INFANZIA ABBANDONATA. — I. a. è sinonimo di infanzia in abbandono (dal francese antico abbandon, in balia e arbitrio). Appartengono a questa categoria i fanciulli, incapaci di provvedere a se stessi e lasciati in loro balia da parte di chi ne ha la custodia ed è obbligato ad averne cura. L'abbandono di cui qui si parla non è quello fatto con il fine deliberato di nuocere alla creatura, ma per sottrarsi ai pensieri o agli oneri della cura o della custodia, troncando tutte le vestigia del fatto creato dall'esistenza d'un infante. I termini che si incontrano a questo proposito sono due: abbandono ed esposizione della prole (v. ESPOSITI). Nella storia del problema essi a volte hanno un medesimo significato e a volte no, a seconda dei diversi periodi storici e delle diverse condizioni sociali.
I Romani, come attestano le fonti (a differenza dei Greci) con la parola exponere intendevano determinare il fatto dell'abbandono o perché il neonato morisse, o perché venisse raccolto da qualcuno e così salvato.
Nel medioevo e anche più tardi, specialmente nei trattati degli studiosi, incontriamo il concetto di esposizione nel duplice significato, come presso i Romani.
A cominciare da un certo periodo, sotto l'influsso di fatti storici, tra i quali il più importante fu la creazione e lo sviluppo di speciali istituti di assistenza, BREFOTROFIO (v.), si cominciò a distinguere tra esposizione
ed abbandono della prole. Nel mondo moderno, dopo la riforma delle opere assistenziali nel campo dell’a., i due concetti subirono un’ulteriore chiarificazione.
Oggi per esposizione si intende l’affidare la prole al brefotrofio. Per abbandono di infanzia invece si intende l’azione con la quale i genitori abbandonano la creatura sia con uno scopo cattivo, sia semplicemente con l’intenzione di affidarla alla carità pubblica. Trattasi quindi di due problemi distinti; in fatti mentre l’esposizione è giuridicamente, anche se non moralmente, lecita, l’abbandono di infante è considerato reato da tutte le legislazioni moderne. Praticamente poi anche coloro che vengono trovati in stato di reale abbandono, se le ricerche non conducono al ritrovamento di chi ha abbandonato, vengono ricoverati al brefotrofio e assimilati agli esposti.
Le leggi canonico-civili anteriori alla creazione dei Codici moderni trattarono dell’a. a. e comminarono per conto i colpevoli di tale reato. Un decreto di Gregorio IX (de infantibus et languidis expositis) privava per sempre della patria potestas i genitori che abbandonavano un figlio. Nella prassi giudiziaria severe sanzioni penali venivano applicate ai re di abbandono d’infante, fatto anche senza intenzioni criminose.
La pena poteva giungere fino alla morte, nel caso di morte della creatura: negli altri casi venivano applicate pene minori (cf. A. Bossius, Tractatus varii qui omnem fere criminalem materiam pertractant, Venezia 1612, pp. 106-107). Attualmente in alcuni paesi la legge pene la crea l’a. a. ha un carattere generale: così in Polonia, ove si contemplano genericamente i casi di abbandono di gente (e quindi anche bambini) in stato anormale o incosciente (art. 200). Altre legislazioni considerano più specificamente il caso dei genitori che abbandonano la prole (Codice penale svizzero, art. 219).
La legislazione russa è a questo riguardo di una semplicità laconica, ma poco precisa (art. 158). In molte altre nazioni si distinguono i casi di abbandono fatti da persone incaricate della custodia del bambino e dai genitori, stabilendo una pena maggiore in quest’ultimo caso: così, p. es., in Germania (art. 221) e in Francia, dove tra l’altro si distingue il caso di abbandono in luogo frequentato, da quello fatto in luogo non frequentato (art. 349-52): l’Olanda in questo campo ricalca la legislazione francese (art. 256-59). Il paese dove a questo riguardo la legislazione è più particolareggiata è l’Austria, dove le destinazioni dei casi singoli sono tutte considerate (art. 149-52).
La legislazione italiana è in ciò molto chiara e specifica, contemplando e il caso di abbandono generale di minore di 14 anni o persona incapace (art. 591) e anche il caso specifico di abbandono d’infante per causa d’onore. Chiunque abbandona un neonato subito dopo la nascita, per salvare l’onore proprio o di un prossimo congiunto è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno. La pena è della reclusione da sei mesi a due anni, se dal fatto di riva una lesione personale, ed è da due a cinque anni se ne deriva la morte del neonato (art. 592). Senza la scusa, è stato dell’onore la pena è da sei mesi a cinque anni, se senza lesione personale; da uno a sei anni, se con lesione personale; da tre ad otto anni, se ne deriva la morte.
