CONCILIO.-
I. Origine
Il sorgere delle eresie nel sec. II d. C. impose ai vescovi la necessità di riu- nirsi in assemblee per legiferare sui nascenti errori: Tertulliano (De ielunio, cap. 13), chiama queste riunioni concilia mentre Dionisio Alessandrino (Eusebio, Hist. eccl., VII, 7) e i Canoni degli Apostoli (can. 38) usano la denominazione synodus. I due appellativi, usati pro- miscuamente, indicavano non solo le assemblee ma anche il luogo dove erano adunate. In seguito si ri- servarono tali nomi solo alle assemblee in cui inter- venivano i vescovi per deliberare in materia ecclesia- stica. Di qui la distinzione in c. reali e c. ecclesiastici: nei primi prendevano parte, oltre ai vescovi, anche i conti, i duchi ed altri principi secolari, negli altri si adunavano solo i vescovi. Successivamente, il nome c. fu riservato solo alle riunioni dei presuli ecclesiastici (L. Thomassin, De vet. et nova eccl. discip., Parigi 1688, parte 2ª, III, cap. 36; Benedetto XIV, De sy- nodo dioec., I, Prato 1844, cap. 1, pp. 1-5).La serie dei c. esordisce con gli stessi Apostoli (v. GERUSALEMME). Dalle parole del Signore (Mt. 18, 20: «ubi duo vel tres congregati sunt ecc. »), confermate dagli Apostoli (Act. 15, 28: «visum est Spiritui Sancto et nobis ecc. ») alcuni teologi dedus- sero l'origine divina dei c.: tesi sostenuta anche da S. Gregorio (Greg. I registrum epist., ed. P. Ewald, in MGH, Epist., I, 1, 24, Berlino 1887, p. 36). Benché nessuno possa negare la convenienza e l'utilità dei c., tuttavia non si hanno sufficienti prove per arguire la loro origine divina. Cristo sufficientemente provvide a mantenere la genuinità della sua dottrina con l'isti- tuzione del primato (Wernz-Vidal, II, p. 524).
Dopo quello degli Apostoli, i primi c. che la storia
ricordi sono del sec. II. Apollinare, vescovo di Ge- rapoli, fa menzione di molti sinodi avuti in Asia Mi- nore (Eusebio, Hist. eccl., V, 16); altri ne furono tenuti per la controversia della Pasqua (Eusebio, Hist. eccl., V, 23). C. l'anno 220 Agrippino, vescovo di Cartagine, apre la serie dei c. africani (Cipriano, Epist., 71, 73). In seguito altri c. furono tenuti a Iconio nel 230, 235 (Cipriano, Epist., 75), e ad Antiochia nel 264, 269 (Eusebio, Hist. eccl., VII, 7). A questi c. prendevano parte i vescovi, i presbiteri ed anche i diconi; i laici, come sem- plici osservatori, non venivano esclusi. Solo al vescovo era riservat

concilio - Miniatura riferentesi al Concilio di Calcedonia (451), contenuta nella Collectio canonum del cod. Vat. lat. 1339, f. 9 (sec. x1) - Biblioteca Vaticana.
o il voto de- cisivo. Gli atti, in un primo tempo veni- vano sottoscritti solo dal metropolita, in seguito anche dagli altri vescovi e qualche volta anche dai pre- sbiteri, ma solo in forma consensuale. L'oggetto delle deli- berazioni era il con- dannare le eresie e il risolvere questioni disciplinari; rara- mente veniva eserci- tata la potestà legi- slativa (IInschius, System des K. Kir- chenrechts, III, Ber- lino 1869-79, p. 475). Se sorgevano que- stioni di grande rilie- vo nella fede, allora nelle riunioni interve- nivano tutti i vescovi della provincia. Tale il C. di Alessandria del 320 per la causa di Ario, e del 430 per la causa di Nestorio. Sono degni di menzione anche quelli del 445 e 447, tenuti in Antiochia, e quelli di Gerusalemme del 518 e 536. A queste assem- blee presiedeva il patriarca. Le deliberazioni non dovevano essere sottoposte al beneplacito imperiale. Anche S. Gre- gorio a Roma tenne due simili c. nel 595 e nel 601 (Greg. I reg. epist., ed. P. Ewald-L. M. Hartmann, in MGH, Epist., V, 57ª, p. 362). A questi c. si rassomigliano i c. plenari: grande autorità ebbero quelli adunati in Carta- gine, di cui infatti le prime collezioni canoniche riferi- sono per intero i canoni. In tali adunanze si prende- vano decisioni di ogni genere in materia giudiziaria ed amministrativa; anche il potere legislativo era esercitato ampiamente. Di eguale interesse è il C. arelantese del 314 nella causa dei donatisti.
