BEATIFICAZIONE. - La b. è un atto, per il quale il Sommo Pontefice permette che un servo di Dio in qualche regione, città, diocesi, famiglia religiosa sia pubblicamente venerato con il titolo di beato; e ciò, o con la celebrazione del giorno festivo in suo onore, o con la sua commemorazione nei divini uffici, o con la recita dell'ufficio e celebrazione della Messa de Communi, o con la recita dell'ufficio avente particolari lezioni e con la celebrazione della Messa propria, o con tutti questi privilegi insieme, secondo le disposizioni in proposito. Si tratta quindi di un culto permissivo e non precettivo, limitato e non esteso a tutta la Chiesa.
I. LA B. NELLA LITURGIA E NEL DIRITTO. - Si ha una duplice b.: la formale e la equipollente. Questa seconda riguarda cause antiche di servi di Dio, che prima dei decreti di Urbano VIII, con i quali si vietarono atti di culto ecclesiastico e pubblico a persona che non fosse stata beatificata o canonizzata dalla Sede Apostolica, erano già in possesso di quel culto; per questi casi si procede in via straordinaria, come si dirà in seguito.
1. - Nella b. formale la procedura invece segue la via ordinaria e regolare, quella cosiddetta de non cultu, che abbraccia tutte quelle cause di servi di Dio che non ebbero mai culto. Queste cause s'iniziano con tre processi compiuti dall'ordinario del luogo, nel quale il servo di Dio morì, o vi trascorse la maggiore e principale parte della vita, o vi avvennero i miracoli.
Il primo processo riguarda la ricerca e la raccolta degli scritti editi e inediti del servo di Dio. Il secondo tende a provare la fama di santità, delle virtù e miracoli o del martirio, e l'assenza di qualsiasi ostacolo perentorio; tale processo si dice informativo. Qualora si tratti di cause storiche, occorre, secondo le norme pubblicate dalla S. Congregazione dei Riti il 4 genn. 1939 (cf. AAS, 31 [1939],
BEATIFICAZIONE - Lettera postulatoria di Luigi XIII per la b. della ven. Caterina da Genova (16 genn. 1634). Città del Vaticano, archivio della Sacra Congregazione dei Riti.
pp. 174-75, se ne veda il commento di J. Jaroš, in Apol-linaris, 12 [1939], pp. 451-59) che l'ordinario costitui-sa una commissione di almeno tre persone di provata competenza in studi storici e in ricerche di archivio. Ad essi spetta in solidum il compito di eseguire la raccolta completa delle fonti scritte relative alla vita, virtù o mar-tirio, antica fama di santità o di martirio ecc. I medesimi poi dovranno essere indotti nel processo quali testi di of-ficio per enumerare e descrivere in particolare le indagini fatte, e per attestare della autenticità e del valore dei sin-goli documenti o testi, i quali verranno allegati al pro-cesso o in originale o in fotografia o in copia autentica. Nel terzo processo si deve dimostrare che mai il servo di Dio fu onorato di culto ecclesiastico e pubblico.
I tre predetti processi in un esemplare, che si chia-ma transunto, si inviano chiusi e sigillati alla S. Congre-gazione dei Riti, la quale ne cura l'apertura e, giu-sta le norme prescritte, la copia pubblica da servire agli attori. Dopo l'esame degli scritti, fatto da due censori teologi, se nulla vi è stato rinvenuto che sia meno consentaneo alla fede o che in qualche modo offenda la coscienza dei fedeli, si procede al-l'esame del processo informativo circa la fama di san-tità o del martirio e circa l'assenza di qualsiasi osta-colo perentorio. Questa discussione viene fatta sulla base della Positio super introductione Causae, prepa-rata dall'avvocato nelle cause recenti, e di ufficio dalla Sezione Storica nelle cause storiche. La parte principale di questa posizione è costituita dal som-mario, ove sono raccolte le principali deposizioni dei testimoni, o i principali documenti criticamente pre-sentati dalla Sezione Storica. Vi si inseriscono anche i giudizi dei censori teologici sugli scritti del servo di Dio e le lettere postulatorie, di personalità eccle-siastiche o laiche, o di enti che supplicano il S. Padre per la introduzione della Causa. Se il voto dei cardi-nali, appartenenti alla stessa S. Congregazione, risulta favorevole, il Papa segna (firmando con il suo nome di battesimo) la cosiddetta commissione della introduzione della causa, con la quale la causa passa sotto la piena giurisdizione della Sede Apostolica. Si discute poi il processo del non culto; e qualora risultassero indizi o argomenti di culto, la causa rimane sospesa, per riprendere il suo corso soltanto dopo rimosso ogni segno di culto.
