GIUBILEO. - Anno del G. è detto nei libri mosaici, e allegoricamente nei profetici (Fz. 46, 17), l'anno della remissione (Settanta: ἔτος τῇ ἀρχήσεως), che era previsto per ogni 50° anno, e produceva il ripristino della piena normalità sociale, in primo luogo la remissione dei debiti e la liberazione degli schiavi. Nella disciplina penitenziale cattolica il termine fu assunto con significato puramente spirituale, ed implica la remissione dei peccati e la liberazione dalle pene dovute alla giustizia divina.
SONMARIO: I. G. ebraico. - II. G. cristiano ordinario (Anno Santo). - III. G. cristiano straordinario.
I. G. EBRAICO.
Dall'ebr. jöbbel «corno di montone», in quanto l'annunzio del G. era dato dai sacerdoti al suono di un corno di montone. Alla fine dell'ultimo anno di ogni ciclo di 7 anni sabbatici il suono del corno annunciava l'inizio dell'anno cinquantesimo, cioè dell'anno giubilare. Alla fine di ogni settennio si associava l'atto di remissione, il quale comportava che ogni creditore rimettesse, alla lettera «fa cadere», quanto aveva prestato al suo prossimo, al correlligionario. L'anno di remissione comportava anche la liberazione degli schiavi ebrei (Deut. 15, 12). Israele, schiavo, era stato liberato dal Signore (v. GÖEL) e l'esempio di Dio doveva esser seguito dai suoi fedeli.
Al termine di sette settenni, nel settimo mese dell'anno religioso, primo dell'anno civile, che cominciava nella seconda metà del sett., ESPAZIONE (v.), risuonava in tutta la Terra Santa lo squillo della tromba. Si iniziava così, come per ogni anno settimo, un anno sabbatico. «Un giubileo sarà per voi l'anno cinquantesimo: non seminerete, né mieterete le rimesse di quell'anno, né vendemmierete l'incolta vigna, perché è un G., tempo sacro per voi; ma potrete mangiare i prodotti presi dal campo, cioè potrete mangiare i prodotti spontanei che germogliano dalle radici o dai grani caduti l'anno precedente» (Lev. 25, 11 sgg.). Tale prodotto spon-
GIUBILEO
GIUBILEO - Bolla con cui Bonifacio VIII esclude i Colonnesi dalle indulgenze giubilari (22 febbr. 1300).
Archivio capitolare di S. Pietro.
taneo non doveva essere ammassato nei granai, ma poteva esser raccolto alla spicciolata da tutti: dal proprietario, ma anche da chiunque e, naturalmente, in primo luogo dagli indigenti. L'anno settimo e quello giubilare erano così un'applicazione pratica del principio che la terra apparteneva al Signore e quindi a tutti.
L'anno giubilare significava inoltre proclamazione di libertà a tutti gli abitanti del paese e proclamazione di reintegrazione nei beni propri, senza peraltro impedire negli anni precedenti al G. le operazioni di libera compravendita, in quanto le operazioni si compivano tenendo conto della più o meno grande prossimità dell'anno giubilare. Il ripristino dei beni fondiari nell'anno settimo e nell'anno giubilare ed altri istituti giuridici del genere si basavano sul principio che gli abitanti e i proprietari dei campi erano «protetti e accoliti del Signore» (Lev. 25, 23 sgg.).
Con l'istituto del settimo e del cinquantesimo anno «si rimediava allo squilibrio nella ripartizione delle terre e nelle classi sociali. In pratica qualche traccia di queste istituzioni si rileva tra gli Ebrei prima dell'esilio; ma dopo l'esilio non si ha memoria che la legge del G. si sia mai osservata. Invece fu in pieno vigore fino alla distruzione dello Stato giudaico (70 d. C.) l'anno sabbatico» (A. Vaccari).
S. Paolo fa conoscere in I Cor. 7, 20 sgg. le sue idee intorno a schiavi e liberi: non sono il settimo anno o il G. a rendere l'uomo libero, ma la chiamata del Signore.
Eugenio Zolli
II. G. CRISTIANO ORDINARIO (ANNO SANTO).
I. NOZIONI
Nella sua essenza, secondo il concetto teologico, il G. viene definito: una solenne indulgenza plenaria concessa dal romano pontefice con annesse facoltà speciali per i confessori a favore dei fedeli, che lucrano il G.Considerato nella sua durata, ossia l'anno durante il quale può acquistarsi l'indulgenza giubilare, il G. comunemente vien detto Anno Santo; e ciò non solo perché s'inizia, si svolge e si conclude con solenni riti sacri, ma anche perché è destinato a promuovere la santità dei costumi (cost. apost. Infiniti Dei misericordia del 29 maggio 1924, in AAS, 16 [1924], p. 209).
