COSTITUZIONE. -
I. Nozione
In diplomatica c. è il documento che contiene particolari disposizioni sovrane: si distinguono le c. pontificie, che sono atti solenni (bolle) del romano pontefice nei quali vengono trattati gravi problemi riguardanti la dottrina e la disciplina, e le c. sovrane, atti solenni emanati per legiferare specialmente in materia giudiziaria.Nel linguaggio giuridico, questo termine, che a cominciare dall'epoca del diritto romano impiegata designava qualsiasi atto legislativo dell'Imperatore, si trovò già nell'uso ecclesiastico fin dai primi secoli con il significato generico di legge scritta (c. 3, D. 1) e, più particolarmente, di lex saecularis (c. 4, D. 1) in opposizione a canone, denominazione specifica e distintiva delle leggi della Chiesa. Fin da allora, tuttavia, fu pure usato talvolta nel significato di legge ecclesiastica, come è confermato da quell'antichissima compilazione di diritto canonico primitivo che va sotto Costituzioni apostoliche (v.).
In seguito, pur restando sinonimo di legge in genere, il termine divenne a poco a poco il predicato più comune delle leggi episcopali e degli statuti particolari delle persone morali autonome, segnatamente degli istituti religiosi (Constitutiones episcopales, synodales, capitulares, religiosorum). Nel sec. XIII sembra già preferibilmente adibito per indicare specificamente gli atti legislativi del sommo pontefice, uso che da allora in poi si andrà facendo sempre più frequente ed esclusivo, benché per tutto il medioevo prevalesse a questo riguardo l'appellativo più generico di decretale (decretalis epistola).
Nei tempi moderni (soprattutto dal sec. XIX in poi) il vocabolario c. si usa anche per indicare la legge fondamentale dello Stato.
Nella terminologia canonica corrente, il termine, pur non escludendo attribuzioni di minor valore o di meno costante applicazione (ad es., c. sinodali, c. capitolari, invece di statuti), si usa in prevalenza, per indicare le c. pontificie e le c. religiose.
II. C. Pontifice. - Sono gli atti legislativi più solenni nella forma e più importanti nel contenuto, che il sommo pontefice emana molti proprio e direttamente, con efficacia di leggi generali. Sono dette anche C. apostoliche. Normalmente riguardano definizioni e decisioni circa la fede o la disciplina generale della Chiesa: rivestono la figura di lettere e vengono date per lo più, benché non necessariamente, bolla (v.). Si distinguono nettamente dagli altri atti legislativi pontifici che si riferiscono a provvedimenti di minore importanza e di carattere particolare (motu proprio, chirograf, ecc.) o che il papa emana a mezzo dei suoi dicasteri (decreti, istruzioni, circolari, ecc.).
III. C. Religiose. - Con questa denominazione, usata sempre al plurale, la terminologia ufficiale canonica indica il codice delle norme particolari che governano i singoli istituti religiosi. Le c. rappresentano una delle fonti primarie, spesso anzi la fonte unica del diritto particolare delle singole Religioni. Sotto questo aspetto c. c regola sono due termini sostanzialmente equivalenti. Si tratta tuttavia di due qualifiche praticamente distinte tra loro, benché la differenza abbia solo carattere storico e contingente.
Fin dai primi secoli della vita religiosa il codice primario, che raccoglieva le norme costitutive e fondamentali delle singole istituzioni, ebbe il nome di regola, mentre invece le compilazioni accessorie delle norme più minute, emanate in seguito a fette proprie nei vari istituti subordinatamente alla regola comune professata, furono denominate, con varia terminologia, ordinationes, ordines, statuta, instituta, consuetudines, institutiones, finché a partire dal sec. XII ebbe inizio l'uso di chiamare prevalentemente constitutions. Proibita nel Concilio Lateranense IV (1215) la creazione di nuovi istituti religiosi e di nuove regole (c. 9, X, 3, 36), mentre la qualifica di regola rimane esclusiva ai quattro classici modelli, alle regole cioè di s. Basilio, di s. Agostino, di s. Benedicto e di s. Francesco, il termine constitutions restò denominazione specifica della legislazione complementare e particolaristica accresciutasi in seguito negli stessi Ordini o nelle manufazioni e riforme collaterali che adottarono una delle regole sopradotte. Si ebbero così Ordini e istituti diversi professanti una regola comune in funzione di codice fondamentale, con c. proprie e distinte.