A questo punto la causa entra in una nuova fase, perché da parte della S. Congregazione dei Riti si spediscono al vescovo che ha fatto il processo in-formativo le lettere remissoriali per istruire il pro-cesso apostolico sulla fama di santità e sua continua-zione e sulle virtù e sui miracoli in specie o sul mar-tirio e sulla sua causa. Nelle cause storiche, lo studio della documentazione, fatta di ufficio dalla Sezione Storica, tien luogo del Processo apostolico.

BeATIFICAZIONE - Verso della medesima lettera con sigillo, indirizzo e annotazioni di ufficio. (Vol. Ene. Catt.)
Del processo apostolico sulla fama di santità potrà domandarsi la dispensa, se dal «processo informativo» la esistenza della fama di santità è sufficientemente provata. Terminato il processo ed inviato a Roma, viene congiunto con quello informativo; ci entrambi si esamina la validità, cioè se siano state osservate le norme stabilite dal CIC. Riconosciuta la validità dei processi, si discute, in tre adunanze successive, dette congregazioni, se il servo di Dio abbia o no esercitato le virtù teologali e cardinali in grado eroico, e, trattandosi di cause di martiri, se consti del martirio, della sua causa e dei segni o miracoli che lo accompagnarono. In forza del CIC, can. 2101, è proibito procedere la promulgazione del relativo decreto, in virtù del quale al servo di Dio spetta il titolo di venerabile, che tuttavia non importa alcuna permissione di pubblico culto (CIC, can. 2115, § 2).
Il giudizio della eroicità delle virtù richiede la conferma dei miracoli operati per intercessione del servo di Dio (CIC, can. 2116). Bastano due, se la prova delle virtù è stata fornita da testimoni de visu in entrambi i processi, informativo ed apostolico, o anche se i testimoni del processo apostolico siano almeno de auditu a videntibus. Qualora la prova delle virtù sia desunta da testimoni de visu nel processo informativo, e de auditu auditus nell'apostolico, si esigono tre mi
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dere alla discussione delle virtù se non son trascorsi 50 anni dalla morte del servo
*Deifficazione in Chiesa Tale!**
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gregazione, per essere meglio illuminata, affidi il caso alla competenza di un peritissimo.
Con disposizione in corso (1949) e ad esperimento per un anno, è istituita presso la S. Congregazione dei Riti una commissione medica, che ha lo scopo di studiare tutta la parte scientifica del miracolo. I voti dei periti vengono discussi dai membri della commissione, il cui segretario alla fine fa una relazione conclusiva sotto l'aspetto medico. Questa commissione tiene il posto della congregazione antepreparatoria.
Terminata favorevolmente la discussione dei racioli, è aperta la via alla b. Si richiede tuttavia un'ultima congregazione generale dinanzi al Pontefice stabilire: «se si possa procedere con sicurezza alla b. del servo di Dio». È questo un nuovo argomento che dimostra quale e quanta cautela la Chiesa usi in atti di sgrade importanza. Udito il parere dei consultori, dei prelati e dei cardinali, il Sommo Pontefice, se e quando crede, ordina che se ne pubblichia il decreto, detto del Tuto. E quando poi ha fissato il giorno in cui nella basilica Vaticana si celebri solennemente la b. formale, questa s'inizia con la promulgazione del breve apostolico, con il quale si concede che il venerabile servo di Dio da quel giorno assuma il titolo di beato e che gli siano attribuiti gli atti di venerazione spettanti ai beati; si scopre quindi la immagine del neo-beato, si canta un solenne Te Deum di ringraziamento e si celebra poi la Messa pontificale, primo atto di culto verso il beato. In serata il Papa scende nella basilica Vaticana per venerare il nuovo beato.
