CANONIZZAZIONE DELLE LEGGI. - Per talune materie la Chiesa, anziché formulare direttamente norme giuridiche proprie, stabilisce che valgano come norme di diritto canonico le stesse che, su quella materia, sono state o saranno emanate dai legislatori dei vari Stati: le norme emanate dallo Stato, in quanto vengono in tal modo a far parte dell'ordinamento della Chiesa, si chiamano, con espressione ormai tradizionale, norme (o leggi) civili canonizzate.
Naturalmente, perché la Chiesa possa far ciò, deve trattarsi di materie di cui si occupano le leggi dello Stato: e difatti vediamo che nel CIC si ha la c. delle leggi civili quasi esclusivamente per ciò che riguarda i contratti (cf. cann. 33 § 2, 1529, 1926 e 1930) e la prescrizione (cf. cann. 1508), per le quali materie quindi la legislazione della Chiesa non è uniforme, ma varia da Stato a Stato.
Il motivo per cui la Chiesa ricorre a questo procedimento indiretto nello stabilire alcune norme, è soprattutto l'opportunità che in certe materie le norme canoniche siano identiche o quasi a quelle civili, e inoltre siano conformi alle esigenze derivanti dall'indole dei vari popoli e dalle diverse circostanze di luogo e di tempo.
È ovvio però che, come la Chiesa non può emanare leggi contrastanti con il diritto divino, così in tanto le norme civili possono aver valore di norme canoniche, in quanto esse non contrastano con il diritto divino: tale riserva è talvolta esplicitamente formulata dalla Chiesa quando canonizza leggi civili, ma si deve sottintendere anche quando non sia espressa. È inoltre, come la Chiesa, per il fatto di canonizzare leggi civili, non per questo perde il potere di emanare leggi su quella stessa materia, qualora voglia disciplinare integralmente con norme da essa stessa formulate, così, canonizzando le leggi civili, può derogarvi in qualche punto con norme su proprie, le quali perciò, nell'ordinamento della Chiesa, prevariranno sulle corrispondenti norme civili: vediamo infatti, ad es., che, sebbene, come si è detto, siano canonizzate le leggi civili in materia di contratti e prescrizioni, tuttavia la Chiesa ha stabilito varie norme circa i contratti compiuti dagli enti ecclesiastici, e circa la prescrizione in materia ecclesiastica; le quali norme derogano alle leggi ci
vili, che perciò saranno applicabili in tali materie solo se ed in quanto, oltre a non essere contraire al diritto divino, siano anche compatibili con tali norme dalla Chiesa emanate.
È da notare che vi sono anche casi, in cui il legislatore ecclesiastico fa riferimento alle leggi dello Stato, senza che con ciò si abbia c.; ciò avviene, ad es., quando una norma canonica menziona istituti giuridici, in modo da presupporre le norme del rispettivo ordinamento dello Stato (cf. cann. 600 n. 3, 1613 § 1, ecc.); oppure fa dipendere date situazioni giuridiche dal modo di essere di norme giuridiche statali (cf. cann. 547 § 2, 581 § 1, 1513 § 2, ecc.); o infine si riferisce alla legge civile per dichiarare che essa, e non la legge della Chiesa, deve disciplinare dati rapporti (cf. cann. 1016, 1813 § 2, 2108).
CANONIZZAZIONE DELLE LEGGI
BIBL.: V. GIUDICE, Il diritto dello Stato nell'ordinamento canonico, in Arch. giuridico, 91 (1924), pp. 3-27; P. Cipriotti, Contributo alla teoria della c. delle leggi civili, Roma 1941; O. Cassola, La recessione del diritto civile nel diritto canonico, Tortona 1941. Pio Cipriotti