CONIUGI, DIRITTI E DOVERI dei. -
I. PRINCIPI GENERALI
matrimonio (v.) vi è quello che i teologi e i canonisti sogliono chiamare la individua vitae consuetudo o anche ma-trimonium in facto esse, ossia quel complesso di diritti e doveri dei c., che discendono dai fini e dai beni del matrimonio, e che caratterizzano lo stato coniugale.1. Doveri reciproci dei c
I principali doveri mo-rali che ciascuno dei c. ha verso l'altro, sono:a) il dovere del reciproco amore (cf. Eph. 5, 25-28; Col. 3, 19; I Tim. 2, 15); dovere grave, che im-pone di amare il c. più dei genitori e dei figli;
b) il dovere della reciproca assistenza materiale e spirituale (cf. Gen. 2, 18);
c) il dovere della fedeltà (cf. I Cor. 7, 4), da cui consegue che ogni atto di lussuria, sia esterno sia soltanto interno, commesso da uno dei c. (anche se vi fosse il consenso dell'altro) con una terza per-sona o avente per oggetto una terza persona, par-tecipa della natura dell'adulterio; anche questo dovere è sanzionato giuridicamente, sia dalla Chiesa che dallo Stato, che puniscono l'adulterio (v.), e considerano come causa di separazione personale (vedi qui ap-presso) l'adulterio e altre gravi violazioni della fedeltà;
d) il dovere di prestarsi al compimento del-l'atto coniugale e degli atti con questo connessi.
Quest'ultimo dovere, grave per sua natura, è cor-relativo al diritto che con il matrimonio ciascuno dei due contraenti acquista sul corpo dell'altro relativa-mente appunto all'atto coniugale e agli altri atti con questo connessi (cf. I Cor. 7, 3-4). Tale diritto e corrispondente dovere è perpetuo ed esclusivo (cf. can. 1111): perpetuo in quanto non solo sorge ap-pena il matrimonio sia stato celebrato, ma non si estingue mai finché dura il matrimonio; esclusivo, in quanto non può in alcun caso spettare ad altri fuorché al c.
La perpetuità di questo diritto e dovere non esclude però che, per cause varie, possa l'esercizio di esso esser temporaneamente sospeso o anche per-dersi in perpetuo, o che comunque i due c. possano, purché d'accordo e concorrendo determinate con-dizioni, astenersi dall'esercitarlo, ferma però rima-nendo in ogni caso l'esclusività di esso.
Prima del CIC, era in vigore una decretale di Alesan-dro II, data tra il 1187 e il 1197 (c. 7, X, III, 32), che dava a ciascun c. il diritto di rifiutare l'atto coniugale nei primi due mesi dopo la celebrazione del matrimonio, per riservarsi di entrare in un Ordine religioso, prima che ciò divenisse impossibile per l'avvenuta consumazione del matrimonio. Ma la norma data dalla suddetta decretale non è stata riprodotta nel CIC, che anzi ha esplicitamente affermato (can. 1111) che i diritti e i doveri coniugali sorgono appena celebrato il matrimonio; e il coniugato non può essere ammesso al noviziato religioso (can. 542 n. 1), salvo dispensa pontificia; se però il matrimonio non è stato consumato, e uno dei due viene, con la suddetta di-spensa, ammesso al noviziato e poi emette professione solenne, il matrimonio si scioglie ipso iure (can. 1119).
Parimenti è cessato come norma di diritto divino (con il cessare della legge mosaica) il divieto contenuto in Lev. 20, 18 sgg., che però in vari tempi e luoghi, soprattutto nei primi secoli della Chiesa, è stato riprodotto in leggi eccle-sistiche, ormai da vario tempo abrogate.
Viceversa vale tuttora, avendo carattere dottrinale, la dichiarazione del S. Uffizio (4 marzo 1679) che sia peccato (s'intende, veniale) l'opus coniugii ob solam voluptatem exercitum » (Denz-U, n. 1159).
Poiché l'osservanza di tali doveri è difficile se i c. non abitano nella stessa casa, di regola essi hanno anche l'obbligo della coabitazione (cf. art. 143 del Codice civile italiano), salvo che vi sia giusto motivo di separazione (vedi qui appresso). La coabitazione è detta dai canonisti communio mensae, tori et habita-tionis.
La legge civile, obbligatoria anche in coscienza se non è contraria al diritto divino, mentre impone ai c. il triplice obbligo della coabitazione, della fedeltà, e dell'assistenza (art. 143 del Codice civile italiano), e considera il c. obbligato prima di ogni altro a pre-stare gli alimenti (art. 433; e V. ALIMENTI), commina sanzioni civili e penali contro le più gravi violazioni di tali obblighi.
