STUPEFACENTI

STUPEFACENTI. - Sostanze tossiche ad azione elettiva sulla corteccia cerebrale che, inibendo i centri nervosi superiori, sono atte a modificare le capacità percettive, immaginarie ed intellettive in modo da indurre (secondo le dosi) stati di semplice euforia, di sonnolenza, di ebrezza stuporosa, di allucinazioni e di sensazioni cinestetiche generalmente gradevoli.

Il loro uso protratto determina nell'organismo una condizione di abitudine, di resistenza crescente e d'altra parte una diminuzione progressiva di reazione specifica, sicché se ne possono aumentare le dosi senza incorrere nei sintomi di avvelenamento acuto, quale si riscontrirebbe impiegando lo stesso quantitativo in un organismo non assuefatto.

Gli s., benché possano ottundere la coscienza, narcotici (v.) ipnotici (v.), di cui non hanno le indicazioni e gli effetti. Questi ultimi agevolano o inducono un sonno forzoso senza provocare ebrezza o assenza dei riflessi come nelle categorie sopra accennate.

I. AZIONE VOLUTTUARIA

L'azione voluttuaria degli s. è conosciuta da tempo antichissimo dai popoli dei paesi originari delle singole droghe: tuttavia da essi vengono usati allo stato greggio e generalmente con parsimonia, si dà non incorrere negli estremi stati degenerativi psichici e organici irreversibili e inconciliabili con la continuazione della specie, raggiunti dai tossicomani dei paesi bianchi. La diffusione presso questi ultimi ha assunto proporzioni preoccupanti specie per l'uso di preparati estrattivi o sintetici puri e quindi molto più attivi e tossici. Essa è stata facilitata dall'impiego prezioso in medicina quali sedativi, analgetici e anestetici. Gli s., assunti in quantità eccessiva concentrata nel tempo, danno avvelenamenti acuti, caratterizzati in generale da un breve periodo iniziale di esaltazione psichica e psicomotoria, sonnolenza conseguente, indi depressione delle funzioni vegetative fino al coma ed alla morte per paralisi dei centri nervosi, bulbari, respiratori e cardiaci. La terapia è intesa ad eliminare il veleno dall'organismo ed a combatterne gli effetti con farmaci ad azione antagonistica. Gli avvelenamenti cronici rivestono un grande interesse morale e sociale. Si stabiliscono per l'uso protratto in dosi necessariamente crescenti per l'intercorrente assuefazione: in seguito a ciò si distingue la tossicofilia (tendenza al tossico non assolutamente coercitiva e determinante, tendenza che permette la coscienza di forza volitiva capace dell'astinenza) oppure la tossicomania (fase dell'assuefazione in cui il bisogno alla soddisfazione tossica è irresistibile). La mania, fenomeno nell'abuso di s. correlato dell'assuefazione, pur avendo una base organica, è in se stessa una tendenza impulsiva determinante, essenzialmente psichica. In generale le tossicomanie mettono le loro vittime tra individui e razze predisposte da particolare debolezza nei freni morali e nel senso di autoconservazione.

I principali s. e relative tossicomanie sono: a) Oppio (meconismo): droga costituita dal lattice dissecato del Papaver somniferum (papaveracea originaria dell'Asia minor). Contiene varie sostanze tra cui alcuni alcaloidi ad azione stupefacente quali la morfina e la narcotica. Chiamato «alcool dei gialli», esso può venir fumato (Cina, India) o mangiato (India, Persia, Turchia, America), svolge un'azione più blanda della morfina e generalmente il suo uso anche protratto non conduce a cachessia.

b) Morfina (morfinomania): alcaloide dell'oppio paralizzante le più elevate funzioni nervose. Il punto di partenza per lo sviluppo della morfinomania è costituito non solo dalle malattie dolorose: nevralgie, dolori lancianti dei tabetici, reumatismo, dolori dentali, ecc. ma anche da disturbi nervosi generali di tipo nevrastenico o isterico: insonnia ribelle, stati depressivi reattivi, tensioni psichiche professionali non raramente costituiscono il motivo per la prima iniezione, cui si arriva a volte anche per semplice curiosità. Tutti questi momenti inducono a pensare che vi sia una qualche disposizione psichica, una capacità di resistenza abnormemente scarsa che predispone all'insorgenza della morfinomania. A volte, ma molto raramente (Antheauche e Leroy), la morfinomania può insorgere ad accessi, in modo analogo alla disponenza; già Kraepelin aveva parlato di attacchi epilettici o di ansia isterica.

