STAUROPEGIO

STAUROPEGIO. - Nel diritto canonico bizantino, indica un privilegio concesso dal patriarca in virtù del quale un luogo o una fondazione pia viene sottratta all'autorità ordinaria del Vescovo locale e sottomessa, direttamente ed esclusivamente, al patriarca, o al capo della Chiesa in una data nazione, arcivescovo o sinodo (questa seconda forma esiste soltanto presso i dissidenti).

Il nome (da σταυρός = croce e πηγνύναι = conficcare o piantare) deriva dal fatto che si suol piantare una croce nella fondazione di una chiesa od altro luogo pio per insignirlo con questo privilegio. La croce viene piantata principalmente dove sarà eretto l'altare o il santuario. L'uso è dovuto alla norma, in virtù della quale traccare una croce su una persona o una cosa vuol dire, nel rito bizantino, consacrarlo a Dio, e farla, per conseguenza, dipendere dalla Chiesa. Se la cosa è già, per sé o per destinazione, sacra, piantare in essa la croce vuol dire prenderne possesso da parte dell'autorità ecclesiastica. L'istituto dello s. è dovuto ad una consuetudine immemorable (Balsamone, al can. 31 apostolico); se ne trova menzione già nel sec. VIII; ma, probabilmente, anche prima che esistesse il termine, v'erano monasteri dipendenti dai patriarchi o dagli imperatori. Questa consuetudine si basa sui can. 6, 7 del Concilio Niceno e I, 2 del Constantinopolitan I, i quali riconoscono ai patriarchi vera giurisdizione ecclesiastica su tutto il territorio patriarcale. Anche la concessione di immunità ai monasteri, da parte degli imperatori, ha contribuito all'introduzione dello s. In ciò ebbe pure il suo influsso la reazione dei superiori dei monaci contro l'ingerenza eccessiva di alcuni vescovi negli affari anche interni dei monasteri. A giustificare quest'ingerenza, i vescovi invocavano le disposizioni, abbastanza generiche, del can. 4 del Concilio di Calcedonia. Vi influì pure la facoltà attribuita al fondatore di un monastero o altro luogo di designare l'autorità da cui esso doveva dipendere; i fondatori designavano per lo più l'autorità patriarcale. Lo s. fiorì dal sec. IX in poi, e raggiunse il massimo sviluppo alla fine del sec. XIII e fino alla caduta di Costantinopoli (1453). Balsamone parla della reazione dei metropoliti e dei vescovi contro la concessione dello s. e delle loro insistenze che esso venisse abolito; tale reazione mosse i patriarchi a definire meglio l'istituto e a sopprimere molti abusi.

Oltre che con il piantare la croce nella fondazione del luogo sacro, lo s. viene concesso con un decreto, ossia sigillo del patriarca. Nel decreto sono stabilite piene contro chi viola lo s. Lo s. si istituisce anche con l'omissione del sintrono (= cattedra con sedili, eretta nell'abbazia della chiesa dietro l'altare), ove siede il vescovo durante le divini uffici. Il sintrono indica, infatti, che il vescovo ha giurisdizione sulla Chiesa. Il rito dello s. è descritto nell'Ecologia (ed. di Roma 1873, pp. 316-17).

Lo s. comprende, oltre il luogo privilegiato, i metochi (μετοχίας) da esso dipendenti e i beni ad esso appartene. Il metochi, però, non seguono necessariamente la condizione giuridica del monastero principale. Quanto al tempo, la concessione è perpetua, e non revocabile.

Il patriarca ha piena giurisdizione ecclesiastica nel luogo stauropedico e sulle persone ad esso appartenenti. Quindi a lui spettano di diritto l'essere commemorato nei divini uffici e il tributo (χανουχικόν ο συνήθεια), la visita canonica, con diritto e obbligo di promuovere la disciplina ecclesiastica, sopprimendo anche abusi, la benedizione dell'egumeno e l'Ordinazione dei preti o diaconi. Le prime due prerogative vengono talvolta omesse a favore del vescovo del luogo, specialmente quando lo s. viene concesso a edificio già costruito.

La concessione dello s. comporta l'autonomia nel regime e nell'amministrazione del luogo stauropedico; le immunità definite nei tipici (carte di fondazione); l'elezione libera dell'egumeno di un monastero stauropedico; inoltre, ordinariamente all'egumeno compete la facoltà di dare lettere dimissione per le ordinazioni e attestati per le ordinazioni ricevute; l'egumeno può essere ornato di qualche insegna pontificale.

Il recente motu proprio di Pio XII Postquam apostolicis Litteris (9 febbr. 1952) dà norme precise circa i monasteri stauropedici.

BIBL.: N. Milaš Nicodemo, versione greca fatta da Melezio Apostopulos: Τὸ ἐκκλησιαστικὸν ἐκκλησιον τῆς ὀρθόδοξου ἀνατολικῆς ἐκκλησίας, Atene 1906; E. Hermann, Ricerche sulle istituzioni monast. bis., in Orient. christ. period., 6 (1940), nn. 3-4; P. De Meester, Fonti della Cod. can. or., 2a serie, X. De monachico statu iuxta discip. byz., Città del Vaticano 1942, pp. 103-104, 119-25 e passim; Sp. P. Lampros, Νῶς Ἐκκλησιωμένων, V. Atene 1908; VI, ivi 1909; J. P. Zepos, Ἰωσ. Γραφος-Romanum, I-VIII, ivi 1930-31.