Il G. può essere: ordinario, ossia maggiore, e straordinario, ossia minore; il primo è quello indetto negli Anni Santi; il secondo suole indirsi per qualche avvenimento di particolare importanza.
II. STORIA
Il G., quale fu in uso nella Chiesa dal 1300 in poi, non uscì già formato in tutte le sue parti secondo le prescrizioni preordinate di un superiore ecclesiastico. Sorto sotto l'influsso della devozione popolare, sentì poi attraverso i secoli influssi diversi che ne trasformarono man mano le manifestazioni esteriori, pur mantenendo sempre il suo carattere iniziale. Presupposti necessari ne furono l'indulgenza, della quale il prototipo era quella concessa per la Crociata; il pellegrinaggio ai santuari più venerati e specialmente alle tombe degli apostoli Pietro e Paolo. L'uno e l'altro elemento sono in stretta relazione con il foro penitenziale in ordineChiesa, nel 1389 Urbano VI da Roma stabilì che, a ricordo degli anni della vita mortale di Gesù, il G. si celebrava ogni 33 anni e lo indisse per l'anno seguente; e poiché alla visita delle due Basiliche apostoliche s'era aggiunta quella alla Basilica Lateranense, Urbano decise che si dovesse visitare anche la Basilica Liberiana; sicché così si ebbe il numero completo delle basiliche da visitare. Per la morte di Urbano, fu il suo successore Bonifacio IX a celebrare quel G., nonostante le ire dell'antipapa avignonese. Però si determinò un accorrere di pellegrini anche nel 1400, allo scadere cioè del termine stabilito da Clemente VI, e lo stesso Bonifacio IX confermò il perdono anche per quell'anno. Sebbene i 33 anni di Urbano VI fossero trascorsi da due anni, Martino V, estinto ormai lo scisma e pacificata Roma, nel 1425 celebrò di nuovo il G., e per la circostanza fece aprire la porta santa di S. Giovanni in Laterano; è la prima volta che si fa cenno di una tale cerimonia.
Nonostante le preoccupazioni per il pericolo turco ed il serpeggiare di una pestilenza Niccolò V poté nel 1450 celebrare il G. con solennità e concorso straordinari, e vi diede lustro particolare la canonizzazione di s. Bernardino da Siena, popolarissimo in tutta Italia. Nel 1470 Paolo II pensò di abbreviare ancora il periodo per i futuri G. e lo limitò a 25 anni (Ineffabilis Providentia, 17 apr. 1470: Bullarium Romanum, ed. Torinese, V, Torino 1860, pp. 200-203), perciò il nuovo G. si celebrò da Sisto IV nel 1475, ma non lasciò ceo nella storia. Toccò ad Alessandro VI celebrare il G. nell'anno centenario 1500, e lo preparò con grande cura e proprietà, prescrivendo quel cerimoniato che ancora si osserva nelle linee generali: stabili infatti che si aprisse la porta santa in tutt'e quattro la Basiliche patriarcali; e riservando per sé quella di S. Pietro deputò tre cardinali che, quali legati, aprissero contemporaneamente le altre tre, fissando i riti e le preci.
Nonostante le lotte religiose che turbarono la Chiesa durante il sec. XVI, i G. furono celebrati regolarmente alla loro scadenza; in modo particolare quello del 1575, in pieno fervore di restaurazione religiosa, riuscì solenne per numero di pellegrini, per l'assistenza ad essi prestata, per le processioni, le predicazioni e le speciali prediche di pietà. Si è ormai introdotto anche quel fasto che senza ledere l'interiorità spirituale contribuì a mantenere secondo gli usi del tempo il carattere popolare del G. ebbe sino dall'inizio. E con questo carattere furono poi celebrati i G. nei secoli XVII e XVIII; ma i torbidi creati dalla Rivoluzione Francese e dalle guerre che ne furono la conseguenza impedirono che si celebrasse il G. l'anno centenario 1800; e si dubitò per un momento se lo si dovesse celebrare nel 1825; si pretendevano che lo spirito dei tempi fosse troppo avverso a manifestazioni di tal genere; ma Leone XII superò ogni incertezza ed il G. fu celebrato secondo gli usi tradizionali; ma fu l'unico nel sec. XIX, causa i movimenti politici. Leone XIII volle che si riprendesse nel 1900 la serie nelle forme tradizionali, che furono poi osservate anche da Pio XI nel 1925 e da Pio XII nel 1950.
