INDULGENZE. - Indulgentia, indulgere, in senso proprio indica condiscendenza, e condiscendere, nelle varie sfumature dell'idea. Gli storiografi imperiali-romani usano la parola nel senso tecnico di remissio tributi o remissio poenae, concessioni che gli imperatori solevano fare in certe occasioni. Valeva anche per indicare la abolitio, una specie di amnistia, decretata in occasione di lieti eventi pubblici. Nell'epoca carolingia i. era adoperato ancora come termine tecnico per indicare condono di pene o di tributi (così nei Capitularia). Nel Codice Teodosiano (l. IX, tit. 38, De indulgentiis criminum) designa i condoni elargiti dagli imperatori cristiani specialmente a Pasqua; tanto è vero che la Domenica delle Palme, in molti testi dell'alto medioevo (calendari, sacramentari, vari Comes [cerimoniali], ecc.), viene detta dominica indulgentia. Quanto alla materia del condono delle pene, si riscontrano diversi termini che possono indicare anche l'i. nel senso stretto attuale, ma che possono indicare e indicano di fatto anche altre idee simili o affini, in quei tempi nei quali incominciò a svilupparsi la vera i. Da questa imprecisione di termini è nata tanta confusione fra gli studiosi meno cauti nelle loro ricerche. P. es., le parole: absolutio, relaxatio, remissio, venia, condonatio e indulgentia, possono indicare, nei secc. XI-XIII sia la i. propriamente detta, sia, e più spesso, le varie forme di remissione, sacramentale e penitenziale, e anche extrasacramentale. Quest'ultima è la vera i. come oggi si intende.
Secondo la dottrina cattolica i. è « la remissione dinanzi a Dio della pena temporale dovuta per i peccati, già perdonati riguardo alla colpa, che l'autorità ecclesiastica concede dal tesoro della Chiesa a modo di assoluzione per i vivi e a modo di suffragio per i defunti » (can. 911).
I. STORIA
Bisogna cercare con oculatezza, in ogni caso storico e appartenente ai secoli sopra indicati, per chiunque parli di i., se si tratti di un atto propriamente e strettamente extrasacramentale, per poter decidere se ci si trovi di fronte ad una i. in senso stretto, o ad altra forma di remissione penitenziale.1. Prodromi
Così, p. es., la riammissione dell'uomo anatematizzato da s. Paolo (I Cor. 5, 3; II Cor. 2, 5) nella comunità cristiana, non è una i. in senso stretto, ma una riconciliazione. Tale riconciliazione fiorì neisecc. II-IV nella Chiesa, e si svolse soprattutto attraverso l'intercessione dei martiri o confessori della fede, o anche in pericolo di morte; ma si tratta essenzialmente della riammissione dei penitenti nella Chiesa ed ai suoi beni spirituali. Anche la relaxatio che si riscontra alle volte, come, p. es., nel Concilio di Epson (a. 517, can. 29), è la sostituzione di una nuova e più benigna misura di penitenza, abolendo la precedente, più severa. Tali temperamenti della disciplina penitenziale furono necessari con i cambiamenti dei tempi e delle condizioni sociali dei cristiani. Dal sec. VII in poi viene in voga, prendendo origine dall'Irlanda e Inghilterra, la redemptio, una specie di commutazione della penitenza, molte volte troppo pesante e insopportabile, in opere meno pesanti, come preghiere, elemosine, digiuni, e, anche nel pagamento di somme di denaro fissate secondo le varie specie di delitti (penitenza a tariffa). Ma tutto ciò si applicò nel sacramento della Penitenza al penitente. Una commutazione diede origine anche alle posteriori vere i. (in senso stretto), quella operata al tempo delle Crociate (v. sotto), inquantoché il confessore poteva imporre al penitente di fare la Crociata, in sostituzione delle penitenze, altrimenti necessarie, per l'assoluzione sacramentale. Una vera diminuzione della penitenza, ma sempre in occasione del sacramento della Penitenza, appare già nel sec. X, in occasione di donazioni pie, di pellegrinaggi e di opere meritorie simili; sono sempre diminuzioni di penitenza personali e individuali. Soprattutto il pellegrinaggio a Roma fu considerato come opera molto meritoria, e quindi si era più benigni nell'imporre penitenze ad un pellegrino romano. Benedetto III (853-58), ad istanza del vescovo Salomone di Costanza, impose ad un pellegrino fratricida una penitenza minore del solito, intuitu peregrinationis. Tali esempi sono noti sotto Nicola I, Giovanni VI, Stefano V ed altri. Anche vescovi solevano imporre a pellegrini, a santuari o chiese in rispetto del pellegrinaggio stesso, una penitenza minore di quella che altrimenti sarebbe loro toccata. Sin dal sec. XI appaiono poi simili i., ma generali, applicabili a quanti pongono le condizioni prescritte. Il rigore della penitenza sacramentale pubblica e tariffaria era diventato insopportabile alle condizioni radicalmente cambiate della società cristiana, e bisognava trovare un mezzo di temperare tale rigore. Inoltre la possibilità di sovvenire alle molteplici opere pie, tanto care al medioevo, collegandole con la imposizione di un contributo, come condizione di una remissione delle pene, anche fuori del Sacramento, aprirono la via alla i., come mezzo della remissione di pene, fuori del Sacramento, indipendentemente dalla penitenza sacramentale.