2. - Ma vi è anche una b. equipollente, riservata ai casi eccezionali di quei servi di Dio, che almeno da cento anni prima del decreto di papa Urbano VIII (1634) erano nel pacifico possesso del culto poi continuato fino al presente. La trattazione di cause di questo genere, prima che nell'anno 1917 fosse promulgato il CIC, era più breve e più rapida; poiché, se dal processo istruito dall'ordinario risulta dimostrata la esistenza di quell'antico culto e la sua continuazione, la S. Sede non faceva che confermare quel culto; e in questa conferma consisteva la b. equipollente. Con il Codice ora vigente la procedura è più lunga, ma offre maggiori garanzie di sicurezza e dimostra la prudenza della Chiesa romana, la quale nella valutazione degli antichi documenti tiene conto delle norme suggerite da una sana critica storica, che non possono e non debbono essere trascurate.
In virtù dunque delle nuove disposizioni l'ordinario perquisisce gli scritti del servo di Dio, ed istruisce il processo sulla costante fama di santità della vita e delle virtù o del martirio e insieme sul culto presentemente prestato. Il processo viene inviato alla S. Congregazione dei Riti; e, dopo un severo studio della sezione storica, istituita da Pio XI il 6 febbr. 1930 in seno alla stessa S. Congregazione dei Riti, i cardinali in una congregazione ordinaria discutono: «se si debba segnare la commissione della introduzione della causa». Segnata la commissione dal Pontefice, la sezione storica assume il compito di istruire il processo apostolico sulla vita e virtù o martirio del servo di Dio e sul culto, in guisa da accertarne l'inizio e la continuazione, e pronunzia la sua sentenza. La posizione così preparata, con l'aggiunta delle obiezioni del promotore generale della fede e delle risposte dell'avvocato, viene esaminata in una congregazione ordinaria che delibera: «se il caso eccezionale del culto sia talmente provato, che si possa procedere ad ulteriore». Il giudizio affermativo della S. Congregazione, se confermato dal Pontefice, non ha altro valore che quello di provare il fatto del culto immemorabile. In base poi ad una posizione preparata dalla stessa sezione storica e accompagnata dalle obiezioni del promotore generale della fede e delle risposte dell'avvocato, viene esaminata in una congregazione ordinaria che delibera: «se il caso eccezionale del culto sia talmente provato, che si possa procedere ad ulteriore». Il giudizio affermativo della S. Congregazione, se confermato dal Pontefice, non ha altro valore che quello di provare il fatto del culto immemorabile. In base poi ad una posizione preparata dalla stessa sezione storica e accompagnata dalle obiezioni del promotore generale della fede e delle risposte dell'avvocato, viene esaminata in una congregazione ordinaria che delibera: «se il caso eccezionale del culto sia talmente provato, che si possa procedere ad ulteriore». Il giudizio affermativo della S. Congregazione, se confermato dal Pontefice, non ha altro valore che quello di provare il fatto del culto immemorabile. In base poi ad una posizione preparata dalla stessa sezione storica e accompagnata dalle obiezioni del promotore generale della fede e delle risposte dell'avvocato, viene esaminata in una congregazione ordinaria che delibera: «se il caso eccezionale del culto sia talmente provato, che si possa procedere ad ulteriore». Il giudizio affermativo della S. Congregazione, se confermato dal Pontefice, non ha altro valore che quello di provare il fatto del culto immemorabile. In base poi ad una posizione preparata dalla stessa sezione storica e accompagnata dalle obiezioni del promotore generale della fede e delle risposte dell'avvocato, viene esaminata in una congregazione ordinaria che delibera: «se il caso eccezionale del culto sia talmente provato, che si possa procedere ad ulteriore». Il giudizio affermativo della S. Congregazione, se confermato dal Pontefice, non ha altro valore che quello di provare il fatto del culto immemorabile. In base poi ad una posizione preparata dalla stessa sezione storica e accompagnata dalle obiezioni del promotore generale della fede e delle risposte dell'avvocato, viene