Il sommo pontefice suole inoltre, chiuso l'Anno Santo a Roma, estendere il G. a tutto il mondo cristiano.
GIUBILEO - Bolla d'indizione del primo G. (22 febbr. 1300), incisa su marmo - Basilica di S. Pietro, atrio.
dell'assoluzione dai peccati e censure più gravi ed alla soddisfazione per la relativa pena canonica. Non si può negare però che non ci sia stato un lontano riferimento anche all'antico G. ebraico, che era però di tutt'altra natura; ma più direttamente ne prepararono il sorgere quei movimenti penitenziali a sfondo giovanistico che si notano, soprattutto in Italia, a partire dal 1260. La sera del primo giorno del 1300 una moltitudine imponente di popolo si precipitò nella basilica di S. Pietro con la convinzione di lucrare una indulgenza straordinaria ed il fenomeno si ripeté nei giorni seguenti. Si fece appello allora ad una antica tradizione, secondo la quale l'anno centenario doveva ritenersi anno di perdono universale; ma nella Curia romana non si trovò ricordo di questo. In ogni modo Bonifacio VIII il 22 febbr. da S. Pietro emanò una bolla per la quale ogni cento anni ci doveva essere G. universale con liberazione da colpa e da pene pro poenitentibus et confessis che avessero compiuto 30 visite, se romani; 15, se forestieri, alle Basiliche Vaticana ed Ostiense. Questo G. ebbe larga risonanza in tutta l'Europa, che inviò a Roma tutte di pellegrini, oggetto delle sollecitudini papali quanto alla tutela ed al vettovagliamento.
Nell'autunno del 1342 una delegazione di Romani chiese a Clemente VI che stava in Avignone di voler concedere il G. ogni 50 anni, per aprire ad un maggior numero di fedeli la possibilità di lucrarlo. Infatti il Papa lo concesse per il 1350; ma egli non si allontanò da Avignone per accorrere a Roma come speravano i Romani; mentre si ripeté lo spettacolo degli innumerevoli pellegrini venuti d'ogni parte a lucrare il perdono.
In pieno periodo di scisma e con la speranza certamente di ricostituire ad unità le spese membra della Chiesa, nel 1389 Urbano VI da Roma stabilì che, a ricordo degli anni della vita mortale di Gesù, il G. si celebrava ogni 33 anni e lo indisse per l'anno seguente; e poiché alla visita delle due Basiliche apostoliche s'era aggiunta quella alla Basilica Lateranense, Urbano decise che si dovesse visitare anche la Basilica Liberiana; sicché così si ebbe il numero completo delle basiliche da visitare. Per la morte di Urbano, fu il suo successore Bonifacio IX a celebrare quel G., nonostante le ire dell'antipapa avignonese. Però si determinò un accorrere di pellegrini anche nel 1400, allo scadere cioè del termine stabilito da Clemente VI, e lo stesso Bonifacio IX confermò il perdono anche per quell'anno. Sebbene i 33 anni di Urbano VI fossero trascorsi da due anni, Martino V, estinto ormai lo scisma e pacificata Roma, nel 1425 celebrò di nuovo il G., e per la circostanza fece aprire la porta santa di S. Giovanni in Laterano; è la prima volta che si fa cenno di una tale cerimonia.
Nonostante le preoccupazioni per il pericolo turco ed il serpeggiare di una pestilenza Niccolò V poté nel 1450 celebrare il G. con solennità e concorso straordinari, e vi diede lustro particolare la canonizzazione di s. Bernardino da Siena, popolarissimo in tutta Italia. Nel 1470 Paolo II pensò di abbreviare ancora il periodo per i futuri G. e lo limitò a 25 anni (Ineffabilis Providentia, 17 apr. 1470: Bullarium Romanum, ed. Torinese, V, Torino 1860, pp. 200-203), perciò il nuovo G. si celebrò da Sisto IV nel 1475, ma non lasciò ceo nella storia. Toccò ad Alessandro VI celebrare il G. nell'anno centenario 1500, e lo preparò con grande cura e proprietà, prescrivendo quel cerimoniato che ancora si osserva nelle linee generali: stabili infatti che si aprisse la porta santa in tutt'e quattro la Basiliche patriarcali; e riservando per sé quella di S. Pietro deputò tre cardinali che, quali legati, aprissero contemporaneamente le altre tre, fissando i riti e le preci.
