CONTRATTO

CONTRATTO -

I. NOZIONE

Per definizione di legge il c. è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o sciogliere fra loro un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 del Codice civile italiano). Secondo la dottrina moderna, fa GIUDICI (v.). Il sistema contrattuale moderno deriva in generale dal diritto romano nel quale, però, mancava la categoria generale del c., ma vi era un elenco molto numeroso di atti e di convenzioni che producevano obbligazioni. Per cui alla derivazione romana bisogna aggiungere tutta la riflessione fatta nei secoli.

Il c. OBBLIGAZIONE (v.) per ciascuna delle due parti, o almeno per una di esse; l'obbligazione, però, può derivare, oltre che dal c., anche dalla legge, dai cosiddetti quasi c. (v.), delitto (v.), o da altri fatti ai quali la legge attribuisca tale effetto.

II. ELEMENTI ESSENZIALI E ACCIDENTALI DEI C

Gli elementi del c. possono essere essenziali (senza dei quali cioè il c. è nullo, o muta specie), naturali (quelli cioè che vi sono, salva diversa volontà delle parti), accidentali (che possono, cioè, esserci o non esserci).

a) consenso (v.), l'oggetto, la causa, la capacità dei contraenti, la forma.

La cosa o la prestazione dedotta nel c. deve essere in commercio (tali non sono, ad es., i beni demaniali); possibile fisicamente, giuridicamente, moralmente; determinata o almeno determinabile nella sua specie o nella sua qualità, secondo i diversi c.; lecita, non contraria cioè a norme inderogabili di legge, all'ordine pubblico e al buon costume.

La causa di un c. è il motivo giuridico oggettivo per il quale l'ordinamento giuridico ritiene meritevole di tutela giuridica quel c.

Nella teologia morale si fa la questione circa una causa turpe del c. (ad es., prezzolare una persona a percuotere o a uccidere un'altra): se si considera il caso prima dell'esecuzione, è evidente che non può sussistere nessuna obbligazione; non ci può essere un vincolo giuridico a fare un'azione moralmente riprovevole. La questione allora verte su questo punto: se, posta l'azione turpe da una parte, la controparte ha l'obbligo di pagare (si noti che la turpitudine deve essere intrinseca all'oggetto: se la malizia fosse inerente a un elemento secondario, estrinseco [far lavorare nei di di festa], non c'è dubbio che l'azione pattuita deve essere retribuita). L'opinione negativa fa capo ad Adriano di Utrecht; quella affermativa fu sostenuta da Alessandro di Hales, il quale rivolse la sua attenzione al valore economico che contiene un'azione, anche se peccaminosa. Così oggi i moralisti scompongono un simile negozio giuridico in due c.: uno invalido, de re mala; uno valido, de pretio. Alla questione ha portato un contributo il D'Annibale il quale, sulla traccia del diritto romano, afferma che la controversia ha la sua ragione di essere soltanto quando la turpitudine è di tutt'e due i contraenti. Se invece essa fosse solo da parte di chi dà (ad es., promettere una rimunerazione con segreta intenzione cattiva), allora bisogna soddisfare; se fosse solo da parte di chi riceve (promettere un regalo a un ricattatore perché si astenga dall'indire una trama, e così redimerci da una vessazione), allora non solo non c'è l'obbligo di dare, ma c'è il diritto di rivendicare ciò che fosse già stato versato.

Dal punto di vista del diritto naturale sono capaci di contrattare tutte le persone le quali hanno l'uso della ragione. Secondo il diritto civile però sono incapaci di contrattare: i minori non emancipati, e gli interdetti, e inoltre, per taluni c., gli emancipati, gli inabilitati; i quali tutti quindi non possono contrarre validamente se non per mezzo o con l'assistenza del genitore, tutore, o curatore. Inoltre vi sono persone alle quali la legge fa divieto di stipulare determinati c., ad es. a coloro che amministrano beni altrui, al tutore o al genitore che esercita la patria potestà, agli amministratori di comuni o di province; ma è dubbio se si tratti di casi di incapacità.

Tanto nel caso di incapacità, quanto negli altri casi o ora visti, il c. è annullabile (artt. 1425-26).

