CANONIZZAZIONE

CANONIZZAZIONE. - La c. è un atto o sentenza definitiva, con la quale il Sommo Pontefice decreta che un servo di Dio, già annoverato tra i beati, venga iscritto nel catalogo dei santi e si veneri nella Chiesa universale con il culto dovuto a tutti i canonizzati.

I. LA C. NELLA PRASSI DEL DIRITTO CANONICO ODIERNO.

Dalla definizione si scorge subito la beatificazione (v.) e la c. In quella il culto è limitato ad una città, diocesi, regione o famiglia religiosa, ed è unicamente permissivo, in questa invece è esteso all'intero orbe cattolico, ed è precettivo. Ma la vera differenza sta, come scrive Benedetto XIV, in «quell'ultima e definitiva sentenza della santità» che impone il culto dovuto ai santi nella Chiesa universale: sentenza che il Sommo Pontefice pronuncia per la c., e giammai per la beatificazione. Una delle note caratteristiche della Chiesa infatti è la santità: essa è santa, perché è santo il suo Fondatore, santa la sua dottrina, santa la finalità che persegue, e santa perché ha la virtù di generare in ogni secolo legioni di santi, che con la vita, con le virtù, con l'apostolato e con i miracoli compiuti per la loro intercessione, vengono a confermare la santità stessa della Chiesa. Assertore, custode e giudice di questa santità non è che il Vicario di Cristo; ed a lui solo, che presiede a tutta la Chiesa ed ha il diritto di proporre ciò che si deve credere ed operare in cose concernenti la religione, spetta di giudicare chi debba essere ritenuto ed onorato come santo. Ed in questo giudizio il Papa non può errare. Benedetto XIV, incomparabile maestro in materia, insegna che egli riterrebbe «se non eretico, certamente temerario, scandaloso a tutta la Chiesa, ingiurioso verso i santi, sospetto di eresia, assertore di erronea proposizione, chi osasse affermare che il Pontefice in questa o quella c. abbia errato, e che questo o quel santo da lui canonizzato non dovesse onorarsi con il culto di dulia», cioè per ragione della sua dignità nell'ordine soprannaturale.

Del resto la sentenza definitiva, con la quale il Papa proclama la santità dei servi di Dio, oltre che trovare la sua prima ed alta ragione nell'assistenza speciale dello Spirito Santo che lo illumina, è appoggiata solidamente a tutto un complesso di investigazioni, di studi, di fatti che dimostrano con quanto discernimento e con quanta prudenza proceda la Chiesa nelle cause di c., le quali vanno annoverate tra le maggiori e le più gravi che siano di sua competenza. Infatti la via normale ed ordinaria è quella di non iniziare una causa di c., se prima non conati che il servo di Dio sia stato già riconosciuto come beato. E se per un istante si richiami quanto fu detto sotto la voce beatificazione, si vedrà quale lunga e severa indagine venga adoperata, prima che un servo di Dio ottenga il titolo e gli onori di beato. Malgrado questo complesso di ricerche e di accertamenti, si richiedono altri due miracoli verificatisi dopo la beatificazione, i quali passano sotto il controllo di più medici e chirurgi nominati d'ufficio, e sono discussi e vagliati prima da una commissione medica e poi da due prelati, consultori e cardinali in tre o più Congregazioni, l'ultima delle quali è presieduta dal Papa.

Approvati i miracoli, e promulgato il decreto nel quale è stabilito che si può con sicurezza procedere alla c., s'inizia un'altra serie di atti che si svolgono in tre Concistori; poiché la Santa Sede desidera che, in un affare di tanta gravità, al giudizio consultivo della Sacra Congregazione dei Riti si aggiunga il giudizio parimenti consultivo del Sacro Concistoro. Si comincia con il Concistoro segreto, dove, oltreché i cardinali della Sacra Congregazione dei Riti, convengono tutti i cardinali residenti in Roma, i quali, dopo avere ascoltato la relazione del cardinale Prefetto della stessa Congregazione intorno alla vita e miracoli e agli atti fino a quel momento compiuti, interrogati dal Sommo Pontefice se piaccia ad essi che si proceda alla solenne c., rispondono placet o non placet. In seguito si tiene un Concistoro pubblico, dove uno degli avvocati concistoriali espone in elegante latino la vita e i miracoli del beato, la cui c. viene supplicata. Terminata la orazione dell'Avvocato, il Segretario delle Lettere latine in nome del Papa risponde che Sua Santità esorta tutti, perché con i digiuni e con le preghiere invochino i lumi divini, prima che il sacro Collegio dei cardinali e l'Episcopato abbiano manifestato il loro proposito. Ed a questo scopo è indetto un Concistoro semipubblico, al quale, oltre tutti i cardinali, sono invitati i patriarchi, gli arcivescovi, vescovi e abati nullius residenti in Roma, perché, dopo aver preso cognizione di un compendio della vita del beato unitamente ai relativi atti, scritto per cura del Segretario dei Riti, diano il loro suffragio. Quest'ultimo Concistoro si apre e poi si chiude con una breve allocuzione del Papa che annunzia il giorno, in cui nella basilica di S. Pietro con solenne apparato e cerimonie compirà l'atto della c. Nel giorno fissato il Pontefice pronuncia al cospetto del mondo cattolico la sentenza definitiva, con la quale inscrive il nome del beato nel catalogo dei santi, ed ordina che la sua memoria venga onorata ogni anno dalla Chiesa universale.

Quanto finora esposto, riguarda la c. formale. Ma vi è anche una c. equipollente, riservata a quei servi di Dio che, essendo già in possesso di un culto prima dei decreti di Urbano VIII, vennero beatificati con la beatificazione equipollente in virtù di un decreto pontificio che attestava il fatto del culto immemorabile e la eroicità delle virtù o il martirio. Per la procedura di questi casi eccezionali V. BEATIFICAZIONE. Ma perché dalla beatificazione equipollente si passi alla c. equipollente, sono necessari tre miracoli, avvenuti dopo che il servo di Dio è stato beatificato. Vi sono altresì casi oggi rarissimi, nei quali il Papa procede alla c. equipollente senza il sussidio dei miracoli; e ciò avviene qualora si tratti di personaggi insigni, la cui

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CANONIZZAZIONE - Pio II canonizza s. Caterina da Siena (29 giugno 1461). Affresco del Ponturechio nella libreria Piccolomini (1505-1507) - Siena.
(fot. Aliseri)
santità di vita o il cui glorioso martirio sono dimostrati dai processi con tanta ampiezza e sicurezza di prove, da escludere qualsiasi dubbio.

BIBL.: F. Contelori, Tractatus et praxis de Canonizatione sanctorum, Lione 1634; Benedetto XIV, De Servorum Dei Beatificatione et de Bratorum Canonizatione, Prato 1839; Codex Postulatorum, Roma 1934; Norme da seguirsi nella compilazione delle Posizioni riguardanti le Cause dei Servi di Dio e Regolamento annesso, ivi 1943 (raccoglie le varie norme emanate dalla S. Congregazione dei Riti negli ultimi tempi). Carlo Salotti

II. LA C. NELLA STORIA.

SOMMARIO: I. Le origini della c., il culto dei martiri. -

II. L'inizio del culto dei «non» martiri

III. La c. vescovile. - IV. La c. papale o universale. - V. Elenco delle c. preparate dalla S. Congregazione dei Riti, da Clemente VIII (1594) fino a Pio XII. - VI. La c. equipollente. - VII. C. e Chiesa.

I. LE ORIGINI DELLA C., IL CULTO DEI MARTIRI. - La Chiesa antica considerò il martirio come l'espressione massima della fede e della carità, quindi della perfezione cristiana; perciò venerò i martiri come i più vicini amici di Dio e come i più potenti intercessori per noi.

Questa venerazione si basa sul fatto pubblico del martirio, ed è legata ad un duplice elemento: locale e temporale. Il culto cioè era vincolato al luogo del martirio o della sepoltura del martire, e alla data del martirio stesso. La memoria di un martire, a differenza della memoria di un defunto qualsiasi, non fu celebrata soltanto dai parenti e congiunti, ma dalla stessa comunità cristiana, e l'anniversario fu indicato nei relativi calendari. Inoltre, mentre nella pietà verso i defunti prevalse l'idea della nostra intercessione presso Dio per la loro salute, la celebrazione del martire era festiva, e si implorava la sua intercessione in favore dei vivi. Il primo esempio storicamente documentato di una festa anniversaria per un martire è quello della Chiesa

di Smirne per s. Policarpo, morto nel 156 (Martyrinum Policarpi, 18: ed. R. Knopf-G. Krüger, Ausgewählte Märtyrerakten, 2ª ed., Tubingo 1929).

Il fatto del martirio era di dominio pubblico; ne era stata testimonia oculare la stessa comunità cristiana; non occorreva quindi, ordinariamente parlando, alcun atto specifico di riconoscimento dell'autorità ecclesiastica. Solo in certi casi particolari, quando cioè anche delle sette si vantarono di avere dei martiri, soprattutto in Africa, una certa vigilanza dell'autorità ecclesiastica parve opportuna (v. MARTIRI).

Come s'è detto, le comunità cristiane tennero una specie di elenco dei propri martiri, annotando il nome, la data del martirio e il luogo della sepoltura. Ce lo attesta, ad es., s. Cipriano, ricordando al suo clero: «Dies eorum quibus excedunt, adnotate, ut commemorationem eorum inter memorias martyrum celebrare possimus» (Epistolae, 12, 2, ed. J.M.J. Hartel: CSEL, III, 303). Da qui l'origine dei martirologi e calendari. Si ha un esempio di tali elenchi nella Depositio martyrum della Chiesa romana, inserita nel Cronografo del 354 (v. CRONOGRAFO). Ma i nomi dei martiri passarono anche più direttamente nel culto, vennero cioè inseriti nei dittici locali, letti durante il santo sacrificio (v. DITTICI). Il continuo contatto fra le varie chiese diede occasione per una prima diffusione del culto di un martire fuori del luogo di origine; i loro nomi incominciarono a migrare in calendari e martirologi di altre chiese, e certi martiri celebri furono accolti anche nei dittici di quelle.

L'epoca aurea del culto dei martiri furono i primi secoli dopo la pace costantiniana: basta accennare alla decorazione splendida dei loro sepolcri, all'erezione di memorie, chiese e basiliche, spesso grandiose, sopra la loro tomba, o in loro onore; ai pellegrinaggi, alle solennità liturgiche delle loro feste, ai panegirici recitati in loro onore. L'uso di origine orientale della traslazione e della divisione delle loro reliquie si diffuse poi anche nell'Occidente e si moltiplicarono i centri di culto dei martiri. S. Stefano protomartire, dacché furono rinvenute le sue spoglie (415), s. Giovanni Battista, o s. Lorenzo, diacono romano, e molti altri, ebbero un culto che si estese rapidamente a tutta la Chiesa. Papi di origine orientale introdussero molti culti di martiri a Roma; con le migrazioni di intere popolazioni a causa delle invasioni barbariche seguirono talvolta quelle delle reliquie e del culto di un martire (ad es., s. Quirino da Sascia a Roma, s. Severino dal Norico al napoletano); tutto ciò per uno sviluppo organico e naturale, senza preventivi interventi da parte dei vescovi. Solo di tanto in tanto occorreva moderare alquanto uno zelo troppo ardente e meno cauto del popolo (v. MARTIRI).

In questo periodo non si può certo ancora parlare di c. nel senso canonico moderno. Il culto solenne e liturgico dei martiri era il frutto di una evoluzione spontanea e logica che si fondava da una parte sulla notorietà storica del fatto del martirio che rendeva il defunto direttamente simile a Cristo, e d'altra parte sopra i due elementi fondamentali per l'origine del culto: data e luogo del martirio.

II. L'INIZIO DEL CULTO DEI «NON»-MARTIRI

Il periodo delle persecuzioni non era ancora terminato, quando un altro gruppo di defunti incominciò ad attirare la speciale venerazione da parte delle comunità cristiane, cioè i «confessori» (v.), vale a dire cristiani deferiti all'autorità civile per la loro fede, ma che, per varie circostanze, o non avevano subito il martirio, o vi erano sopravvissuti. Le testimonianze circa la venerazione particolare verso questi confessori (nel senso primitivo della parola) sono molto numerose; e alla sua morte un confessore della fede poteva divenire facilmente l'oggetto di una venerazione simile a quella prestata ad un vero martire. Fra gli esempi più noti basta ricordare: Dionigi di Milano (359); Eusebio di Vercelli (370); Atanasio (373); Melezio di Antiochia (381); Giovanni

Crisostomo (407). Però si osserva facilmente che alcuni di questi personaggi, si distinsero non solo per quanto soffersero per la fede, ma anche per la strenua difesa di essa sul campo politico e dottrinale e per loro vita ed attività, sicché, appena morti, si creò attorno ad essi subito una fama non dissimile a quella godua dai martiri. Ci sono poi altri personaggi, i quali, senza essere stati confessori della fede nel senso primitivo, eccelsero talmente per la dottrina, la vita esemplare, l'attività molteplice, politico-ecclesiastica o sociale, che anch'essi, dopo la morte, furono presto circondati da onori analoghi a quelli resi ai martiri; basti nominare Gregorio Taumaturgo (270), Efrem siro (373), Basilio Magno (379), Ambrogio di Milano, Martino di Tours (397), Girolamo (420) e Agostino (430), per tacere di tanti altri.

