INDICE DEI LIBRI PROIBITI

INDICE DEI LIBRI PROIBITI. - Con la espressione «libri proibiti» vengono designati i libri, la cui lettura è vietata ai fedeli per legge positiva ecclesiastica, generale o particolare, o per decreto emesso dalla competente autorità, ordinariamente la S. Congregazione del S. Uffizio o l'Ordinarie del luogo.

I fedeli però devono astenersi dal leggere non solo i libri proscritti per legge o con decreto, ma ogni scritto che li esponga al pericolo di perdere la fede o di depravare i costumi. È questo un obbligo morale, imposto dalla legge naturale, che non ammette esenzione né dispensa. La gravità di quest'obbligo è proporzionale al pericolo a cui viene esposta l'anima.

Ma poiché i semplici fedeli raramente sarebbero in grado di scorgere il pericolo, a cui vanno incontro, è naturale che la Chiesa, con opportuni ammonimenti e proibizioni, li tenga lontani dalle cattive letture.

I. dei l. p. (Index librorum prohibitorum) è il catalogo dei libri che la S. Sede ha proibito come cattivi o pericolosi per l'integrità della fede e dei costumi e che i fedeli, senza una speciale licenza, non possono leggere, né conservare. La Chiesa ha sempre adempiuto al suo dovere di vigilanza sui libri, ma fino all'invenzione della stampa non senti il bisogno di redigere un catalogo dei libri proibiti, perché gli scritti ritenuti pericolosi venivano bruciati.

Il Concilio di Nicea (325) proibì il libro Thalia di Arrio; papa Anastasio condannò le opere di Origene, perché più nocive agli ignoranti che utili ai sapienti; s. Leone Magno riprovò in Roma gli scritti dei manichei e ingiunse ai vescovi spagnoli d'insorgere contro i libri dei prisciliani. Fin dai primi secoli si classici pagani (v.). Il pericolo crebbe con il diffondersi dei libri stampati ed allora l'intervento della Chiesa si fece più frequente. Prima censura (v.) IMPRIMATUR (v.), preceduta in questo dall'autorità civile, come Enrico VIII in Inghilterra e Carlo V nei Paesi Bassi, e dalla Sorbona in Francia.

Ma nonostante ciò furono pubblicati numerosi libri eretici, e Paolo III, per arginare il pericolo, affidò la proscrizione dei libri infetti di eresia ai cardinali inquisitori generali. Paolo IV per primo ordinò loro, nel 1557, la compilazione di un I. (o catalogo) dei l. p., che fu pubblicato nel 1559. Esso comprendeva tre elenchi: degli autori, dei titoli dei libri, degli anonimi. Pio IV poi, accogliendo una petizione del Concilio di Trento, fece rivedere ed aggiornare l'indice che pubblicò con la cost. Dominici gregis del 24 marzo 1564. Esso constava di due parti: la prima conteneva dieci regole, che figurarono poi in tutte le edizioni successive fino al 1929, con cui furono fissate le categorie di libri proibiti per diritto naturale o per legge generale; la seconda dava, in ordine alfabetico, il catalogo dei libri proscritti con speciale decreto. Ma neppure la compilazione periodica di un catalogo dei libri proibiti era più sufficiente ad arginare il dilagare di un male, alimentato dalle nuove eresie e favorito dalla diffusione della stampa. Perciò Pio V istituì, nel 1571, la S. Congregazione dell'Indice (v. SACRE).

Sono state pubblicate le seguenti edizioni dell'I. dei l. p., oltre quella di Paolo IV già ricordata: 1590, 1593, 1596, 1632, 1665, 1681, 1704, 1711, 1716, 1744, 1758, 1786, 1787, 1819, 1835, 1841, 1877, 1881, 1887, 1900, 1901, 1907, 1911, 1917, 1922, 1924, 1929, 1930 (in italiano e in francese), 1938, 1940, 1948. A queste si devono aggiungere alcune edizioni non ufficiali: 1580 (Parma), 1610 (Lione), 1766 (Venezia), 1783 (Parma), 1852 (Monte), 1899 (Torino). Leone XIII, con la Officiorum ac numerum del 25 genn. 1897, promulgò un vero e proprio testo unico delle leggi in materia, che passò poi nel CIC (tit. XXIII del I. III).

