INFALLIBILITÀ

INFALLIBILITÀ. - È quella prerogativa soprannaturale, per cui la Chiesa e il Papa non possono errare nel professare e definire la dottrina rivelata, per una speciale assistenza divina. L'i. non esclude soltanto l'errore di fatto, ma anche di diritto, eli-

minando ogni possibilità di deviazione nel campo dottrinale.

L'i. della Chiesa differisce da quella di Dio, dalla quale deriva per partecipazione; non implica né manifestazione di nuove verità, né impulso soprannaturale a scrivere, ma un'assistenza divina (attribuita allo Spirito Santo) che dirige tutto l'insegnamento ecclesiastico con interventi negativi e positivi, impedendo la formulazione definitiva di falsi giudizi e indirizzando le menti del corpo docente alla retta comprensione e rielaborazione del dato rivelato. Attraverso questa assistenza è garantita pure l'i. del credente, che aderisce alla dottrina proposta alla sua fede da un magistero infallibile. L'assistenza divina non esclude i mezzi umani di ricerca della verità rivelata e dei suoi sviluppi, ma li suppone, li promuove e li preserva da deviazioni nel loro risultato finale. L'i. non è, dunque, l'onniscienza, l'impeccabilità, la taumaturgia abituale del Papa, né l'unione ipostatica di tutti i vescovi con lo Spirito Santo, come non raramente viene presentata dai protestanti.

L'i. della Chiesa, in genere, non è mai stata formalmente definita come dogma, ma deve indubbiamente ammettersi quale verità rivelata proposta dal magistero ordinario e universale; è supposta dal Concilio Vaticano nella definizione dell'i. del Papa (costit. Pastor aeternus, cap. 4; Denz-U, 1839); può stabilirsi, con tutta certezza, dall'esame dei testi neotestamentari e dalla primitiva tradizione.

1) La Chiesa, nel Nuovo Testamento, appare investita della stessa missione e dello stesso potere di Cristo. Ora la missione e il potere di Cristo ebbero per oggetto la predicazione della dottrina ricevuta dal Padre: cf. Mt. 18, 18; 28, 18-20; Mc. 16, 15-16, 20; Lc. 10, 16; Rom. 1, 5; I Cor. 1, 17; II Cor. 5, 20; 10, 4; I Tim. 1, 19; I Io. 2, 24; II Io. 1, 10.

2) I testi della solenne investitura dei poteri di Cristo agli Apostoli (Mt. 28, 18-20 e Mc. 16, 15-16), oltre la missione generale d'insegnare con il compito di «far discepoli», promettono un'assistenza efficace, i cui limiti di tempo sono gli stessi della durata del mondo presente. «Io sono con voi», e, nell'uso biblico, assicurazione divina di buon esito della missione affidata da Dio ai suoi messi, missione che nei testi citati è conservazione e insegnamento orale del Vangelo.

3) Gesù Cristo minaccia la dannazione eterna a chi non crederà alla predicazione apostolica (Mc. 16, 16); minaccia assurda se il magistero della Chiesa potesse concepirsi in disarmonia con la dottrina del Maestro.

4) Gesù indicò anche la causa soprannaturale dell'i. additandola nello spirito di verità, che, posseduto e operante, assisterà gli Apostoli, come suoi testimoni e interpreti della sua dottrina, illuminandoli, santificandoli con ogni verità, facendoli una cosa sola con lui e con il Padre (Lc. 24, 48-49; Io. 14, 16 sgg. 26; 15, 26; 16, 7-14; 17, 17; Act. 1, 8 e 2, 4).

5) Gli Apostoli, d'altronde, appaiono pienamente consapevoli della loro i. (Act. 5, 32; 15, 28) e trasmettono i loro poteri ai successori (I Tim. 4, 11-16; II Tim. 2, 2; Tit. 1, 5) secondo una legge di successione chiaramente attestata da s. Clemente Romano (Cor., 44, 1) e contemplata già nelle promesse di Gesù.

6) I Padri più vicini agli Apostoli riecheggiano lo stesso insegnamento. Per s. Ignazio d'Antiochia i vescovi sono la dottrina stessa di Cristo, come questi è la dottrina del Padre; ad essa devono unirsi i fedeli (Ephes., 3, 2; cf. Philadelp., 3, 2). Per s. Ireneo la dottrina apostolica, pervenuta mediante la successione dei vescovi, è il criterio per discernere la verità dall'eresia (Adv. haer., 1, 10, 1; 3, 3, 1; 3, 4, 1).

