SPERGIURO. -
1. Nozione e moralità
In senso specifico è s. soltanto il giuramento peccaminoso per difetto di verità nel suo oggetto e cioè il giuramento sul falso; prescindendo dalla presenza o meno di altre deficienze morali.In questo senso - l'unico che qui interessa - lo s. è sempre colpa grave contro la virtù della religione (v.), anche se la menzogna che si volle confermare col giuramento è per se stessa colpa lieve contro la virtù della veracità. Difatti è sempre grave l'irriverenza fatta a Dio quando lo si invoca come testimone di una menzogna.
La gravità dell'irriverenza è evidente almeno in chi ebbe davvero la volontà di chiamare Dio in testimone della sua affermazione ed affermò coscientemente il falso. Si dà il caso di chi - specialmente se sotto l'altrui provocazione - recitò sul falso la formula giuratoria, ma senza avere la volontà interiore di invocare Dio quale testimone
della sua menzogna, pronunciando in tal caso giuramento finto. Anche in questo caso si tratta di s. secondo la sentenza comune tra i cattolici, per la seguente ragione. L'adorazione, che da ogni giuramento s'innalza a Dio, non deriva tanto dalla volontà di chi giura quanto dal fatto che coloro i quali odono pronunciare una formola giuratoria necessariamente sono tratti a riconoscere in essa - qualunque sia l'interiore intenzione di chi la pronunzia - una sua pubblica professione di fede nella assoluta verità e veracità di Dio, e tale professione di fede, oggettivamente connessa ad ogni formola giuratoria, quando questa è recitata sul falso, idolatria (v.) simulata. È questa è sempre colpa grave. Tanto vero che chiunque venisse a scoprire il falso non esiterebbe a vedere in quella formola giuratoria un grave insulto fatto a Dio; senza chiedersi affatto quale sia stata la volontà di chi giura il falso. bestemmia (v.) indiretta, che è sempre colpa grave. Chi, prevedendo lo s. di una persona, tuttavia ne provoca il giuramento, anch'egli pecca di s., per ragione della cooperazione alla colpa altrui; salvo che sia costretto ad esigere il giuramento o per obbligo di ufficio o per una ragione proporzionalmente grave: la sua cooperazione è allora soltanto materiale.
2. Oggetto ed effetti
L'oggetto dello s. è il falso; non nel significato oggettivo di errore, ma nel significato soggettivo di menzogna. Si che non è s. il giuramento su affermazione falsa, ma creduta vera; così, viceversa, è s. il giuramento su affermazione vera, ma creduta falsa e giurata come menzogna. Quando per la necessità di occultare agli altri il proprio pensiero è lecito l'uso della restrizione mentale, è lecito pure confermarla con giuramento. È chiaro, non essendovi allora menzogna, non può esservi neppure s. Il grado di certezza richiesta, perché una affermazione possa essere giurata, dev'essere proporzionata alla gravità dei motivi inducenti al giuramento. Ma in generale anche per il giuramento è sufficiente quella certezza morale che basta alla sicurezza degli ordinari rapporti umani. Nel giuramento promissorio la verità consiste solo nella esistente volontà di adempiere gli obblighi derivanti, per giustizia o per fedeltà, dalla promessa giurata. Il loro adempimento effettivo, secondo la comune sentenza contro il parere di pochi autori, non vi fa parte. Se però non costituisce s., resta la colpa contro la religione a causa del giuramento violato.In forza del principio giuridico iuramentum sequitur naturam actus cui adicitur (can. 1318), dallo s. sorgono gli obblighi anche di religione soltanto e nella misura in cui sorgono dalla promessa gli obblighi della giustizia o della fedeltà. Che se lo s. è anche giuramento finto, non produce nessuna obbligazione religiosa, senza per altro influire per nulla sugli effetti della promessa. In ogni caso poi, anche quando per difetto di qualche elemento richiesto ad validitatem, né giuramento né promessa producono le relative obbligazioni, in forza della legge naturale che vieta di ledere in qualunque modo gli interessi altrui, debbono essere riparati gli eventuali danni, che, intervenendo il dolo, vanno interpretati a norma del can. 1321.
Le pene canoniche contro lo s. in genere sono sanzionate nel can. 2323; per lo s. giudiziale nel can. 1743 § 3. Per il diritto penale italiano lo s. è delitto rilevante soltanto a carico delle parti in giudizio ai sensi dell'art. 371.
SPERONE D'ORO (Ordine Pontificio della Milizia aurata): V. ORDINI EQUESTRI PONTIFICI.