Neppure queste norme però sono una guida sufficiente per i fedeli e nei casi concreti danno luogo a dubbi ed incertezze, perché mancano di quella determinatezza (la fissità concettuale dei filosofi del diritto) che è uno dei caratteri della legge. Perciò la Chiesa a volte interviene e proibisce con decreti specifici alcuni libri, i quali per se stessi sarebbero proibiti ipso iure, inserendoli di volta in volta nell'I. dei l. p. Perciò il CIC fa obbligo a tutti i fedeli, ed in particolare ai chierici, specialmente se costituiti in dignità ecclesiastica o eminenti per cultura, di denunziare i libri perniciosi agli Ordinari dei luoghi o al S. Uffizio (can. 1397 § 1). Agli Ordinari ricorda poi il

dovere di vigilare, direttamente o per mezzo di sacerdoti idonei, sui libri che vengono stampati o venduti nelle loro diocesi (can. 1397 § 4). I vescovi residenziali, singolare, mentre o riuniti in concilio, hanno il diritto e il dovere di condannare i libri cattivi (can. 1395 § 1); ma devono deferire alla S. Sede le pubblicazioni che richiedono un esame difficile o che, per l'importanza e la diffusione, possono essere proscritte efficacemente soltanto dalla suprema autorità ecclesiastica (can. 1397 § 5).

I libri condannati dalla S. Sede sono proibiti dovunque per tutti i fedeli (can. 1396 e 1401), anche se chierici, eccetto i cardinali, i vescovi e gli altri Ordinari di cui al can. 1398 § 1.

Le categorie di libri, la cui lettura è vietata per diritto naturale o per legge generale (can. 1399), sono:

1) Le edizioni dei testi originali della S. Scrittura curate da acattolici ed ogni traduzione da essi preparata e pubblicata; — 2) Tutti i libri che propongono l'eresia, lo scisma, oppure che in qualsiasi modo si sforzano di demolire i fondamenti della religione; — 3) I libri nei quali di proposito vengono attaccati i buoni costumi o la religione; — 4) I libri di tutti gli acattolici, i quali di proposito trattano argomenti religiosi, a meno che non consti che non contengano nulla contro la fede cattolica; — 5) I libri stampati senza la prescritta censura ecclesiastica, quando sono libri della S. Scrittura o relative note e commentari o sue traduzioni in lingua volgare (can. 1391), libri di materie teologiche, libri od opuscoli di pietà ecc., oppure che riferiscono nuove apparizioni, rivelazioni, visioni, profezie, miracoli o introducono nuove devozioni; — 6) I libri che combattono o deridono qualsiasi dogma cattolico, difendono errori condannati dalla S. Sede, credendo il culto divino, si sforzano di scalare la disciplina ecclesiastica, o di proposito gettano il fango sulla gerarchia ecclesiastica o sullo stato clericale o religioso, salvo sempre il compito degli storici ecclesiastici e seri; — 7) Tutti i libri di qualunque specie che insegnano o raccomandano la superstizione, la magia, i sortileggi, la divinazione, lo spiritismo e simili; — 8) I libri che insegnano come leciti il duello, il suicidio o il divorzio, che trattano delle slette massoniche o di simili società segrete rappresentando come utili o come non pericolose alla Chiesa e allo Stato; — 9) I libri che apertamente trattano, raccontano o insegnano cose lascive od oscene. Non cadono sotto tale proibizione i libri di medicina o le opere di morale, che si occupano di tali cose per uno scopo serio; — 10) I libri liturgici, in cui vengano introdotte mutazioni, così che non concordino con le edizioni autentiche approvate dalla S. Sede; — 11) I libri che pubblicano indulgenze apocrife o dalla S. Sede proscritte o revocate; — 12) Tutti le immagini di N. S. G. C., della Beatissima Vergine, degli angeli e santi o altri servi di Dio, in qualsiasi modo stampate, contrarie al senso ed alle prescrizioni della Chiesa.

