INFANTICIDIO. - Da infanticidium (infans
e caedo). È l'omicidio volontario commesso sulla
persona di un neonato. In senso stretto è l'uccisione
intenzionale di un neonato fatta dalla madre o da
un membro della famiglia per salvarne l'onore. In
questi termini è inteso dalla massima parte dei co-
dici moderni; di qui la necessità di una considera-
zione speciale.
In Grecia dovevano essere necessariamente uccisi
i neonati deformi (Sparta) oppure il padre disponeva
con potere assoluto della propria creatura (Atene).
A Roma la madre che uccideva il proprio nato era
considerata come rea di omicidio e punita secondo la
Legge Cornelia (Dig., 46, 9); il padre invece, in virtù della
patria potestas, poteva impunemente uccidere i propri figli.
Il cristianesimo condannò severamente sin dai suoi
inizi l' (Pseudo-Barnaba, Ep., 19; PG 2, 778; Ep. ad
Diognetum, 5: ibid. 1174); con estrema violenza vi si op-
posero gli apologeti, accusando spietatamente di tale vizio i
pagani (s. Giustino, I Apol., 27; PG 6, 370; Atenagora,
Legatio, 35: ibid. 970; Tertulliano, Apol., 9: CSEL,
69, p. 26; id., Ad nationes, 1, 16: ibid., XX, p. 87;
Minucio Felice, Octavius, 30: ibid., II, p. 43; Clemente
Al., Paedag., 3, 3: PG 8, 585; Lattanzio, Div. Inst., 6,
20: CSEL, 19, p. 559). I Padri continuarono coraggio-
samente la lotta (s. Basilio, Sermo 24: PG 32, 1378-79;
s. Ambrogio, Hexaemeron, 6, 4: CSEL, 32, p. 218).
A loro volta i concili stabilirono pene molto gravi contro
coloro che si rendevano colpevoli di tale delitto (Con-
cili Elvira [ca. 305], can. 63; Concilio di Ancira [314],
can. 21; Concilio di Lerida [524], can. 2; Concilio di Ma-
gonza [847], can. 21). Non deve essere dimenticato che,
sotto l'influsso della Chiesa, gli imperatori romani, co-
minciando da Costantino, si schierarono contro l'ì.
Nel medioevo e anche più tardi l'ì era punito or-
dinariamente con la morte come omicidio qualificato:
ma a volte, tenendo conto delle speciali condizioni psi-
cologiche della madre, specialmente nei casi di filia-
zione adulterina, la pena di morte era commutata nella re-
legazione a vita in un convento. Le sanzioni ecclesiasti-
che per tale delitto rimasero molto severe, come risulta
dall' Decretali di Gregorio IX (1-3, de his qui filios occi-
derunt, V, 9).
Le leggi penali dei singoli Stati moderni hanno
fatto dell'ì. un problema a parte, prevedendo una
diminuzione di pena, nei casi di uccisione di un neo-
nato da parte della madre o di uno della famiglia per
causa d'onore. Così in Italia (Cod. pen., art. 578).
La considerazione morale dell'ì. diretto (per l'ì.
indiretto o abbandono d'infanzia V. INFANZIA ABBAN-
DONATA) non può basarsi sul principio della causa
d'onore addotta dalla legge dello Stato. L'ì. è pec-
cato grave. Anzi l'uccisione del neonato da parte
della madre o di un membro della famiglia è omi-
cidio qualificato, contenente una duplice malizia.
È peccato grave contro la giustizia (V comanda-
mento), poiché in nessun caso i genitori e tanto meno
i parenti sono padroni della vita del neonato, che
appartiene solo a Dio. È peccato grave contro la
pietà (IV comandamento), non potendo i genitori
negare al neonato quei beni che per volontà di Dio,
espressa dalla natura, essi son chiamati a dargli,
primo fra i quali la conservazione della vita.
Tuttavia nel caso singolo di i., quando la madre
stessa, nell'immediato puerperio, uccide la propria
creatura, dovranno essere tenute presenti le parti-
colari circostanze fisio-psicologiche della madre
che certamente influiscono sulla sua volontà, dimi-
nuendone in parte la libertà di determinazione e
quindi la responsabilità morale. Questa verrà giu-
dicata in base alle norme oggettive e alle speciali
condizioni successe, che hanno un peso consi-
dervole nel determinare una madre a rendersi col-
pevole d'ì.
Per l'accusa di i. lanciata contro i cristiani, V. ACCUSE CONTRO I CRISTIANI.
Vittorio Maconi
INFANTILISMO. - Particolare condizione del-
l'individuo caratterizzata dalla persistenza di uno svi-
luppo e di caratteri infantili in età già posteriore alla
pubertà; ciò nei riguardi della statura e del peso;
particolarmente, del deficiente sviluppo dei caratteri
sessuali primari e della più o meno completa assenza
di quelli secondari. Al quadro dell'ì. corporeo e ses-
suale può associarsi quello psichico, apparendo un
grado d'intelligenza notevolmente inferiore a quello
che sarebbe proprio dell'età del soggetto.
Esistono forme differenti d'ì. in rapporto alla causa
produttrice; assai spesso questa è legata a difetto di fun-
zione di una singola o di un gruppo di glandole a secre-
zione interna (ipofisi, tiroide, surreni, pancreas) o a vizio
di cuore congenito o precocemente acquisito. Una parti-
colare forma è l'ì. mongoloide, legato probabilmente a
difetti dello sviluppo cerebrale (v. FRENESIA) unito a
disfunzioni endocrine pluriglandolari.
Non va confuso l'ì. con il nanismo, in cui l'individuo, pur presentando in età adulta proporzioni fisiche infantili, possiede uno sviluppo normale, a volte anzi esagerato, dal lato sessuale e intellettuale, apparendo così non come bambino, o fanciullo, ma come uomo in miniatura.
Differenti sono i gradi d'ì. secondo il livello cui è arrestata l'evoluzione dell'individuo; si parla così d'ì. in senso stretto o di puerilismo o di prepuberismo persistente.
Alcune forme d'ì. possono risentire le cure, ciò secondo la causa cui sono legate e l'età vera raggiunta dal soggetto al momento dell'osservazione; in modo particolare sono suscettibili di cura e miglioramento le forme legate a deficienza della tiroide.
Gli i. psichici, dal lato educativo, vanno trattati e possono giovarsi dei particolari MINORATI PSICHICI (v.); dal lato morale, vanno considerati capaci di una responsabilità corrispondente alla loro possibilità d'intendere e di volere, calcolata sul livello della loro età apparente.