingue in volontario o decisorio, che di regola è deferito da una parte all'altra, e necessario, che è viceversa deferito dal giudice di ufficio. Quest'ultimo g. a sua volta può essere o suppletorio, che è quello rivolto al fine di integrare le risultanze di altre prove già acquisite al processo, o estimatorio, che si ha quando il giudice ordina al danneggiato di asserire con giuramento l'ammontare del danno subito (quando la causa ha per oggetto il risarcimento).
In particolare, per quanto riguarda il g. suppletorio, si deve considerare: a) che esso è molto usato nelle cause riguardanti lo stato civile o religioso di una persona; b) che non può essere deferito nelle cause che abbiano per oggetto fatti o diritti di particolare importanza, e in qualsiasi causa criminale (can. 1829-31).
Circa il g. estimatorio vanno tenute presenti le seguenti due regole fondamentali: a) occorre, in primo luogo, che risulti (affinché il g. estimatorio possa essere deferito dal giudice all'altore) già accertato giudizialmente il diritto al risarcimento del danno e che la misura di quest'ultimo non possa in modo certo determinarsi con altri mezzi; b) il g. estimatorio non può essere riferito, dato che esso è riservato alla parte che ha subito il danno ed ai suoi crediti (can. 1832-33).
Il g. decisorio, infine, che è di gran lunga il più usato dei tre tipi di g. giudiziale, può essere deferito soltanto se ricorrono le condizioni stabilite dal can. 1835, per le quali: a) deve trattarsi, innanzi tutto, di materia per la quale sia ammessa la cessione o la transazione, di modo che il g. in esame non può essere deferito nelle cause criminali, nelle cause di interesse pubblico (e in particolare in quelle matrimoniali), e nelle cause, in genere, in cui si controverta di beni la cui alienazione non sia consentita se non con l'autorizzazione della competente autorità ecclesiastica; b) l'oggetto del g. non deve essere di necessità importanza o valore; c) la relazione del g. medesimo deve avvenire da parte di persone e nei confronti di persone che abbiano per legge la capacità di disporre dei propri diritti, sicché ne sono esclusi i minori, gli interdetti e i loro rappresentanti che non siano muniti di speciale autorizzazione; d) il g. deve cadere o su semplici notizie di fatti, o su fatti che siano propri di colui cui il g. stesso è deferito.
In genere, la relazione del g. giudiziale è stabilita con decreto del giudice, da notificarsi alla parte cui il g. è deferito, indicandole il termine, entro il quale la parte stessa deve far conoscere quale degli atteggiamenti che la legge le consente essa intende assumere. Invero la parte cui il g. è deferito può senz'altro accettarlo, nel quale esso sia di chiara in sostanza pronta a giurare sulla forma notificata. Può inoltre la parte rifiutarsi di giurare (e va equiparata al rifiuto la mancata comparizione nel giorno fissato per l'espletamento del g., salvo che non si dimostri l'esistenza di un legittimo impedimento). Se il rifiuto è giustificato, la relazione del g. perde ogni efficacia processuale, mentre, viceversa, se il rifiuto non è giustificato sarà il giudice a valutare, con il suo prudente apprezzamento, se debba esso equipararsi o meno alla confessione.
Da ultimo, il g. può essere dalla parte, cui esso è deferito, riferito al deferente (eccezione fatta per il g. estimatorio). In tal caso, il riferimento del g. determina, come è ovvio, un capovolgimento di posizioni, in quanto l'onere e il vantaggio del g. passano dal referente al deferente; ed equivalendo inoltre il riferimento ad una nuova e definitiva relazione, esso è subordinato alle stesse condizioni fissate per il suo deferimento. Per effetto del riferimento il deferente è obbligato al g., sempreché non abbia legittime ragioni di rifiuto da opporre (cf. can. 1835 e 1836 § 5). E se si rifiuta, la causa si risolve in suo danno (can. 1836 § 4) in quanto egli soccombe nella domanda o nella eccezione.
Il g. giudiziale consegue effetti diversi, secondo la specie di esso.
Infatti il g. decisorio è così chiamato perché al giudice è fatto obbligo di decidere la causa secondo l'esito del g.; e tale effetto si produce anche quando, in caso di riferimento del g., il deferente si sia rifiutato di giurare (can. 1836). Inoltre il g. decisorio provoca l'inappellabilità della sentenza pronunciata in base ad esso (can. 1880 n. 5), salvo il rimedio della restitutio in integrum (can. 1926).
Quanto agli effetti propri del g. estimatorio, questo vincola il giudice soltanto quando la controparte ne abbia accettato l'esito o quando il giudice stesso non ritenga quest'ultimo eccessivo, nel quale caso il giudice può, però, ridurre la misura del danno in limiti più equi.
Infine, per il g. suppletorio, si tenga presente che l'avvenuta sua prestazione non preclude per sé l'allegazione di altre prove (can. 1861 § 1), date le maggiori possibilità istruttorie che il g. suppletorio offre al giudice, nel consentirgli di formare il proprio convincimento sulla base delle risultanze del g. stesso, opportunamente esaminate e valutate in confronto con quelle dei mezzi di prova in precedenza espletati.
Norme in tutto identiche sono state emanate (e andranno in vigore dal 6 genn. 1951) per la Chiesa orientale (cf. motu proprio Sollicitudinem nostram, 6 genn. 1950, can. 353-60 e 404 n. 5, in AAS, 42 [1950], pp. 77-79 e 88).
2. G. a conferma di deposizione giudiziale. — Come elemento integrativo della deposizione testimoniale o della deposizione della parte, il g. può essere di tre specie. Innanzi tutto vi è il g. preventivo o de veritate dicenda, che è un g. promissorio, peraltro non strettamente necessario nelle cause in cui si controverta di diritti meramente privati; è poi vietato deferire tale g. all'imputato, nei giudizi criminali (can. 1744, 1746, 1758, 1767, 2037 § 3, 2145 § 2).
Inoltre è per lo più richiesto, nella prassi giudiziaria della Chiesa, il g. de veritate dictorum nelle cause spirituali o in quelle criminali. Tale g. è assertorio e può riguardare la resa deposizione sia in tutto che in parte (can. 1768, 1824 § 3, 2037 § 3).
Da ultimo, vi è un altro tipo di g. promissorio e cioè il g. de secreto servando, con il quale il giudice ha facoltà di impegnare la parte o il teste al segreto fino alla pubblicazione degli atti o, se vi siano i pericoli di cui al can. 1623 § 3, senza limitazione di tempo (cf. can. 1769, 1944 § 1, 2037).
Anche ai periti possono essere deferiti i g. di cui sopra; e, in ogni caso, il perito, prima di iniziare il suo incarico, deve prestare il g. de munere fideliter implendo (can. 1797).
Per il diritto canonico orientale il motu proprio sia citato stabilisce (ai can. 266, 268, 280, 289-291, 320) norme identiche a quelle sopra menzionate per il diritto latino; solo è più completa la disciplina del g. delle parti.