2. Absolutio
Inoltre nei secc. XI-XII fiorì nell'Occidente l'uso della absolutio. Verso la fine dell'epoca carolingia e dopo si diffuse nel mondo medievale una specie di paura del peccato, e una vera mania di cercare dappertutto e in ogni occasione, e prima di ogni opera, una assoluzione, cioè di sottoporsi ad una formola, deprecativa e anche indicativa, di preghiera, affinché Dio rimetta i peccati. Le assoluzioni entrarono nella liturgia (il Confiteor!), nella Messa, nell'Ufficio, e si usarono in varie altre occasioni, non solo per i vivi, ma anche per i defunti, come preghiera per essi. Si conoscono innumerevoli concessioni, individuali e generali, di queste assoluzioni. Si usarono nei conventi, in certi giorni, in caso di morte (cf. Absolutio super tumbar, ancor oggi!); papi, vescovi, abati la concedono, e, molte volte, si promette per opere buone, una remissione dei peccati: si tratta dell'applicazione della dottrina biblica che le opere buone meritano grazia. Le assoluzioni di questo tipo sono piuttosto benedizioni solenni, con una dichiarazione autoritativa del merito da conseguirsi. Si chiudevano i sinodi e concili con una solenne assoluzione e la predica (anch'oggi in molti luoghi vale l'uso di recitare dal popolo il Confiteor dopo la predica, con la seguente assoluzione): si dava l'assoluzione generale nei giorni delle Ceneri, del Giovedì Santo; la si concedeva per opere meritorie, per l'osservanza della « Tregua Dei », ecc. Tutto ciò contribuì a concretizzare sempre più l'istituto della i. nel senso proprio, stretto. Alle volte è difficile decidere se, nel casospecifico, si tratti già di una i. vera e propria, o ancora di un modo avanzato di remissione, legato alla Confessione.
3. Prime vere i
Certo è che vere i., concesse per elemosine o per visite di devozione a chiese, altari ecc. incominciano, ma poche, nel sec. XI, si moltiplicano poi nel sec. XII e dopo. Il Paulus (op. cit., V. BIBLICA., I, p. 138 sgg. dà un elenco cronologico di tali i. fino al Concilio Lateranense IV, a. 1215). L'origine di questa prassi si trova nella Spagna settentrionale e nella Francia; si rimette, p. es., un giorno di digiuno per settimana (per quelli che avrebbero dovuto farne tre, quattro); sono i vescovi che procedono in tali concessioni, spesso anche legate a pellegrinaggie altre opere. Dalla seconda metà del sec. XI seguono anche i papi l'esempio; pare la prima concessione papale di questo genere sia quella di Nicolò II (a. 1060), per Farfa, in occasione della consacrazione degli altari. Urbano II concedette la remissione di un quarto o di un settimo della penitenza ingiunta nel Sacramento, contro prestazioni di certe opere buone. Si tratta quindi di una vera remissione parziale, negli inizi indicata come parte (1/2, 1/3, 1/5, 1/7, ecc.); poi
in misura del tempo che si sarebbe dovuto impiegare per fare la penitenza pubblica, come 1 giorno, 2, 3, 10, 20, 40 giorni; finalmente 1, 2, 3, e più anni. L'i. caratteristica di 1 anno e una quarantena si riscontra durante il sec. XII. Trattasi della penitenza, o pubblica, o anche privata, imposta nel sacramento della Penitenza.