Gli effetti dell'assunzione cronica di morfina vengono distinti in fisici e psichici. Tra i primi: forte dimagrimento, colorito cutaneo giallo-terreo, inappetenza, digestione difficile, stitichezza a volte interrotta da scariche diarricche, oliguria, disuria, ipotensione, tachicardia, marcati disturbi vasomotori, impotentia coemidi, azoopermia, amenorrea; neurologicamente può osservarsi: ipotonia muscolare, tremore (con caratteri intermedi tra quello dei senili e quello degli alcolisti), disartia, iperoflessia, miosi; i disturbi della sensibilità (ipocresia per tutte le modalità, parestesie, a volte con carattere neuralgiforme) sono sempre presenti ed hanno un particolare valore. Gli effetti psichici sono molto più caratteristici e importanti, soprattutto per il loro significato sociale, per cui si possono paragonare solo con i disturbi degli alcolisti più gravi. Tutte le qualità della persona psichica vengono interessate, in particolar modo quelle etiche; s'osservano gravi stati ipocondriaci e marcati disturbi psico-sensoriali (allucinazioni, illusioni); costanti i disturbi mnemonici, sia dell'attività di fissazione che di quella di rievocazione, senza mai verificarsi una perdita definitiva del materiale mnemonico; appartengono al quadro del morfinismo irreversibili difetti di giudizio; molto evidente la mancanza di iniziativa, pur rimanendo possibile anche per anni un adempimento meccanico degli usuali doveri di lavoro.

L'avvelenamento cronico da morfina è caratterizzato dall'abitudine al farmaco, che si istituisce molto precocemente e porta all'assunzione di dosi sempre più alte; dalle manifestazioni di astinenza, cioè gravi disturbi che compaiono quando in un individuo abituato si sospende bruscamente la somministrazione. La «sete» di morfina è tale da spingere l'intossicato anche al delitto, pur di

procurari l'alcaloide e appagare così l'irresistibile bisogno. La cura è tutt'altro che facile: indispensabile il ricovero in case di cura specializzate, con sorveglianza rigorosissima; le recidive, però, sono assai frequenti. Si conoscono tossicomanie da altri derivati dell'oppio e della morfina (eroina).

c) Coca: droga da masticare preparata con le foglie di alcune cirrosilacee (specie nell'Erythroxylon coca L.), originaria della zona delle Ande dell'America meridionale, dove gli indigeni già da tempi remoti ne usano per attutire fame e fatica. Ne danno testimonianza vasi degli Incas (sec. XI) su cui sono raffigurati i coqueros, riconoscibili dalla caratteristica protuberanza alla guancia (segno del bolo cocainico posto tra i denti e la parete boccole).

d) Cocaína: alcaloide della coca preparato anche sinteticamente. Possiede azione anestetica sul punto di introduzione, in seguito ad assorbimento e a passaggio nel sangue agisce anche sul sistema nervoso centrale. L'uso prolungato della sostanza avviene a solo scopo volontario con intonazione erotica ed è determinato dalla ricerca del piacere: «via del piacere» (v. COCAINISMO).

Altri s. poco diffusi nei paesi bianchi sono: e) Cacao madiana (Cannabis sativa var. indica): della famiglia delle moracce, le cui droghe sono usate specie dai popoli maomettani asiatici e africani (con il nome di haisis) e nel Messico (Marijuana). Contiene un olio essenziale (cannabinol) parzialmente del cervello. Dà ebbrezza e talvolta delirio, lasciando però un barlume di coscienza. f) Peyot: droga ricavata dall'Anhalonium leuini (cactacea), usata nel Messico. Il suo alcaloide stupefacente (mescalina) provoca allucinazioni visive ad occhi chiusi.

II. SULLA LICEITA DELL'USO DEGLI S

È chiaro che riguardo all'abuso degli s. il giudizio morale non può essere che di condanna: la ricerca infatti del piacere ottenuto con l'obnubilamento delle facoltà superiori e la degenerazione biofisiologica è contraria alla natura dell'uomo. La ricerca del piacere (v.) come fine ultimo esclusivo rappresenta una inversione di valori ed è perciò essenzialmente immorale. La condanna morale è fondata ancora sulla condanna fisico-biologica (prole degenerata, disfacimento organico, asocialità, anormalità neuro-psichica), di cui la natura grava il tossicomanie.

Non si discute neppure sull'uso degli s. e dei narcotici nel campo della anestesia e come analgesici per interventi operatori: il loro impiego è umano, ragionevole e pericoloso (v. NARCOTICI).

