GALLICANESIMO. — Complesso di dottrine sacri, che si attingono ai religiosi politici, prevalenti in Francia nell'ancien régime (con residui nel sec. XIX), che tendevano a limitare la giurisdizione della S. Sede nella Chiesa francese, pretendendo appoggiarsi a diritti anticamente acquisiti, e favorendo l'ingerenza del sovrano nella Chiesa stessa.
Si è voluto cercare molto lontano l'origine del g., considerato una caratteristica della Chiesa francese, in tempi di Carlomagno: ma, pur riconoscendo degli esempi significativi sin da quel periodo, i precedenti immediati si hanno nel sec. XIV (dottrine su Chiesa francese, pretendendo appoggiarsi a diritti anticamente acquisiti, e favorendo l'ingerenza del sovrano nella Chiesa stessa).
spirituali», però in Francia tale suo potere è limitato dai
cannoni e dalle regole dei concili accettati nel Regno.
L'opera del Pithou è soprattutto di natura politica,
la difesa delle libertà della Chiesa gallicana serve per
esaltare l'autorità del re anche nel campo ecclesiastico,
e giunge a stabilire una specie di potere indiretto dello
Stato sulla Chiesa, limitando fortemente la giurisdizione
spirituale della S. Sede. Determinano questo sistema che
si suole chiamare g. politico, più che la tradizione gallicana,
le controversie di quegli anni sull'autorità assoluta del
sovrano e sul potere indiretto del papa.
Il g. politico del Pithou fu sviluppato nella prima
metà del '600 da altri autori: Edmondo Richer, sindaco
dell'Università di Parigi, nel De ecclesiastica et politica
potestate (1611) ed altri scritti, i fratelli Dupuy nel De
droits et libertés de l'Eglise gallicana (1639), Pietro De
Marca nel De concordia sacerdotii et imperii seu de liber-
tatibus gallicanis (primi 4 libri nel 1641). L'episcopato ed
il clero di Francia non aderivano a questo g. politico (così
il Richer fu condannato in sinodi provinciali per opera del
card. Du Perron) : ma con il Regno di Luigi XIV (1638-
1715) le teorie gallicane prevalsero, accolte e formulata
(non senza contrasti, tuttavia) anche dai rappresentanti
della Chiesa francese. Con Bossuet che aveva parlato di
g. dei magistrati e g. dei vescovi, si suole chiamare teolo-
gico il loro g., opponendolo a quello dei politici : ma la
differenza è più apparente che reale; di fatto non fu che
l'accettazione del g. politico attenuato nei suoi pericolosi
principi giurisdizionali, si presentato come difesa della
Chiesa gallicana e delle sue dottrine tradizionali. Vivaci
controversie teologiche alla Sorbona (che portarono nel
1663 alla imposizione di sei proposizioni limitanti l'autorità
rituale papale) precedettero la celebre Declaratio clerici Galli-
cani del 1682, che rappresenta la definitiva formulazione
dei g. La dichiarazione fu provocata dal Re, che aveva
convocata una assemblea di vescovi e rappresentanti del
clero, perché lo appoggiasse nel contrasto con la S. Sede
a proposito della questione della regalia (v. INNOCENZO XI, PAPA);
redattore ne fu Bossuet (non si sa se nella forma dell'edi-
nativa), che con abilità cercò attenuare le richieste dei
gallicani di mantenere entro la dottrina comune, Non
riuscì però a salvare l'ortodossia della dichiarazione (v. te-
sto in Denz-U, 1322-25); il primo articolo, infatti, pur
professando la piena autorità del papa nel campo spirituale,
tale, rigetta, contro la dottrina teologica comune, l'in-
tervento anche indiretto nel temporale; i successivi tre
articoli ledono la stessa giurisdizione spirituale del papa:
il secondo sostiene la superiorità del Concilio (affermata
tacitamente, attraverso il richiamo ai decreti di Costanza,
di cui si proclama la validità); il terzo difende le libertà
gallicana, presentate nel quadro più generale delle con-
suetudini ecclesiastiche e considerate inviolabili perché
una volta approvate dalla S. Sede; il quarto, infine, è
il più grave perché nega la infallibilità pontificia, conce-
pita come dipendente dal consenso della Chiesa». La
Luigi XIV approvò subito la dichiarazione, e la impone
a tutte le scuole e seminari del Regno; tale obbligo fu
ritirato nel 1603, ma rimase la registrazione del Parlamento,
mento, e la corte ne mantenne in pratica i principi sino
alla Rivoluzione. La S. Sede si oppose all'Assemblea del
1682, e la condanna dei 4 articoli fu pubblicata nel 1690
da Alessandro VIII senza ricordarli esplicitamente (per
evitare uno scisma), ma dichiarando nullo tutto ciò che era
stato deliberato nell'Assemblea del 1682 (Denz-U, 1325).
Grande fu l'influenza del g. durante il sec. XVIII,
suoi sviluppi furono i vari sistemi di giurisdizio-
zionalismo e di ingerenza dello Stato nella Chiesa
che si manifestarono in Europa in quel secolo; e
in particolare la dottrina gallicana servì come base
al canonista di Lovanio Van Espen, al Giannone
in Italia, al Febronio in Germania, Napoleone,
ristabilendo la Chiesa in Francia con il Concordato
del 1807, volle inserire la Dichiarazione del 1682,
tra i noti articoli organici abusivamente aggiunti al
Concordato. Durante la restaurazione vi fu una certa
reviviscenza del g., sostenuto dalla corte. Gli ultimi
suoi segni di vita apparvero al Concilio Vaticano,
nella polemica sorta intorno alla definizione dell'in-
fallibilità pontificia: la cost. Pastor Aeternus, che con-
danna con molta precisione i singoli errori del g.,
ne segna anche la vera fine.