INFAMIA

INFAMIA. - Può indicare: cattiva fama, vitupério, nominanza di vergogna, scelleratezza. (v. FAMA). Qui si vuol parlare di un particolare istituto giuridico che fu proprio del diritto romano e che, modificato, si ritrova nel diritto canonico.

Nel diritto romano indica una diminuzione dell’onore, la quale causa a chi ne è colpito delle incapacità, che stabilite dapprima nell’editto pretorio (divieto di rappresentare altri in giudizio, postulare pro aliis, e di farsi rappresentare, dare cognitorem) ebbero ampio sviluppo nel periodo imperiale, fino alla definitiva sistemazione giustiniana.

I precedenti più antichi si erano avuti nella nota censoria e nella nota consolare (la quale ultima si aveva quando i consoli respingevano la candidatura di un cittadino ad una magistratura).

Nella legislazione imperiale l’i. poteva cessare per indulgenza del Senato o dell’imperatore e per revoca della condanna dalla quale fosse derivata.

Dall’i. va distinta la semplice turpitudo (o i. facti degli interpreti) che può risultare da un’indagine eseguita volta per volta sull’onorabilità di una persona.

Il diritto canonico distingue ugualmente una
i. iuris e una i. facti. Secondo il CIC I' i. iuris è una
pena vendicativa (can. 2216) comune (can. 2201, 4°),
che si ha solo come conseguenza di fatti tassativa-
mente espressi nel diritto (can. 2209 § 2) e può
essere pena latae sententiae (can. 2320; 2328; 2343
§ 1, 2°, § 2, 2°; 2351 § 2; 2356 § 1) o ferendae sen-
tentiae (can. 2314 § 1, 2°; 2359 § 2). Le conseguenze
penali sono molto gravi: irregolarità ex defectu
(can. 984, 5°); inabilità a benefici, pensioni, offici
e dignità; inabilità agli atti legittimi; ad esercitare
un diritto od una carica ecclesiastica; esclusione da
ogni ministero sacro (can. 2294 § 1). Particolari con-
seguenze si hanno in diritto processuale. L' i. iuris
è per sua natura perpetua e può cessare solo per
dispensa da parte della Sede Apostolica. L' i. facti
si contrae dal fedele che per la sua cattiva condotta
(«ob patratum delictum vel ob pravos mores») ha perso
la sua reputazione presso la comunità dei buoni
fedeli; la valutazione concreta di questa situazione
è rimessa al potere discrezionale dell'Ordinario
(can. 2293 § 2). Le conseguenze giuridiche sono pure
molto gravi: impedimento a ricevere gli ordini
(can. 987, 7°); esclusione da benefici, offici, dignità,
dai ministeri sacri, dagli atti legittimi.

Poiché la i. facti più che una pena è una situazione
concreta, la cessazione della medesima si ha con il risol-
versi della situazione stessa che vi ha dato luogo, soprat-
tutto in conseguenza dell'emendazione dell'interessato, il cui
giudizio discrezionale è lasciato all'Ordinario (can. 2295).

BIBL.: U. Brasilello, La repressione penale in diritto romano Napoli 1937, passim; Wernz-Vidal, VII, p. 362 seq.; I. Chelod- P. Cipriotti, Un canonismo del delicti e poenis, Vicenza-Trento 1943, p. 65 seq.; V. Arangio-Ruiz, Istituzioni di diritto romano, 10° ed., Napoli 1949, p. 59 seq.