Ma si possono presentare questioni morali per l'impiego degli s., quando essi, oltre il loro effetto di lenimento del dolore, hanno altri effetti negativi. Se queste sostanze diminuiscono nel caso concreto la resistenza dell'organismo in modo da facilitare l'opera distruttiva dei fattori morbosi e accelerare la morte, ci si può chiedere se sia morale il loro uso come analgesici. Ci si trova alla presenza di due effetti, di cui uno buono e l'altro cattivo; per cui è il caso di applicare il principio del duplice effetto. Perciò sarà lecito l'uso di tali sostanze se: a) l'effetto analgesico non si può ottenere con altre sostanze che evitino l'effetto cattivo, sia perché non esistono, sia perché producono altri inconvenienti più gravi; b) se l'ammalato che domanda simili s. e il medico che ne ordina l'uso non intendano l'acceleramento della morte; e ciò perché altrimenti quest'effetto cattivo sarebbe nient'altro che mezzo per ottenere l'effetto buono; si ricadrebbe così nell'immorale principio che il fine giustificato i mezzi; c) se infine esiste una certa giusta proporzione tra l'effetto cattivo e quello buono, si da essere ragionevole compiere l'azione, nonostante l'effetto cattivo (v. EUTANASIA).

Spesso l'alleviamento del dolore si può ottenere solo attraverso la privazione della coscienza. La perdita della coscienza è senza dubbio un male, perché pone l'uomo in uno stato di disumanizzazione; privare contro volontà una persona della coscienza è illecito e, anche se una persona moribonda lo desiderasse, sarebbe ugualmente illecito, qualora il paziente non fosse preparato alla morte, sia perché debba regolare affari temporali di notevole importanza, sia perché debba ordinare lo stato della sua anima; sarebbe delitto togliere la possibilità, ancora attuale, di guadagnarsi la vita eterna. Non è illecita però la somministrazione di ipnotici per dare il riposo necessario per un determinato tempo.

Inoltre è da osservare che, benché la morte e il dolore siano in se stessi male, possono essere occasione per l'esercizio di molte virtù quali la pazienza e la penitenza, e ciò specialmente negli ultimi periodi della vita, nei quali l'uomo, cessate le passioni, che lo potevano sviare, più facilmente orienta la sua anima verso Dio. Non si ritiene quindi conveniente abbondare, anche entro i limiti del lecito, nell'uso degli s.

III. DISCIPLINAMENTO GIURIDICO

Il pericolo sociale e individuale degli s. ha indotto i governi dei paesi più progrediti ad emanare provvedimenti legislativi intesi alla limitazione del loro uso voluttuario, determinando anzitutto il fabbisogno mondiale per uso scientifico e terapeutico, ripartendo la produzione tra i paesi coltivati e regolando la distribuzione. Ciò fu fatto dal 1931 al 1936 dalla Commissione dell'oppio aggregata alla Società delle Nazioni, poi dalla Commissione per i narcotici dipendente dall'«Economic and social Council» delle Nazioni Unite.

In Italia le norme che disciplinano il commercio e esprimono l'abuso degli s. si trovano nel T. U. delle leggi sanitarie (R. D. 27 luglio 1934 n. 1265) artt. 148-60: sotto diversi aspetti se ne occupa anche il Cod. pen. artt. 445, 446, 447, 613, 729.

Per una tempestiva prevenzione al diffondersi degli abusi il sanitario ha il dovere di denunciare entro due giorni all'autorità di P. S. la persona assistita che si rivela affetta da intossicazione cronica da s. Il farmacista per queste sostanze è tenuto ad esigere la ricetta medica, corredata dalle indicazioni complete del nome, cognome e indirizzo dell'infermo, le ragioni della prescrizione, le circostanze e i limiti dell'uso. Il quantitativo circolante delle sostanze stupefacenti è sottoposto al controllo della Finanza.

BIBL.: P. Regnard, Sorcellerie, magnétisme, morphinisme, Parigi 1887; M. Lewandowsky, Handbuch der Neurologie, III, Berlino 1912, p. 1032; M. Maier, Der Kokainismus, Lipsia 1926; P. Brouillard, Causerie de morale, Stupéfants et anesthétiques, in Euteles, 109 (1920), pp. 178-98; R. Kothen, Les toxinomanes, in Collezione Mechliniensis, 5 (1931), pp. 624-38; 6 (1932), pp. 155-66; A. Meunier, Les stupéfants et la morale, in Rev. eccl. de Liège, 25 (1933-34), pp. 353-56; 26 (1934-35), pp. 13-25; G. Gastaldi, Gli accordi internazionali e la legislazione italiana sugli s., Reggio Emilia 1937; E. Adami, Farmacologia e farmacoterapia, Milano 1945 (v. indice). V. inoltre i trattati di terapia e psichiatria, ad es.: M. Messini, Trattato di terapia clinica, Torino, 1944; G. Moglie, Manuale di psichiatria, Roma 1947. Per i trattati di morale V. medico, o quando si parla degli ostacoli all'atto volontario. V. BIBLICA. alla voce EUTANASIA.