II. DEFINIZIONE E DIVISIONE
Il c. quindi si può definire la riunione legittima dei vescovi per deliberare e decretare in materia ecclesiastica. Se a queste assem- blee sono chiamati a partecipare i vescovi di tutta la Chiesa universale e di fatto la rappresentano, il c. si chiama ecumenico; se invece vi prendono soltanto parte alcuni vescovi della cristianità il c. si chiama parti- colare. Quest'ultimo può essere plenario se vi parte- cipano i vescovi di più province ecclesiastiche (CIC, can. 281); provinciale o metropolitano se si radunano i vescovi d'una sola provincia (CIC, can. 283). A tutti compete una nota giuridica particolare che dà loro una speciale giurisdizione distinta da quella dei singoli per legiferare in materia religiosa. Questa prerogativa distingue i c. dalle conferenze episcopal (CIC, can. 292).III. C. ECUMENICO. -
I. Composizione
Sono chiamati a parteciparvi, di diritto divino, solo i vescovi residenziali; per diritto ecclesiastico oggi sono convocati anche i cardinali che non abbiano ricevuto la consacra- zione episcopale; gli abati e gli altri prelati nullius,gli abati generali dei monasteri uniti in congregazione ed i superiori generali degli Ordini (CIC, can. 223).
2. Convocazione
Solo il romano pontefice ha il diritto proprio ed esclusivo di convocare il c. ecumenico (Leone X, cost. Pastor aeternus, 19 dic. 1516; CIC, can. 222 § 1). Questa prerogativa scaturisce dal primato di giurisdizione che egli ha in tutta la Chiesa e in tutti e singoli i vescovi. Nessun altro può arrogarsi questo diritto senza ledere i diritti inalienabili del vescovo di Roma. Dal diritto di convocazione necessariamente segue la potestà di trasferire, sospendere, sciogliere un c. ecumenico (Pio IX, cost. Cum Romani Pontificis, 4 dic. 1869; Pio X, cost. Vacante Sede Apostolica, 25 dic. 1904, n. 28). La convocazione dei primi otto c. ecumenici ordinata dagli imperatori rispecchia le circostanze di quei tempi. Solo l'imperatore poteva adunare tanti vescovi a c., poiché difficilmente i vescovi orientali avrebbero corrisposto all'invito del romano pontefice e perché solo l'imperatore poteva mettere a disposizione i più celeri mezzi per i viaggi e per il loro sostentamento. Questo non deroga al primato del romano pontefice poiché, di fatto, gli imperatori si arrogarono questo diritto, dietro richiesta del papa o con il suo consenso espresso o tacito, che è sufficiente ad una legittima convocazione.3. Costituzione
La costituzione del c. ecumenico si ha immediatamente dopo la partecipazione dei vescovi, in numero sufficiente da rappresentare la Chiesa universale. Quale debba essere il numero dei partecipanti non è stato mai definito: certamente non si richiede di diritto che vi siano tutti i vescovi del mondo, cosa moralmente impossibile, né si può per conseguenza ricorrere alla maggioranza assoluta, poiché molte volte non rappresenta la parte più savia della Chiesa. Condizione quindi necessaria è che allora solo i vescovi rappresentano la Chiesa universale quando sono uniti con il successore di s. Pietro; solo così si può avere il legittimo collegio dei vescovi unito con il pastore, cioè il capo è unito alle membra. La necessità assoluta del consenso della maggior parte dei vescovi non si può dimostrare, anzi il papa può riprovare le decisioni prese dalla maggioranza assoluta dei vescovi. Per avere questa intima unione tra il capo e le membra si richiede che il vescovo di Roma presieda il c. personalmente o per mezzo dei suoi legati (CIC, can. 222 § 2; Wernz-Vidal, II, n. 460; Benedetto XIV, De synodo dioec., XIII, cap. 2, n. 3; Hefele-Leclerq, I, pp. 71, 752).4. Autorità