Ma c'è di più. Si era andato sviluppando, nella stessa epoca, e in una scala larghissima, la pratica dell'ascetismo e del monachismo. L'Oriente riecheggiò ben presto della fama degli eremiti e dei cenobiti, e presto anche l'Occidente ne conobbe alcune grandi figure (Atanasio, ad es., il grande esiliato). Antonio abate (356) era conosciuto in tutto il mondo cristiano, attraverso la celebre biografia scritta da S. Atanasio, dove tutti potevano leggere che Antonio era da equipararsi ai martiri antichi, non per effusione di sangue, ma per un martirio non meno autentico e reale, quello cioè dell'ardua e continua conquista della perfezione (Vita, cap. 47: PG 26, 912). Venerazione simile godettero altri grandi asceti e monaci, come, ad es., Barone (372); Paolo di Tebe (381); Simeone lo stilita (450). Anche l'anniversario della loro morte venne celebrato liturgicamente, presso le loro tombe sorsero spesso santuari di fama straordinaria, mete di pellegrinaggi rinomati; le loro reliquie furono venerate e ricercate, le chiese in loro onore si moltiplicarono. I primi « non »martiri, che entrarono nel culto liturgico della Chiesa di Roma, sono stati, come pare, Silvestro papa e Martino di Tours. Durante i secc. VI-IX non pochi altri santi « non »martiri furono accolti nei calendari romani, in Roma ebbero i loro oratori, monasteri e chiese, e passarono di qui oltralpe, e viceversa. Questo movimento di culto fu in gran parte favorito dai Papi di origine non romana, dai molti monaci emigrati in Occidente, o dallo scambio di reliquie, e dalla diffusione delle leggende e delle passioni, ecc.

Altro elemento che non si deve sottovalutare e che operò molto in profondità e vastità, è l'opera letteraria dei Padri e degli scrittori ecclesiastici, i quali svilupparono e diffusero sistematicamente la teoria del « martirio incruento », rappresentato appunto dalla vita penitente, ascetica e monastica, o comunque dalla vita di perfezione cristiana. Tale teoria divenne la dottrina comune in tutto il medioevo e influisce anche oggi. Basteranno alcuni pochi riscontri, rimandando per il resto alla bibliografia notata sotto. Paolino di Nola sollecita per S. Felice, presbiterò nolano, la gloria di martire: « Martyrium sine caede placet, si prompta ferendi-mensque fidesque Deo calent; passura voluntas-sufficit, et summa est meriti testatio voti » (S. Paulini carmina [ed. J.M.] Hartel: CSEL, XXIX, corn. 14, V. 10-12, p. 46). S. Girolamo non si perita a scrivere ad Eustochio: « Mater tua longo martyrio coronata est. Non solum effusio sanguinis in confessione reputatur, sed devotae quoque mentis servitus cotidianum martyrium est » (Epistolae [ed. I. Filberg], CSEL: LV, ep. 108, n. 31, p. 349). Di Martino di Tours dice Sulpicio Severo: « Implevit tamen sine cruore martyrium »; nella sua festa si riscontrano ancora la salmodia ed altri elementi liturgici propri dei martiri.

BIBL.: H. Delchaye, Sanctus, essai sur le culte des saints dans l'antiquité, Bruxelles 1927, pp. 109-21, 162-89; D. Gougaud, Dévations et pratiques ascétiques du moyen âge, Maredsous 1929, pp. 200-19; H. Delchaye, Les origines du culte des martyrs, 2e ed., Bruxelles 1933, p. 50 sgg.; M. Viller-K. Rabner, Assese und Mystik in der Väterzeit, Friburgo in Br. 1939, pp. 29-59; H. Leclercq, Saint, in DACL, XV (1949), coll. 373-462.

III. LA C. VESCOVILE. — Fra i secc. VI e X, mentre l'Oriente si distaccava sempre più dall'Occidente, la dissoluzione dell'impero romano e l'immigrazione dei popoli barbarici, con la relativa necessità di convertirli alla fede cattolica, posero la Chiesa di fronte a compiti nuovi e ardui. È l'epoca dei grandi vescovi, dei monaci missionari, dei re convertiti che finiscono persino nel chiostro, delle regine e principesse fondatrici di monasteri e chiese e poi esse stesse badesse o monache, degli eremiti e dei pellegrini; un mondo in fermento e in movimento, con profondi contrasti fra violenza e santità, in mezzo a popoli giovani, di forte immaginativa, entusiasti della nuova fede, ammiratori degli eroi della carità e della illibatezza evangelica. In questo periodo, oltre una rifioritura del culto dei santi martiri, nascono un po' da per tutto nuovi culti di santi: bastava al popolo spesso la fama di vita penitente, la fondazione di un monastero con le sue benefiche conseguenze, una grande beneficenza verso i poveri, talvolta una morte violenta, anche se non sempre per stretto motivo di fede, e soprattutto la fama di miracoli, per far nascere un nuovo culto: voce popolare di santa vita, e credito di miracoli sono i due punti di partenza per questi culti dell'alto medio evo. Le grandi chiese considerarono ordinariamente i loro fondatori e primi vescovi come altrettanti santi; lo stesso vale per le figure di grandi abati. In tutti i casi se ne raccolgono le memorie, se ne scrivono le leggende, senza troppe preoccupazioni di critica; i calendari e i martirologi di quei secoli si arricchiscono con sempre nuovi nomi, nelle chiese si moltiplicano gli altari e il numero delle feste aumenta rapidamente. Di tanto in tanto occorreva anche reprimere facili abusi. Carlomagno, ad es., dovette prendere delle misure contro i culti abusivi (MGH, Capitularia, II, 56: « Ut falsa nomina martyrum et incertae sanctorum memoriae non venerentur »; il Concilio di Francoforte [794]: « Ut nulli novi sancti colantur aut invocentur nec memoriae eorum per vias erigantur, sed ii soli in ecclesia venerandi sint, qui ex auctoritate passionum aut vitae merito electi sunt »; MGH, Capitularia, II, 170; il Concilio di Magonza [813]: « Deinceps corpora sanctorum de loco ad locum nullus praesumat transferre sine consilio principis vel episcoporum et sanctae synodis licentia »; Mansi, XIV, 75).

Dalle varie e molteplici notizie su questa materia, risulta che si stava formando in questi secoli una certa prassi più o meno uniforme, attraverso la quale veniva autorizzato un nuovo culto. Il punto di partenza rimane sempre la fama pubblica, la cox populi, che subito dopo la morte del servo di Dio correva alla tomba, ne invocava l'intercessione e ne proclamava l'effetto taumaturgico. Allora era avviato il vescovo competente; in sua presenza, anzi, spesso in occasione di un sinodo diocesano o provinciale, si leggeva una vita del defunto e soprattutto la storia dei miracoli (primissimo nucleo dei futuri processi) e in seguito all'avvenuta approvazione, si procedeva all'esumazione del corpo per dargli una sepoltura più onorevole: la elevatio. Ma spesso seguiva subito o più tardi un altro passo: la translatio, cioè la nuova deposizione del corpo santo davanti o accanto ad un altare o addirittura sotto o sopra l'altare, il quale prendeva il nome dal santo ivi venerato; anzi, alle volte la stessa chiesa era ampliata o ricostruita e dedicata precisamente al santo elevato o traslato. Dall'elevazione o traslazione in poi veniva celebrata regolarmente la festa liturgica, spesso con grande solennità, non solo nella località dove sorgeva l'altare o la chiesa, ma in tutta la diocesi, la regione, la provincia, o in tutta la famiglia religiosa.

Gli elementi principali dunque di questa procedura che si era andata formando in epoca merovingia e aveva preso una certa consistenza in era carolingia, sono: pubblica fama di santità e di miracoli (o di martirio), presentazione al vescovo diocesano o al sinodo (diocesano, provinciale) di una vita appositamente composta, con particolare rilievo dei miracoli, attribuiti al « santo », approvazione ossia consenso ufficiale al culto che si apre con l'elevazione o la traslazione. Vale a dire si crea un punto fisso del culto: l'altare proprio del nuovo santo,

ovvero la sua chiesa, dove viene celebrata regolarmente la festa liturgica. Il culto può restare limitato o può espandersi più o meno rapidamente e largamente; questo è un elemento secondario, l'essenziale è l'intervento ufficiale dell'autorità ecclesiastica competente, cioè, in quell'età, del vescovo ordinario, in forza della sua autorità propria, resa più evidente, spesso, anche dal concorso dei vescovi vicini, o di un sinodo. Siamo in tal modo dinanzi ad una disciplina ecclesiastica ordinaria e normale, riconosciuta universalmente, quindi legittima e valida a tutti gli effetti: cioè la c. vescovile, o locale, ovvero particolare, come alcuni preferiscono nominarla, unica ed esclusiva dal sec. VI al XII e continuata talvolta fino al sec. XIV. Un esempio molto tardo, per citarne uno, abbiamo ancora nel 1215, nella c. di s. Pietro di Trevi, celebrata prout poterat dal vescovo di Anagni, Pietro, in presenza dei prelati vicini. A s. Pier Damiani (m. nel 1072) questa prassi era ben nota ed egli ne parla come di cosa ordinaria (cf. Opusculum VI, cap. 19: PL 145, 142).

Per concludere: per più di 5 e 6 secoli (secc. VI-XII) la c. vescovile era la c. normale e unica in uso nella Chiesa latina. Accanto ad essa, come si vedrà subito, la c. papale crebbe molto lentamente e ci volle molto tempo e molto lavoro dottrinale e canonistico prima che essa riuscisse a soppiantare la c. medioevale ordinaria, compiuta dai vescovi. Da notare sopra tutto che la c. vescovile dava inizio ad un culto vero e proprio di santo, cioè alla celebrazione della festa liturgica, all'erezione o dedica di altari e di chiese, all'uso del nome nel Battesimo e via dicendo, senz'alcun limite. L'estensione geografica più o meno vasta di questi culti è un elemento secondario e puramente accessorio. Bisogna evitare di applicare a quei tempi i concetti giuridici moderni; del resto, anche la c. papale formale, sebbene obblighi tutta la Chiesa a venerare un santo, non implica per nulla l'imposizione della sua festa a tutta la Chiesa.

BIBL.: Oltre i libri del p. H. Delchaye, citati sopra, cf. St. Beissel, Die Verehrung der Heiligen und ihrer Reliquien in Deutschland, 2 voll., Friburgo in Br. 1890, 1892; E. Marignon, Etudes sur la civilisation française, II: Le culte des saints sous les Mérovingiens, Parigi 1890.

IV. LA C. PAPALE O' UNIVERSALE. — Il trapasso dalla prassi della c. vescovile alla c. papale è quasi impercettibile agli inizi. Questa, in un primo tempo, appare piuttosto casuale, e certamente non era intesa come un atto supremo e valevole per la Chiesa universale. Ma è chiaro che una c. fatta dal papa aveva una maggiore autorità; e perciò in un secondo tempo le richieste di autorizzazioni papali di culto crebbero sempre più. Ma la procedura è la stessa come nella c. vescovile, e nella maggioranza dei casi il papa si limita a dare il suo consenso, mentre fuori, sul luogo, si procede in seguito alla solita solenne elevazione ed inaugurazione del culto. I viaggi dei pontefici nel secc. XI e XII diedero occasione ai papi di procedere a tali elevazioni in persona. Insensibilmente la c. papale prese maggiore consistenza e valore canonico; si formò una procedura più rigida, e finalmente essa divenne la c. esclusiva e unicamente legittima.

Si può distinguere quindi un triplice periodo nello sviluppo della c. papale: a) fino a quando la decretale Audivinus (1170) di Alessandro III venne inserita nelle Decretali di Gregorio IX (1234); b) fino a Sisto V, che affidò alla S. Congregazione dei Riti il compito di preparare la c. papale; c) il periodo della c. papale secondo la prassi di detta Congregazione.

a) Periodo primo: fino al tempo di Gregorio IX. — Da notare che le date fra parentesi che seguono i nomi dei singoli santi sono quelle della loro morte.