Una specie importante di i. sono quelle dette «delle Crociate», perché aprono largamente la via alla i. plenaria. Il Paulus (op. cit., I, p. 195 sgg.) tesse l'elenco completo, assai istruttivo. Alessandro II (1063), concedette una remissione delle pene per quelli che combattessero i mori, Urbano II, a Clermont (1095), per eccitare i cristiani alla prima Crociata, dichiarò che la partecipazione alla Crociata equivaleva ad una penitenza completa! Lo stesso ripete Eugenio III (1145), mentre Gregorio VIII, introdusse la novità che l'i. completa (plenaria) poteva essere acquistata anche da chi si fa sostituire da un altro o da chi sostiene le spese per un crociato. Queste i. poi si concessero anche per le «crociate», dirette per combattere i mori, i popoli pagani slavi, gli albigesi ecc.
L'i. plenaria, crociata, portò all'idea dell'i. plenaria giubilare (v. GIUBILEO).
4. Lettere di i
La pratica della concessione delle i. si riflette in una folla di documenti, con cui queste vengono concesse. Le lettere usate dalla Cancelleria Apostolica sono numerosissime, ma accanto ad esse, almeno a partire dal sec. XII si trovano lettere di concessioni episcopali e cardinalizie, date specialmente in occasione di dedicazione di chiese, e più tardi, come si dirà, per incoraggiare la partecipazione ad opere pie.Le lettere di i. dei vescovi si dividono in due grandi categorie: le lettere semplici e le lettere collettive. Le prime sono concesse a nome di un solo vescovo, le altre a nome di più prelati che si uniscono per dare alla concessione una più grande estensione. Queste ultime sono dette lettere collettive. Il Delehaye, che ne ha formato oggetto di un suo studio, ha compilato un ricco regesto di lettere collettive (cf. H. Delehaye, Les lettres d'indulgences collectives, Bruxelles 1928, pp. 53-67, 71-89, 91-98). Come i vescovi, i cardinali avevano il diritto d'accordare i. e ne usarono nei limiti del loro potere.
Anche qui ci si trova di fronte a due tipi di lettere: semplici e collettive. Tra le lettere semplici un posto speciale occupano le lettere dei nunzi e dei cardinali legati per l'interesse storico che hanno in rapporto alle missioni svolte dai medesimi.
Intanto, mentre la prassi delle i. era già molto avanzata, anche la teologia e la dottrina canonistica incominciarono ad interessarsene. Abelardo, p. es., è nettamente contrario all'istituto delle i. I primi scolastici sono discordanti e non formulano ancora una soddisfacente dottrina dell'i. Bisognava che venissero ulteriori sviluppi.
5.
I. plenarie in pericolo di morte e per i defunti
Per
INDULGENZE - Lettera collettiva d'i. concesse da alcuni vescovi alla cappella di S. Maria di Purgstall, diocesi di Trento, Avignone 28 marzo 1330.
individuali: si concede l'elezione di un sacerdote come confessore in pericolo di morte con facoltà di applicare l'i. plenaria.
Ma i fedeli avevano già incominciato ad applicare le i., loro concesse, anche alle anime dei defunti. Si può constatare che verso il 1350 l'uso di applicare le i. giubilari, delle Crociate, della «Porziuncola», ai defunti era molto diffuso. Le autorità ecclesiastiche invece non concedono ancora tali i.; vi è però l'uso di concedere una i. ai vivi nel caso che pregassero per i defunti. Soltanto nel 1457 Calisto IV concesse al re Enrico IV di Castiglia una i. plenaria per i vivi, e per quelli che pagassero 200 maravedi per la Crociata contro i Mori, una i. per i defunti. Ma la bolla restò sconosciuta fuori della Spagna, ove, del resto, destò non poca meraviglia. Sisto IV (1476) concesse per la cattedrale di Saintes (Francia) una bolla, valevole per 10 anni, con i. plenaria per i vivi, e, «in modum suffragii», anche per i defunti, bolla che provocò lunghe dispute circa la facoltà del papa di poter esercitare una giurisdizione oltre tomba; ma la dottrina comune prese la direzione verso la spiegazione attraverso un atto di suffragio, offerto a Dio, e non attraverso un atto di giurisdizione come per i vivi. Una difficoltà si trovò anche nella misura dell'applicazione delle i. ai defunti, se cioè l'applicazione seguisse con certezza, o soltanto secondo la benigna accettazione di Dio; quest'ultima tesi prevalse.