Il c. ecumenico ha autorità ordinaria e suprema nella Chiesa universale. Si distingue da quella del romano pontefice unicamente per il numero di coloro che la esercitano: il papa infatti ha nella Chiesa universale la medesima completa e suprema giurisdizione. Tra l'una e l'altra vi è un'intima relazione: mentre si concepisce la potestà del romano pontefice unica, sola, universale, suprema, non si può d'altra parte assegnare queste medesime qualità al c. ecumenico se non vi è l'unione con il vicario di Cristo (M. D. Bouix, De papa, ubi et de conc. oec., II (Parigi 1869), pp. 503, 687). La quale considerazione esclude definitivamente la possibilità di un appello dalla sentenza del papa al c. ecumenico. La competenza del c. universale si estende a tutto ciò che è intimamente connesso con il patrimonio dogmatico e morale (CIC, can. 228).5. Celebrazione
Le questioni debbono essere proposte dal romano pontefice; anche ai vescovi, in subordinato ordine, è lasciato questo diritto, previa approvazione del preside del c. (Pio IX, cost. Multiplices, 29 nov. 1869, n. 2; CIC, can. 226). La discussione deve essere libera per lasciare adito ad una più ampia delucidazione delle questioni e anche perché conviene che la dottrina non sia imposta autoritativamente, ma naturalmente ed in modo spontaneo si lasci scaturire dal magistero infallibile della Chiesa. Discusse le varie questioni, vengono messe ai voti. È per sé evidente che le questioni dogmatiche e i decreti universali dovrebbero avere una maggioranza assoluta. Ma anche in questa materia, se la minore parte dei vescovi è la parte più savia ed in armonia col vicario di Cristo, può riprovare l'atteggiamento della maggioranza.6. Approvazione
I vescovi convenuti in c. sono veri e propri giudici, per la potestà ricevuta da Dio. Le loro decisioni sono vere e proprie definizioni e giudizi, non semplici consigli: cioè sono atti giuridici posti in forza della loro giurisdizione. Questa potestà non è assoluta, ma subordinata all'approvazione del romano pontefice. Tale conferma da parte del vescovo di Roma è essenziale, non accidentale, come la testa per il corpo; mancando, gli atti dei vescovi non hanno pieno valore né universale forza di obbligatorietà (R. Bellarmino, De conciliis et eccl., I, cap. 18; D. Palmieri, De Romano Pont., 2a ed., Prato 1891, p. 683). La conferma da parte del romano pontefice può essere antecedente mediante un mandato speciale o concomitante quando egli stesso presiede, o susseguente (CIC, can. 227). Segue la cronologia dei c. ecumenici, su ciascuno dei quali V. all'apostica voce.7. Cronologia
1) C. Niceno, a. 325, riunito da Costantino sotto il pontificato di s. Silvestro (contro gli arian). 2) Costantinopolitano I, a. 381, adunato sotto il pontefice Damaso e l'imperatore Teodosio il Grande (contro i medesimi). 3) Efesino, a. 431, sotto il pontificato di Celestino I e Teodosio il Giovane (contro Nestorio). 4) Calcedonese, a. 451, essendo pontefice Leone Magno e imperatore Marciano (contro Eutiche). 5) Costantinopolitano II, a. 553, convocato dall'imperatore Giustiniano contro la volontà di papa Vigilio, divenne ecumenico per la successiva approvazione del Pontefice (risolse la questione dei Tre Capitoli). 6) Costantinopolitano III, a. 680, convocato sotto il papa Onorio, fu approvato da Agatone (contro i monoteisti). 7) Niceno II, a. 787, sotto la reggenza dell'imperatrice Irene essendo pontefice Adriano I (contro gli iconoclasti). 8) Costantinopolitano IV, a. 869-70, sotto il pontificato di Adriano II (contro Fozio). 9) Lateranense I, a. 1123, primo c. ecumenico in Occidente, essendo pontefice Callisto II (alla fine della lotta delle investiture). 10) Lateranense II, a. 1139, sotto Innocenzo II (per comporre lo scisma di Pier Leone). 11) Lateranense III, a. 1179, essendo pontefice Alessandro III (ratifica della pace con Federico Barbarossa). 