esaminata in una congregazione ordinaria che delibera: «se il caso eccezionale del culto sia talmente provato, che si possa procedere ad ulteriore». Il giudizio affermativo della S. Congregazione, se confermato dal Pontefice, non ha altro valore che quello di provare il fatto del culto immemorabile. In base poi ad una posizione preparata dalla stessa sezione storica e accompagnata dalle obiezioni del promotore generale della fede e delle risposte dell'avvocato, viene esaminata in una congregazione ordinaria che delibera: «se il caso eccezionale del culto sia talmente provato, che si possa procedere ad ulteriore». Il giudizio affermativo della S. Congregazione, se confermato dal Pontefice, non ha altro valore che quello di provare il fatto del culto immemorabile. In base poi ad una posizione preparata dalla stessa sezione storica e accompagnata dalle obiezioni del promotore generale della fede e delle risposte dell'avvocato, viene esaminata in una congregazione ordinaria che delibera: «se il caso eccezionale del culto sia talmente provato, che si possa procedere ad ulteriore». Il giudizio affermativo della S. Congregazione, se confermato dal Pontefice, non ha altro valore che quello di provare il fatto del culto immemorabile. In base poi ad una posizione preparata dalla stessa sezione storica e accompagnata dalle obiezioni del promotore generale della fede e delle risposte dell'avvocato, viene esaminata in una congregazione ordinaria che delibera: «se il caso eccezionale del culto sia talmente provato, che si possa procedere ad ulteriore». Il giudizio affermativo della S. Congregazione, se confermato dal Pontefice, non ha altro valore che quello di provare il fatto del culto immemorabile. In base poi ad una posizione preparata dalla stessa sezione storica e accompagnata dalle obiezioni del promotore generale della fede e delle risposte dell'avvocato, viene esaminata in una congregazione ordinaria che delibera: «se il caso eccezionale del culto sia talmente provato, che si possa procedere ad ulteriore». Il giudizio affermativo della S. Congregazione, se confermato dal Pontefice, non ha altro valore che quello di provare il fatto del culto immemorabile. In base poi ad una posizione preparata dalla stessa sezione storica e accompagnata dalle obiezioni del promotore generale della fede e delle risposte dell'avvocato, viene esaminata in una congregazione ordinaria che delibera: «se il caso eccezionale del culto sia talmente provato, che si possa procedere ad ulteriore». Il giudizio affermativo della S. Congregazione, se confermato dal Pontefice, non ha altro valore che quello di provare il fatto del culto immemorabile. In base poi ad una posizione preparata dalla stessa sezione storica e accompagnata dalle obiezioni del promotore generale della fede e delle risposte dell'avvocato, viene esaminata in una congregazione ordinaria che delibera: «se il caso eccezionale del culto sia talmente provato, che si possa procedere ad ulteriore». Il giudizio affermativo della S. Congregazione, se confermato dal Pontefice, non ha altro valore che quello di provare il fatto del culto immemorabile. 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In base poi ad una posizione preparata dalla stessa sezione storica e accompagnata dalle obiezioni del promotore generale della fede e delle risposte dell'avvocato, viene esaminata in una congregazione ordinaria che delibera: «se il caso eccezionale del culto sia talmente provato, che si possa procedere ad ulteriore». Il giudizio affermativo della S. Congregazione, se confermato dal Pontefice, non ha altro valore che quello di provare il fatto del culto immemorabile. In base poi ad una posizione preparata dalla stessa sezione storica e accompagnata dalle obiezioni del promotore generale della fede e delle risposte dell'avvocato, viene esaminata in una congregazione ordinaria che delibera: «se il caso eccezionale del culto sia talmente provato, che si possa procedere ad ulteriore». Il giudizio affermativo della S. Congregazione, se confermato dal Pontefice, non ha altro valore che quello di provare il fatto del culto immemorabile. In base poi ad una posizione preparata