Quanto alla dottrina generale circa le i., la difficoltà principale fu nel trovare il motivo per cui si poteva concedere una i. Questo si cercò nella misericordia di Dio, nel valore delle preghiere della Chiesa, nei meriti dei santi. Alcuni credettero piuttosto di poter parlare di una specie di supplenza nelle opere della Chiesa militante, cioè una specie di compensazione; ma Ugone di Santo Caro O. P. (ca. 1230), propose invece l'idea di un tesoro di meriti a disposizione della Chiesa, costituito dagli immensi meriti di Cristo, e dall'incommensurabile cumulo dei meriti dei santi: tesi che poi prevalse e fu solidamente dimostrata dai grandi scolastici, Alberto Magno e Tommaso d'Aquino, e che costituisce ancora il fulcro della spiegazione delle i.
6. Stima delle i. - Un aspetto delle i. nel medioevo merita una speciale menzione. La pietà dei fedeli sapeva stimare il valore delle i., tanto più quanto più rare erano ancora. D'altra parte, la pietà modievale si esplicò in una quantità innumerevole di devozioni particolari, di confraternite ed associazioni di mestieri, e tutto ciò diede occasione a domandare sempre nuove i. per quasi imbalamare tutta la vita religiosa con le i. Il cantoro del Salve Regina, il recitare dell'Angelus (prima concessione per la sera: Giovanni XXII nel 1318, nel 1327 per Roma), il pregare per i defunti nei cimiteri, la visita a certe sacre immagini o reliquie, l'ascoltare la predica, l'accompagnamento del Santissimo ai malati, nella festa del Corpus Domini, e in tante altre occasioni, l'assistenza alla Messa, alla celebrazione di patroni, di dedicazioni di chiese, di anniversari, la visita di certe chiese, altari, cappelle, santuari, i convegni delle confraternite: tante cose erano impreziosite da i. e la pietà dei fedeli andava in cerca di sempre nuove e più ricche i. Da qui l'origine delle tante falsificazioni. Ma c'è di più. Le i. furono annesse a molte opere non semplicemente buone, ma di pubblica utilità, religiosa e civile. Non c'è quasi chiesa che non sia stata costruita in parte con le entrate di i., concesse per la costruzione o il restauro; la grandiosa attività architettonica e artistica del medioevo si spiega, in non poca parte, da qui. Ma anche ospedali, lebbrosari, ospizi, scuole furono costruite con l'aiuto delle entrate di i. speciali. Celebre e nota la costruzione di molti ponti, anche da parte di confraternite, di strade e comunicazioni. Alle volte persino per opere di bonifica si concedette l'i. Questo aspetto delle i., come veicolo efficace di cultura e civilizzazione, merita ogni elogio.
7. Abusi. - Ma la concessione dell'i. in connessione con una elemosina diede purtroppo anche origine a deplorevolissimi abusi. Avuta una volta una i. legata ad un contributo per una certa opera, si mandarono i quaestores, per raccogliere l'elemosina. Purtroppo la predicazione di molti quatori eccedette di molto (per incuria, o per astuzia) la verità dogmatica; alcuni osarono promettere persino la liberazione delle anime dannate dall'inferno. Ma c'era un altro aspetto delle i., legate ad entrate di elemosine. Si incominciò a permettere ai re e principi cattolici, prima in occasione delle Crociate, di poter servirsi di una più o meno notevole parte delle entrate, guadagnate con l'elemosina dovuta per fruire delle i. Simili permessi furono poi largamente concessi per molte altre imprese, e i principi non furono sempre troppo scrupolosi. Nota l'i. per la costruzione del nuovo S. Pietro a Roma. Il principe di Sassonia-Wittenberg, poi grande fautore di Lutero, raccoglieva reliquie quanto più poteva, per servirsi delle ricche elemosine, versate nella visita alle medesime per avere l'i. Nessuno nega l'esistenza di abusi e per di più gravi. Ma d'altra parte l'autorità ecclesiastica tentò, forse non sempre con la dovuta energia, di raffrenare il male. Purtroppo, soltanto dopo l'accanità lotta protestante contro le i., il Concilio di Trento soppresse per sempre la questua delle i.
Già il IV Concilio Lateranense (1251) represse alcuni abusi circa le i. e specificò la misura delle concessioni, stabilendo per la consacrazione di chiese e l'anniversario non più di un anno, per altre occorrenze non più di 40 giorni. Ma ben presto questi termini furono superati. E ancora nel medioevo compaettono, in modo straordinario, documenti falsificati con i. superiori ad ogni misura, non solo di centinaia, ma di migliaia di anni.