Nonostante le lotte religiose che turbarono la Chiesa durante il sec. XVI, i G. furono celebrati regolarmente alla loro scadenza; in modo particolare quello del 1575, in pieno fervore di restaurazione religiosa, riuscì solenne per numero di pellegrini, per l'assistenza ad essi prestata, per le processioni, le predicazioni e le speciali prediche di pietà. Si è ormai introdotto anche quel fasto che senza ledere l'interiorità spirituale contribuì a mantenere secondo gli usi del tempo il carattere popolare del G. ebbe sino dall'inizio. E con questo carattere furono poi celebrati i G. nei secoli XVII e XVIII; ma i torbidi creati dalla Rivoluzione Francese e dalle guerre che ne furono la conseguenza impedirono che si celebrasse il G. l'anno centenario 1800; e si dubitò per un momento se lo si dovesse celebrare nel 1825; si pretendevano che lo spirito dei tempi fosse troppo avverso a manifestazioni di tal genere; ma Leone XII superò ogni incertezza ed il G. fu celebrato secondo gli usi tradizionali; ma fu l'unico nel sec. XIX, causa i movimenti politici. Leone XIII volle che si riprendesse nel 1900 la serie nelle forme tradizionali, che furono poi osservate anche da Pio XI nel 1925 e da Pio XII nel 1950.
Il sommo pontefice suole inoltre, chiuso l'Anno Santo a Roma, estendere il G. a tutto il mondo cristiano.
681 GIUBILEO 682
Elenco dei G. degli Anni Santi.
1° 1300 Bonifacio VIII
2° 1350 Clemente VI
3° 1390 Urbano VI, Bonifacio IX
4° 1400 Bonifacio IX
5° 1425 Martino V
6° 1450 Niccolò V
7° 1475 Paolo II, Sisto IV
8° 1500 Alessandro VI
9° 1525 Clemente VII
10° 1550 (Paolo III) Giulio III
11° 1575 Gregorio XIII
12° 1600 Clemente VIII
13° 1625 Urbano VIII
14° 1650 Innocenzo X
15° 1675 Clemente X
16° 1700 Innocenzo XII, Clemente XI
17° 1725 Benedetto XIII
18° 1750 Benedetto XIV
19° 1775 Clemente XIV, Pio VI
20° 1800, non effettuato, Pio VI. 21° 1825 Leone XII
22° 1850, non effettuato, Pio IX
23° 1875, non effettuato con le solite solennità, Pio IX
24° 1900 Leone XIII
25° 1925 Pio XI
26° 1950 Pio XII
III. OBBLIGHI E CERIMONIE
Il G. ordinario ha inizio a Roma dai primi Vespri della Natività del Signore (a ricordo dell'inizio dell'anno a nativitate) dell'anno immediatamente precedente, nel qual giorno ha luogo l'apertura della porta santa della Basilica Vaticana, fatta dal sommo pontefice, mentre nello stesso tempo tre cardinali legati a latere procedono all'apertura delle porte sante delle altre tre basiliche maggiori di Roma, ossia S. Giovanni in Laterano, S. Maria Maggiore e S. Paolo fuori le mura; esso si protrae per tutto l'anno fino ai primi Vespri della stessa solennità del Natale.Perché i fedeli accorrano più numerosi a Roma per lucrare l'indulgenza giubilare, vengono sospese per la durata dell'Anno Santo tutte le indulgenze sia plenarie che parziali (eccettuate soltanto poche) concesse per i vivi, non già quelle concesse per i defunti (cost. apost. Fore confidimus del 10 luglio 1949, in AAS, 41 [1949], p. 337). Che anzi le stesse indulgenze concesse per i vivi possono essere lucrate anche durante tale periodo di tempo, purché siano applicate ai defunti.
Le condizioni solite ad apporsi per l'acquisto del G. ordinario sono la Confessione, la Comunione, la visita a determinate chiese e la recita di alcune preghiere.