dalla stessa sezione storica e accompagnata dalle obiezioni del promotore generale della fede e delle risposte dell'avvocato, viene esaminata in una congregazione ordinaria che delibera: «se il caso eccezionale del culto sia talmente provato, che si possa procedere ad ulteriore». Il giudizio affermativo della S. Congregazione, se confermato dal Pontefice, non ha altro valore che quello di provare il fatto del culto immemorabile. In base poi ad una posizione preparata dalla stessa sezione storica e accompagnata dalle obiezioni del promotore generale della fede e delle risposte dell'avvocato, viene esaminata in una congregazione ordinaria che delibera: «se il caso eccezionale del culto sia talmente provato, che si possa procedere ad ulteriore». Il giudizio affermativo della S. Congregazione, se confermato dal Pontefice, non ha altro valore che quello di provare il fatto del culto immemorabile. In base poi ad una posizione preparata dalla stessa sezione storica e accompagnata dalle obiezioni del promotore generale della fede e delle risposte dell'avvocato, viene esaminata in una congregazione ordinaria che delibera: «se il caso eccezionale del culto sia talmente provato, che si possa procedere ad ulteriore». Il giudizio affermativo della S. Congregazione, se confermato dal Pontefice, non ha altro valore che quello di provare il fatto del culto immemorabile. In base poi ad una posizione preparata dalla stessa sezione storica e accompagnata dalle obiezioni del promotore generale della fede e delle risposte dell'avvocato, viene esaminata in una congregazione ordinaria che delibera: «se il caso eccezionale del culto sia talmente provato, che si possa procedere ad ulteriore». Il giudizio affermativo della S. Congregazione, se confermato dal Pontefice, non ha altro valore che quello di provare il fatto del culto immemorabile. In base poi ad una posizione preparata dalla stessa sezione storica e accompagnata dalle obiezioni del promotore generale della fede e delle risposte dell'avvocato, viene esaminata in una congregazione ordinaria che delibera: «se il caso eccezionale del culto sia talmente provato, che si possa procedere ad ulteriore». Il giudizio affermativo della S. Congregazione, se confermato dal Pontefice, non ha altro valore che quello di provare il fatto del culto immemorabile. In base poi ad una posizione prepar
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BEAUTIFICAZIONE
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zazione; oppure che intorno ad un servo di Dio si sviluppasse rapidamente un culto assai popolare (ad es., Francesco Saverio), mentre la causa di canonizzazione stava per avviarsi. Intanto era una cosa spicca-bilissima che gli interessati premessero per una qualche concessione di culto preliminare, provvisorio, in previsione, sempre, della canonizzazione in vista. Sta di fatto che da Paolo V in poi si soleva concedere, in tal caso, che il servo di Dio «interim beatus nun- cupetur» (v. CIELO, CULTO DEL).
Diamo un elenco (incompleto) di tali concessioni: Paolo V: 1606, Salvatore da Orta; 1618, Tommaso da Villanova e Pasquale Baylon; 1619, Francesco Saverio. - Gregorio XV: 1622, Pietro di Alcantara. - Urbano VIII, nel suo lungo governo, fu largo di codeste concessioni. Esempi: 1624, Giacomo della Marca e Francesco Borgia; 1625, Andrea Avellino e Felice da Cantalice; 1626, Maria Maddalena de' Pazzi; 1629, Gaetano da Thiene; 1630, Giovanni di Dio; 1643, Giosafat Kunciewicz, martire dell'unione. Dette b. davano occasioni a feste, di sempre maggiore sviluppo, celebrata nelle Chiese nazionali o dei rispettivi Ordini a Roma e fuori, in quei luoghi per i quali erano concesse. Finalmente Alessandro VII nel 1662 ordinò che tali feste dovessero esser celebrate, per la prima volta, esclusivamente nella basilica Vaticana. Da quell'anno incominciano le b. formali. Era raggiunta, quanto alla solennità esterna, l'ultima fase della b.