8. Legislazione tridentina e post-tridentina. - Il Concilio di Trento, dopo quelli di Lione e di Vienna, tornò ad occuparsi delle i., soprattutto in vista della spietata guerra spiegata dai riformatori contro di esse. Nella sess. 21, cap. 9, soppresse l'istituzione dei «questori» cioè dei raccoglitori di denaro per le i. che fece tanto male a causa degli abusi che vi si inserirono, e riservò la pubblicazione di i. ai soli Ordinari; essi possono anche, se occorre, raccogliere, senza compenso alcuno, eventuali elemosine. Finalmente, nella sess. 25°, si emanò il celebre decreto de indulgentis, nel quale, dopo aver definito che la Chiesa ha il diritto di concedere i. da Cristo Signore, si approva di nuovo l'uso delle i. come christiano populo
maxime salutarem, abolendo nuovamente ogni specie di questua in vista di i., e ordina che i vescovi vigilino seriamente nelle proprie diocesi sopra ogni possibile abuso, denunciandolo nei sinodi provinciali, e al Sommo Pontefice.
Dopo il Concilio di Trento Clemente VIII eresse una commissione cardinalizia per occuparsi delle i. secondo la mente del Concilio, la quale continuò sotto Paolo V i suoi lavori, preparando varie bolle e decreti in materia. Ma soltanto Clemente IX creò una vera Congregazione per le i. (e le reliquie), con breve del 6 luglio 1669; nell'apr. 1668 uscirono i primi decreti della medesima. Pio X, con motu proprio del 28 genn. 1904, unì la Congregazione delle I. con quella dei Riti, ma nel 1908, con il nuovo ordinamento della Curia, tutta la materia delle i. passò al S. Ufficio. Benedetto XV però, con motu proprio del 25 marzo 1915, trasferì la sezione delle i. dal S. Ufficio alla Penitenzieria Apostolica, rimandando al S. Ufficio tutto ciò che riguarda la dottrina sulle i. Così fu confermato dal Codice, can. 258 § 2.
Un altro studioso, B. Poschmann, fondandosi sopra il materiale storico del Paulus, continuò l'investigazione soprattutto dal punto di vista della penitenza cattolica e della sua prassi attraverso i secoli, per meglio chiarire ancora la natura dell'i. e la sua, per dir così, legittimità, dimostrando che non è nata da elementi estranei alla prassi e dottrina della Chiesa sulla penitenza, ma che è conforme ad essa, anche se in apparenza si discostava da certe forme usuali nel suo tempo. Si citano subito le sue principali opere: Die abendländische Kirchenbusse am Ausgang des christlichen Altertums, Bonn 1928; Die abendländische Kirchenbusse im frühen Mittelalter, ivi 1930; Poenitentia secunda, ivi 1940; Der Ablass im Lichte der Bussgeschichte, ivi 1948. Nella trattazione dell'argomento si inserti nel 1932 J. A. Jungmann, con la sua poderosa opera: Die lateinischen Bussrten in ihrer geschichtlichen Entwicklung, Paderborn 1932. Altre opere interessanti di una certa importanza sono: A. Gottlob, Kreuzabläse und Almosenablass. Eine Studie über die Frühzeit des Ablasswesens, Stoccarda 1906; E. Göller, Der Ausbruch der Reformation und die spätmittelalterliche Ablasspraxis, Friburgo 1917; H. Delchaye, op. cit. (5 articoli estratti dagli Anal. Boll., 44 [1026], 45 [1027], 46 [1028]). L'opera fondamentale pratica sulle i. è: Die Ablässe, ihr Wesen und Gebrauch, pubblicata la prima volta dal p. F. Beringer, Paderborn 1860, continuata da J. Hilgers e finalmente da P. A. Steinen (15ª ed., 2 voll., ivi 1921-22). Lo Hilgers aveva anche pubblicato un suo studio: Die katholische Lehre von den Ablästen und deren geschichtliche Entwicklung, ivi 1914, nel quale volle riportare l'origine delle i. quanto più in dietro possibile, ma fu fortemente contrastato da Paulus. Nelle grandi enciclopedie francesi: E. Magnin, Indulgenzen, in DThC, VII, coll. 1594-1636; P. Galtier, Indulgenzen, in DFC, II, coll. 718-52; H. Leclercq, Indulgenzen, in DACL, VII, coll. 535-40; gli stessi autori confessano candidamente di aver attinto il materiale per le loro esposizioni dalle opere e dagli articoli di N. Paulus.