12) Lateranense IV, a. 1215, sotto Innocenzo III (il più importante del medioevo, per la dottrina formulata e gli errori condannati [gioachinismo, eresia albige, ecc.], e per le norme disciplinari date). 13) C. di Lione I, a. 1245, sotto Innocenzo IV (contro Federico II). 14) C. di Lione II, a. 1274, convocato da Gregorio X (per l'unione con gli Orientali) in Francia. 15) C. di Vienne, a. 1311-12, sotto il pontificato di Clemente V (per la causa dei Templari e condanna di varie dottrine eretici). 16) C. di Costanza, 1414-18, per quella parte che fu approvata da Martino V (per la composizione dello Scisma d'Occidente e la condanna di Hus e Wyclif). 17) Fiorentino, a. 1439-45, convocato da Eugenio IV (per l'unione con i Greci e altri orientali). 18) Lateranense V, a. 1512-17, convocato da Giulio II, proseguito ed approvato da Leone X (per la condanna di varie dottrine contro i negatori dell'immortalità dell'anima). 19) C. di Trento, convocato da Paolo III nel 1545, fu concluso da Pio IV nel 1563 (contro gli errori dei protestanti e per la vera riforma della Chiesa). 20) Vaticano, convocato da Pio IX e personalmente inaugurato l'8 dic. 1869, sospeso in seguito agli eventi politici il 20 dic. 1870 (celeberrimo per la condanna degli errori materialistici e in genere del razionalismo [cost. Dei Unigenitus] e la defi-CONCILIO - Atti del I Sinodo diocesano tenuto a Baltimora il 7 nov. 1791 - Roma, archivio di Propaganda Fide SORCG. 1794, vol. 869, ff. 89 recto e verso.
nizione del Primato e dell'infallibile magistero 'del romano pontefice [cost. Pastor aeternus]).
IV. C. PLENARIO. - Per celebrare il c. plenario si richiede il previo permesso del romano pontefice, il quale, concedendolo, elegge un legato che convochi e presieda il c. (CIC, can. 281). Vi debbono parteciare, oltre il legato, tutti gli arcivescovi, vescovi residentiali, gli amministratori, vicari, e prefetti apostolici; gli abati e prelati nullius, i vicari capitolari, se i vescovi titolari sono convocati hanno voto deliberativo (CIC, can. 282). Le altre norme sono eguali a quelle concernenti il c. provinciale.
I c. plenari ai quali siano invitati tutti i vescovi di uno Stato si dicono più propriamente c. nazionali.
L'Italia è stata ripartita (con provvedimenti della S. Congregazione Consistoriale del 15 febbr. e 22 marzo 1919 e 29 sett. 1933) in diciannove regioni conciliari, in ciascuna delle quali, alcune poche eccettate, si deve tenere, in luogo dei c. provinciali (v. qui appresso), il c. regionale, che è un vero c. plenario.
V. CONCILIO PROVINCIALI
L'origine è anteriore al c. di Nicea che ne prescrisse la celebrazione due volte l'anno (can. 5), rinnovata dal C. di Calcedonia (can. 17; Leone I, Epist. 14, cap. 7 [a. 445]; Greg. I, Reg., 4, 9). La convocazione spetta al metropolita il quale presiede le assemblee (CIC, can. 284). La composizione è stabilita dal codice. Vi debbono partecipare: 1) tutti i vescovi, anche se non consacrati della provincia, 2) gli amministratori apostolici, 3) i coadiutori con piena amministrazione della diocesi, 4) i vescovi esenti ma deputati alla provincia, 5) tutti gli abati e prelati nullius, 6) i vicari capitolari (CIC, can. 286). La competenza è ristretta quasi esclusivamente al diritto comune, di cui debbono promuovere l'applicazione in particolari disposizioni affinché la fede ed i costumi siano conservati in modo integerrimo (CIC, can. 290). I suoi atti, inviati alla S. Sede, sono sottomessi al giudizio della Congregazione del C. Questa approvazione non conferisce nuova autorità ai decreti, eccetto se fosse in forma specifica. Pubblicati che siano, i decreti obbligano tutta la provincia, i vescovi possono dispensare solo in casi