Questa istituzione della b., sempre in previsione della canonizzazione, non poteva non incontrare universale favore, e in pari tempo, la stessa procedura canonica, mirante unicamente e direttamente alla canonizzazione, ne dovette subire gli effetti. Incominciò quindi a delinearsi un nuovo stato di culto, realmente diverso da quello dovuto al santo canonizzato. Urbano VIII, in vista di culti già esistenti, aveva istituito un procedura canonica speciale, detta del casus excep-tus, V. le a dire, di un caso particolare, eccettuato dalle norme comuni della procedura che si basava, non sopra un culto esistente, ma sopra la fama di santità (v. CIELO, CULTO DEL). Ora lo stesso Urbano VIII, nel 1642, ordinò che per i beatificati che avevano un culto speciale preliminare o anticipato, in vista della canonizzazione, non si dovesse istituire un processo sopra il culto, ma che bastasse produrre il breve della b. Si fece dunque distinzione tra culto e culto; era un primo passo verso le netta differenziazione tra b. e canonizzazione. Lo stato di beatificato si delineava sempre più chiaramente come cosa separata, e, siccome tale stato incominciò a durare non di rado per parecchio, gli interessati tentarono, con crescente invadenza, di aumentare ed allargare il culto limitato dei beati, avvicinandolo sempre più a quello universale dei canonizzati. Ne seguirono due severe repressioni: nel 1652 fu dichiarato che gli indulti di b. non potessero essere oltrepassati da nessuno, e nel 1659 fu emanato il celebre decreto sugli onori spettanti ai «beati nondum canonizzati», decreto sostanzialmente in vigore ancor oggi e che è fondamentale per la distinzione liturgica fra beato e santo. Ormai la b. doveva essere considerata non più come fase semplicemente interinale, ma come stato di transito obbligatorio alla canonizzazione. Clemente IX, nel 1668, decreto, conseguentemente, che dopo l'avvenuta b. non si tornasse più, come si faceva ancora talvolta, alla trattazione della vita, delle virtù o del martirio del beato, cose ormai definite, ma che si trattasse solamente delle cose sopravvenute dopo la b., cioè dei nuovi miracoli. Intanto nella formazione dei dubbi proposti alla Congregazione dei Riti in occasione della b., si soleva domandare, in sostanza, se si poteva procedere tuto alla canonizzazione, o almeno che si potesse concedere ad interim la b. Clemente X finalmente ordinò (accorgimento giuridico, se si vuole, ma assai eloquente) che nella formazione del dubbio sopra il Tuto per la b. si omettesse ogni accenno alla canonizzazione, e che si proponesse il solo dubbio sopra il Tuto per la b. stessa. D'allora in poi la b. è, anche nel senso formale-giuridico, una cosa in sé perfetta, completamente distaccata dalla canonizzazione, con un suo significato originale e proprio. Entro cento anni si può dire, l'istituto della b. aveva raggiunto il suo pieno assetto liturgico e canonico.
La prima b. formale, come fu detto, è quella di Francesco di Sales, l'8 genn. 1662. Da allora fino al giugno 1949 sono state celebrate, in tutto, 185 b., con un numero complessivo di 983 beati, di cui 819 martiri. La b. si fa sempre per un beato solo, ad eccezione dei martiri che vengono beatificati anche a gruppi (quando la data è la stessa o è vicina; oppure è lo stesso il paese o il luogo di morte); tali gruppi se ne contano, fino ad oggi, 22. Considerando il numero delle b., avvenute durante i vari pontificati, si trova il massimo di 41 sotto Pio XI; seguono Leone XIII con 29, Pio VI con 18, Pio IX con 17, Pio X con 15; Pio XII non ne ha celebrate 16. Gli altri papi rimangono molto indietro. Vi furono anche dei rari casi in cui lo stesso papa canonizzò chi da lui già era stato beatificato. Alessandro VII beatificò e canonizzò Francesco di Sales, Benedetto XIV, Camillo de Lellis; Leone XIII, Giovanni Battista de la Salle; Pio IX, Paolo della Croce e Germana Cousin; Pio XI, Teresa del Bambino Gesù, Roberto Bellarmino, Maria Michela del S. mo Sacramento, Maria Bernarda Soubirous, i Martiri del Canadà, Andrea Uberto Fournet, Giovanna Antida Thouret, Lucia Filippini, Giovanni Bosco, Teresa Margherita Redi e Corrado da Parzham. Fra i beati che poi giunsero alla canonizzazione, quegli che dovette aspettare di più, fu Pietro Arbues: 203 anni (1664-1867); di meno, Teresa del Bambino Gesù, 2 anni (1923-25). Di 185 beatificazioni solo 80 cause giunsero, fino ad oggi, alla canonizzazione.
