INFANTICIDIO. - Da infanticidium (infans e caedo). È l'omicidio volontario commesso sulla persona di un neonato. In senso stretto è l'uccisione intenzionale di un neonato fatta dalla madre o da un membro della famiglia per salvarne l'onore. In questi termini è inteso dalla massima parte dei codici moderni; di qui la necessità di una considerazione speciale.
In Grecia dovevano essere necessariamente uccisi i neonati deformi (Sparta) oppure il padre disponeva con potere assoluto della propria creatura (Atene).
A Roma la madre che uccideva il proprio nato era considerata come rea di omicidio e punita secondo la Legge Cornelia (Dig., 46, 9); il padre invece, in virtù della patria potestas, poteva impunemente uccidere i propri figli.
Il cristianesimo condannò severamente sin dai suoi inizi II. (Pseudo-Barnaba, Ep., 19: PG 2, 778; Ep. ad Diognetum, 5: ibid. 1174); con estrema violenza vi si opposero gli apologeti, accusando spietatamente di tale vizio i pagani (s. Giustino, I Apol., 27: PG 6, 370; Atenagora, Legatio, 35: ibid. 970; Tertulliano, Apol., 9: CSEL, 69, p. 26; id., Ad nationes, 1, 16: ibid., XX, p. 87; Minucio Felice, Octavius, 30: ibid., II, p. 43; Clemente Al., Paedag., 3, 3: PG 8, 585; Lattanzio, Div. Inst., 6, 20: CSEL, 19, p. 559). I Padri continuarono coraggiosamente la lotta (s. Basilio, Sermo 22: PG 32, 1378-79; s. Ambrogio, Hexaemeron, 6, 4: CSEL, 32, p. 218). A loro volta i concili stabilirono pene molto gravi contro
coloro che si rendevano colpevoli di tale delitto (Concili di Elvira [ca. 305], can. 63; Concilio di Ancira [314], can. 21; Concilio di Lerida [524], can. 2; Concilio di Magonza [847], can. 21). Non deve essere dimenticato che, sotto l'influsso della Chiesa, gli imperatori romani, cominciando da Costantino, si schierarono contro l'i.
Nel medioevo e anche più tardi l'i. era punito ordinariamente con la morte come omicidio qualificato: ma a volte, tenendo conto delle speciali condizioni psicologiche della madre, specialmente nei casi di filiazione adulterina, la pena di morte era commutata nella relegazione a vita in un convento. Le sanzioni ecclesiastiche per tale delitto rimasero molto severo, come risulta dalla Decretali di Gregorio IX (1-3, de his qui filios occiderunt, V, 9).
Le leggi penali dei singoli Stati moderni hanno fatto dell'i. un problema a parte, prevedendo una diminuzione di pena, nei casi di uccisione di un neonato da parte della madre o di uno della famiglia per causa d'onore. Così in Italia (Cod. pen., art. 578).
La considerazione morale dell'i. diretto (per l'i. indiretto o abbandono d'infanzia V. INFANZIA ABBAN-DONATA) non può basarsi sul principio della causa d'onore addotta dalla legge dello Stato. L'i. è peccato grave. Anzi l'uccisione del neonato da parte della madre o di un membro della famiglia è omicidio qualificato, contenente una duplice malizia.
È peccato grave contro la giustizia (V comandamento), poiché in nessun caso i genitori e tanto meno i parenti sono padroni della vita del neonato, che appartiene solo a Dio. È peccato grave contro la pietà (IV comandamento), non potendo i genitori negare al neonato quei beni che per volontà di Dio, espressa dalla natura, essi son chiamati a dargli, primo fra i quali la conservazione della vita.
Tuttavia nel caso singolo di i., quando la madre stessa, nell'immediato puerperio, uccide la propria creatura, dovranno essere tenute presenti le particolari circostanze fisio-psicologiche della madre che certamente influiscono sulla sua volontà, diminuendone in parte la libertà di determinazione e quindi la responsabilità morale. Questa verrà giudicata in base alle norme oggettive e alle speciali condizioni suaccennate, che hanno un peso considerevole nel determinare una madre a rendersi colpevole d'i.
Per l'accusa di i. lanciata contro i cristiani, V. ACCUSE CONTRO I CRISTIANI.