Enciclopedia Cattolica vol. VI, 1951 Diritto canonico e civile Questioni particolari

INIBIZIONE

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INIBIZIONE. - Dal verbo latino inhibere, trattenere, frenare. Presso i giuristi conservò il suo significato etimologico, e fu usata ad indicare l'impedimento coatto dell'esercizio del diritto (cf. 1, X, 3, 2) ed indicò spesso l'azione del giudice, che proibisce un atto o l'esercizio di un dato diritto (p. es., il giudice d'appello che proibisce l'esecuzione della sentenza di primo grado).

Nell'attuale legislazione canonica l'inhibitio iuris - che è l'antica sequestratio impropria -, di cui si ha un residuo nel can. 1699 § 3, consiste nella temporanea proibizione emessa dal giudice di usare di un diritto controverso, onde evitare di recar pregiudizio al diritto altrui. Perciò inibire è proibire l'exercitium iuris; proibizione che non ha carattere di pena, ma di cauzione (v. SEQUESTRO).

Oggetto di tale proibizione o i. può essere qualsiasi diritto. Differisce dal sequestro per la mancata privazione del possesso della cosa, che nel sequestro viene affidata a terzi.

Il sequestro, inoltre, ha come oggetto diretto la res, l'i. invece ha come oggetto proprio e diretto l'esercizio di un diritto. Propriamente perciò si dice che l'i. consiste in un non facere.

L'i. può anche essere imposta su richiesta di parte; occorre allora: 1) che venga dimostrato il possesso del diritto, di cui si vuole l'i. (can. 1672 §§ 1-2; è sufficiente il fumus bonis iuris e non è necessaria una dimostrazione piena); 2) che sussista il pericolo del danno qualora non venga ordinata l'i. e che nessun altro rimedio esista a tutela del diritto conteso (can. 1674).

Così, pendente il processo sul valore del matrimonio, può proibirsi e inibirsi l'uso del matrimonio stesso o ordinarsi la separazione dei coniugi (cf. X, IV, 1, 14; S. C. de Sacramentis, Instructio d. 15 Augusti 1936, art. 63); così, anche dopo due sentenze a favore della nullità matrimoniale, se il difensore del vincolo ha appellato in tempo utile, qualora fosse stato attentato un nuovo matrimonio, il giudice dovrà ex officio, o per richiesta dello stesso difensore del vincolo, ordinare la inhibitio exercitii iuris (cf. loc. cit., art. 223, can. 1672 § 3).

Nelle cause di pubblico interesse sia il promotore di giustizia come il difensore del vincolo possono chiedere l'i. dell'esercizio del diritto controverso ed il giudice può ordinarla anche d'ufficio (can. 1672 § 3).

Bibliografia3 opere
BIBL.: Wernz-Vidal, VI, pp. 244-54; F. Roberti, De processibus, I, Roma 1941, pp. 658-63; M. Lega-V. Bartecetti, Commentarius in indicia ecclesiastica, I, ivi 1950, pp. 389-95.

Vincenzo Fagiolo

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Di Vincenzo Fagiolo

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Testo originale: Enciclopedia Cattolica, vol. VI (1951), col. 2012.

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vol. 6, coll. 2011–2012

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Fagiolo, Vincenzo. “Inibizione.” In Enciclopedia Cattolica, vol. VI, col. 2012. Città del Vaticano: Ente per l’Enciclopedia Cattolica e per il Libro Cattolico, 1951. https://azioneromana.com/it/article/inibizione.

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Fagiolo, Vincenzo. “Inibizione.” Enciclopedia Cattolica, vol. VI, Ente per l’Enciclopedia Cattolica e per il Libro Cattolico, 1951, col. 2012. Azione Romana, https://azioneromana.com/it/article/inibizione.

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