Il primo Papa, intervenuto in una autorizzazione di culto fuori di Roma, sarebbe stato Innocenzo I (401-17),

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(per cortesia del p. Giuseppe Liov)
CANONIZZAZIONE. — Processo di c. (1266-67) di s. Emma de Gurk (m. il 27 giugno 1942). Fol. 120 della bella copia contemporanea — Gurk (Austria), archivio della Cattedrale.

al quale sarebbero stati trasmessi gli atti del martirio di s. Vigilio di Trento (26 giugno 405), « ut sacris martyrum memorialibus inserantur »; ma l'autenticità degli atti, o almeno di questa notizia è discussa. Certo invece è che la definitiva traslazione del corpo di s. Severino (m. nel 482 nel Norico e trasportato dai suoi discepoli a Monte Feltre, da qui al Castellum Lucullanum [Pizzofalcone] presso Napoli), fu fatta « tunc sancti Gelasii sedis romanae pontificis auctoritate » (Eugippius, Vita Severini [ed. P. Knöll: CSEL, IX] 65). Più o meno malsicure sono le notizie seguenti: Bonifacio IV (608-15), secondo un falso, avrebbe approvato « sua auctoritate » la vita di s. Mauro abate (15 genn. 584); Leone III, dietro istanza di Carlomagno, in occasione della sua visita a Verdun avrebbe elevato il corpo di s. Suitberto (1 marzo 713). A papa Zaccaria (741-52) si attribuisce il permesso dell'elevazione dei martiri Chiliano, Colomanno e Totnano (8 giugno 689) a Würzburg; Adriano I (772-95) avrebbe approvato il culto di s. Albano, protomartire della Britannia (sotto Diocleziano), di ciò richiesto dal re Offa. Giovanni VIII (872-82) avrebbe elevato personalmente i corpi dei ss. Agricola, Silvestro, Desiderio, vescovi di Chalon-sur-Saône del sec. IV. Più sicura è la notizia che il vescovo Ugo di Würzburg procedette, il 14 ott. 983, all'elevazione del corpo di s. Burcardo (2 febbr. 754) « permisso Benedicti papae » (Benedetto VII [974-83]). Giovanni XV (985-96) finalmente avrebbe autorizzato l'elevazione del corpo di s. Ladoaldo (687 o 688), celebrata a Gand il 19 marzo 982 (la cronologia è però errata!).

Tralasciando altre simili notizie, difficili ad accertarsi, si passa alla prima, sicura c. papale di cui esiste ancora il documento pontificio, quella di s. Udalrico, vescovo di Augusta (4 luglio 973), eseguita da Giovanni XV il 31 genn. 993, durante il Sinodo celebrato al Laterano. Tra i prelati era presente anche il vescovo di Augusta, il quale chiese ed ottenne di leggere davanti all'assemblea la vita ed i miracoli di Udalrico, e ne ebbe generale applauso. Il Papa, sotto la stessa data, ne stese un atto, esponendo l'accaduto e dichiarando degno di venerazione Udalrico. Il tutto rientra perfettamente nella

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CANONIZZAZIONE - Apparato della basilica di S. Pietro per la c. dei bb. Isidoro agricoltore, Ignazio di Loyola. Francesco Saverio, Teresa d'Avila e Filippo Neri, fatta da Gregorio XV (12 marzo 1622).
(da La c. dei ss. Ignazio di Loyola e Francesco Saverio, Roma 1921)
cornice generale della procedura allora in uso, solo che l'attore ne fu il Papa. Comunque, si è soliti considerare questo atto come la prima c. papale « formale » nel senso presente della parola.

A Gregorio V si attribuisce la c. di s. Adalberto, vescovo di Praga e martire (23 apr. 997), fatta lo stesso anno; certo è che egli eresse e dedicò a lui, che era stato suo amico, una chiesa sull'isola tiberina (poi S. Bartolomeo).

Benedetto VIII permise, dietro istanza del conte Bonifacio, la costruzione di una chiesa in onore di s. Simeone, monaco a Polirone presso Mantova (26 ott. 1016). Il Papa rispose: « Tractate eum ut sanctum ». Questa sarebbe la c. più rapida, avvenuta uno o due mesi dopo la morte del servo di Dio.

Giovanni XIX permise, ca. il 1024, l'elevazione di s. Adelardo, abate di Corbie (2 genn. 826) e due anni dopo quella di s. Bononio, abate di Lucedio (30 ag. 1026).

Benedetto IX concesse, verso il 1032, l'elevazione di s. Romualdo (16 giugno 1027). Molto più importante è l'altro suo intervento che, sotto tutti gli aspetti, costituisce storicamente il vero primo e perfetto atto di c. papale, cioè la c. di s. Simeone, recluso a Treviri (1 giugno 1035). Nella lettera al popolo tedesco il Papa espone, come gli fossero pervenute più volte notizie sulla vita e i miracoli del Santo, e come Poppone, vescovo di Treviri, gli avesse chiesto direttamente « ut quod nobis visum fuisset de celebratione eiusdem sanctissimi viri, salubri definitione nostrae apostolicae auctoritatis statueremus atque decerneremus ». In una solenne adunanza « fraternitatis romani nostri cleri », in occasione del Natale (1041) il Papa, di comune consenso, decise: « eundem virum Simeonem... ab omnibus populis, tribubus et linguis sanctum procul dubio esse nominandum », stabi-

lendo di celebrare la sua festa annualmente e di inserire il suo nome nel martirologio. È evidente, quanto differisca questo atto dai semplici permessi papali di elevazioni precedenti, soprattutto per l'espressa intenzione di una definizione di portata universale e obbligatoria per tutta la Chiesa. Però i tempi non erano ancora maturi per simili decisioni, e la c. di s. Simeone, in effetto, non superò i limiti delle solite c. vescovili.

Notevole pure il caso di s. Wiborada, reclusa a s. Gallo (2 maggio 926). L'abate Hitto ne fece celebrare le solenni vigilie e celebrò la Messa sopra la sua tomba il giorno della deposizione; in seguito, come narra Eccheardo, « in sanctam eam levari iam bis nostris temporibus per duos papas decretatum est, et sub Norberto tandem impletum ». L'abate Norberto infatti, appoggiato dall'imperatore Enrico III, ottenne nel 1047 (5 genn.) da Clemente II, « ut canonizaret et pro sancta haberi praecipere et anniversarium diem ipsius solemnizandum institueret ». Come si vede, due precedenti concessioni papali non ebbero seguito, e solo una terza riuscì; da ciò si deduca il reale valore delle concessioni papali di elevazione.

Importante invece per la storia della c. papale è il pontificato di s. Leone IX, al quale i frequenti viaggi diedero occasione di celebrare personalmente varie elevazioni solenni. All'inizio del 1049, in occasione del consueto Sinodo Lateranense, dopo la lettura della vita, permise more solito l'elevazione di s. Deodato, vescovo di Nevera (19 giugno 679). Nell'estate dello stesso anno, nel Sinodo tenuto a Magonza, permise ugualmente il culto di s. Gervasio, vescovo di Liegi. Il 3 dic. successivo l'arcivescovo Ugone di Besançon, per speciale incarico del Papa, procedette solennemente alla elevazione dei corpi degli abati s. Romarico di Luxeuil (ca. 635) e Amato di Remiremont (ca. 625), nonché di Adelfo,

vescovo di Metz, dedicando ad essi la ricostruita chiesa di Remiremont. Molto interessante il caso di s. Gerardo, vescovo di Toul, predecessore del Papa su questa sede (23 apr. 994). Lo stesso Papa ne prese l'iniziativa; nel Sinodo Lateranense, 2 maggio 1050, presentò il caso all'assemblea, parlò della vita e dei miracoli del Santo, e, col generale applauso, decretò: « ut ex hoc sanctus habeatur... ubique terrarum, sicuti ceteri sancti », annunziando che egli in persona ne farebbe l'elevazione; ciò che fece realmente il 21 ott. dello stesso anno a Toul. Qui ci troviamo di nuovo di fronte ad una c. formale papale nel senso della piena autorità pontificia; infatti il Papa indirizzò una lettera « cunctis Ecclesiae catholicae filii », firmata da tutti i componenti il sinodo romano. Incomincia così a delinearsi una distinzione fra la definizione pontificia e l'atto della elevazione, che fino allora, soprattutto nelle c. vescovili, era stato considerato come l'atto fondamentale. A Toul il Papa fece anche l'elevazione di un vescovo Romano di Toul, di cui però non si trova il nome negli elenchi autentici di questa sede. Durante il suo grande viaggio attraverso la Germania, il Papa, presente l'imperatore Enrico III, celebrò personalmente a Ratisbona (8 ott. 1052) l'elevazione dei vescovi s. Erardo (sec. VIII) e s. Wolfango (31 ott. 994). Benedetto XIV, nella sua nota grande opera sulla c. accolse anche come attendibile la notizia della elevazione, fatta da Leone IX a Padova, nel 1053, dei ss. Bellino, Fidenzio e Massimo, o, come altri vogliono, Giuliano, Massimo, Felicita e tre innocenti; ma la cosa è molto malaccurata, come alcune altre notizie di questo genere, spiegabili facilmente dall'attività notevole di s. Leone IX nel campo della c.

Alessandro II, nel 1067 di passaggio per Milano, avrebbe celebrato l'elevazione di s. Araldio, martire (27 giugno 1066), ma la notizia non è del tutto sicura. Nel 1070 permise l'elevazione di s. Teobaldo, eremita a Salanigo (30 giugno 1066), e diede al vescovo di Burgos la facoltà di procedere alla solenne elevazione dell'abate Iñigo di Oña (1 giugno 1057).

Gregorio VII permise (1073) l'elevazione solenne delle spoglie di s. Pascasio Radberto, abate di Corbie (26 apr. 860) da parte del vescovo Wino; nel 1083, su istanza del re Ladislao, concesse l'elevazione solenne dei ss. Gerardo Sagreda, vescovo di Czanád, apostolo dei magiari (24 sett. 1046), Stefano, primo re d'Ungheria (15 ag. 1038) e suo figlio Emmerico (2 sett. 1031).

Urbano II permise l'elevazione di s. Godeleva, martire a Chistelles (6 giugno 1070); passando per Milano nel 1095 avrebbe fatto personalmente l'elevazione di s. Erlembaldo martire (10 apr. 1076). Nel Sinodo Romano del 1098 fu letta la vita del pellegrino s. Nicola di Trani (2 giugno 1094) e l'arcivescovo Bisanzio della stessa città chiese l'inserzione del suo nome nel catalogo dei santi: il Papa incaricò lo stesso Bisanzio di procedere a quanto era stato deciso, tornato che fosse a Trani. Il Martirologio romano dà anche s. Attilano, vescovo di Zamora (5 ott. 1009), come canonizzato dallo stesso Urbano II.
Pasquale II nel 1100 canonizzò s. Angilberto, abate di St-Riquier (18 marzo 814), autorizzandone l'elevazione. Autorizzò pure l'elevazione del corpo di s. Canuto, re di Danimarca (10 luglio 1086), avvenuta il 19 apr. 1101. Il 4 giugno 1109, a Segni, dopo la solita lettura della vita, permise ai vescovi della regione di venerare come santo, Pietro vescovo di Anagni (4 ag. 1105).

Callisto II, eletto a Cluny il 2 febbr. 1119, il giorno dell'Epifania del 1120 procedette all'elevazione di s. Ugone, abate di Cluny (28 apr. 1109), da lui conosciuto. Nello stesso anno incaricò il card. di Palestrina, suo legato al Sinodo di Beauvais, di procedere all'elevazione di s. Arnolfo, vescovo di Soissons (14 ag. 1087). Quanto poi ad una presunta c. di s. Corrado, vescovo di Costanza (26 nov. 976), il Papa l'avrebbe declinata col riferirsi ad un concilio generale. Da notare il caso di s. Gerardo, vescovo di Potenza (30 ott. 1119). Il successore Manfredo, che riferisce il fatto, si recò a Roma con una delegazione del popolo per chiederne la c. Portato il caso in concistoro, Callisto lesse la vita del defunto e viva voce pronunciò la c., senza ulteriore documento;

ma per attestarne l'autenticità ordinò ai vescovi presenti Pietro di Acerenza, Guido di Gravina, Leone di Marsico e insieme al card. di Palestrina, Guglielmo, di recarsi a Potenza per proclamare l'avvenuta c. e la concessione di una indulgenza di 49 giorni. Tutto ciò dove avvenire tra i primi mesi del 1123 o 1124. La concessione di una indulgenza in occasione delle c. divenne ordinaria solo ca. un secolo dopo.

Innocenzo II, presente al Concilio plenario di Reims, il 29 ott. 1131, dopo la solita lettura della vita e dei miracoli, permise alla Chiesa di Hildesheim la venerazione del proprio vescovo s. Godeardo (4 maggio 1038). Il 22 apr. 1134, dopo i preparativi del Concilio di Pistoia, il Papa, premessa la lettura della vita e dei miracoli, autorizzò la venerazione di s. Ugone, abate di Chaise-Dieu, vescovo di Grenoble (1 apr. 1132). Identica procedura al Concilio Lateranense del 1139, 19 apr., per s. Sturmio, abate di Fulda (17 dic. 779).

Eugenio III, in una solenne adunanza del clero in Trastevere, il 4 marzo 1146, procedette alla c. di s. Enrico imperatore (13 luglio 1024). Nella sua lettera il Papa ricorda di aver dato incarico a due cardinali legati in Germania, di prendere informazioni a Bamberga, ove era sepolto nella cattedrale di quel vescovado da lui fondato.

