INERRANZA. - Immunità da errore, dote di cui godono i libri della S. Scrittura e che li preserva da ogni errore formale. L'i. si distingue in i. facti (di fatto) ed in i. iuris (di diritto), a seconda che dell'errore si escluda solo la presenza nel caso particolare, o anche la stessa possibilità. L'i. iuris (detta pure i. infallibilitatis) include anche l'altra.
Essendone Dio l'autore, a motivo dell'ispirazione, alla Bibbia compete l'i. stessa di Dio, cioè l'i. iuris e l'i. facti. Le fonti della Rivelazione pongono il fondamento della i. biblica nell'origine divina della S. Scrittura: essendo parola di Dio, non può errare, altrimenti l'errore ricadrebbe su Dio. L'i., sebbene non solennemente definita, è un dogma di fede (cf. Decis. della Pont. Commiss. Biblica del 24 febbr. 1934, in AAS, 26 [1934], pp. 130-31). L'i. importa la verità logica del contenuto della Bibbia, cioè la sua conformità con la realtà oggettiva, secondo quella modalità che Dio intende esprimere per mezzo delle parole dell'agiografo, dalle quali si deve stabilire il genere letterario adoperato, poiché a ciascun genere letterario compete un determinato grado di obbiettività. I documenti pontifici generi letterari (v.), specialmente del Genesi.
Presupposto dell'i. è la veracità della Bibbia, che pertanto non può ingannare. L'i. riguarda solo il testo originale; sussiste nelle versioni nella misura in cui queste lo riproducono.
L'i., negli ultimi 70 anni, è stata oggetto di molteplici contestazioni a motivo dei conflitti con le scienze che provocarono uno studio più approfondito, dando origine alla cosiddetta « questione biblica » (v. BIBLICA).