Oltre a quanto si dirà circa le sanzioni civili, è da ricor-dare che il Codice penale italiano punisce con la reclusione fino ad un anno o con una multa (attualmente da lire 8000 a 8000) « chiunque, abbandonando il domicilio domestico o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assi-stenza inerenti... alla qualità di c. »; con entrambe le pene
chi «fa mancare i mezzi di sussistenza... al c., il quale non sia legalmente separato per sua colpa» (art. 570); con la reclusione da 1 a 5 anni (o più gravemente se ne deriva lesione personale o morte) chi maltratta il c. (art. 572); con pene varie, secondo i casi, adulterio (v.).
2. Doveri del marito verso la moglie
Dal dovere generico della reciproca assistenza, discende in particolare per il marito l’obbligo, morale e giuridico, di proteggere la moglie, di tenerla presso di sé e di somministrarle tutto ciò che è necessario ai bisogni della vita in proporzione delle proprie sanze; mentre la moglie ha l’obbligo di contribuire al mantenimento del marito, solo se questi non ha mezzi sufficienti (art. 145 del Codice civile italiano).Se però la moglie, allontanata senza giusta causa dal domicilio coniugale, rifiuta di ritornarvi, rimane sospeso l’obbligo del marito di provvedere al mantenimento di lei (art. 146 del Codice civile).
Invece l’obbligo di mantenere, educare, e istruire la prole spetta ad entrambi i c., in proporzione delle loro sostanze (art. 148 del Codice civile).
Gli obblighi, sopra enunciati, del marito verso la moglie, subiscono necessariamente qualche modifica in caso di separazione (vedi appresso); e anzi il c., per colpa del quale è stata pronunziata la separazione, perde ogni diritto verso l’altro, ad eccezione del diritto alla fedeltà, che peraltro in tal caso non suole essere riconosciuto in pieno (o almeno sancito) dalle leggi dello Stato (v. ADULTERIO), e del diritto agli alimenti (v. ALIMENTI), al quale viene ridotto il diritto al mantenimento (cf. art. 156 del Codice civile).
3. Potestà maritale
L’uomo acquista con il matrimonio la cosiddetta potestà maritale, che gli deriva dall’essere il capo della famiglia (non potendo logicamente la famiglia avere due capi). Il contenuto di tale potestà non è determinato dalla Chiesa, salvo che per alcuni pochi effetti che si esplicano nell’ambito del diritto canonico; per il rimanente valgono le leggi civili, che, in quanto non siano contrarie al diritto divino e in particolare non invadano il campo di competenza della Chiesa, obbligano anche in coscienza.Nel diritto italiano, soppresso con la legge 17 luglio 1919 n. 1176, l’istituto dell’autorizzazione maritale (che, per gli artt. 134-37 del vecchio Codice civile e per altre disposizioni, era ordinariamente necessaria alla moglie per alcuni atti eccedenti l’ordinaria amministrazione e per l’esercizio del commercio), la potestà maritale si è ridotta all’essere il marito capo della famiglia e al diritto (che è insieme anche un dovere) del marito di fissare, dove crede opportuno, il domicilio coniugale (art. 144 e 153 del codice civile); donde deriva per la moglie l’obbligo, morale e giuridico, di abitare in tale domicilio (sono previste sanzioni civili e penali per la violazione di questo obbligo; artt. 146-51 del Codice civile; art. 570 del Codice penale), salvo che sussista giusto motivo per allontanarsi e di sussistenza (art. 29), pur proclamando che «il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei c.», ammette tuttavia che la legge stabilisca dei limiti «a garanzia dell’unità familiare»; e perciò sono da ritenere conformi alla Costituzione stessa le norme vigenti in materia di potestà maritale.
4. Doveri della moglie verso il marito
Oltre ai doveri già visti, la moglie deve obbedire al marito, in quanto questi le dia ordini ragionevoli, e necessari o utili a lei stessa, al marito, o alla prole, e in genere al governo della famiglia.Questo dovere di obbedienza è più volte ricordato da s. Paolo, talvolta esplicitamente (Eph. 5, 24; Col. 3, 18), talvolta implicitamente (I Cor. 11, 3-9; Eph. 5, 22-23; cf. anche I Petr. 3, 1).