Ad Alessandro III si ascrive comunemente la riserva del diritto esclusivo della c. al solo Sommo Pontefice. La cosa è però ben diversa. Il 6 luglio 1170 Alessandro diresse a Canuto I, re di Svezia, ai vescovi, al clero e al popolo svedese la lunga lettera: Aeterna et incommutabilis (Jaffé-Wattenbach, II, 13546: PL. 200, coll. 1259-61); verso la fine d'essa lettera il Papa viene a parlare di un caso particolare: « denique quiddam audivimus... », cioè di un tale che, ucciso in stato di ubriachezza, era stato venerato da alcuni come santo martire. A questo proposito il Papa insegna che: « etiamsi signa et miracula per eum plurima fierent, non liceret vobis pro sancto absque auctoritate Romanae Ecclesiae eum publice venerari ». Si trattava dunque di un caso particolare per il quale il Papa dava una sua direttiva, come i sommi pontefici sollevano darne in tanti altri casi. Ma appena un decennio più tardi, certo dopo il 1179, un canonista inglese, solerte raccoglitore di decisioni pontifice, inserì nella sua collezione, detta « Cottoniana prima », anche l'« Audivimus » della lettera Aeterna et incommutabilis con qualche accomodamento nel testo. Attraverso alcune altre raccolte di questo tipo, ma sempre di carattere privato, il testo finì ca. il 1206 nella collezione privata di maestro Alano, inglese, professore di diritto a Bologna. Finalmente s. Raimondo di Peñafort, incaricato da Gregorio IX dell'edizione ufficiale delle Decretali, vi inserì anche l'« Audivimus » di Alessandro III, cosicché quel testo, in forza di tale inserzione (5 sett. 1234), divenne legge universale. L'ultima e definitiva fortuna dell'« Audivimus » si ebbe nelle interpretazioni successive dei grandi canonisti, soprattutto di Sinibaldo Fieschi (Innocenzo IV) e di Enrico Bartolomei da Susa detto il « Cardinale ostiense », il quale nella sua Summa Aurea (1253) e nei suoi Commentaria (dopo il 1268) interpretò l'« Audivimus » nel senso di legge fondamentale del diritto pontificio della c. Questo punto importantissimo della storia della c. è stato soltanto recentemente messo in giusto rilievo per merito di S. Kuttner, La réserve papale du droit de canonisation, in Revue historique du droit français et étranger (nuova serie, 17 [1938], pp. 172-228; estratto, Parigi 1938).

Le c. di Alessandro III non differiscono, del resto, affatto dalle precedenti; solo mezzo secolo più tardi le c. papali acquistano uno splendore e una risonanza universale tale che le elaborazioni canonistiche potevano innestare nel testo dell'« Audivimus », in se stesso molto scarno, l'idea di una legge universale di riserva del diritto della c. al solo Sommo Pontefice.

La prima c. di Alessandro III fu quella di s. Edoardo confessore, re d'Inghilterra (4 genn. 1066), fatta ad Anagni (7 febbr. 1161) dove, in presenza della sua corte, dopo l'esame del « liber miraculorum », viste le lettere del predecessore Innocenzo al riguardo, procedette alla procla-

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CANONIZZAZIONE - Decreto super Tute per la c. dei martiri di Gorkum (9 ott. 1874) - Città del Vaticano, archivio della S. Congregazione dei Riti.
(Int. Enc. Catt.)
mazione richiesta; la lettera fu indirizzata a tutta l'Inghilterra il 7 nov. 1161.

Seguono due c. simili: a Tours il 9 giugno 1163 il Papa commise a Tommaso, arcivescovo di Canterbury, il futuro martire, di procedere, dopo la lettura della vita e dei miracoli fatta in apposito concilio, alla c. di s. Anselmo di Canterbury (21 apr. 1109). Da Sena, ove risiedeva, nel 1164 il Papa diede analogo mandato per l'elevazione di s. Elena di Skövde, martire svedese (ca. 1160). Per incidenza è da notare nel dic. 1165 la c. di Carlomagno (28 genn. 814) compiuta da Pasquale III, l'antipapa che Federico Barbarossa imperatore aveva contrapposto ad Alessandro III. Pasquale commise a Rinaldo di Dassel, arcivescovo di Colonia, il noto cancelliere imperiale, di procedere alla solenne elevazione di Carlo. È l'unico caso di una c., compiuta da un antipapa, che non esce dall'ambito delle c. «locali». Nel 1169, a Benevento (8 nov.) segue la c. di s. Canuto, Knud Lavard, martire danese (7 genn. 1131). Importantissima invece la c. di s. Tommaso Beckett arcivescovo di Canterbury (29 dic. 1170). Il fatto del suo martirio produsse un'enorme impressione in tutta l'Europa; il Papa, nel 1173, emanò da Segni due lettere di uguale tenore, di cui una diretta a tutti i prelati della Chiesa. Dice di aver conosciuto personalmente Tommaso, e di voler aspettare la relazione di due suoi cardinali legati, specialmente sui miracoli. Finalmente «in capite ieiunii» (21 febbr. 1173), presenti moltissimi ecclesiastici e laici «praefatum archiepiscopum solemniter canonizavimus». È la prima volta che in un documento pontificio appare questo preciso termine. Ugualmente importante è la c. di s. Bernardo di Chiaravalle (20 ag. 1153). Il Papa, dopo iterate istanze dei Cistercensi, nella festa della Cattedra di s. Pietro (18 genn. 1174), ad Anagni, presente un largo stuolo di prelati, fatta leggere la vita di Bernardo, decretò: «Beatorum Apostolorum Petri et Pauli

meritis confisi, sanctorum cathalogo duximus adscribendum». È la prima volta che si viene a conoscenza di una formola che si riferisce all'autorità apostolica, adoperata in questo atto.

Lucio II nel 1181, nella solita forma, concesse l'elevazione di s. Brunone, vescovo di Segni (18 luglio 1123).

Clemente III canonizzò, il 21 marzo 1189, e Stefano di Thiers, eremita, fondatore della Congregazione di Grammont (8 nov. 1124). Molto interessante la c. di Ottone, vescovo di Bamberga, apostolo dei Pomerani (30 luglio 1139). In due lettere apostoliche, del 20 apr. e 1 maggio 1189, dirette a particolari prelati tedeschi, il Papa dichiarava di aver incaricato i due vescovi, di Merseburg e di Eichstädt, due abati e un canonico perché dopo una diligente inquisizione sulla vita e sui miracoli, con autorità apostolica lo dichiarassero canonizzato, «issum canonizatum, auctoritate ferti apostolica, solemniter et publice nuntietis». È una autentica c. per delega papale. Simile la c. di s. Malachia O'Morgair, arcivescovo di Armagh (m. a Chiaravalle il 2 nov. 1148), fatta in base alla vita scritta da s. Bernardo e a molteplici altre informazioni, il 6 maggio 1190.

Celestino III, il 4 marzo 1192, su ripetute istanze del vescovo di Gubbio, dopo molte relazioni in proposito «de communi fratrum consilio», e «Beatorum Petri et Pauli Apostolorum auctoritate», canonizzò s. Ubaldo, vescovo di Gubbio (14 maggio 1136), comandando di celebrarne la festa «apud vos». Di simile tenore la lettera apostolica per la c. di s. Bernardo (meglio Bernward), vescovo di Hildesheim (26 ott. 1023), fatta in Roma a s. Pietro l'8 genn. 1192. Identica la c. di s. Giovanni Gualberto (13 luglio 1073) in data 24 ott. 1193. Del 27 apr. 1197 è la c. di s. Geraldo, abate di Sauve-Majeur presso Bordeaux (2 apr. 1105). Allo stesso Celestino si ascrive anche la c. di s. Bernardo degli Uberti, cardinale vescovo di Parma, vallombrosano (4 dic. 1133), ma Clemente XI nel 1714 rifiutò di estenderne la festa a tutta la Chiesa perché non si era in grado di provare storicamente l'avvenuta c. formale. Più sicura appare la c. di s. Rodosindo, vescovo di Dumnium in Galizia (1º marzo 977), fatta probabilmente nel 1196.

Innocenzo III, il 12 genn. 1199, canonizzò s. Omobono di Cremona (13 nov. 1197), e nella sua lettera il Papa diede per la prima volta, in un documento ufficiale, un breve sunto della vita del Santo e dei miracoli, attestando ch'esso era stato composto su testimonianze giurate. Il 3 apr. 1200 canonizzò s. Cintegonda, imperatrice, moglie di s. Enrico (5 marzo 1040).

Del 1202 è la c. di s. Gilberto, abate di Sempringham (4 febbr. 1189). Molto interessante il caso di s. Guglielmo, eremita di Malavalle, presso Grosseto (10 febbr. 1157). Già Alessandro II aveva ordinato, su istanza del vescovo di Grosseto, che nella sua diocesi fosse celebrata la solenne ufficiatura per detto Santo «ad interim», senza procedere all'atto della c. espressa. Innocenzo (1202, 8 maggio), dopo iterate istanze, rinnova il permesso di continuare a celebrare la festa. Benedetto XIV nega in questo fatto il carattere della c.: nondimeno crediamo che ancora si tratti di una c. locale. Il 14 maggio 1203, a Ferentino, canonizzò s. Vulstano, vescovo di Worcester (10 genn. 1095). Il Papa aveva incaricato una commissione di due vescovi e di due abati di recarsi a Worcester, di indire un digiuno di tre giorni e di procedere poi all'esame dei miracoli. Si tenne conto di una vita scritta cento anni prima in vecchio inglese, autenticata e sigillata. Il tutto fu portato a Roma per l'esame. In base a ciò il Papa celebrò la c. e pubblicò anche l'orazione del nuovo Santo. Il 2 luglio 1204 fu fatta l'elevazione del corpo di s. Procopio, abate di Sazawa, da parte del card. Guido di S. Maria in Trastevere, in base all'ordine del Papa «ut corpus beati viri solemnizatum canonizetur».

Onorio III, il 17 maggio 1218, a S. Pietro in Vaticano, canonizzò s. Guglielmo, arcivescovo di Bourges, poi monaco e abate cistercenso (10 genn. 1209). Il 18 febbr. 1220 da Viterbo annunziò a tutto il popolo cristiano la c. di s. Ugone, certosino, vescovo di Lincoln (17 nov. 1200), dopo l'ormai solita «commisio inquisitionis».

In data 8 genn. 1222 si ebbe la concessione ai monaci cistercensi di Molesme di venerare « tamquam sanctum » il loro abate s. Roberto (14 apr. 1111). Il 21 genn. 1224 al Laterano procedette alla c. di s. Guglielmo, abate cistercense di Roskilde in Danimarca (6 apr. 1203). Un caso di speciale interesse è la c. di s. Lorenzo O'Toole, arcivescovo di Dublino (14 nov. 1181), celebrata a Rieti l'11 dic. 1225. Al suo sepolcro, a Rouen, si erano verificati molti miracoli: pertanto il Papa ordinò all'arcivescovo di detta città di fare la solita inchiesta insieme con altri ecclesiastici, i quali raccolsero le debite testimonianze. Ma quanto alla vita del Santo, i commissari trasmisero la loro commissione all'arcivescovo di Du-

ormai tradizionale. Lo stesso si deve dire della c. di s. Antonio di Padova (13 giugno 1231) fatta a Spoleto il 1° giugno 1232 e pubblicata con tre lettere nelle quali il Papa accenna alla « commissio inquisitionis ». Il 18 giugno 1232 al Laterano fu canonizzato un santo antico, con culto plurisecolare: s. Virgilio, vescovo di Salisburgo (27 sett. 780), con la concessione di una indulgenza per la festa e l'ottava. Caso interessante questo, perché conferma il valore che era venuto acquistando l'istituto della c. papale. Segue la c. di s. Domenico di Guzman (6 ag. 1221), fatta a Rieti il 3 luglio 1234 con la festa estesa alla Chiesa universale e con l'indulgenza di un anno. Altra c. di un personaggio, celebre in tutto il mondo

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CANONIZZAZIONE - Apparato della basilica di S. Pietro per la c. dei bb. Pio V, Andrea Avellino, Felice da Cantalice, Caterina da Bologna, fatta da Clemente XI (22 maggio 1712) - Città del Vaticano, archivio della S. Congregazione dei Riti.
(da detta canonizationis sanctorum Pii V str., Roma 1/38, p. 591)
blino il quale, trattenuto alla corte inglese, delegò altri suoi dignitari, i quali fecero a Dublino l'inchiesta indicata e, sigillata, la trasmisero a Rouen, da dove tutto il materiale passò a Roma per la verifica e la decisione. In questo fatto si ha il primo caso di quello che oggi si chiama « processo rogatoriale ». È del 18 marzo 1226 nel Concilio Lateranense la c. di s. Guglielmo Fitzherbert, arcivescovo di York (8 giugno 1154), dopo le solite istanze ed inquisizioni. Ad Onorio III si attribuisce anche la c. di Ugone, abate cistercense di Bonnevaux (1 apr. 1191) e di Giovanni eremita, priore di S. Maria di Gualdo. Le inquisizioni ormai necessarie furono fatte per il primo il 2 dic. 1221 e per il secondo il 3 giugno precedente, ma nessun documento ci resta che attesti l'avvenuta c. Un altro caso simile è quello di Giovanni Cacciafronte, abate benedettino di Vicenza, ucciso il 16 marzo 1183. Onorio indisse la « commissio inquisitionis », si fece anche un processo a Cremona, dove era nato, ma non si andò più avanti.

