INFAMIA

INFAMIA. - Può indicare: cattiva fama, vituperio, nominanza di vergogna, scelleratezza. (v. FAMA). Qui si vuol parlare di un particolare istituto giuridico che fu proprio del diritto romano e che, modificato, si ritrova nel diritto canonico.

Nel diritto romano indica una diminuzione dell'onore, la quale causa a chi ne è colpito delle incapacità, che, stabilite dapprima nell'editto pretorio (divieto di rappresentare altri in giudizio, postulare pro aliis, e di farsi rappresentare, dare cognitorem) ebbero ampio sviluppo nel periodo imperiale, fino alla definitiva sistemazione giustiniana.

I precedenti più antichi si erano avuti nella nota censoria e nella nota consolare (la quale ultima si aveva quando i consoli respingevano la candidatura di un cittadino ad una magistratura).

Nella legislazione imperiale l'i. poteva cessare per indulgenza del Senato o dell'imprestatore e per revoca della condanna dalla quale fosse derivata.

Dall'i. va distinta la semplice turpittudo (o i. facti degli interpreti) che può risultare da un'indagine eseguita volta per volta sull'onorabilità di una persona.

Il diritto canonico distingue ugualmente una i. iuris e una i. facti. Secondo il CIC l'i. iuris è una pena vendicativa (can. 2216) comune (can. 2291, 4°), che si ha solo come conseguenza di fatti tassativamente espressi nel diritto (can. 2299 § 2) e può essere pena latae sententiae (cann. 2320; 2328; 2343 § 1, 2°, § 2, 2°; 2351 § 2; 2356 § 1) o ferendae sententiae (cann. 2314 § 1, 2°; 2359 § 2). Le conseguenze penali sono molto gravi: irregolarità ex defectu (can. 984, 5°); inabilità a benefici, pensioni, uffici e dignità; inabilità agli atti legittimi; ad esercitare un diritto od una carica ecclesiastica; esclusione da ogni ministero sacro (can. 2294 § 1). Particolari conseguenze si hanno in diritto processuale. L'i. iuris è per sua natura perpetua e può cessare solo per dispensa da parte della Sede Apostolica. L'i. facti si contrae dal fedele che per la sua cattiva condotta («ob patratum delictum vel ob pravos mores») ha perso la sua reputazione presso la comunità dei buoni fedeli; la valutazione concreta di questa situazione è rimessa al potere discrezionale dell'Ordinario (can. 2293 § 2). Le conseguenze giuridiche sono pure molto gravi: impedimento a ricevere gli ordini (can. 987, 7°); esclusione da benefici, uffici, dignità, dai ministeri sacri, dagli atti legittimi.

Poiché la i. facti più che una pena è una situazione concreta, la cessazione della medesima si ha con il risolversi della situazione stessa che vi ha dato luogo, soprattutto in conseguenza dell'emendazione dell'interessato, il cui giudizio discrezionale è lasciato all'Ordinario (can. 2295).

BIBL.: U. Brasiello, La repressione penale in diritto romano Napoli 1937, passim; Wernz-Vidal, VII, p. 362 sgg.; I. Chelodi-P. Cipriotti, Ius canonicus de delictis et poenis, Vicenza-Trento 1943, p. 65 sgg.; V. Arangio-Ruiz, Istituzioni di diritto romano, 10ª ed., Napoli 1949, p. 59 sgg. Luigi Oldani
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“INFAMIA.” Enciclopedia Cattolica, vol. VI (1951), p. 1112. Azione Romana digital edition, https://azioneromana.com/it/article/infamia.