Ma il Collegio episcopale, erede dei poteri del Collegio apostolico, infallibile CONCILIO (v.), sia nel magistero (v. CHIESA) ordinario e universale, esplica

la sua missione di insegnamento soltanto in subordinazione al suo capo, secondo la divina istituzione del primato, che racchiude, perciò, nella sua stessa natura, l'i., attribuito inseparabile dal magistero universale. Il papa è anzi l'unico soggetto immediato o diretto, o la fonte, rispetto alla Chiesa, dell'i., secondo la speculazione teologica oggi prevalente, insinuata anche da un testo della Mystici corporis (AAS, 35 [1943], p. 216), e già formulata così dal teologo passionista Giacomo del S. Cuor di Maria: «Il papa non è infallibile da sé, ma da lui, Gesù; nondimeno il papa è infallibile per sé, come per sé è infallibile Gesù Cristo. Laddove la Chiesa non è infallibile né da sé, né per sé ma da Cristo per il papa». La conclusione scaturisce dall'indole universale dell'insegnamento papale, poiché dove si trova insegnamento ecumenico in tutta la sua intensità, ivi è pure esercizio d'i. Per questo i testi biblici che stabiliscono il primato fanno pure fede dell'i. pontificia. Così in Mt. 16, 18-19 le tre immagini parallele di fondamento, di clavigero, di legatore e scioglitore, in funzione di vicario di Cristo, autenticato nelle sue decisioni dal Cielo, assegnano a Pietro, con gli altri poteri sovrani, anche quello del supremo magistero. In Io. 21, 15-17 è anche più esplicitamente indicato l'incarico di pascere l'intero gregge di Cristo. Indicazione specifica dell'i. pontificia si ha in Lc. 22, 31-32. Gesù ha appena risposto alle contese dei Dodici sul primato, inculcando loro il nuovo spirito dell'autorità (24-27), quando affida a Pietro, ripetendo anteriori designazioni, l'ufficio di confermare nella fede tutti i fratelli. Sembra una applicazione di Mt. 16, 18-19, un particolare della lotta ivi annunciata tra la Chiesa e le potenze infernali. Molti Padri e il Concilio Vaticano hanno veduto in questo testo la chiara affermazione dell'i. pontificia (cost. Pastor aeternus, cap. 4; Denz-U, 1836).

S. Ireneo in un testo celebre (Adv. haer., 3, 3, 2) afferma apertamente il supremo magistero della Chiesa romana, impersonata nei suoi vescovi, radice dell'unità dottrinale della Chiesa universale, assommando in sé le qualifiche di teste, di custode e d'organo della Tradizione apostolica, di criterio pienissimo di verità contro tutte le eresie, equiparabile al consenso di tutte le Chiese apostoliche insieme (v. C. Mohrmann, A propos de Irenaeus 3, 3, 2, in Vigiliae Christianae, 3 [1949], pp. 57-61: nuova interpretazione del passo, che ne aumenta il valore probativo). Tertulliano è costretto a constatare, suo malgrado, che il vescovo di Roma è riconosciuto come l'arbitro della comunione e ortodossia ecumenica (Adv. Prax., 1).

Particolarmente attestata è fin dai primi secoli cristiani l'usanza del ricorso a Roma ad ogni insorgere di qualche pericolo per la fede, come sono numerosi e decisivi gl'interventi pontifici contro le eresie. I casi di s. Dionigi di Alessandria, del pelagianesimo, del nestorianesimo e del monofisismo, con le decisioni dei papi s. Innocenzo I, s. Zosimo, s. Bonifacio I, s. Celestino I e s. Leone Magno, nonché la formula di s. Ormiada sono tra i più noti e dimostrativi (Denz-U, 100, 109, 110, 112, 149, 171).

Dopo un riconoscimento, che in Occidente può considerarsi quasi ininterrotto, si giunge al II Concilio di Lione (1274), che proclama il papa «giudice definitivo delle questioni intorno alla fede» (Denz-U, 466). La parentesi conciliarista (v. CONCILIARISMO) poté parer chiusa quando il Concilio di Firenze (1445) chiamò il papa «Dottore supremo di tutti i cristiani», munito di pieno potere (Denz-U, 694), ma al contrario l'errore si diffuse largamente (v. H. Iedin, Storia del Concilio di Trento, I, Brescia 1949, pp. 34-53) gallicanesimo (v.) persistette nella pericolosa via affermando che il papa

non è infallibile « nisi Ecclesiae consensus accesserit » (Denz-U, 1325). Toccò al Concilio Vaticano (1870) riaffermare solennemente la Tradizione e spiegare in un quadro meglio definito la locuzione ex-cathedra, escludendo così le esagerazioni e le incertezze di alcuni infallibilisti (Denz-U, 1832-40).

La definizione ex-cathedra, unico caso in cui si abbia, strettamente parlando, esercizio dell'i. pontificia, non si verifica se non quando il papa si pronuncia con sentenza manifestamente definitiva e destinata a tutta la Chiesa, mettendo in opera tutto il suo potere dottrinale ecumenico.