Gregorio IX. Universale eco suscitò la c. di s. Francesco di Assisi (4 ott. 1226); il Papa la proclamò a Perugia e l'annunziò con due lettere, una al clero, l'altra al popolo universo (16 luglio 1228 e 21 febbr. 1229); la cerimonia relativa fu fatta dal Papa ad Assisi ai primi di luglio 1228. Nella piazza davanti alla chiesa egli tenne il sermone, e, portata in chiesa la salma, al canto del Te Deum, celebrò la Messa del novello Santo. La formula di questa c. ci è conservata, ed è certamente la più antica che si conosca. La festa del Santo fu imposta a tutta la Chiesa e subito universalmente accettata. Sebbene il Papa fosse stato suo amico volle nondimeno che fosse istituito il solito processo di inchiesta sulla vita ed i miracoli (il primo processo di c. completamente conservato e pubblicato) e che tutto procedesse secondo l'uso

cristiano di allora, è quella di s. Elisabetta di Turingia (19 nov. 1231), fatta nella chiesa dei Domenicani a Perugia il 27 maggio 1235. La lettera papale è del 1° giugno successivo, ed anche questa volta la festa fu estesa alla Chiesa universale « districte praecipiendo », ma senza effetto reale. Sotto Gregorio IX fu istituito anche il processo per Odone di Novara, abate certosino (14 genn. 1230). Si conosce la « commissio inquisitionis » in data 10 dic. 1240 e il relativo processo; ma tutto si fermò, forse per la morte del Papa. Non si può tacere finalmente, perché anche molto istruttivo, il caso di s. Ildegarda, badessa benedettina (17 sett. 1233). La sua fama in vita era già universalmente nota e, dopo morta, si parlò di un numero grande di miracoli avvenuti per sua intercessione. Gregorio IX nominò la commissione e, il 16 dic. 1233, indisse il processo che fu mandato a Roma sigillato. Trovate insufficienti le deposizioni, si ordinò un nuovo esame di testi, di cui non ci è pervenuta notizia. Innocenzo IV poi, nel 1243, rinnovò la commissione, ma senza effetto pratico. Dopo nuove insistenze Giovanni XXII, nel 1317, diede nuove lettere di commissione, ma la cosa era divenuta sempre più difficile per la mancanza di testimonianze orali e per le esigenze sempre maggiori richieste nei processi. Così la celebre Santa non è stata mai canonizzata formalmente. Un caso simile è quello di s. Brunone, vescovo di Würzburg (27 maggio 1045). Gregorio IX emanò per lui la solita commissione, il 1 maggio 1238, ma il processo portato a Roma non fu giudicato soddisfacente. Innocenzo IV pertanto ordinò una nuova inquisizione (Lione, 5 nov. 1245), ma una c. formale non ebbe mai luogo. Indubbiamente Gregorio IX, esimio canonista, diede alla c. papale un'importanza nuova.

Dopo il brevissimo governo di Celestino IV seguì sul trono papale la grande figura di Sinibaldo Fieschi, Innocenzo IV (1243-54). Già professore di diritto a Bologna, da Papa scrisse l'Apparatus super V libros decretalium, commentario che ebbe subito larghissima diffusione e fama, sebbene egli dichiarasse espressamente di averlo scritto da uomo privato. Le osservazioni e definizioni del Fieschi circa la c. divennero perciò la base di tutti i canonisti successivi. Egli stabilì definitivamente l'« Audivimus » di Alessandro III come legge basilare della c. papale, di cui diede anche la prima precisa definizione, divenuta classica fra i canonisti. Essa consiste nel « canonice et regulariter statuere quod aliquis sanctus honoretur pro sancto », cioè con tutte le prerogative di un culto pubblico e universale. In questa universalità appunto riconosce Innocenzo IV la radice della riserva pontificia della c.: « Solus Papa potest canonizare sanctos », poiché solo il Papa esercita una giurisdizione universale sopra tutta la Chiesa. Ma per pervenire alla c., occorrono le prove giuridiche « de fide et excellentia vitae et miraculis ». Egli stesso canonizzò, il 16 dic. 1246 a Lione, l'arcivescovo di Canterbury, s. Edmondo Rich, originario d'Abington (16 nov. 1240), e nella Pasqua del 1247, ancora a Lione, s. Guglielmo Pinchon, vescovo di St-Brieuc (29 luglio di anno incerto tra il 1254 e il 1241). Più grandiosa riuscì la c. di s. Pietro Martire (6 apr. 1252), la cui cerimonia fu celebrata a Perugia nel piazzale davanti la chiesa dei Domenicani nella Pasqua del 1253. Il Papa pubblicò due lettere di tenore generale, una da Perugia il 24 marzo 1253, l'altra da Anagni l'8 ag. 1254. Importante è l'assetto del Papa di avere proceduto alla c. « post inquisitionem sollerem, studiosam examinationem, discussionem solemnem... auctoritate beatorum Petri et Pauli Apostolorum ac nostra ». Segui ad Assisi, l'8 sett. 1253, la c. di s. Stanislao, vescovo di Cracovia, martire (8 maggio 1079). Tutta la celebrazione solenne si svolse completamente nella grande basilica di S. Francesco. D'ora innanzi la c. si svolgerà interamente come rito liturgico. In seguito poi alla commissione, data da Innocenzo IV, furono costruiti, tra il 1251 e 1254, i processi per Giovanni Buono (23 ott. 1249), eremita, ma, per cause a noi ignote, la c. non si fece mai.

Alessandro IV celebrò un'altra c. celebre, quella di s. Chiara di Assisi, che egli stesso aveva assistita in morte (12 ag. 1253). La solennità si svolse ad Anagni nel secondo anniversario della sua morte, 12 ag. 1255.

Urbano IV canonizzò a Viterbo il 22 gen. 1262 s. Riccardo de Wych, vescovo di Chichester (3 apr. 1253). Come il Papa dice nella lettera sulla causa: l'inquisitio era stata ordinata da Innocenzo IV e « diligenti examine discussa » prima dal cardinale vescovo di Frascati, Ottone di Chateaureuse, e finalmente « per nos et per fratres » vale a dire dai cardinali. Si vede come la procedura diventava sempre più severa.

Clemente IV procedette alla c. di s. Edvige, granduchessa della Slesia (15 ott. 1243), fatta a Viterbo il 26 marzo 1267.

Questo periodo si chiude con la grande figura del card. Ostiense, di cui si è già parlato. La sua Summa aurea e soprattutto il suo Commentarium costituiscono il termine di uno sviluppo plurisecolare. Dalla metà del sec. XIII si può datare il secondo periodo della storia della c. dei santi, de facto e de iure ormai riservata alla S. Sede. Con questa riserva però non cessò il sorgere di nuovi culti liturgici locali, senza che arrivassero mai alla c.

Come s'è visto, dai primi, sporadici interventi di alcuni papi, più casuali che altro, si pervenne insensibilmente ad attribuire alla c. papale un valore più elevato ed esclusivo. Mentre agli inizi si trattò prevalentemente di permessi o di commissioni pontifice per procedere all'elevazione di un santo, questo elemento, fin allora di importanza capitale, passò in seconda linea; incominciò a prevalere la semplice e formale dichiarazione pontificia della c. fatta. Così la procedura, agli inizi assai

rudimentale, acquistò una vera consistenza giuridica assumendo i vari elementi della procedura canonica, sviluppatasi per i vari processi curiali.

Agli inizi bastò la lettura di una vita e dei miracoli davanti al Papa e ad un sinodo o qualche altra solenne riunione del clero, per provocare, di comune consenso degli astanti, il permesso papale all'elevazione. Ma nelle rispettive lettere pontifice ben presto si rileva la tendenza di dare più risalto all'atto papale conferendogli un valore universale. L'esame poi dei miracoli, attinente in qualche modo ad una definizione di un intervento divino, portò all'idea trattarsi, nelle c., di « negotium maius Ecclesiae », spettante al Papa e alla sua Curia. La sola lettura di una semplice vita non bastò più; la S. Sede prese l'iniziativa e chiese da parte sua più ampie informazioni. Nel 1146 a proposito di Eugenio III, per s. Enrico, si sa per la prima volta che il Papa si servì a questo scopo dei suoi legati. Nel 1189 con Clemente III, appare la prima volta il termine « commissio », cioè l'espresso incarico dato dal Papa a determinate persone per l'inquisitio sulla vita e sui miracoli.

Sotto Innocenzo III (per s. Omobono) si viene per la prima volta informati che l'inquisizione si basò sopra testimonianze giurate. Rapidamente si introducono nella procedura preparatoria alla c. tutte le cautele giuridiche allora in uso per gli altri processi, esposti, ad es., magistralmente dal noto Guglielmo Durando, vescovo di Monde, nel suo Speculum iuris, uscito nel 1272 e nel 1287. Anche nel processo per la c. appariscono il giuramento detto « de calumnia », gli « interrogatoria », gli « articuli », preparati d'ufficio alla Curia papale e trasmessi, insieme con la « commissio », ai commissari. Le sigillazioni degli atti dopo ogni seduta rimontano a questa stessa età. Nello stesso modo poi, come gli altri processi, anche quelli per la c. furono affidati ai chierici della Curia, in genere ai cappellani papali, per la revisione e la rubricazione; seguiva un esame preliminare da parte di un cardinale e, finalmente, la proposizione in concistoro.

Anche la celebrazione liturgica della c. ebbe in questo periodo la sua evoluzione sostanziale. Agli inizi si trattò di un semplice atto giuridico, di una sentenza del Papa, proferita in sinodo, senza ulteriori celebrazioni liturgiche. Queste, cioè la solenne elevazione con Messa ecc., avvenivano nel luogo ove riposavano le spoglie del santo. Solo nel 1131 con Innocenzo II (c. di s. Godeardo), si viene a sapere che la proclamazione della c. si chiuse con il canto del « Te Deum laudamus ». Nel 1192 (con la c. di s. Ubaldo) ci è conservata la prima notizia che Celestino III, in seguito alla c., celebrò anche la Messa in onore del novello Santo. Da alcuni cenni contenuti nelle varie lettere pontifice per le c., si può dedurre che si era sviluppata una certa formula rituale per la proclamazione di un santo; si inserirono i nomi degli Apostoli Pietro e Paolo (primo accenno nel 1174, sotto Alessandro III, per s. Bernardo); nel 1228 (per s. Francesco), si è conservata la formula completa: « Ad laudem et gloriam omnipotentis Dei, Patris et Filii et Spiritus Sancti, et gloriosae Virginis Mariae, et beatorum Apostolorum Petri et Pauli, et ad honorem Ecclesiae Romanae ». Sotto Onorio III (1218), incominciano le prime concessioni di indulgenze in occasione della c., 40 giorni (per s. Guglielmo di Bourges). Gregorio IX concedette, nel 1228, per s. Antonio, la prima volta un anno di indulgenza. Per s. Elisabetta (1235), l'in-

dulgenza è salita a un anno e 40 giorni. Dal 1228 (s. Francesco) divenne regola che il Papa facesse al popolo un sermone, poi leggesse o facesse leggere i miracoli, e pronunciasse finalmente la formola della c., chiudendo la celebrazione con la Messa. Inoltre si sa che in quell'epoca generalmente fu d'uso già il canto del «Veni S. Spiritus» per implorare l'aiuto divino, affinché «Deus non permittat ipsum (papam) errare in hoc negotio», così l'Ostiene.

b) Periodo secondo: fino a Sisto V. - Gregorio X ordina l'inquistio per il processo di s. Margherita d'Ungheria (18 genn. 1270) a tre prelati ungheresi. Nel 1271 il processo era chiuso, ma a Roma giudicato insufficiente (il processo è andato perduto); pertanto Innocenzo V commise a due italiani esperti della Curia di istituire un secondo processo (1276) con gli «interrogatoria» mandati da Roma. Il processo è conservato, ma non ebbe poi seguito. Soltanto recentemente (1943) Margherita è stata canonizzata equipollentemente da Pio XII (v. appresso c. equipollente). Onorio IV poco prima della sua morte (3 apr. 1287) nel convento di S. Sabina a Roma, ricevuta la notizia della morte di Ambrogio Sansedoni, domenicano senese (20 marzo 1287), circondata da fama di santità e di miracoli straordinari, ordinò subito a quattro domenicani di recarsi a Siena per iniziare le dovute indagini. I commissari, sopravvenuta la morte del Papa, continuarono, pur senza forma di processo, a riunire il materiale in proposito. Ma tutto si fermò lì. Quando poi nel 1442-1443 Eugenio IV fu sollecitato di procedere alla c., promise di farlo a Roma. Intanto, il 16 apr. 1443, concesse alla provincia romana dei Domenicani di solennizzare la festa di Ambrogio «velut si sanctus esset canonizatus»: ma una c. formale non ebbe mai luogo.

Bonifacio VIII, l'11 luglio 1297, a Orvieto, canonizzò s. Luigi IX, re di Francia (25 ag. 1270). Questa c. ha un certo sapore politico, perché fatta dal Papa in seguito alla sua rappacificazione con Filippo IV, re di Francia.

Clemente V, il 5 maggio 1313, canonizzò, in Avignone, s. Pietro de Murrone, Celestino V papa (19 maggio 1296).