2. Letteratura ufficiale circa le i.: uno degli ufficiali della S. Congregazione delle I., il più sacerdote Telesforo Galli, pubblicò nel 1807 una Raccolta di alcune orazioni e più opere indulgenziate dai papi. Morto lui, un altro ufficiale, Luigi Prinzivalle, continuò la pubblicazione, molto stimata. Nel 1854 la 13ª ed. fu dichiarata autentica. Ma soltanto nel 1877 la Congregazione stessa pubblicò come opera sua la Raccolta, che ebbe la diretta approvazione del Sommo Pontefice. La 2ª e 3ª ed. si ebbe nel 1886 e nel 1898. Segui qualche appendice. Finalmente

(fot. Biblioteca Vaticana)
Giuseppe Law
II. NATURA
Secondo l'insegnamento della Chiesa ogni peccato, anche veniale, lascia nell'anima non solo lo stato di colpa ma anche lo stato di pena. Ora il fedele, che confessa i suoi peccati o emette un atto perfetto di contrizione con il proposito di confessarsi, ottiene sicuramente la remissione della colpa e il condono della pena eterna, che segue ogni colpa grave, ma non sempre o almeno non del tutto consegue la remissione della pena temporale, la quale può essere rimessa in questa vita per mezzo delle opere satisfattorie e delle i., oppure dovrà essere rimessa nell'altra vita, in Purgatorio. L'i. pertanto non è remissione della pena eterna, la quale viene condonata unitamente alla colpa, né remissione di colpa sia mortale sia veniale. Né molto meno può dirsi che l'i. sia la remissione dei peccati futuri, come hanno insegnato alcuni protestanti: lo ha dichiarato espressamente papa Eugenio IV in una concessione d'i. a favore della Congregazione di S. Giustina (E. Amort, De origine indulgentiarum, Augusta 1735, p. 136). L'i. invece è un atto di giurisdizione, che suppone lo stato di Grazia e che viene esercitato, pur in diverso modo, sui fedeli vivi e sui defunti. Per i vivi l'i. è concessa per modo di asso-lizione, ossia di remissione per un atto di potestà giudiziale, che porta con sé una soluzione, ossia un pagamento operato con i beni comuni della famiglia cristiana (v. COMUNIONE DEI SANTI). Ai defunti l'i. è applicata per modo di suffragio: i defunti non sono più sottoposti alla giurisdizione della Chiesa, quindi non si può parlare di assoluzione giudiziale, ma solo di suffragio, nel senso che i fedeli pellegrini in questa terra (homines viziores) pongono un'opera buona e mediante l'autorità della Chiesa offrono i meriti satisfattori di Gesù Cristo al Signore pregandolo che voglia accettarli in remissione delle pene, che le anime purganti debbono ancora scontare. Tale remissione di pena opera non solo in foro esterno, davanti alla Chiesa, ma anche in foro interno, davanti a Dio. L'autorità ecclesiastica nel concedere le i. attinge al tesoro della Chiesa, costituito dai meriti satisfattori di Gesù Cristo, ai quali vanno aggiunti quelli della Vergine e dei santi. Ogni opera buona, fatta in stato di Grazia, oltre la parte meritoria, ch'è inalienabile e che dà diritto alla giusta ricompensa, porta con sé la parte satisfattoria, per mezzo della quale si può scontare il debito temporale contratto con il peccato e che può essere ceduta anche agli altri. Tale tesoro viene applicato mediante la Comunione dei santi, in forza della quale la Chiesa trionfante, la purgante e la militante non costituiscono tre società, ma formano un solo corpo, di cui Cristo è il capo ed i fedeli la membra, le quali sono talmente unite dal vincolo dell'amore che i beni della comunità sono come propri di ciascuno e vanno a beneficio dei singoli (I Cor. 12, 12-26).