particolari (CIC, can. 291).VI. C. NELLE MISSIONI. - Le norme per i c. e i sinodi nelle missioni sono di pertinenza della S. Congregazione de Propaganda Fide. Ciò però non fu sempre: al principio della sua istituzione, essa rimetteva spesso l'esame dei c. e dei sinodi, tenuti nelle missioni, alla S. Congregazione del Concilio. Alcuni di essi furono celebrati prima della fondazione di Propaganda, come i cinque C. provinciali di Goa (1567, 1575, 1585, 1592, 1606) e il Sinodo di Damper (1599) in India. Nell'America latina i c. e i sinodi furono molto numerosi e fra i più antichi e importanti sono da annoverarsi quelli di Lima e di Messico. Solo i due C. di Porto di Spagna (1854, 1867) furono sottoposti all'approvazione di Propaganda. Nell'America settentrionale apre la serie il primo Sinodo diocesano di Baltimora (1791), al quale nel 1829 tenne dietro il C. provinciale I di Baltimora. In quella medesima città furono celebrati altri nove c. provinciali, di cui il decimo si ebbe nel 1869. Più importanti sono i tre C. plenari tenutisi pure a Baltimora (1852, 1866, 1884), che ancora sono in vigore nella Chiesa degli Stati
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concilio - Atti del I Sinodo diocesano tenuto a Baltimora il 7 nov. 1791 - Roma, archivio di Propaganda Fide SORCG, 1794, vol. 899, ff. 89 recto e verso.
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(1st. Fules)
Unit. Numerosi altri c. e sinodi furono celebrati in altre diocesi, come, ad es., a Filadelfia, Buffalo, Cincinnati e Nuova York.
Nel Canadà si hanno sette c. provinciali e il C. plenario del 1909.
Nell'Europa settentrionale si sono celebrati: un Sinodo nel vicariato apostolico di Scozia (1700), tre Sinodi irlandesi (Thuum 1633, Meath 1686, Dublino 1770) e i quattro C. provinciali di Westminster (1852, 1855, 1859, 1873) in Inghilterra e il C. plenario di Maynooth (1875) in Irlanda.
La Chiesa Orientale ha avuto anch'essa un gran numero di c. e sinodi, dei quali il Sinodo provinciale del monte Libano (1736) per i maroniti, il C. nazionale degli Armeni (1911), i Sinodi nazionali di Carcapha (1806), che non fu approvato, e di Ain-Traz (1835) per i melchiti; per i Ruteni il Sinodo provinciale di Zamoščia (1720).
In India, dopo i C. di Goa e Diamper e il Sinodo di Cranganore (1606), si ha nel 1844 il Sinodo di Pondichery, e nessun c. plenario.
Dopo il Sinodo di Juthia (1665) nell'Indoecia si è avuto uno scarso numero di sinodi e c. Nel 1914 ebbe luogo il primo C. plenario.
In Cina si ebbe nel 1803 il Sinodo del vicariato apostolico di Sutchuen, che fu approvato solo nel 1822 e poi esteso a tutta la Cina. Negli anni successivi ne furono celebrati parecchi altri; meritano di essere ricordati i sinodi delle varie regioni in cui era stato diviso quell'immenso territorio. Nel 1924 a Sciangai fu celebrato il primo C. generale.
In Giappone e Corea l'attività conciliare è stata molto limitata. Nel 1890 fu celebrato il Sinodo regionale dei due territori. A Tokyo nel 1895 e 1924 si andarono i due C. provinciali e nel 1931 si ebbe un altro C. regionale.
L'Indonesia registra solamente un Sinodo nel vicariato apostolico della Piccola Sonda; e le Isole Filippine, che sono state sempre indipendenti da Propaganda, hanno avuto il Sinodo diocesano di Manila (1582), quello di Nueva Segovia (1773) e il C. provinciale di Manila (1907).
La Chiesa australiana e neozelandese enumera parecchi c. tenuti a Sydney (1844, 1885, 1895, 1905), a Melbourne (1862, 1869, 1885, 1907) e a Wellington (1899); nel 1937 ha avuto il C. plenario IV celebrato pure a Sydney.
In Africa vari sinodi furono tenuti a St-Denis, ad Algeri e a Cartagine. Ma nel periodo recente si sono avuti pochissimi sinodi e numerose conferenze degli Ordinari.