Giovanni XXII, il 7 apr. 1317, canonizzò s. Ludovico vescovo di Tolosa (19 ag. 1297); il 17 apr. 1320, s. Tommaso Canteloup, vescovo di Herford (3 ott. 1282); e, il 18 luglio 1323, s. Tommaso d'Aquino (7 marzo 1274), sempre in Avignone.

Clemente VI, ancora in Avignone, il 26 giugno 1347, canonizzò s. Ivo Héloy (19 maggio 1303) e, il 19 sett. 1351, s. Roberto de Furlande, abate di Chaise-Dieu (17 apr. 1067).

Urbano V, il 15 apr. 1369, canonizzò, in Avignone, s. Elzeario de Sabran, conte di Ariano (27 sett. 1323). La bolla di c. fu pubblicata da Gregorio XI il 15 genn. 1371. Era l'ultima c. fuori Roma.

Sotto Gregorio XI è degno di nota il caso di Carlo di Blois, conte di Bretagna, caduto nella battaglia di Auray il 29 sett. 1364. Il processo di c. fu costruito regolarmente ad Angers nel 1374 e spedito ad Avignone. Il Papa, secondo la relazione dell'ambasciatore veneziano, già in procinto di partire per Roma, decise di far la solenne c. a Marsiglia il giorno precedente la sua partenza che realmente avvenne il 2 ott. 1376: ma nessuna fonte ci attesta l'avvenuta c.

La c. di s. Caterina, figlia di s. Brigida, posta da diversi autori al 1378, sotto Urbano VI, manca di ogni fondamento storico; la sua festa, permessa da Sisto IV, fu fissata da Leone X, il 21 marzo 1512, al 25 giugno, «donec ad eius canonizationem deveniatur». Alla stessa epoca era viva in Francia la fama del taumaturgo Pietro, conte di Lussemburgo (2 ag. 1387). L'antipapa Clemente VII (Roberto di Ginevra), che l'aveva creato cardinale vescovo di Metz, commise a tre cardinali una prima indagine e, nel Concistoro del 16 giugno 1389, Pietro d'Ailly, a

nome di Carlo VI, ne perorò la causa. Nominata nuovamente una commissione di cardinali, nel 1390 fu costruito il processo in base a non meno di 280 articoli, ma, dati i tempi turbinosi, tutto si fermò lì. Nel 1433 Eugenio IV riprese la causa, e il Concilio di Basilea nel 1435 istituì una nuova commissione, ma ancora una volta senza esito. Finalmente papa Clemente VII, il 7 apr. 1527, dopo iterate istanze, emanò una bolla in cui permise che il predetto Pietro e Luigi Aleman potessero esser venerati come «Beati... donec... ad canonizationem deventum fuerit». Ma la c. non fu mai fatta.

Bonifacio IX, il 7 ott. 1391, canonizzò s. Brigida (23 luglio 1373), nella cappella del palazzo Vaticano, e il giorno seguente, domenica, ne celebrò la Messa solenne.

Martino V canonizzò, il 26 marzo 1425, s. Sebaldo, eremita (19 ag., sec. VII o VIII). Egli ordinò anche l'inquisizione per Edvige, regina di Polonia (17 luglio 1399); nel 1426 Alberto Jastrzembiec, arcivescovo di Gnesna, nella sua qualità di visitatore apostolico del regno di Polonia, istituì di nuovo una sottocommissione per raccogliere testimonianze sulla regina; nel 1450 il cancelliere regio Giovanni Dlugos notò rassegnato che non c'era più speranza per la causa.

Eugenio IV celebrò, il 1 febbr. 1447, la c. di s. Nicola da Tolentino (10 sett. 1306), e, poiché il novello Santo apparteneva all'Ordine degli Eremiti agostiniani, terminata la funzione in s. Pietro, il Papa si recò in grandiosa processione alla chiesa di s. Agostino per celebrarvi la Messa.

Niccolò V, il 24 maggio 1450, canonizzò s. Bernardino degli Albizeschi, da Siena (20 maggio 1444).

Callisto III, il 1 genn. del 1456, canonizzò s. Osmundo, vescovo di Salisbury (4 dic. 1009); il 29 giugno 1456 s. Vincenzo Ferreri (5 apr. 1419). La pubblicazione della bolla avvenne, sotto Pio II, il 1 ott. 1458. Il 15 ott. 1457 canonizzò s. Alberto da Trapani, carmeltano (7 ag. 1307); la pubblicazione della bolla fu fatta da Sisto IV, il 31 maggio 1476.

Pio II, il 29 giugno 1461, canonizzò s. Caterina Benincasa, da Siena (29 apr. 1380).

Paolo II nel 1466 ordinò il processo per s. Emma di Gurk (29 luglio 1045). In una lettera all'imperatore Federico III (1467) affermò che intendeva procedere alla c., ma solo nel 1938 si ebbe l'approvazione del culto col titolo di «santa». Paolo II intervenne anche nella causa di s. Andrea Corsini (6 genn. 1373), caso quanto mai interessante per la storia della c. Andrea fu subito venerato a Firenze, e a lui si attribuì, nella guerra di Firenze contro Milano del 1440, la salvezza della città. Nell'anniversario della liberazione si espose solennemente il corpo. Il Papa visitò il suo sepolcro e acconsentì senz'altro a tutte le manifestazioni di venerazione ormai regolari. Paolo II finalmente, ad istanza di Firenze, formò la commissione di tre cardinali, allora necessaria per iniziare il processo di c. La causa fu ripresa sotto Clemente VIII e Paolo V, ma soltanto sotto Urbano VIII, nel 1629, si poté procedere alla formale c. Si vedrà come Urbano VIII stroncò una volta per sempre certe affermazioni di culto che certo apparivano non del tutto scevre di inconvenienti.

Sisto IV. È da notare il caso particolare dei protomartiri francescani del Marocco, Bernardo, Pietro, Ottone, Accursio e Adiuto (16 genn. 1220). Il Papa aveva concesso «vivae vocis oracio» di celebrarne la festa nelle chiese dell'Ordine francescano; ma levatesi varie opposizioni, il Papa emanò un breve il 7 ag. 1481, nel quale dichiarò espressamente che i frati Minori «ubicumque et solemniter ac publice» potevano celebrare questa festa. Questa concessione rientra quindi perfettamente nelle concessioni papali di un culto limitato, ma con tutte le prerogative di un culto di santi canonizzati: una c. «minore», se si vuole, ma sempre una c. Il 14 maggio 1482 canonizzò s. Bonaventura (14 luglio 1274).

Innocenzo VIII canonizzò solennemente, il 6 genn. 1485, s. Leopoldo III, duca d'Austria, della famiglia dei Babenberg (15 nov. 1136).

A Giulio II (1508) si ascrive un caso simile a quello

di Sisto IV, per i martiri camaldolesi Benedetto, Giovanni, Matteo, Isacco e Cristiano (10 nov. 1003, presso Poznan). Però la notizia è una invenzione del sec. XVII. Il 12 dic. 1512 egli approvò il culto da secoli prestato a Notgero di S. Gallo, detto il Balbo, (6 apr. 912) per il monastero di S. Gallo e per la diocesi di Costanza, con la clausola però «quod... propterea canonizatus aut alias approbatus non censeatur», dunque esclude positivamente l'effetto di una c. formale, a differenza di simili concessioni precedenti già ricordate. La c. formale si era già talmente radicata come atto supremo del Papa, che bisognava prevenire possibili malintesi derivanti da concessioni di grado minore.

Leone X, il 1 maggio 1519, canonizzò s. Francesco di Paola (2 apr. 1507) e, nel 1521, s. Casimiro, figlio di Casimiro IV il Grande, re di Polonia (4 marzo 1484).

Bonifacio VIII, cardinale nel 1295, m. nel 1341, lasciò una relazione sulla c. di s. Celestino V e di s. Tommaso Canteloup, in prosa; una seconda su s. Celestino, in versi, e una terza su s. Luigi di Tolosa, inserita nell'Ordo Romanus XIV (capp. III e 115). Nella procedura canonica appare una novità che però in seguito non fu mantenuta, cioè tutta una serie di concistori per lo studio del processo, e la scelta di 7 o 8 prelati della Curia incaricati di esporre, il giorno della c., il contenuto del processo in forma di predica al popolo. Interessante la notizia che il Papa, nell'ultimo concistoro, nominava due cardinali, generalmente religiosi, con incarico di preparare i testi liturgici, uno le lezioni, l'altro le antifone, i

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CANONIZZAZIONE - Pontificale di Pio XII per la c. di Caterina Labouré (27 luglio 1947) - Canto del Vangelo latino.
(fot. Attualità arte moria)
Adriano VI, il 31 maggio 1523, canonizzò, primo caso di questo genere, in un'unica c. due santi insieme: s. Antonino, arcivescovo di Firenze (2 maggio 1459) e s. Bennone, vescovo di Meissen (16 giugno 1105 o 1107); la bolla però fu promulgata da Clemente VII il 26 nov. 1523.

Paolo III nel 1537 commise al nunzio di Sicilia di costruire il processo di c. di Guglielmo Cuffitella, eremita a Scicli (4 apr. 1411). Esaminatolo, il 26 febbr. 1538, il Papa permise per il momento il culto già esistente, ma con la clausola: «quod dictus Guglielmus, propter praemissa, canonizatus non censeatur»; la c. formale, non venne mai. Questi e simili casi sono i primi indizi di quella che in seguito doveva essere la beatificazione (v).

Sisto V canonizzò, il 2 luglio 1588, s. Diego da Alcalà (13 nov. 1463) ed è l'ultima c. secondo lo stile antico. La Congregazione dei Riti, istituita appena da qualche mese, non poté infatti intervenirvi in alcun modo.

Durante il secondo periodo delle c. papali, si constata subito una decisa e completa affermazione di tali c. come unica forma legittima per la costituzione di un culto universale. Ma tuttavia, anche se nelle bolle pontifice generalmente la festa del nuovo santo viene prescritta in termini categorici, in realtà poche di quelle feste sono entrate nell'uso generale della Chiesa; i culti rimasero circoscritti, de facto, a territori più o meno limitati. Qualche volta invece anche nelle stesse bolle papali tale limitazione viene espressamente stabilita, senza per questo derogare alla qualità di «santi» dei relativi canonizzati. Qualche volta però l'intervento papale è avvenuto, con espressa esclusione dell'effetto completo della c.; sono i primi indizi della futura beatificazione formale distinta dalla c.

La procedura e il rito della c. in questo periodo ci è noto in primo luogo attraverso alcune precise descrizioni. G. Gaetani Stefaneschi, nipote di

responsori e l'Oremus. Appare poi un personaggio nuovo: il procuratore della causa della c., ordinariamente l'ambasciatore di uno Stato cattolico. Questi dovrà domandare al Papa a volersi degnare di ascoltare i prelati che peroreranno la causa del canonizzando; seguono le prediche dei 7 o 8 prelati al popolo; il Papa, dopo il canto del Confiteor, dà l'assoluzione e pubblica l'indulgenza. In un secondo tempo poi, in chiesa, il Papa stesso tiene il sermone e chiede che si preghi. Intonato il Veni Creator, si continua, dopo il canto, a pregare in silenzio; poi il Papa pronunzia la formola della c., canta il Te Deum, con l'Oremus del nuovo santo. Segue il Confiteor, con l'indulgenza di 7 anni e 7 quarantene, e la Messa solenne.

Ca. cento anni dopo lo Stefaneschi, il patriarca di Grado, Pietro Amely (Petrus Amelii; m. nel 1403), nel 1395 stese una relazione sulla c. di s. Brigida, inserita nell'Ordo Romanus XV (cap. 153). Da questa relazione si conoscono altre novità introdotte: dopo la proclamazione della c., i procuratori chiedono al Papa di rogare il pubblico istrumento dell'atto. Mentre si canta il Te Deum, vengono distribuite torce di peso diverso, secondo il grado della persona cui sono destinate, e si fa una grandiosa processione verso il palazzo Vaticano. Nella cappella si chiude la funzione con l'Oremus e l'indulgenza. Finalmente, durante la Messa, un'altra novità, la quale costituisce ancora oggi per il pubblico una delle più curiose attrattive della c. Dopo il Vangelo i tre cardinali commissari della causa escono dalla sacrestia di S. Pietro con le oblazioni: il primo porta due grandi torce dorate, il secondo due pani, coperti con panni recanti gli stemmi dei tre cardinali e di

s. Brigida, il terzo due barilotti dorati, pieni di vino e con gli stessi stemmi. Seguono cinque procuratori e l'avvocato della causa, e ciascuno offre un canestrello verde con due colombe bianche e due tortore. Nel caso di s. Brigida, il Papa, per riguardo alla Santa tanto venerata, concesse l'indulgenza in forma di giubileo, cioè un'indulgenza plenaria. Importante la notizia dell'Amely che la causa ebbe tre cardinali commissari; da altre fonti successive sappiamo che essi furono scelti dai tre ordini: dei vescovi, preti e diaconi. I cardinali commissari, alla loro volta, avevano nominato sottocommissari (vescovi, abati o altri dignitari) con le facoltà necessarie per la costruzione del processo apostolico. Durante il sec. xv, l'esame dei processi di c., la rubricazione ecc., passò agli uditori di Rota, nominati sin dai tempi di Innocenzo III, per lo studio e la trattazione di certe cause. Dopo Bonifacio VIII gli uditori che formano già un collegio ben determinato, furono incaricati di esaminare i processi di c. Nella c. di s. Bonaventura appare per la prima volta la notizia del canto delle litanie dei santi. Per la c. di s. Francesco di Paola il noto cerimonio pontificio Paris de Grassis rivide tutto il cerimoniale, nelle forme ormai tradizionali, rimasto in uso, nelle grandi linee, fino ad oggi.

c) Periodo terzo. - Evoluzione della procedura e della trattazione delle cause da parte della S. Congregazione dei Riti.