Diamo un elenco delle beatificazioni formali dal 1662 al giugno 1949, tratto dagli atti della S. Congregazione dei Riti: Alessandro VII: Francesco di Sales, 8 genn. 1662; Pietro Arbues, 20 apr. 1664. - Clemente IX: Rosa da Lima, 15 apr. 1668. - Clemente X: Pio V, 1 maggio 1672; Giovanni della Croce, 21 apr. 1675; Francesco Solano, 30 giugno 1675; i 19 martiri di Gorkum, 24 nov. 1675. - Innocenzo XI: Turibio di Mogrovejo, 2 luglio 1679. - Clemente XI: Giovanni Francesco Regis, 24 maggio 1716. - Benedetto XIII: Giacinta Marescotti, 1 sett. 1726; Giovanni Prado, 24 maggio 1728; Fedele da Sigmaringa, 24 marzo 1729; Vincenzo de' Paoli, 13 ag. 1729; Pietro Fourrier, 28 genn. 1730. - Clemente XII: Caterina Ricci, 30 apr. 1732; Giuseppe da Leonessa, 22 giugno 1737. - Benedetto XIV: Alessandro Sauli, 23 apr. 1741; Camillo de Lellis, 8 apr. 1742; Girolamo Emiliani, 29 sett. 1747; Giuseppe Calasanzio, 7 ag. 1748; Giovanna Francesca di Chantal, 21 nov. 1751; Giuseppe da Copertino, 24 febbr. 1753. - Clemente XIII: Gregorio Barbarigo, 21 sett. 1761; Simone de Roxas, 12 maggio 1766; Bernardo da Corleone, 15 maggio 1768. - Clemente XIV: Francesco Caracciolo, 10 sett. 1769; Paolo Burali, 8 giugno 1772. - Pio VI: Bonaventura da Potenza, 26 nov. 1775; Michele de Sanctis, 2 maggio 1779; Maria Anna di Gesù, 25 maggio 1783; Lorenzo da Brindisi, 2 giugno 1783; Giovanna Maria Bonomo, 9 giugno 1783; Nicola Fattore, 18 maggio 1786; Tommaso da Cori, 25 maggio 1786; Pacifico da S. Severino, 13 ag. 1786; Gaspare di Bono, 10 sett. 1786; Nicola Saggi, 17 sett. 1786; Giovanni Giuseppe della Croce, 24 maggio 1789; Sebastiano dell'Apparizione, 31 maggio 1789; Maria dell'Inscrnazione, 15 maggio 1791; Andrea Hibernon, 22 maggio 1791; Caterina Thomas, 12 ag. 1792; Bernardo da Offida, 25 maggio 1795; Leonardo da Porto Maurizio, 19 giugno 1796; Giovanni di Ribera, 18 sett. 1796. - Pio VII: Giuseppe M. Tommasi, 20 sett. 1803; Veronica Giuliani, 4 giugno 1804; Francesco de Geronimo, 24 maggio 1806; Giuseppe Oriol, 6 sett. 1806; Crispino da Viterbo, 13 sett. 1806; Alfonso de' Liguori
15 sett. 1816; Francesco Posadas, 20 sett. 1818; Giovanni Battista della Concezione, 26 sett. 1819. — Leone XII: Giuliano di sant'Agostino, 6 giugno 1825; Alfonso Rodriguez, 12 giugno 1825; Ippolito Galantini, 19 giugno 1825; Angelo da Acri, 28 dic. 1825; Vittoria Maria Fornari Strada, 26 sett. 1828. — Gregorio XVI: Sebastiano Valfré, 31 aug. 1834; Giovanni Massias, 22 ott. 1837; Martino de Porres, 29 ott. 1837; Maria Francesca delle Cinque Piaghe, 12 nov. 1843. — Pio IX: Pietro Claver, 21 sett. 1851; Paolo della Croce, 1 maggio 1853; Giovanni de Britto, 21 aug. 1853; Andrea Bobola, 30 ott. 1853; Giovanni Grande, 13 nov. 1853; Marianna di Gesù de Paredes y Flores, 20 nov. 1853; Germana Cousin, 7 maggio 1854; Giovanni Saracen, 6 maggio 1860; Giovanni Battista de' Rossi, 13 maggio 1860; Benedetto Giuseppe Labre, 20 maggio 1860; Giovanni Leonardi, 10 nov. 1861; Margherita M. Alacoque, 18 sett. 1864; Pietro Canisio, 20 nov. 1864; Maria degli Angeli, 14 maggio 1865; Giovanni Berchmans, 28 maggio 1865; Benedetto Passione, 10 febbr. 1867; 205 martiri giapponesi, 6 luglio 1867. — Leone XIII: Alfonso da Orozco, 12 genn. 1882; Carlo da Sezze, 19 genn. 1882; Umile da Bisignano, 26 genn. 1882; Luigi M. Grignoni di Montfort, 22 genn. 1888; Clemente M. Hofbauer, 29 genn. 1888; Egidio di S. Giuseppe, 5 febbr. 