5. Condizione giuridica della moglie
La moglie, dice il can. 1112, diviene partecipe della condizione giuridica del marito, agli effetti canonici, salvo i casi in cui la legge dispone altrimenti. Applicazioni o temperamenti di questo principio sono le norme che stabiliscono: che la moglie, che non sia separata dal marito, QUASI DOMICILIO (v.) dove lo ha questi, quasi-domicilio (v.) diverso, mentre se è separata può anche avere un proprio domicilio (can. 93); che essa, se è di diverso rito, può, nel contrarre matrimonio o dopo, passare al rito del marito (can. 98 § 4); che essa può scegliere il suo luogo di sepoltura, indipendentemente dal marito (can. 1223 § 2).Le legge italiana stabilisce che la moglie segue la condizione civile del marito e ne assume il cognome (art. 144 del Codice civile); che conserva anche la vedova (art. 149 del Codice civile); ma, in caso di separazione, secondo le circostanze, il tribunale può vietargliene l’uso (art. 156 del Codice civile).
6. Rapporti patrimoniali tra c
Le leggi civili (anche qui obbligatorie in coscienza, se non sono contrarie alla legge divina) disciplinano inoltre il regime patrimoniale della famiglia, che può essere di varie specie, di cui le principali sono: la separazione dei beni, la comunione dei beni tra c., la dote; a questi si aggiunge in qualche legislazione il patrimonio familiare, o qualche altra forma di regolamento patrimoniale.La separazione dei beni consiste in ciò, che tanto il marito quanto la moglie conservano ciascuno la proprietà e l’amministrazione dei propri beni, compresi quelli che acquistino durante il matrimonio.
La comunione dei beni o degli utili importa che tutti o una parte dei beni o degli utili propri di ciascun c. divengono di proprietà comune di entrambi.
La dote si ha quando la moglie, o altri per lei, apporta al marito dei beni destinati a sostenere gli oneri economici che gli provengono dallo stato coniugale. Tali beni, per il fatto di esser costituiti in dote, divengono inalienabili (salva l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria) e impignorabili. La costituzione di dote cessa con lo scioglimento del matrimonio.
Il patrimonio familiare ha molte analogie con la dote, ed è molto variamente regolato dalle singole legislazioni. Nella legge italiana il suo principale carattere distintivo dalla dote sta in ciò, che esso non cessa se non quando l’ultimo dei figli nati dal matrimonio ha raggiunto la maggiore età e il matrimonio sia sciolto.
Le leggi civili sogliono richiedere forme solenni (generalmente, almeno l’atto pubblico) per i contratti con cui viene costituito uno di questi regimi patrimoniali della famiglia. E di regola stabiliscono anche che uno di questi è considerato regime legale, nel senso cioè che, in mancanza di contratto o per la parte di beni non considerata nel contratto, vige tale regime: in Italia il regime legale è la separazione dei beni.
I vari regimi possono, com’è evidente, anche coesistere, quando ognuno di essi non riguardi tutti i beni dei c. Anzi la dote e il patrimonio familiare non assorbono mai tutti i beni, ma coesistono con la separazione o con la comunione: quando è stata costituita la dote, e la moglie ha beni propri che si trovino in regime di separazione, questi si chiamano beni parafrenali.
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CINQUI - CONONE
giac moralis, II, 26a ed., Innsbruck-Lipsia 1939, pp. 261-63 e 361-64; IV, ed. 31a, ivi 1940, pp. 68-104; E. Genicot-I. Salmans, Institutiones theologiae moralis, 16a ed., Bruxelles 1946; I, pp. 278-79; II, pp. 491-507; F. M. Cappello, Tractatus canonico-moralis de Sacramentis, V, 5a ed., Torino-Roma 1947, pp. 791-817. Monografie: H. Borsinger, Rechtsstellung der Frau in der katholischen Kirche, Paderborn 1930; R. Le Picard, La communauté de la vie conjugale, Parigi 1930; R. Plus, La morale cattolica del matrimonio, trad. C. Testore, 2a ed., Torino 1944. Curiosità storico-canonistiche si possono leggere in F. Vassalli, Del «ius in corpus», del debitum coniugale, e della servitù d'amore, Roma 1944.
II. SEPARAZIONE PERSONALE DEI C
Consiste nella cessazione o sospensione dell'obbligo di coabitazione dei c.Nel Vangelo è contemplata la separazione per adulterio (Mt. 5, 31-32; 19, 9); S. Paolo la ammette per una causa legittima (I Cor. 7, 11-12), e il Concilio Tridentino ne ha confermato la liceità (sess. XXIV, can. 8; Denz-U, n. 978). Trattandosi di un istituto che riguarda effetti inseparabili dal matrimonio, la competenza a legiferare e a giudicare in questa materia spetta di per sé alla Chiesa.
