FATTI DOGMATICI

FATTI DOGMATICI. - In teologia per f. d. s'intendono quei fatti che, pur non essendo oggetto di una rivelazione esplicita, sono tuttavia necessariamente connessi con un dogma rivelato, in quanto richiesti dalla sua formulazione, difesa e concreta applicazione. Ci sono fatti legati col dogma ab intrinseco, per così dire, nel senso che si identificano col dogma e ne sono parte integrante, ad es., quello della caduta originale e quello della conversione mi-

racolosa di s. Paolo; e fatti indissolubilmente legati col dogma solo ab extrinseco, nel senso che con essi sono intimamente legate la difesa e la spiegazione di quello, come ad es., la ecumenicità del Concilio Vaticano, la legittimità della elezione, ad es. di Pio IX, la eterodossia di uno scritto colpito dal magistero della Chiesa con giudizio definitivo. È a questa seconda categoria di fatti che in genere alludono i teologi parlando di f. d. Il f. d. pertanto è più di un fatto puramente umano, anche se ecclesiastico non avente relazione col dogma, meno tuttavia di un fatto rivelato da credersi per fede divina. Sta, per così dire, fra l'uno e l'altro, come la conclusione teologica sta fra la dottrina rivelata e quella naturale.

Dal tempo della polemica del giansenismo, per f. d. s'intese quello della ortodossia o meno di un testo, di una formula e di un libro di argomento religioso. E questo continua ad essere anche oggi il significato prevalente nel linguaggio tecnico.

Dei f. d. la teologia cattolica si occupa nell'intento di provare che essi rientrano nell'ambito del magistero infallibile della Chiesa, costituendone l'oggetto secondario e indiretto (v. INFALLIBILITÀ).

I giansenisti furono i primi a negare che il magistero infallibile della Chiesa si estendesse anche ai f. d. La discussione si accese in seguito alla condanna, con cui Innocenzo X colpiva 5 proposizioni estratte dall'Augustinus di Giansenio. I sostenitori di quest'ultime infatti, per sfuggire alla condanna, affermarono che le cinque proposizioni di Giansenio, se meritevoli di condanna in se stesse, non lo erano affatto in sensu ab auctore intento e cioè considerate nel contesto dell'opera di cui facevano parte, che l'Augustinus pertanto era perfettamente ortodosso e che il magistero della Chiesa, se è infallibile in quaestione iuris, e cioè nei giudizi concernenti la ortodossia o meno di una dottrina, non lo è per nulla in quaestione facti, e cioè nei giudizi concernenti la ortodossia a meno di un testo, di un libro, di uno scritto.

Alessandro VII, il 16 ott. 1656, definiva che le 5 proposizioni estratte dal libro di Giansenio erano state condannate in sensu ab eodem Cornelio (Iansenio) intento (Denz-U, 1098) e successivamente (15 febr. 1664) imponeva ai giansenisti l'obbligo stretto di sottoscrivere a un formolario di sottomissione esprimente una intera adesione alla sua precedente costituzione ed a quella di Innocenzo X e una riprovazione formale, inicero venimo e sancita con giuramento, delle 5 proposizioni di Giansenio (Denz-U, 1099). Siccome i giansenisti tergiversavano, pretendendo che le due costituzioni pontifice implicassero non l'obbligo di una interna adesione, ma solo quello di un obsequiosum silentium, cioè di una deferente astensione da qualunque ulteriore discussione, Clemente XI, con la cost. apost. Vinum Domini del 16 luglio 1705, dichiarava che l'obbedienza alle due costituzioni della S. Sede non si esauriva in un deferente silenzio, ma che il senso condannato nelle 5 proposizioni del libro di Giansenio, naturalmente emergente dalle parole in esso adoperate, doveva essere respinto e condannato come eretico da tutti i fedeli non ore sobem sed et corde. La Chiesa, dunque, attribuendosi per un verso l'autorità di giudicare della ortodossia di un libro a per l'altro quella di imporre il suo giudizio a tutti i fedeli, veniva indirettamente ad attribuirsi la infallibilità quanto si f. d., giacché solo chi si ritiene infallibile può seriamente accampare il diritto di imporre ad altri il proprio giudizio.

Il fine dell'infallibilità di cui, anche secondo la tesi giansenista, indiscutibilmente gode la Chiesa nei giudizi concernenti la ortodossia di una dottrina è quello di impedire con efficacia il divulgarsi di dottrine difformi della ortodossia. Ora tale finalità rimarrebbe completamente frustrata se la Chiesa non fosse infallibile anche riguardo ai f. d.

Anche prima della polemica con il giansenismo, anzi

fin dai primi secoli del cristianesimo, molti scritti furono approvati o condannati dalla Chiesa con sentenza definitiva, e cioè con l'intenzione manifesta di obbligare tutti i fedeli all'accettazione del suo verdetto. Così il primo Concilio di Nicea (325) condannava il libro di Arte dal titolo Talia (PG 67, 78 e 962 sg.), il Concilio di Efeso (431) approvava gli scritti di Cirillo e condannava quelli di Nestorio (Denz-U, 113 sgg.); il secondo Concilio di Costantinopoli (553) condannava i tre capitoli a cioè gli scritti di Teodoro, Teodoreto ed Iba (Denz-U, 224-228); il Concilio di Costanza (1414-18) decretava che i documenti a i libri di Giovanni Wyclif, Giovanni Hua e Girolamo da Praga venissero considerati come condannati da ogni cattolico (Denz-U, 659-61); Leone X condannava estratti dalle opere di Lutero (Denz-U, 711 sgg.); Pio V le proposizioni di Baio (Denz-U, 1001 sgg.). Ciò significa che in ogni tempo la Chiesa, in modo implicito ed equivalente, si proclamò infallibile quanto ai f. d.

BIBL.: I. Felder, Apologetica sive theologia fundamentalis. II. Paderborn 1923, pp. 214-27; E. Dublanchy, Ectite, in DThC. IV, coll. 2188-99; A. Gus, La foi ecclésiastique aux faits dogmatiques dans la théologie moderne. Lovanio 1940.

Giuseppe De Rosa

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“FATTI DOGMATICI.” Enciclopedia Cattolica, vol. V (1950), p. 645. Azione Romana digital edition, https://azioneromana.com/it/article/fatti-dogmatici.