Dal sec. XVI in poi il termine fu adottato, indipendentemente da una preesistente regola comune, per designare indistintamente la legislazione propria dei nuovi Ordini e Congregazioni religiose. Più recentemente, proprio all'invoco di quanto era nella prassi anteriore al sec. XVI, presso alcuni istituti era invaso l'uso di chiamare c. il corpo degli statuti primari e fondamentali, riservando la qualifica di regole, al plurale, alla raccolta delle norme più minute e complementari.
Al presente, a scopo di confusioni, per indicare la legislazione propria delle Congregazioni religiose è reso obbligatorio e ufficiale il termine c., mentre la qualifica di regola resta denominazione della legislazione fondamentale dei soli Ordini religiosi. Attualmente vi sono quindi le Religioni più antiche che tra le loro fonti normative annoverano la regola e le c., mentre le più recenti hanno soltanto le c.
Nella vigente disciplina, le c. rivestono la figura di un diritto particolare e come tali sono interpretate e trattate a tutti gli effetti. Per conseguenza, non possono ritenersi né revocare, né comunque derogare o corrette da eventuali nuove leggi generali che venissero promulgate, a meno che ciò non sia espressamente contemplato (can. 22). Quelle anteriori al nuovo codice conservano il loro pieno valore in quanto sono praeter o secundum i prescritti del codice stesso, restano invece abrogate in quanto sono contra (can. 489, e 6 n. 1, 6). La conseguente revisione generale delle c. e il loro adattamento al diritto
del CIC fu imposta ad eseguita, in base ai decreti 26 giugno 1918 (AAS, 10 [1918], p. 290), e 26 ott. 1921 (ibid., 13 [1921], pp. 538-39), della S. Congregazione dei Religiosi, i quali tuttavia non furono applicati nei riguardi delle antiche regole monacali.
Attualmente le c. religiose acquistano valore legale con l'approvazione pontificia o dell'Ordinario del luogo. Nella prassi vigente infatti tutti i nuovi Ordini o Congregazioni religiose vanno soggette all'obbligo dell'approvazione pontificia, previa approvazione e presentazione dell'Ordinario del luogo. Il processo di approvazione comprende normalmente tre fasi: dilatio cum animadversionibus, corrispondente al primo esame con le osservazioni d'ufficio; approbatione ad experimentum, che si accompagna di regola con la concessione al nuovo istituto del decretum laudis; approbation definitiva, che coincide con l'approvazione definitiva del nuovo istituto e con l'ascrizione del medesimo tra le Religioni di diritto pontificio (cf. Normae S. Congr. de Religiosi, 6 marzo 1921, artt. 19-21; AAS, 13 [1921], pp. 312-19). L'approvazione definitiva è data di regola in forma comune, per mezzo del decretum approbationis; può esser data però anche in forma specifica, per mezzo di lettere apostoliche.
L'approvazione pontificia sottrae le c. al dominio dell'Ordinario del luogo (can. 618 § 2), conferisce loro una maggiore stabilità e immutabilità, tale che non possono essere mutate od emendate da autorità inferiore senza licenza della S. Sede, e ne rende riservata alla medesima S. Sede l'interpretazione autentica. Non inibisce tuttavia, secondo la prevalente dottrina, la facoltà, tradizionalmente attribuita ai superiori delle religioni clericali esenti, di dispensare da esse nei casi particolari, quando la dispensa non importi mutazione delle medesime, lesione dei voti, o deroga sostanziale alla forma costitutiva dell'istituto.
In ogni casa religiosa le c. devono esser lette pubblicamente almeno una volta l'anno (can. 509 § 2 n. 1).