III. POTESTÀ DI CONCEDERE I
Risiede nella Chiesa, in coloro ai quali è stata commessa la potestà delle chiavi e che perciò per diritto divino hanno il governo della Chiesa. Tale verità, definita dal Concilio di Trento (Denz-U, 989), si deduce dalle parole di Gesù Cristo dirette a s. Pietro: «T'i darò le chiavi del Regno dei cieli... Qualunque cosa sciogliersi in terra, sarà sciolta in cielo» (Mfr. 19, 19). Se la Chiesa può, nel Sacramento della Penitenza, lavare l'anima dalla macchia della colpa, può certamente liberarla anche da un male più leggero, ossia dallo stato di pena.IV. DIVISIONE
Le i. si dividono in: a) plenarie e parziali. È plenaria quella che, secondo la mente del concedente, rimette tutta la pena temporale: può essere però plenaria totaliter o relative secondo le disposizioni di chi l'acquista (can. 926). L'i. plenaria, se non è detto espressamente il contrario, può acquistarsi una sola volta al giorno, anche se le opere prescritte vengono compiute più volte (can. 928 § 1); se può acquistarsi più volte al giorno vien detta toties quoties. Tra le i. plenarie toties quoties è ben nota quella della Porziuncola, concessa per il 2 di ag. L'i. plenaria quotidiana, che suol concedersi per la visita ad una chiesa, va intesa nel senso che può guadagnarsi in qualsiasi giorno, ma una volta soltanto nell'anno (can. 921 § 3). Giubileo (v.) è una indulgenza plenaria arricchita di particolari privilegi dal Romano Pontefice, e differisce dalle altre i. plenarie per le solennità con cui è concesso e per i privilegi da cui è seguita. Queste circostanze estrinseche sono ordinate a rendere più profonde le disposizioni dei fedeli e perciò stesso più sicura, soggettivamente, la remissione di tutte le pene temporali. Si deve pertanto ritenere che il Giubileo non è superiore alle altre indulgenze plenarie quod effectum, ma soltanto quod effectum (cf. F. L. Ferraris, Prompta bibliotheca canonica, IV, Montecassino 1848, p. 280). Parziale è l'i. che rimette soltanto una parte della pena temporale: se non è detto espressamente il contrario, essa può lucrarsi tante volte al giorno quante volte vien compiuta l'opera prescritta (can. 928 § 2); b) personali, reali e locali, secondo che vengono concessedirettamente alle persone o ceto di persone, p. es., a religiosi; oppure sono annesse all'uso di particolari oggetti sacri, p. es., medaglie, corone, ovvero sono concesse per la visita ad un determinato luogo sacro; c) perpetue o temporanee, secondo che sono accordate senza restrizione di tempo oppure sono limitate ad un certo numero di anni; d) i. per i. vivi o per defunti oppure per vivi e defunti. Per alcune i. personali, annesse all'appartenenza all'Azione Cattolica, alle Confraternite ed al Ters'ordini, V. alle rispettive voci. Così pure per alcune principali i. locali (ad es., Via Crucis, altare privilegiato, Porziuncola ecc.), e reali (ad es., quelle annesse alle varie Corone, V. CORONA; agli Scapolari, V. SCAPOLARE; alle medaglie o simili, V. AGNUS DEI; MEDAGLIA ecc.).
V. REQUISITI PER LA CONCESSIONE E L'ACQUISTO DELLE I
Da parte del concedente si richiede che abbia la legittima potestà: distribuire infatti i beni di una società, quali sono le i. rispetto alla famiglia cristiana, spetta a coloro che presiedono alla società medesima. Si richiede inoltre una causa giusta e legittima: chi è infatti preposto alla concessione delle i. non è dissipato ma dispensatore del tesoro della Chiesa.Da parte dell'acquirente si richiede (can. 925): a) che sia battezzato. Possono partecipare dei beni di una società soltanto coloro che ne sono membri: si diviene membri della Chiesa per mezzo del Battesimo; b) che sia in stato di Grazia, almeno quando pone l'ultima opera ingunta: fino a che vi è la colpa, non vi può essere remissione alcuna di pena; c) che sia suddito del concedente (ma se il concedente è il vescovo di una diocesi, possono lucrare l'i. anche tutti coloro che si trovino nel suo territorio: can. 927); d) che abbia l'intenzione, almeno generale, di lucrare l'i.; non è necessario che tale intenzione sia attuale o virtuale: è sufficiente l'abituale; e) che adempia a tutte le condizioni. Quelle che comunemente sogliono imporsi per l'acquisto delle i. plenarie sono: la Confessione, la Comunione, la recita di qualche preghiera secondo l'intenzione del Sommo Pontefice e la visita di una chiesa o di un oratorio pubblico, ovvero, per coloro che legittimamente ne usano, di un oratorio semipubblico.