Si può ritenere però che la proscrizione dei libri non obblighi gli acattolici, nati nello scisma o eresia, almeno in quanto legge positiva ecclesiastica.

Gli Ordinari dei luoghi possono vietare la lettura dei libri cattivi soltanto ai propri sudditi (can. 1395). I canonisti e i moralisti comunemente insegnano che i religiosi esenti non sono tenuti ad osservare le leggi di cesare in materia. Ma sembra più esatto affermare il contrario, se ben si osservino le espressioni usate nei can. 1395-1405. È vero che il can. 1395 § 1 parla di sudditi, e i religiosi esenti non sono sudditi del vescovo, ma lo fa unicamente per avvertire che la proibizione dell'Ordinario del luogo non si estende oltre i confini del suo territorio, come si deduce dal confronto del can. 1395 § 1 con il can. 1396. Inoltre bisogna tener presente che la proscrizione dei libri, con il moto proprio Alloquentes (25 marzo 1917), è stata affidata al S. Uffizio. Ora nessun religioso è esente dalla giurisdizione dell'Ordinario del luogo nelle materie di competenza del S. Uffizio. Il can. 1386 § 1 poi assoggetta espressamente tutti i religiosi alla giurisdizione dei vescovi in questa materia. Una conferma di quanto si è asserito si ha nel can. 1395 § 3: il legislatore ha sentito il bisogno di attribuire espressamente anche agli Ordinari regolari un potere circa la proibizione dei libri per i propri sudditi, appunto perché il can. 1395 § 2 vieta loro severamente d'immischiarsi nelle cause di competenza del S. Uffizio. Giova infine notare la diversa espressione usata nei § 1 e 3 del can. 1395: ius et officium nel primo, potestà nel terzo. Ora se la giurisdizione in materia degli Ordinari regolari sui propri sudditi fosse esclusiva, anche nel § 3 si dovrebbe leggere officium.

Il libro proibito non può essere pubblicato, letto, posseduto o detenuto, venduto o comprato, tradotto, comunicato con altri, senza uno speciale permesso, sotto pena di peccato mortale.

Gli editori poi dei libri degli apostati, eretici o scismatici che propongono l'apostasia, l'eresia o lo scisma incorrono nella scomunica riservata speciali modo alla S. Sede, se l'opera viene pubblicata. Alla stessa pena soggiacciono i fedeli, che difendono o scientemente detengono o leggono, senza il debito permesso, i libri predetti e quelli che sono stati condannati con lettere apostoliche, da non confondere con i decreti di condanna emessi dal S. Uffizio. Gli autori poi e gli editori che senza la richiesta licenza, fanno stampare libri della S. Scrittura, note o commenti alla medesima, incorrono nella scomunica non riservata (can. 2318).

Non si può ripubblicare un libro proibito, se non vi siano state apportate le necessarie correzioni e non si sia ottenuto il permesso da chi lo ha condannato, dal successore o dal competente superiore (can. 1398 § 2).

Oltre il sommo pontefice, soltanto il S. Uffizio può concedere la licenza di leggere o conservare i libri proibiti tipo iure o con decreto emesso dalla S. Sede. Gli Ordinari possono concedere tale permesso soltanto ai propri sudditi, nei casi urgenti e per i singoli libri (can. 1402 § 1). Hanno invece gli Ordinari ampi poteri, limitati solo dal diritto naturale e da un eventuale intervento del S. Uffizio, circa i libri proibiti da loro o dai predecessori: neppure la licenza generale concessa dalla S. Sede autorizza a leggere i libri proibiti dagli Ordinari, se nell'industo apostolico non è espressamente detto che possono leggere o conservare i libri, da chiunque siano stati condannati (can. 1403 § 1). Evidentemente la licenza ottenuta non esime alcuna persona dalla proibizione, di diritto naturale, di leggere i libri che la espongono ad un prossimo pericolo spirituale. Non si suole concedere il permesso di leggere i libri che di proposito trattano di cose oscene; ed è vietato ai libri di tenerli in deposito, venderli o darti in prestito. Gli Ordinari dei luoghi ed i parroci devono avvertire i fedeli del pericolo, a cui vanno incontro, e del danno che risentiranno dalla lettura dei libri immorali.