Costante Scarpellini

IV. LOTTA CONTRO L'OPPIO

L'abuso dell'oppio fu introdotto in Cina dagli europei; nella cosiddetta guerra dell'oppio (1840-42) l'importazione fu imposta con la forza al paese vinto. Negli 1929, 1796 e 1800 gli Imperatori cinesi con bandi severissimi ne proibirono la coltura e l'uso. Nel regno di Siam fu stabilita la pena di morte contro i trasgressori. La Chiesa ha sempre appoggiato la lotta del governo contro questo abuso. Alla domanda del vicario apostolico del Siam, Propaganda rispose il 3 giugno 1830 che quelle leggi non erano puramente penali, ma a causa del bene comune obbligavano i cristiani in coscienza (Coll. S. Congr. de Prop. Fide., Roma 1907, n. 815).

Pare che alcuni vicari apostolici siano stati troppo inclini a punire con la scomunica i fumatori d'oppio, perché il 30 ott. 1843 Propaganda consigliò al vicario apostolico di Malacca di applicare questa pena severissima con discrezione (ibid., n. 1035). Per l'atteggiamento della Chiesa non mutò, come bene dimostra la risposta data dal S. Uffizio il 10 marzo 1852 al vicario apostolico di Chensi, in cui si dice che la coltura, il commercio e l'uso dell'oppio rimanevano interdetti sotto pene gravissime ai cristiani (ibid., n. 1071). Il 20 sett. 1850 lo stesso S. Uffizio,

in un'istruzione ai vicari apostolici, dispone che i fumatori d'oppio potevano essere battezzati soltanto se si avesse la certezza morale che avrebbero lasciato questo vizio (ibid., n. 1103). Dopo la guerra dell'oppio le leggi civili che proibivano la coltura del papavero furono abolite e questa coltura costituì la fonte di benessere di parecchie province. Per i cristiani, quasi tutti in strettezza materiale, era difficile astenersi dalla coltura del papavero senza gravissimo danno. Inoltre si osservava che gli uomini abituati all'uso dell'oppio si mettevano in pericolo di vita, astenendosi completamente. Perciò il S. Uffizio il 23 marzo 1878, dietro domanda del vicario apostolico di Kuy-Tschoeu, permise la cultura del papavero con determinate precauzioni, ed anche il suo uso medicinale (ibid., II, n. 1489).

Il 4 luglio 1883 Propaganda suggerì ai vicari apostolici di creare in Cina un movimento di temperanza del'uso dell'oppio, come in Europa ed in America si era fatto contro l'alcolismo (ibid., n. 1599). Essendo stata data un'interpretazione troppo larga alla risposta del S. Uffizio del 1878, il medesimo S. Uffizio dichiarò il 29 dic. 1891 che la coltura del papavero rimaneva lecita solo per scopi medicinali; invece, a causa dei grandi pericoli che ne derivavano, ne rimanevano in generale proibiti ai cristiani la coltura, il commercio e l'uso. Contro i recidivi ed abitudinari si minacciavano le pene ecclesiastiche più severe (ibid., n. 1776). Dietro domanda del vicariato apostolico di Chensi, il S. Uffizio dichiarò il 25 apr. 1894 che i cristiani non potevano dare in affitto il terreno con l'obbligo di coltivare il papavero, né potevano accettare l'oppio come pagamento dell'affitto stesso; però non era loro obbligo proibire all'affittavolo la coltura (ibid., n. 1867). Il 2 ott. 1931 il delegato apostolico, mons. C. Costantini, riaffermò la legislazione ecclesiastica in proposito, cioè: 1) i cristiani non possono essere ammessi ai Sacramenti, ed i catecumeni al Battesimo, se coltivano o esercitano il commercio dell'oppio; 2) la coltura del papavero in sé non è cosa illecita, ma in Cina costituisce un'azione immorale a causa delle conseguenze nefaste; 3) i missionari, in collaborazione con il governo, devono con la predicazione, la scuola ed i giornali lottare contro l'abuso dell'oppio (Coll. Commissionis Synod., 4 [1931], pp. 923-25).

Nel 1934 il primo Concilio nazionale cinese a Shanghai richiamò l'attenzione sulla questione dell'oppio.

BML.: E. Beaupin, Les missionnaires catholiques d'Extrême-Orient dans la lutte contre l'oppium et les stupéfiants, Parigi 1928; J. Maertens, De Strijd van des Katholieke Kerk tegen het Opium in China, in Het Missiewerk, 27 (1948), pp. 16-34, 94-104.

Nicola Kowalsky