Nel generale riordinamento della Curia voluto da Sisto V nel 1588, con il quale furono istituite 15 Congregazioni cardinalizie, la S. Congregazione dei Riti occupa il quinto posto. A questa il Papa affidò, fra l'altro, anche il compito: «diligentem quoque curam adhibeant cardinales circa sanctorum canonizationem». Con questa semplice frase, venne affidato ufficialmente e stabilmente alla nuova Congregazione tutta la preparazione delle cause dei santi fino alla loro piena maturazione, quando cioè potevano essere presentate al Papa nei soliti concistori, per l'ultimo esame formale. Fino a questo momento lo studio immediato dei processi inviati nell'Urbe era stato affidato agli uditori di Rota; però gli uditori non funzionarono, nelle cause dei santi, come collegio, ma isolatamente. Un organo permanente, che sorvegliasse e accompagnasse ogni causa attraverso le varie fasi fino al termine, mancava. Accadde non di rado che un processo, portato in Curia e deposto nella casa di uno dei tre soliti cardinali commissari, per la morte di uno, andasse smarrito. Anche i processi venivano costruiti con criteri molto disparati. Ora, Sisto V, affidando tutta la materia della c. alla nuova Congregazione dei Riti, gettò le fondamenta per la formazione definitiva di quella procedura che gode giustamente in tutto il mondo la meritata fama.

Era troppo evidente che agli inizi la Congregazione avesse bisogno di trovare la giusta strada, di raccogliere esperienze, di formarsi una prassi stabile, di trovare soluzioni, norme, applicazioni generiche in tanta varietà di materia. Questo periodo di orientamento e di stabilizzazione durò dal 1588 fino a tutto il pontificato di Urbano VIII (1623-44). Spetta a lui il merito di aver indirizzata la procedura canonica della c. a quella austerità e sicurezza che vige ancora. Nel 1642 egli fece pubblicare in un volumetto di 63 pagine tutti i decreti e i successivi schiarimenti emanati durante il suo lungo governo in materia di c.; porta il titolo: Urbani VIII Pont. O. M. Decreta servanda in canonizatione et

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(bd. Enc. Cncl.) CANONIZZAZIONE - Decreto sulla croicità delle virtù della ven. serva di Dio Caterina de' Ricci (7 marzo 1727) - Città (del Vaticano, archivio della S. Congregazione dei Riti).
beatificatione sanctorum. Accedunt Instructiones et declarationes quas Emi et Rmi S. R. E. Cardinales praesulesque romanae Curiae ad id numeris congregati ex eiusdem Summi Pontificis mandato condiderunt.

Si apre con due decreti della S. Inquisizione (13 marzo e a ott. 1625), fondamentali in materia di culto. Fino a quel momento erano nati continuamente nuovi culti. I grandi santi della Riforma cattolica, come s. Ignazio, s. Filippo Neri, s. Francesco Saverio, s. Teresa, suscitarono quasi subito una spontanea venerazione popolare che presto si trasformò in vero culto, anzi molto esteso, prima che la Chiesa si fosse pronunciata in merito alla loro santità. Urbano VIII vietò d'un colpo ogni culto ecclesiastico nuovo; anzi, d'allora in poi l'esistenza di un tale culto recente doveva costituire un impedimento alla procedura canonica. Così non pochi culti più o meno recenti furono allora troncati, altri si spensero da sé. Con ciò cessò qualunque spinta indisciplinata e pericolosa verso la c. Per simili ragioni gli stessi decreti vietarono la pubblicazione di libri o scritti sulla vita, sui miracoli, sul martirio, su rivelazioni ecc. di persone, morte in concetto di santità, senza previa approvazione ecclesiastica e senza debite proteste dell'autore di non voler in alcun modo prevenire il giudizio della Chiesa in questa materia. Per la stessa ragione fu vietato anche di porre alle sepolture di tali persone qualsiasi segno di culto religioso. In un supplemento si sopradetti decreti, fu permesso solo di accettare e di conservare, ma in luogo apprattato e segreto, gli «ex-voto», affinché servissero, eventualmente, come attestato di fama di santità e di miracoli in una futura trattazione della causa. Considerato però il fatto che un culto già esistente poteva avere anche le sue ragioni giuridiche, fu stabilito che culti formati «per communem Ecclesiae consentum, vel immemorabilis temporis scientia, ac tolerantia Sedis Apostolicae, vel Ordinarii», non venissero pregiudicati.

Segue il celebre breve Caelestis Hierusalem civet (5 luglio 1634), nel quale si inculcano le prescrizioni dell'In-

quisizione dell'anno 1625, aggiungendo poi ulteriori norme molto incisive per la procedura canonica della c. Anzitutto vengono proibite informazioni private sulla vita, virtù, miracoli o martirio di un servo di Dio, raccolte da qualsiasi autorità, per servire ad una futura c. Invece per prima cosa doveva esserci un processo canonico particolare sull'obbedienza prestata ai decreti urbaniani del non cultu; per culti formati legittimamente, come sopra fu detto, viene introdotto invece come norma lo spazio di 100 anni prima dell'anno 1634. Ogni interpretazione dei decreti urbaniani è riservata alla Santa Sede. Seguono le formole per le varie proteste degli autori, di cui sopra; si stabilisce, in conseguenza ai decreti stessi, una duplice via canonica di c., per viam cultus e per viam non cultus; l'ultima è d'ora in poi la via ordinaria, l'altra la via di eccezione: cosus exceptus [a decretis urbanianis], distinzione basilare che vige ancor oggi. Urbano VIII stabilisce poi anche l'ordine progressivo degli atti fondamentali. Tre volte l'anno (genn., maggio, sett.) si terranno Congregazioni « coram Sanctissimo » (l'odierna Congregazione generale), in presenza dei cardinali dei Riti, del protonotario della Congregazione, del sacrista del Papa, del promotore della Fede, del segretario, degli uditori di Rota di turno per le cause in discussione. Quindici giorni prima delle Congregazioni papali si terranno Congregazioni particolari (le odierne Congregazioni preparatorie) nella casa del cardinale più anziano, per preparare la materia per la Congregazione papale; il cardinal ponente dovrà riferire sul merito della causa. La Congregazione papale tratterà la validità dei processi, le virtù e i miracoli. Nel caso che una Congregazione generale non bastasse ad esaurire l'argomento stabilito, si continuerà nelle susseguenti Congregazioni ordinarie e si riferirà al Papa. Le Congregazioni ordinarie invece saranno competenti, nelle cause dei santi, in tutto ciò che si riferisce all'ubbidienza ai decreti urbaniani, all'apertura dei processi, la deputazione, surrogazione ecc. dei giudici e cose simili, a patto che tutto venga riferito al Papa. Viene poi imposto il segreto di ufficio (p. 24) con le varie formole del relativo giuramento.

Un altro punto che causò molti ritardi e non fu sempre ben interpretato, fu la prescrizione di Urbano VIII secondo cui (p. 27) non si poteva in alcun modo procedere « ad effectum canonizationis seu beatificationis, aut declarationis martyrii, nisi lapsis 50 annis ab obitu illius »; e anche dopo i 50 anni soltanto con un espresso permesso del Papa. Si permetteva però la costruzione dei processi ordinari, sia di quelli « in genere », come di quelli « in specie, ne pereant testes », anche prima del cinquantennio, ma i detti processi dovevano essere sigillati e conservati chiusi. Misura questa molto severa, ma sapientissima; la fama di santità, nata attorno ad un personaggio morto da poco, doveva subire, per dire così, la prova della sua consistenza reale.

Nelle pp. 28-56 viene rapidamente descritta la procedura canonica relativa alle cause: lettere postulatorie da parte di principi e personalità cospicue come base, la « signatura Commissionis » e la formola del relativo decreto; il giudizio sopra l'ubbidienza ai decreti urbaniani circa il non cultu, la concessione delle « litterae remissoriales » per la formazione del processo ordinario « in genere » e la formola delle remissoriali; dopo un sommario giudizio, fatto « coram Sanctissimo », si concedono nuove lettere remissoriali per il processo ordinario « in specie ». Qualora capitasse di istruirlo nella stessa Roma, dovrà essere a ciò delegato il cardinal vicario, il quale, a sua volta, deputerà un dignitario dimorante in Roma, aiutato dal protonotario della Congregazione dei Riti, uso ancora in vigore. Agli uditori, il Papa raccomanda soprattutto di bene indagare sulla morte del servo di Dio e le sue circostanze, sull'origine della fama di santità, e circa eventuali scritti lasciati da lui, i quali, nel caso, devono essere raccolti ed esaminati per vedere se contengano nulla che possa ostacolare la causa. Da qui nacque la procedura particolare ancora vigente intorno agli scritti dei servi di Dio, altro punto molto importante che richiedeva una sistemazione. Finalmente

viene stabilito che, dopo tutti gli esami dei processi, e dopo lo studio di tutta la procedura percorsa da una causa, prima di procedere alla c., si debba tenere una Congregazione particolare davanti al Papa, per deliberare, tutto valutato e considerato, « an sit procedendum ad canonizationem »; è la Congregazione che oggi si chiama « super tuto ».

Le ultime pagine del libretto urbaniano contengono i testi di lettere circolari ai nunzi, patriarchi, arcivescovi, vescovi, prelati minori ecc. con un formale rinnovato divieto di assumere, nelle cause dei santi, informazioni private, extragiuridiche. Si ordina poi che gli originali dei processi si conservino sigillati nelle relative curie, mentre a Roma si devono inviare copie autenticate, il « transumptum ». Finalmente il Papa dichiara che, quando la S. Sede ha posta la mano ad una causa, essa è sottratta ad ogni ingerenza degli Ordinari qualora non ricevano una particolare autorizzazione da parte della Congregazione. Chiude il libro una serie di minute prescrizioni per gli uditori, il promotore della Fede, gli avvocati, ecc. Questa raccolta del 1642 costituisce la « magna charta » in materia di c., perfezionata in seguito in vari punti; nella sostanza però è ancor oggi il fondamento della procedura canonica della c.

Dopo l'unica c. celebrata da Urbano VIII nel 1625, in seguito alle severe norme da lui emanate, si ebbe una stasi fino a Alessandro VII (1658); bisognava adattare la prassi alle norme e mettere tutta la procedura in nuova e più organica efficienza. A ciò servirono varie ulteriori prescrizioni delle quali presentiamo soltanto le più importanti. Fino a Innocenzo X (successore di Urbano VIII), i processi furono consegnati agli uditori di Rota che li studiarono « in casa »; ma ormai la Congregazione dei Riti prese nelle proprie mani il detto esame, soprattutto attraverso l'ufficio del promotore della Fede e del sottopromotore. Dal tempo di Alessandro VIII la serie delle « Congregationes » si è completata con una « Congregatio antepraepaatoria »; le prime annotate nei protocolli della Congregazione dei Riti sono del 1691, sia per le virtù, come per i miracoli. D'ora innanzi si avrà quindi: 1° Congr. antepraep., in presenza dei consultori e dei prelati della Congregazione dei Riti, nella casa del cardinal ponente, allo scopo di procurargli la necessaria conoscenza della causa stessa; 2° la Congr. praepar., in Vaticano (allora anche al Quirinale), in presenza di tutti i cardinali della Congregazione dei Riti, dei consultori e prelati, per l'informazione dei cardinali; e, finalmente, 3° la Congr. generalis, in presenza del Papa, per informarlo sul merito della causa. Queste tre Congregazioni hanno luogo sia per la discussione delle virtù o martirio, come dei miracoli, e tale serie si chiude con un'ultima Congregazione generale, « super tuto », che apre la via o alla beatificazione, o alla c., secondo il grado dell'avanzamento della causa stessa. Con ciò i consultori della Congregazione furono posti sempre più in vista. Essi, insieme al promotore e sottopromotore della Fede, in una gara vicendevole di esami e di discussioni intorno ai punti deboli delle cause, esposti appunto dal promotore, specie di protonatore o pubblico ministero per garantire da parte della « Fede », ossia della Chiesa, l'incolumità del diritto e degli interessi morali e dottrinali, portarono la causa, mediante una continua e progressiva chiarificazione, allo stadio di perfetta maturazione per la definitiva sentenza della c. In seguito alla prassi introdotta da Urbano VIII, ed entro il suo secolo, si creò la piena separazione fra beatificazione e c. (v. BEATIFICAZIONE).