Quando è prescritta la Confessione, questa va fatta anche da coloro che non hanno coscienza di alcun peccato mortale; essa però può farsi entro gli otto giorni immediatamente precedenti a quello, cui è annessa l'i., o entro gli otto giorni seguenti. Quando, poi, si tratta di i. annesse a più esercizi (tridui, settinari, novene), la Confessione può farsi anche entro gli otto giorni che seguono immediatamente il compimento dell'esercizio. Inoltre: non è obbligatoria in quest'ultimo caso la Confessione per chi si comunica quasi tutti i giorni con retta intenzione, anche se se ne astenesse una o due volte la settimana; né per chi si confessa abitualmente almeno due volte al mese. È eccettuata da questo privilegio la Confessione prescritta per l'acquisto del Giubileo o di i. concesse a modo di Giubileo (can. 931). La Comunione deve essere sacramentale e non basta la spirituale; vale quella ricevuta per Viatico e anche quella pasquale (eccettuato il caso del Giubileo o di i. a modo di Giubileo). Basta sia fatta la vigilia del giorno a cui è annessa l'i.; o nell'ottava che lo segue. Nel caso di i. concesse per tridui ecc., vale per la Comunione quanto fu detto per la Confessione. Non è necessario che la Comunione sia fatta nella chiesa, di cui è prescritta la visita per l'acquisto della i. Con una sola Comunione si possono lucrare parecchie i. plenarie concesse per il medesimo giorno, purché si adempiano le altre condizioni prescritte per ciascuna delle i. che si vogliono acquistare (can. 931). La visita ad una chiesa, quando è prescritta, può farsi dal mezzogiorno della vigilia sino alla mezzanotte del giorno stabilito per l'i. (can. 923). Si richiede di accedere al luogo prescritto con l'intenzione generale o implicita di onorare Dio. Se il luogo delle visite non è prescritto in modo determinato, le persone viventi in una casa religiosa, collegi, convitti, ospedali, ecc., e le persone addette alla loro assistenza o servizio, possono lucrare le i. visitando la cappella dell'Istituto, nella quale soddisfano al precetto festivo (decr. della S. Penitenzieria Apostolica
del 20 sett. 1933, AAS, 25 [1933], p. 446). La preghiera deve essere vocale almeno in parte e non solo mentale (can. 934 § 1), ed è libera a scelta, se non vi sono prescrizioni speciali. Per soddisfare alla clausola «secondo l'intenzione del Sommo Pontefice» basta la recita di un Pater, Ave e Gloria (decr. cit., ibid., p. 446); però trattandosi della i. del «Perdono di Assisi» o di i. toties quoties, per cui si richiede la visita di una chiesa, si dovranno recitare 6 Pater, Ave e Gloria, senza poter sostituire altra preghiera, anche più lunga (decr. della S. Penit. Apost. del 5 luglio 1930, AAS, 22 [1930], p. 363). Da notare, che le preghiere possono essere recitate alternativamente con un compagno, o seguite mentalmente quando sono recitate da un altro (can. 934 § 2); i muti possono acquistare le i. unendosi coi fedeli che pregano e innalzando il cuore a Dio; e le preghiere possono recitarle mentalmente, espresse con i gesti loro propri o percorse sul libro con gli occhi (can. 936). Infine, le i. annesse alle invocazioni e giaculatorie si possono da tutti acquistare con la sola recita mentale (decr. della S. Penit. del 7 dic. 1933; AAS, 26 [1934], p. 35). Quando per causa ragionevole non si può tenere in mano il Rosario o il Crocifisso indulgenziati, si possono acquistare le i., se si porta indosso l'oggetto indulgenziato (decr. S. Penit. del 9 nov. 1933; AAS, 25 [1933], pp. 502-13).
Per l'i. giubilare, V. GIUBILEO. Per altre varie i. apostoliche e non apostoliche, V. le rispettive voci: ATTO EROICO DI CARITÀ; BENEDIZIONE; CROCE, V. IGNAZIO DELLA CROCE.
BIBLI: E. Amort, De origine, progressu ac fructu indulgentiarum, Augusta 1735; I. B. Bouvier, Traité dogmatique et pratique des indulgences, des confrères et du jubilé, 10e ed., Parigi 1855; P. Moccheggiani, Collectio indulgentiarum theologice, canonice et historice digesta, Quaracchi 1897; G. Grimaud, Ordo des indulgences pleuaires approuvé par la S. C. des Indulgences, Parigi 1904; L. Fanfani, De indulgentiis, Torino 1926; A. Lépicier, Le i.: loro origine, natura e svolgimento, Vicenza 1931; J. Lacau, Précieux trésors des indulgences, 10e ed., Torino-Roma 1932; Theologia Mechliniensis, Tractatus de indulgentiis, 5e ed., Malines 1933; G. Demaret, Indulgences à l'usage de tous les fidèles suivies d'une manuel de piété, Parigi 1940; A. Legrand, Florilegium seu fasciculus precum et indulgentiarum, 3e ed., Bruges 1941; V. Heylen, Tractatus de indulgentiis, 6e ed., Malines 1945; S. De Angelis, De indulgentiis. Tractatus quoad earum naturam et usum, 2e ed., Città del Vaticano 1950. Serafino De Angelis