Ma prima che dai codici penali l’abbandono dell’infanzia è stato condannato dalla coscienza cristiana.
Il padre della famiglia greco-romana era il padrone assoluto e gli era lecito abbandonare alla morte o all’allure di carità i propri figli (la madre lo poteva con i figli illegittimi). Gli stessi grandi del pensiero greco-romano ammiserono la liceità dell’abbandono dell’infanzia e lo stanno per utilità sociale o politica (cf. Platone, De repub. 1880; VIII, 459; Aristotele, Politica, VII, 17, 10). I Padri della Chiesa si oppone con forza all’uso e alle giustificazioni dei filosofi pagani e condannarono l’abbandono per il pericolo della vita del bambino, privato del naturale e indispensabile aiuto, onde continuare a vivere e per l’interruzione evidentemente antinatura delle legami esistenti tra genitori e figli, anche illegittimi (cf. s. Giustino, I Apol., 27; PG, 6, 370; Atenagora, Legatio, 35; PG 6, 970; Tertulliano, Apol., 9; CSEL, 69, p. 26; id., Ad nationes, 1, 16; ibid., XX, p. 87; Minucio Felice, Octavius, 30-31; ibid., II, pp. 43-44; Clemente Al., Paedag., 3; PG, 8, 585).
È quindi colpa grave l’abbandono reale della prole, anche fuori del pericolo della vita di essa; per questo esso è stato perseguito sin dagli inizi cristiani anche dalle leggi conciliari (Concilio di Vaison [442], can. 9 in Mansi, VI, col. 455; II Concilio di Arles [452], can. 51, ibid., VII, col. 884; Concilio di Adge, can. 24, ibid., VIII, col. 329).
Il giudizio morale di condanna, chiaro allorché trattasi del caso di reale abbandono d’infanzia, si può attualmente ripetere a riguardo del caso speciale di i. a. che va sotto il nome di esposizione? Per motivi storico-sociali, primo fra i quali l’esistenza stessa dei brefotrofio, si ammise dai moralisti, in alcuni casi, la liceità dell’abbandono dell’infanzia in tali istituti per motivi di ordine sociale ed individuale, specialmente nei casi di nascita illegittima. Ma per sé i principi della morale cristiana condannano anche l’esposizione della prole al brefotrofio. genitori (v.) di riconoscere e, se possibile, allevare essi stessi i figli anche illegittimi, a meno che la presenza di essi venga a togliere o turbare beni di ordine superiore a quelli cui ha diritto il bambino, cioè l’integrità della famiglia o la tutela dell’ordine sociale. I motivi di ordine solo personale o contingente non possono giustificare di fronte alla coscienza l’abbandono della prole. Anche in caso di motivi di ordine superiore, non è mai lecito ricorrere all’abbandono puro e semplice, almeno nelle presenti condizioni della società. Al più si potrà ricorrere all’esposizione, per quanto anche su questo punto il pensiero teologico sia orientato oggi verso una maggiore severità.
Ma oltre il delitto di abbandono diretto della creatura ci sono, oggi specialmente, altre cause che hanno creato e creano stuoi di i. a. Non è più la perversa volontà dei genitori o degli aventi cura, a lasciare in loro balia materiale e morale fanciulli che ancora non possono bastare a se stessi: sono cause di forza maggiore, come eventi bellici, migrazioni volontarie e forzate, perdita assoluta di qualsiasi congiunto. Più spesso, se non è completo l’abbandono materiale, è completo o quasi completo l’abbandono morale.
La Chiesa cattolica che, come si è visto, è stata sempre tanto sensibile al fenomeno dell’a. a. sin dall’antichità e lo è in maniera visibilissima nei territori di missione (v. S. INFANZIA e cf. Instructio ad tuendam puerorum matrimonae vitam in locis missionum, 11 febbr. 1936, in AAS, 28 [1936], p. 208 sgg), anche nei nostri paesi di antica civiltà di fronte al recente spettacolo dell’a. a., e non sempre esistono dalla guerra e dal dopo guerra, oltre a prodigarsi con l’opera caritativa dei suoi figli, ha voluto intervenire con un nuovo documento solenne, l’encicl. Quemadmodum, 6 genn. 1946, per l’assistenza morale e materiale ai fanciulli indigenti e abbandonati. L’enciclica è tutta una calda esortazione «a sostenere con la preghiera, con la collaborazione e con le offerte... le provvide attività, sorte allo scopo di assistere moralmente e materialmente la fanciullezza indigente e abbandonata» (cf. la trad. it., in Il monitore ecclesiastico, 71 [1946], pp. 14-27).