Il CIC regola (can. 1128-31) la separazione totale dei c. cioè dal letto, mensa ed abitazione, che è diversa dalla parziale, che di questi elementi comprende solo alcuno. La separazione può, inoltre, essere perpetua o temporanea, e per mutuo consenso o per colpa di un solo c.
La separazione perpetua per mutuo consenso è ammessa dai canonisti soltanto nel caso che uno dei c. riceva gli Ordini Sacri (can. 987) o entri in un Ordine religioso (can. 542).
Per adulterio di un c. è ammessa la separazione totale perpetua (can. 1129), a condizione che ne sia colpevole, l'adulterio sia moralmente certo, sia stato consumato, non sia stato provocato né approvato dall'altro c., non sia stato compensato con uguale colpa, non sia stato condannato espressamente o tacitamente. Il § 2 del can. 1129 statuisce che si ha il condono tacito, quando il c. innocente, accertato moralmente l'adulterio, «cum altero coniuge sponte, maritali affectu, conversatus fuerit»; e che tale condono si presume, se il c. innocente non ha scacciato, abbandonato o accusato legittimamente l'adulterio entro sei mesi dal giorno in cui è venuto a conoscenza del fatto. Il c. innocente può separarsi dall'adulterio anche di propria autorità, senza che sia necessaria la sentenza del giudice, soltanto se l'adulterio sia certo o notorio. Egli non è tenuto in nessun modo a ristabilire la vita coniugale; può però farlo, salvo che nel frattempo il c. colpevole, con il consenso dell'altro, sia stato ordinato in sacris o abbia abbracciato la vita religiosa (can. 1130).
Il can. 1131 è enunciata alcune cause di separazione temporanea, che deve essere pronunziata dall'Ordinaro del luogo, o può essere effettuata d'iniziativa del c. innocente se vi sia la certezza dell'esistenza della causa e il pericolo nel ritardo della separazione. Le cause enunciate a mo' d'esempio nel canone sogliono essere riunite nei seguenti gruppi: adulterio spirituale («si alter coniux sectae acatholicae nomen dederit, si prolem acatholica educaverit, si vitam criminosam et ignominiosam ducat»), pericolo per l'anima («si grave... animae... periculum alteri facessat»), pericolo per il corpo («si grave... corporis periculum alteri facessat»), estrema difficoltà di proseguire la vita comune per sevize. In questi casi la vita coniugale dev'essere restaurata con il cessare della causa; ma, se la separazione è stata pronunziata dall'Ordinaro per un tempo determinato o senza determinazione di tempo, il c. innocente non è tenuto a restaurarla prima della data fissata nel decreto o da fissare dall'Ordinaro con altro decreto (can. 1131 § 2).
L'educazione dei figli spetta al c. innocente, o, se uno dei c. è acattolico, a quello cattolico, sempre che, nell'uno e nell'altro caso, non sia stato provveduto differentemente dall'Ordinaro (can. 1132).
Le cause di separazione sono normalmente trattate in via amministrativa (interpretazione autentica del 25 giugno 1932), ma possono anche essere trattate in via giudiziale su istanza delle parti o per decreto dell'Ordinaro o d'ufficio; è però necessaria la forma giudiziale, quando dalla legislazione dello Stato, nel quale la separazione deve sortire gli effetti civili, è richiesta espressamente a tal fine la sentenza.
In secondo grado si deve osservare la stessa forma del primo grado (interpretazione autentica cit.): se, quindi, in primo grado è stata seguita la via giudiziale, la sentenza sarà impugnata avanti il giudice d'appello; se è stata seguita la via amministrativa, contro il decreto è ammesso unicamente il ricorso alla S. Congregazione dei Sacramenti (can. 1601).
In Italia, per l'art. 34 del Concordato, la Chiesa ha consentito che le cause di separazione dei c. siano giudicate dall'autorità giudiziaria civile; in questo caso la sentenza passata in giudicato è comunicata alla autorità ecclesiastica (art. 19 della legge 27 maggio 1929, n. 847).
Il Codice italiano vigente ammette la domanda di separazione per adulterio della moglie, o per adulterio del marito se per le circostanze esso costituisca ingiuria grave alla moglie, per volontario abbandono, per eccessi, sevize, minacce o ingiurie gravi (art. 151), per condanna all'ergastolo, alla reclusione per più di cinque anni e all'interdizione perpetua dai pubblici uffici (art. 152), e per ingiustificato rifiuto del marito di fissare una residenza o di fissarne una conveniente alla propria condizione (art. 153). La separazione consensuale dei c. è inefficace giuridicamente se non è omologata dal tribunale (art. 158).