CONSERVATORE, GIUDICE. - Denominazione data ad una particolare categoria di giudici delegati, che solevano concedersi dal sommo pontefice a persone morali ed istituzioni pie (particolarmente ad ordini religiosi, università di studi, collegi di dottori, capitoli, ospedali, associazioni di poveri), con il compito di difenderle dalle «ingiurie e violenze manifeste», quando cioè, per la notorietà del fatto ingiuste, non fosse richiesta l'indagine giudiziale ordinaria. Con ciò l'ente veniva sottratto alla competenza del giudice ordinario.
Di tale istituto si valsero largamente i regolari a tutela dei loro privilegi ed esenzioni, ed in loro favore fu successivamente ampliato con ulteriori indulti papali (c. secundum privilegium) in deroga alla concessione quale era per diritto comune (c. secundum iura).
I g. c. esistevano già certamente prima del sec. XIII. Venivano concessi mediante le litterae conservatoriae,
che ne determinavano in genere la durata in carica e ne indicavano le attribuzioni. I papi Innocenzo IV (c. I, I, 14 in VI) e Bonifacio VIII (c. 15, I, 14 in VI), ne regolarono per primi la competenza e le funzioni.
Dal sec. XIV in poi ogni ordine religioso ebbe i suoi c., e il privilegio di nominarsi, concesso da Sisto IV ad alcuni ordini mendicanti, divenne in seguito universitare per comunicazione. Norme varie, per lo più restrittive, furono poi date da Leone X nel V Concilio Lateranense (1512-17), dal Concilio di Trento (sess. VII, c. 14 de ref.; sess. XIV, c. 5 de ref.), da Clemente VIII (cost. Sanctissimus, 19 marzo 1502), Gregorio XV (cost. Sanctissimus, 20 sett. 1621) e, per ultimo, da Clemente XIII (cost. Cum Omnium, 23 apr. 1762). In seguito, anche presso gli ordini religiosi, prevalse l'uso di chiedere la tutela dei propri diritti con il ricorso diretto alla S. Sede. Al presente l'istituto può dirsi abrogato per delusione.
La competenza dei c. era ristretta a giudicare soltanto de manifestis et notorii, esclusi quindi i casi dubbi e contestabili in cui fosse necessaria l'ordinaria indagine giudiziale (c. I, I, 14, in VI). Non potevano agire criminaliter, pur avendo facoltà di avvalersi, se necessario, di censure.