La Confessione richiesta è quella attuale; non vale pertanto quella che si richiede per le altre indulgenze plenarie, di cui al can. 931 § 3, né la Confessione annuale ossia pasquale. Non può in nessun modo essere dispensata o commutata, neppure quando il penitente non ha materia necessaria. Se, fatta la Confessione, si ricadesse in peccato mortale prima di aver ultimato l'ultima opera prescritta, la Confessione si deve ripetere solo nel caso che si debba ancora ricevere la Comunione; altrimenti basta un atto di contrizione perfetta. Non vale la Comunione pasquale, a meno che si tratti di chi ha trascurato tale pre-cesso; vale invece se ricevuta per Viatico. Può commutarsi solo nel caso di ammalati impossibilitati a riceverla.
In Roma inoltre bisogna visitare le quattro basiliche maggiori nominate: fuori Roma la designazione delle chiese viene riservata agli Ordinari del

luogo. Nella città episcopale, fra le chiese da visitare deve esservi la chiesa cattedrale; nel resto della diocesi la chiesa parrocchiale. La visita importa l'ingresso in chiesa, a meno che ciò non sia impedito o per la moltitudine o per la c
luogo. Nella città episcopale, fra le chiese da visitare deve esservi la chiesa cattedrale; nel resto della diocesi la chiesa parrocchiale. La visita importa l'ingresso in chiesa, a meno che ciò non sia impedito o per la moltitudine o per la chiusura delle porte, nel qual caso basta pregare davanti alla chiesa.
Speciali facoltà sono concesse agli Ordinari locali a favore di coloro, che sono impediti dal compiere tali visite, ad es., le suore, gli ammalati, i carcerati, ecc., o che compiono tali visite collettivamente.
Le preghiere da recitarsi non sono determinate, ma lasciate a scelta dei singoli, a meno che il documento pontificio non disponga diversamente, com'è avvenuto nel G. del 1950, per il quale sono state tassativamente stabilite (cost. apost. Jubileum maximum del 26 maggio 1949, in AAS, 41 [1949], pp. 258-59). Tali preghiere devono essere vocali, non soltanto mentali e, di solito, vanno recitate durante la visita alle chiese determinate. Quando viene imposto il digiuno, si deve osservare quanto è disposto dal can. 1250; non sono pertanto comprese le uova né i latticini, purché non si tratti del tempo quaresimale. A tale digiuno sono tenuti tutti, anche quelli che per ragione dell'età o per altri motivi ne sono dispensati, ad es., gli operai. Per coloro quindi, che non possono digiunare, occorre la commutazione. All'elemosina sono parimenti tenuti tutti, anche i poveri, che vogliono lucrare il G. Esa può essere commutata e può essere fatta da altri, ad es., dal marito per la moglie, dal padre per i figli, dal padrone per i servi, dal ricco per il povero.
Nel G. ordinario a determinati confessori vengono concesse speciali facoltà, in forza della quali essi possono commutare o ridurre le opere ingiunte per l'acquisto del G., assolvere dai peccati riservati e dalle censure, commutare i voti, dispensare dalle irregolarità e dagli impedimenti in favore dei fedeli, che hanno l'intenzione di lucrare il G. (cost. apost. Decessorum Nostrorum del 10 luglio 1949, in AAS, 41 [1949], p. 340).
Quante volte possa lucrarsi il G., dipende dalla volontà del sommo pontefice.
III. G. CRISTIANO
STRAORDINARIO.
Oltre i G. or-
dinari degli Anni
Santi, sin dal sec.
xvi invalse l'uso di
indire G. straordi-
nari per ottenere,
mediante preghie-
re, digiuni, opere
buone e frequenza
ai SS. Sacramenti,
aiuti particolari da
Dio in momenti
difficili o delicati
sia per la Chiesa
universale come per
oppure per l'inizio di un pontificato (nel sec. XX
gli inizi dei pontificati non hanno più avuto G.).
La durata di questi G. era varia (da pochi giorni
a due settimane, a qualche mese, a un anno) ed è
sempre determinata nella costituzione apostolica che
li indice. L'inizio tanto nell'Urbe quanto fuori era
caratterizzato generalmente da una solenne proces-
sione mattutina di penitenza; a Roma vi parteci-
pava il papa con tutta la sua corte, di frequente essa
muoveva da S. Maria degli Angeli e terminava a
S. Maria Maggiore. Fra le opere erano prescritte:
la visita alle 4 basiliche o a qualche altra chiesa a
seconda dei casi, preghiere speciali, digiuni (tre
giorni: mercoledì, venerdì e sabato), elemosine, Con-
fessione e Comunione. Ai confessori erano concesse
ampie facoltà («semel tantum» per ogni penitente)
anche ca. i casi contemplati nella bolla che si leggeva
«die Coenae Domini» (v. BULLA IN COENA DOMINI)
e i religiosi e le religiose potevano scegliersi, senza
licenza del Superiore, il loro confessore. Fuori Roma
la pubblicazione del G. era riservata all'Ordinario il
quale ne doveva stabilire le modalità contingenti.