Alessandro VII (2 ott. 1655) prescrisse che nelle lettere remissoriali, rilasciate agli Ordinari, fosse espresso un preciso termine di validità, oltrepassato il quale sarebbe stata necessaria una rinnovazione esplicita del mandato. Innocenzo XI (15 ott. 1675) emanò una serie di nuovi decreti, dopo lunga preparazione (Decreta novissima... servanda in causis beatificationis et canonizationis sanctorum) con non pochi perfezionamenti. Va citata, fra l'altro, l'istituzione, nei processi, di « testes ex officio », da scegliersi dai giudici, indipendentemente dai postulatori, per garantire meglio la veracità delle cose. Furono introdotte severe misure per garantire l'assoluta segretezza degli interrogatori, con chiusura e sigillo dopo ogni seduta, e con rinnovato giuramento in ogni apertura. Notevole l'introduzione di uno spazio di 10 anni fra la consegna di un processo alla Congregazione e la segnatura della Commissione, ulteriore inasprimento del cinquantennio urbaniano. Seguono particolareggiate norme per le incombenze specifiche del sottopromotore, e prescrizioni circa gli avvocati delle cause. Lo stesso Innocenzo XI, con un decreto del 18 apr. 1682, diede anche una nuova e più chiara fisionomia alla segnatura della Commissione. Ormai l'originaria idea si era completamente trasformata. D'ora in poi la detta segnatura avrà per ragione il passaggio di una causa dalle mani dell'Ordinario alla S. Sede, e ciò in seguito ad un giudizio preliminare circa la fama di santità in generale, circa i miracoli o il fatto del martirio, per stabilire se la causa merita di essere presa in considerazione dalla Sede Apostolica. Pertanto questo atto prese il nuovo termine di Introductio causae e fu giuridicamente fissato mediante un apposito decreto. Da questa determinazione invalse l'uso di conferire alle persone, di cui la causa era stata introdotta, il titolo onorifico di « venerabilis ». Però nel 1913 (26 ag.) Pio X, per ragioni di maggiore sicurezza, stabilì che tale titolo in futuro sarebbe riservato solo ai servi di Dio di cui era stata dichiarata l'eroicità delle virtù o il martirio: determinazione che entrò poi anche di diritto nel CIC.

Clemente XII (11 maggio 1733) represse vari e non indifferenti abusi e interferenze, determinò la incompatibilità fra gli incarichi di consultori, avvocati, postulatori ecc. ed escluse i consultori religiosi dalla votazione in una causa di un religioso della propria Congregazione.

Benedetto XIV (23 apr. 1741), in seguito soprattutto alla causa di Giovanna Francesca di Chantal, causa che si basò non tanto sopra testi oculari, ma sopra testi di informazione di seconda mano, e sopra documenti storici, stabilì che in tali cause, si esigessero non due, come ormai era di regola, ma tre o anche quattro miracoli, prima di poter procedere alla beatificazione, ordinanza che passò anche nel CIC.

In questo stesso spazio di tempo, fra Urbano VIII e Benedetto XIV, si era venuto anche a determinare con maggiore precisione un elemento fondamentale per il giudizio sulla santità di una persona, il concetto cioè della « virtù eroica ». Certamente, anche nel medioevo si richiedeva, come attestano le bolle di c. di quell'epoca e le opere dei canonisti, una « excellentia virtutum », una « multiplex excellentia vitae ». Ma mancava, per così dire, una specie di misura della santità, conforme alle possibilità umane di misurare cose soprannaturali. Tale misura fu trovata appunto nel concetto dell'eroicità delle virtù che proveniva dall'etica aristotelica; la letteratura

ascetico-mistica e teologica l'aveva applicato alle virtù cristiane, il Collegio dei Salmanticensi in una supplica a Clemente VIII per la c. di Teresa di Gesù (2 febbr. 1602) introdusse la prima volta il concetto dell'eroicità delle virtù nelle cause dei santi. Anche gli uditori della Rota incominciarono (verso il 1614-16) a seguire questa idea nelle loro relazioni e la riassumono senz'altro, nella forma, rimasta classica: « itaque ad hunc effectum (cioè per la c.) virtutes heroicae in canonizandis requiruntur ». Urbano VIII nei suoi molteplici decreti non usa questo termine, invece ne parla nelle lettere apostoliche per la concessione, « ad interim », del titolo di beato a Gaetano da Thiene (1629) e a Giovanni di Dio (1630). L'eroicità delle virtù infatti non è altro che uno stato di perfezione o di santità che permette all'uomo che la possiede una certa facilità permanente di porre atti di virtù in grado superiore, e in forma abituale e normale. Ciò presuppone una completa trasformazione dell'interno dell'anima, la restaurazione, per quanto possibile, dell'uomo allo stato d'innocenza, sotto l'influsso dei doni dello Spirito Santo. Ora, a noi non è dato fare una diretta introspezione nelle anime, ma possiamo dedurne, dagli atti esterni, lo stato interno. Qui sta il fondamento pratico, concreto del giudizio sull'eroicità delle virtù: i testimoni interrogati nei processi forniscono il materiale, cioè il racconto di una quantità di fatti ed episodi della vita del servo di Dio, il confronto dei quali permette una conclusione valida circa il movente interno da cui essi scaturiscono. Per queste ragioni l'idea dell'eroicità delle virtù entrò rapidamente nella trattazione delle cause di c. e tutta l'indagine svolta attraverso le tre ormai rituali adunanze, antepreparatoria, preparatoria e generale, converge ad appurare l'esistenza, nel soggetto, delle virtù « in gradu heroico ». Nella stessa seconda metà del sec. XVII, anche la discussione ed elaborazione teologica di questo concetto raggiunge l'apice: il trattato di Brancati da Lauria De virtute heroica (1668) è rimasto classico (v. bibliografia); il Lappi (1671) ne dedusse le conseguenze per le cause dei santi, e Benedetto XIV, nella sua opera monumentale sulla c., riunì tutti gli elementi opportuni sull'argomento in modo definitivo. Da questa evoluzione deriva anche il fatto che la conclusione giuridica, dopo la discussione sull'eroicità delle virtù, acquistò rapidamente un valore superiore; essa costituisce, infatti, un vero giudizio formale del Sommo Pontefice sulla realtà delle virtù eroiche nel soggetto, di cui si propone la causa, ed apre la via alla glorificazione suprema, quando viene appoggiata da miracoli, operati da Dio ad intercessione del servo di Dio.

In un primo tempo, dopo la discussione sulle virtù di un servo di Dio, quando il giudizio fosse stato favorevole e quando il Papa avesse dato il suo consenso, la cosa si notava semplicemente fra gli atti della Congregazione dei Riti; ma ben presto la decisione pontificia su questo punto si presentò in tutta la sua importanza fondamentale per una causa; quindi intorno ad essa si sviluppò un certo cerimoniale. All'epoca di Clemente XI (1700-21) era già di uso che il Papa differisse alquanto la sua decisione, e solo dopo un certo intervallo di preghiera e di riflessione, in una prossima occasione festiva, aprisse la sua « mente » in presenza del segretario e del promotore generale della Fede, a ciò chiamati, e ordinasse la pubblicazione fra gli atti. Benedetto XIV

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CANONIZZAZIONE - Explicità del testo a stampa della bolla di c. di s. Caterina de' Ricci (29 giugno 1746) - Città del Vaticano, archivio della S. Congregazione dei Riti.
qualche volta ne dettò personalmente il testo « verbum ad verbum ». La tipografia camerale ne curava poi la stampa e il testo veniva affisso alle porte delle chiese di Roma. Dopo il 1760 il testo di questi decreti divenne meno formalistico, e prese un tono più solenne, iniziandosi spesso con una citazione biblica. La lettura di questi decreti fu resa ancor più solenne, in quanto il Papa li fece leggere in pubblico, dopo una cappella papale o una visita pontificia in una delle chiese di Roma. Dal 1870 in poi la lettura si fece generalmente nella sala del Concistoro, in presenza di uno stuolo di invitati e di rappresentanze degli interessati alla causa; in queste occasioni il Papa soleva anche pronunciare un discorso. Celebri quelli di Pio XI. Ma dopo la sua malattia (1938) quest'uso cessò e non fu più ripreso e ora la lettura ha luogo in forma privata, in presenza del cardinal ponente, del segretario, del promotore generale e del postulatore della causa. Da notare che anche i decreti sull'introduzione della causa, sui miracoli e sopra il « Tuto » solevansi (almeno dopo il 1800) leggere con simili solennità. Ma attualmente anche questi decreti vengono pubblicati in forma privata.

Fra i vari decreti più recenti circa le cause di beatificazione e di c. rammentiamo solo quello di Pio X (26 ag. 1913; AAS, 5 [1913], pp. 436-38), con il quale restrinse l'uso del titolo generabile ai servi di Dio, dei quali è stata riconosciuta la eroicità delle virtù o il fatto del martirio; prescrisse, nelle cause recenti, che venissero uditi nei processi anche tutti i testimoni contrari, poena nullitatis; e stabilì finalmente sagge norme per garantire meglio, nelle cause antiche, la rac-

colta e la disanima dei documenti. Finalmente con il motu proprio « Già da qualche tempo », Pio XI, in data 6 febbr. 1930, istituì, nella Congregazione dei Riti, la Sezione storica, organo stabile, incaricato di tutto ciò che concerne la preparazione delle cause antiche, e, comunque, di tutto ciò che ha attinenza alla storia e alla critica storica in rapporto agli affari da trattarsi nella Congregazione (revisione di lezioni storiche, revisione di libri liturgici, e simili).

In tutto questo periodo il luogo di celebrazione delle c. è la basilica Vaticana; tale uso è invalso sin dal ritorno dei papi da Avignone. Bonifacio IX, a causa di una sua indisposizione, celebrò la c. di s. Brigida nella cappella interna del palazzo pontificio vaticano, però il giorno seguente scese alla basilica Vaticana per la Messa solenne. Alessandro VII, quando prescrisse la solenne beatificazione, come atto conclusivo della prima fase verso la c., la volle in S. Pietro: « ut ibi fieret beatificatio, ubi fit canonizatio ». Benedetto XIII, quando consacrò solennemente la basilica del Laterano (1729), per risparmiare le spese, essendo la basilica magnificamente addobbata, vi celebrò la c. di s. Giovanni Nepomuceno e la beatificazione di s. Fedele da Sigmaringa (19 e 24 marzo). Anche Clemente XII, grande mecenate della detta basilica, vi celebrò l'unica c. del suo pontificato (1736) e la beatificazione di s. Giuseppe da Leonessa. Benedetto XIV (13 dic. 1741) emanò una costituzione, nella quale stabilì che la c. e la beatificazione, qualora il Papa fosse presente a Roma, si celebrassero esclusivamente nella basilica Vaticana. Però le c. degli anni 1881 e 1888, sotto Leone XIII, causa gli avvenimenti politici del 1870 e degli anni seguenti, si celebrarono alla meglio nell'Aula delle benedizioni, sopra l'atrio di S. Pietro; solo nel 1897 si tornò alla basilica.

Da notare ancora il caso che in una sola c. venissero canonizzati più santi. Sotto Gregorio XV, avverandosi il primo caso di una quintuplice c., fu deliberato e concluso di serbare l'ordine dell'antichità, cioè la data di morte, preferendo solo s. Ignazio di Loyola, come fondatore, al suo figlio spirituale, s. Francesco Saverio, onde si ebbe l'ordine seguente: Isidoro l'agricoltore, Ignazio, Francesco, Teresa d'Avila e Filippo Neri. Ma sotto Clemente X si chiese un parere al celebre canonista G. B. De Luca, il quale propose l'ordine gerarchico, principio accettato con il decreto del 6 dic. 1670: « servandum esse ordinem hierarchiae ecclesiasticae; et si plurea sint eodem ordine, praeferatur dies mortis ». Finalmente, sotto Clemente XII (decreto del 17 apr. 1737), fu accordata la precedenza, entro lo stesso ordine gerarchico, ad un fondatore religioso. Tutti però precede un martire, essendo il martirio la testimonianza più eccelsa per il Cristo.

Giovano ora alcune notizie intorno ad alcuni particolari aspetti della celebrazione della c. La processione solenne che precede il Papa, quando discende dalle stanze pontifice in S. Pietro, è in qualche modo assai antica, dovendosi il Papa ricevere solennemente al suo arrivo già nel medioevo. Ma da quando le c. si celebrarono costantemente in S. Pietro, il Papa fu accompagnato da tutta la corte e la famiglia pontificia. Di ciò siamo certi già sin dal sec. xv. La processione per la c. di s. Giacinto si aprì con il cantico dell'Ave Maria Stella, uso rimasto fino ad oggi. L'uso di portare uno stendardo con l'immagine del novello santo, risale alla c. di s. Stanislao, vescovo e martire (1253), ed è attribuito addirittura ad un miracolo; si narra cioè che fosse apparsa improvvisamente, davanti al corteo, l'immagine del santo, il che indusse in seguito all'uso di un enorme stendardo, come si usa ancora. L'esposizione di un altro stendardo

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“CANONIZZAZIONE.” Enciclopedia Cattolica, vol. III (1949), p. 357. Azione Romana digital edition, https://azioneromana.com/it/article/canonizzazione.