CONSENSO. - Nel suo significato più vasto è l'adesione della volontà all'idea presentata dall'intelletto: è un elemento necessario perché l'atto umano possa dirsi libero e volontario e possa così entrare nell'ordine etico (v. ATTTO UMANO). L'azione umana è volontaria in quanto procede dalla volontà deliberante, illuminata cioè dall'intelletto che avverte la relazione dell'atto al fine: tutte le azioni compiute senza la deliberazione e il c. della volontà (nella pazzia, nel timore grave che perturba la ragione, nella violenza che costringe una volontà renitente, nei moti primordiali, nel sonno, ecc.) non sono volontarie né libere e non sono quindi suscettibili di valutazione morale. Pure le azioni, in cui la deliberazione e il c. non sono pieni e perfetti, non sono perfettamente libere e volontarie e sono meno responsabili (v. PECCATO, mortale e veniale).
In diritto si parla di c. in due significati diversi: nel senso di incontro di due volontà che si accordano nel regolare uno o più rapporti giuridici, e nel senso di approvazione, da parte di persona avente autorità (pubblica o privata), di una decisione e di un atto altrui.
Nel primo significato la nozione di c. ha rilevanza nella materia dei contratti (v. CONTRATTO). Infatti, di fronte al principio romano per cui il modo principale di trapasso del dominio era la traditio rei, la consegna della cosa, la radicale e grande innovazione dei codici moderni, che dipendono da quello napoleonico (albertino, italiano) consiste nell'aver fissato il momento e l'effetto della traslazione di una proprietà o di un diritto nella legittima manifestazione del c. L'innovazione è una conquista nella linea logica e nella linea giuridica: infatti il contratto è un negozio essenzialmente e giuridicamente bilaterale ed esiste già nell'incontro di due volontà che, essendo facoltà spirituali interne, non possono vedersi, valutarsi e avere riflessi sociali se non in quanto si manifestano: nel c. manifestato. S'intende ora la classica romana definizione di contratto: Diurnum vel plurium in idem placitum consensus.
La manifestazione esterna della volontà o c. interno può avvenire in diversa maniera e con diversi mezzi: espressamente o tacitamente (anche il silenzio può manifestare una volontà, quando vi siano tali circostanze che tacere equivalgono ad una esplicita risposta: tale equivalenza c'è però solo quando chi tace avrebbe dovuto in ogni caso espressamente acconsentire o dissentire).
Può darsi che venga manifestata una volontà diversa da quella effettivamente esistente nella coscienza del soggetto: riserva mentale (v.) errore (v.), simulazione (v.).
Si è detto che nel diritto moderno il c. da sé è traslativo dei diritti; ma se il contratto è fatto fra assenti, quando il c. si ritiene perfezionato? Si possono riassumere così i principi del Codice civile italiano: l'accordo si considera raggiunto e quindi il contratto concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte (art. 1326). Tale conoscenza si presume nel momento in cui l'accettazione giunge all'indirizzo del proponente, salvo che questi provi di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di aver notizia di ciò che gli era giunto (art. 1335). Finché il contratto non è concluso, la proposta e l'accettazione di regola possono essere revocate, salvo l'indennizzo di chi in buona fede ha iniziato l'esecuzione (art. 1328); quando però si tratta di contratti con obbligazioni unilaterali del proponente (fideiussione, offerta del fideiussore), la proposta è irrevocabile, quando giunge a conoscenza del destinatario (art. 1333).
I vizi del c., elencati dalla giurisprudenza, sono cause che influiscono nella formazione dell'atto di volontà così che senza di esse il c. non ci sarebbe stato o sarebbe stato diverso. In questo caso vi è dunque una volontà effettivamente formata e manifestata, e un'altra né formata, né manifestata, ma che si sarebbe formata e manifestata se la causa non avesse influito. Tali cause sono: l'errore, dolo (v.), violenza (v.).
Per quanto riguarda particolarmente il c. nella consuetudine e nel matrimonio, V. le rispettive voci.