L'indulgenza plenaria «ad instar» o «per mo-
dum», oppure «in forma Iubilaei» che di per sé
non è che una consueta indulgenza plenaria, quando
non le sono annessi i particolari privilegi giubilari,
cioè le facoltà speciali ai confessori, non può con-
siderarsi propriamente G. straordinario, come l'in-
dulgenza «in forma iubilaei» concessa da Grego-
rio XVI (cost. Catholicae religionis, 22 febbr. 1842)
per invitare i fedeli a pregare per le tristi condizioni
della Chiesa in Spagna, senza punto accennare ai
detti privilegi. Diventa tale invece quando il pon-
tefice la promulga in modo solenne con i predetti
privilegi che sono sempre indicati nella costituzione
pontificia.
Esistono anche alcuni G. straordinari locali: in
S. Giacomo di Compostella, quando il 25 luglio
cade di domenica (cf. Leone XIII, Ubi primum,
1 nov. 1884); nella chiesa primaziale di Lione, quando
la festa di S. Giorgio cade il Venerdì Santo e quella del
Corpus Domini coincide con la festa di S. Giovanni
Battista, titolare della chiesa primaziale, il che accade
una volta ogni se-
colo; l'ultimo, nel
1943, riuscì gran-
dioso (cf. A. Sa-
chet, Le grand jubilé
séculaire de St-
Jean de Lyon, 1451,
1546, 1666, 1734,
Lione 1886, anno
giubilare); nella
chiesa di Notre-
Dame di Le Puy
quando l'Annun-
ciazione (25 marzo)
coincide con il Ve-
nerdì Santo; l'ulti-
mo ha avuto luogo
nel 1932 (cf. A.
Boudon, Le grand
pardon de N.-D. et
l'église du Puy 992-
1921, Le Puy 1921,
anno giubilare). Si
credeva pure nel
tardo medioevo e
più tardi ancora che si potesse lucrare una particolare
indulgenza plenaria a Montmajour e a Comminges
quando la festa dell'Invenzione della Croce cadeva di
venerdì, e a Einsiedeln quando la festa della dedica-
zione della Chiesa (14 sett.) cadeva di domenica (cf.
N. Paulus, Geschichte des Ablasses im Mittelalter, I,
Paderborn 1922, p. 137; II, ivi 1923, pp. 19, 327;
id., Geschichte des Ablasses am Ausgange des Mittelal-
ters, ivi 1923, pp. 161, 188).
L'elenco dei G. straordinari che segue è stato
compilato sul Bullarium Romanum (le lacune delle
varie edizioni sono causa di molte incertezze) e sugli
Acta di Gregorio XVI, Pio IX, Leone XIII e Pio X. S'intende che il G. straordinario è universale quando
non ci sono altre specificazioni; per ogni G. si indica
la costituzione pontificia con la relativa data (fuori
Roma il G. era indetto soltanto quando il vescovo rice-
veva la costituzione, talvolta solo molto tempo dopo,
tantoché certi G. fuori Roma furono celebrati soltanto
l'anno seguente) e il motivo della sua concessione.
Pio IV. Spiritus Omnipotenti Dei, 15 nov. 1560:
preghiere per la prosecuzione del Concilio di Trento (cf.
St. Ehes, Concilium Tridentinum, VIII [V degli Acta], Fri-
burgo in Br. 1919, pp. 100-102). Da notare che l'indul-
genza non è detta «in forma Iubilaei», però Pio IV le ha
annesso i privilegi giubilari per le facoltà ai confessori.
Pio V. Cum gravissima, 9 marzo 1566: unione dei
fedeli e difesa della cristianità contro i Turchi.
Sisto V. Virium nostrarum, 25 maggio 1585: inizio
del pontificato.
Clemente VIII. Quam semper cordi, 23 maggio 1596:
per la Francia: conservazione della fede cattolica nel
Regno. — Omne datum, 26 febbr. 1599: per i sudditi
di Filippo III di Spagna: giusto e fedele governo del
Regno.
PAOLO