Il S. Uffizio da parte sua, con istruzione diramata in data 3 maggio 1927 (AAS, 19 [1927], pp. 186-89), esortò gli Ordinari dei luoghi a vigilare su tutti gli scritti, che vengono stampati o pubblicati nelle loro diocesi, e ad indicare ai fedeli i libri proibiti tipo iure, la cui lettura è vietata sotto pena di peccato mortale, e ricordò loro il disposto del can. 1395 § 1: essi hanno non solo il diritto, ma anche il dovere di proscrivere i libri meritevoli di condanna. Il S. Uffizio ha dovuto più volte ritornare sull'argomento (il più recente intervento è del 17 apr. 1947, in cui viene ricordato l'obbligo sancito nel can. 1397).

Ultimamente poi alla colluvie dei libri immorali si è aggiunta la stampa marxista (libri, riviste, giornali), che tenta di scalare le fondamenta della religione cristiana. Il S. Uffizio perciò, con decreto emesso il 28 giugno 1949, ha dichiarato tali scritti proibiti tipo iure, a norma del can. 1399, e comminato la scomunica latae sententiae, riservata speciali modo alla S. Sede, a coloro che professano, difendono o diffondono la dottrina materialista ed anticristiana del comunismo (AAS, 41 [1949], p. 334).

Bibl.: H. Reusch, Der Index der verbotenen Bücher, 2 voll., Bonn 1883-85; id., Die Indices librorum prohibitorum des sechszehnten Jahrhunderts, Tubinga 1886; L. Petit, L'Index, son histoire, ses lois, sa force obligatoire, Parigi 1886; A. Boudhinon, La nouvelle législation de l'Index, ivi 1897; G. Peries, L'Index, ivi 1898; A. Vermeersch, De prohibitione et censura librorum, 4a ed., Roma 1904; J. Hilgers, Der Index der verbotenen Bücher, Friburgo in Br. 1904; F. Cavagnis, Institutiones iuris publici ecclesiastici, I, Roma 1905, nn. 119-22; P. A. Moreno, El codigo y la prohibición de libros, in La ciud. de Dios, 124 (1921), pp. 382-

INDIE DEI LIBRI PROIBITI - INDIFFERENTISMO

386: J. Brys. De lectione pravorum diariorum, in Coll. Brugen., 28 (1928), pp. 125-29; S. Goyenèche, Potestate superior localis prohibere librum aut periodicum suis subditis?, in Comm. pro religiosis, 9 (1928), p. 427; M. Lecler, Facoltà di leggere libri proibiti, in Perfice munus, 3 (1928), pp. 865-66; S. Woywod, Prohibition of books, in The homil. and past. rev., 28 (1928), pp. 1086-95; G. Buttignoni, Sulla proibizione dei libri, in Palestra del clero, 10 (1931), pp. 257-59; Matteo a Coronata, Institutiones iuris canonici, II, Torino 1931, nn. 959-66; S. Goyenèche, An requiratur facultas S. C. Indicis ad retinendos libros prohibitos in armario clauso custodiendo, in Comm. pro religiosis, 13 (1932), pp. 198-99; A. Gennaro, Sulla proibizione dei libri, in Perfice munus, 7 (1932), pp. 743-44; M. I. Browne, Are non-catholic encyclopedies prohibited - ipso jure ?, in The irish eccles. record, 43 (1934), pp. 80-83; Wernz-Vidal, IV, nn. 717-34; A. Genicot-I. Salsmans, Institutiones theologiae moralis, Bruxelles 1942, nn. 451-460; H. Wagnon, Le nouvel Index des livres prohibits, in Rév. dioc. de Tournai, 3 (1948), pp. 3-23; L. Firpo, Filosofia italiana e controriforma, in Rivista di filosofia, 41 (1950), p. 150 seg., 390 seg. Cf. anche: A. Thourenin, Index, in DTHC, VII, coll. 1570-1580; J. Forget, Index, in DFC, II, coll. 702-16; G. Casati, L'I. dei l. p. Saggi e commenti, 3 voll., Milano 1937.

ARTURO DE LOIRO