L'i. è nel Papa prerogativa personale, non perché come persona privata egli sia garantito da errore o da eresia, questione libera, ma nel senso che è infallibile ciascuno dei successori di Pietro, senza eccezione, e non la sola serie o la Sede romana considerate come ente morale, secondo le pretese di certi gallicani. Potrebbe anche dirsi personale, con intenti più positivi, per escluderne la comunicabilità: essa infatti non può delegarsi. Fu e talvolta è ancora detta « assoluta » e « separata », termini da molti rigettati, ammissibili solo nella funzione storica di esclusione della condizione del consenso della Chiesa, sotto la quale condizione (che la minerebbe in radice), eran disposti ad accettarla anche gli ultimi gallicani, che tentarono, ma invano, di introdurvi almeno un accenno nella definizione vaticana.

Il Concilio Vaticano non definì però l'oggetto dell'i. pontificia, limitandosi a dichiararlo identico a quello dell'i. della Chiesa, che alcuni Padri avrebbero voluto fosse definito prima. Su questo argomento però si hanno precise indicazioni del magistero ordinario e una dottrina bene elaborata dai teologi.

Deve ritenersi di fede che la Chiesa è infallibile nell'insegnamento di quanto è esplicitamente o implicitamente rivelato, secondo l'accezione di esplicito e implicito più comune nella teologia odierna. La custodia, spiegazione e proposizione della dottrina stessa del Divin Maestro fu infatti affidata al magistero apostolico. L'ampiezza di questo oggetto è indicata chiaramente nei termini stessi che garantiscono l'i.: nel suo ambito stanno « ogni verità » rivelata agli Apostoli dallo Spirito Santo (Io. 14, 26; 16, 13), « tutta la predicazione » di Gesù (Mt. 28, 20), « le parole di Gesù venute dal Padre » (Io. 17, 6-8), « il Vangelo del Regno » (Mt. 24, 14; 26, 13). Logicamente vi è compresa l'i. nella condanna dell'eresia (v.), che si oppone contraddittoriamente alla Verità rivelata. Per questa prerogativa può ancora la Chiesa infallibilmente fissare il canone della S. Scrittura, dichiarare l'estensione dell'ispirazione biblica, definire il senso di un testo biblico dogmatico, scegliere formele dogmatiche adatte ecc. Tutto ciò viene dalla maggior parte dei teologi moderni chiamato l'oggetto diretto o primario dell'i.

Nell'oggetto secondario vengono raggruppate quelle che con termine generico si chiamano « verità connesse ». Le quali formalmente non si trovano nella Rivelazione, ma sono con questa così strettamente legate, che vi si possono dire virtualmente contenute. L'errore intorno a queste applicazioni del principio rivelato scuoterebbe le stesse basi su cui poggiano e metterebbe in pericolo la fede. Le verità connesse devono quindi ritenersi presenti nella mente del Divin Maestro nell'atto di comunicare la sua Rivelazione, come in ogni essere intelligente sono logicamente presenti le conseguenze più immediate delle sue affermazioni.

Le classi più considerate di queste verità TEOLOGIA (v.) fatti dogmatici (v.), canonizzazione (v.), della legislazione ecclesiastica. La connessione della canonizzazione con la Rivelazione appare dal fatto che essa non è se non l'applicazione concreta di due articoli di fede, SANTITÀ (v.) comunione dei santi (v.),

oltre che interessa lo stesso costume religioso cristiano, essendo il canonizzato proposto anche come modello di perfetta virtù. Per la legislazione il nesso si rivela nella dipendenza che questa ha dai principi morali rivelati, che vengono qui interpretati e applicati per tutta la Chiesa. Un caso particolare è costituito dall'approvazione solenne degli Ordini religiosi, tali in senso stretto. Con essa la Chiesa dichiara che un genere di vita è via sicura alla perfezione cristiana. L'i. non coinvolge però un giudizio di maggiore o minore prudenza nella promulgazione delle leggi ecclesiastiche universali.

Il principio dell'i. intorno all'oggetto secondario ha per sé il consenso unanime della teologia cattolica, anzi la sua certezza vorrebbe da intretti teologi, animati dall'ampiezza delle promesse di Cristo, elevarsi al grado di fede divina (accenni del magistero ecclesiastico in merito in Denz-U, 1698, 1722, 1817, 2005). L'assenso dovuto dai fedeli alle definizioni intorno alle verità connesse è detto generalmente assenso di fede ecclesiastica. Ma una forte corrente teologica, di cui i maggiori rappresentanti sono Schiflini, Gardell, Tuyerra, Marlin-Sola, Beraza, Stolz, vorrebbe abolire, con la distinzione tra oggetto primario e secondario dell'i., anche la stessa fede ecclesiastica, e stabilire un oggetto unico, la dottrina rivelata, comunque rivelata, da tenersi, dopo la definizione della Chiesa, di fede divino-cattolica.

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“INFALLIBILITÀ.” Enciclopedia Cattolica, vol. VI (1951), p. 1108. Azione Romana digital edition, https://azioneromana.com/it/article/infallibilita.