1888; Felice della Nocisa, 12 febbr. 1888; Giovanni Battista de la Salle, 19 febbr. 1888; Maria Giuseppe di S. Agnese, 26 febbr. 1888; Giovanni Gabriele Perboyre, 10 nov. 1889; Pietro Luigi Chanel, 17 nov. 1889; Pompilio M. Pirrotti, 2 febbr. 1890; Giovanni Giovenale Ancina, 9 febbr. 1890; Francesco Saverio M. Bianchi, 2 apr. 1893; Gerardo Maiella, 9 apr. 1893; Leopoldo da Gaché, 16 apr. 1893; Antonio Baldinucci, 23 apr. 1893; Rodolfo Acquaviva e 4 compagni martiri, 30 apr. 1893; Pietro Sanz e 4 compagni martiri, 14 maggio 1893; Giovanni d'Avila, 16 apr. 1894; Diego Giuseppe da Cadice, 23 apr. 1894; Bernardino Realino, 12 genn. 1896; Teofilo da Corte, 19 genn. 1896; 77 martiri annamiti e cinesi, 27 maggio 1900; Maria Maddalena Martignano, 3 giugno 1900; Dionizio della Natività e Redento della Croce martiri, 10 giugno 1900; Giovanna de Lestonnada, 23 sett. 1900; Antonio Grassi, 30 sett. 1890; Crescenza 1935, 7 ott. 1900. — Pio X: Gaspare del Bufalo, 18 dic. 1904; Stefano Bellesini, 27 dic. 1904; Agatangelo e Cassiano, martiri, 1 genn. 1905; Giovanni Battista Vianney, 8 genn. 1905; Marco Crisino e compagni martiri, 15 genn. 1905; Giulia Billiart, 13 maggio 1906; Francesco Gil e 7 compagni martiri, 20 maggio 1906; le 16 Carmelitane di Compiègne, martiri, 27 maggio 1906; Bonaventura da Barcellona, 10 giugno 1906; Maria Maddalena Postel, 17 maggio 1908; Maddalena Sofia Barat, 24 maggio 1908; Gabriele dell'Addolorata, 31 maggio 1908; Giovanna d'Arco, 18 apr. 1909; Giovanni Eudes, 25 apr. 1909; Stefano Teodoro Guénot e 33 compagni martiri, 2 maggio 1909. — Benedetto XV: Giuseppe Benedetto Cottolengo, 29 apr. 1917; Luisa de Marillac, 9 maggio 1920; Oliviero Plunkett, 23 maggio 1920; Anna Maria Taigi, 30 maggio 1920; 22 martiri dell'Uganda, 6 giugno 1920; 4 martiri di Cambrai e 11 di Valenciennes, 13 giugno 1920. — Pio XI: Teresa del Bambin Gesù, 29 apr. 1923; Michele Garicòits, 10 maggio 1923; Roberto Bellarmino, 13 maggio 1923; Antonio M. Giannelli, 19 apr. 1925; Vincenzo M. Strambi, 26 apr. 1925; Giuseppe Cafasso, 3 maggio 1925; 32 martiri (suore di varie Congregazioni) d'Orange, 10 maggio 1925; Maria Miserale del S.mo Sacramento, 7 giugno 1925; Maria Bernarda Soubirous, 14 giugno 1925; Giovanni de Brébeuf e 7 compagni martiri del Canadà, 21 giugno 1925; Lorenzo Imbert e 78 compagni martiri di Corea, 5 luglio 1925; Andrea Uberto Fournet, 16 maggio 1926; Giovanna Antida Thouret, 23 maggio 1926; Bartolomea Capitanio, 30 maggio 1926; Giacomo Salès e Guglielmo Saltamochio, martiri, 6 giugno 1926; Lucia Filippini, 13 giugno 1926; Abba Ghebre Michele, 3 ott. 1926; Emanuele Ruiz e 9 compagni martiri di Damasco, 10 ott. 1926; Giovanni du Lau e 190 compagni martiri della Rivoluzione Francese, 17 ott. 1926; Giovanni Bosco, 2 giugno 1929; Teresa Margherita Redi, 9 giugno 1929; Claudio de la Colom-bière, 16 giugno 1929; Cosma da Carboniano (Gomidas Der Iheumurgian), martire, 23 giugno 1929; Francesco

Beattitudin, monte delle - Qurûn Hattin. Doggio sperone roccioso che alcuni identificano con il m. delle b. Sull'altipiano anticamente si sarebbe raccolta la moltitudine degli ascoltatori; ivi Saladino annientò l'esercito crociato ( 5 luglio 1187).