Per la forma, come elemento del contratto, V. al numero seguente, lett. d.

b) Elementi accidentali del c. possono essere tutte quelle clausole che le parti possono liberamente inserire o no nel c. Di questi elementi particolare importano hanno, essendo retti da principi generali, che valgono per ogni c., la condizione, il termine, e il modo o onere (v. NEGOZIO GIURIDICO).

III. DIVISIONE E SPECIE DEI C

La legge civile disciplina con norme particolari (generalmente derogabili dalle parti) alcuni tipi di c. (c. tipici); ma le parti possono anche concludere c. che non appartengono ad alcuno di tali tipi, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico (c. atipici; art. 1322 del Codice civile). Nonostante però la grande varietà che la libera volontà delle parti può dare al contenuto del c., è tuttavia possibile raggruppare in varie categorie le singole figure concrete di c.

Le principali distinzioni, nella dottrina moderna, sono le seguenti:

1) C. unilaterali e bilaterali: i primi sono quelli che producono obbligazioni a carico di una sola delle parti verso l'altra (ad es., mutuo, deposito, donazione); i secondi sono quelli in cui entrambe le parti assumono reciprocamente obbligazioni (ad es., vendita, locazione).

2) C. gratuiti ed onerosi: nei primi uno dei due contraenti procura all'altro un vantaggio, senza ricevere alcun corrispettivo (ad es., donazione, mutuo senza interesse, comodato); nei secondi ciascuno dei due contraenti riceve dall'altro un corrispettivo per sé o per un terzo (ad es., vendita, mutuo ad interesse, assicurazione).

I c. bilaterali sono tutti onerosi, e i c. gratuiti sono tutti unilaterali; ma possono aversi c. onerosi unilaterali (ad es., mutuo ad interesse), sebbene più spesso essi siano bilaterali.

3) C. aleatori e commutativi: i primi si hanno quando il vantaggio che uno o ciascuno dei due contraenti si ripromettono dall'altro dipende (nella sua esistenza o nella misura) dalla sorte (ad es., assicurazione, vitalizio, c. differenziali di borsa), i secondi quando tale vantaggio è fin da principio certo e determinato.

4) C. solenni e non solenni: i primi sono quelli che non sono validi se non sono fatti in una certa forma determinata dalla legge (forma che, nel diritto moderno, consiste generalmente nell'atto scritto, o nell'atto pubblico); non solenni sono quelli che possono validamente farsi in qualunque forma idonea: la legge civile suole richiedere forme speciali solo per alcuni c. più importanti o più pericolosi per il patrimonio di uno o di entrambi i contraenti (ad es., donazione, molti c. relativi a beni immobili ecc.), mentre tutti gli altri c. per i quali la legge non prescrive una forma determinata, sono c. non solenni.

5) Consensuali e reali: i primi sono quelli che si perfezionano mediante il consenso, senza che sia necessaria la consegna della cosa (nel diritto moderno sono consensuali quasi tutti i c.); nei secondi invece c. non si perfeziona se non con la consegna della cosa (tali sono, nel vigente diritto italiano, il riporto, il c. estimatorio, il deposito, il comodato, il mutuo).

6) Obbligatori e reali, secondo che abbiano per effetto solo il sorgere di obbligazioni (locazione, comodato, deposito, ecc.), o anche il trasferimento o la nascita di diritti reali (compra-vendita, riporto, mutuo, enfiteusi, ecc.).

7) Preliminari e definitivi: i primi (detti anche compromessi) sono quelli con cui le parti si obbligano a concludere un altro c. (promessa di vendita, di mutuo, di locazione, ecc.); tutti gli altri c. sono definitivi. Per i c. preliminari, cfr. artt. 1351 e 2932 del Codice civile.

IV. Effetti del c

I c. legalmente formati hanno forza di legge per chi li ha stipulati; non possono essere revocati se non per mutuo consenso; devono essere eseguiti secondo buona fede (art. 1375). In fondo, dunque, l'effetto generale del c. è l'obbligazione la quale deve essere adempiuta (pena il risarcimento dei danni) con la diligenza debita.

L'obbligazione può essere soddisfatta e quindi estinta in vari modi: a) positivi: pagamento, novazione (sostituzione di una nuova obbligazione ad una precedente la quale così rimane estinta), compensazione (quando due persone sono obbligate l'una verso l'altra, i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti); confusione (nel caso di sovrapposizione di credito e di debito tra il de cuius e l'erede: caso di successione mortis causa); b) negativi: remissione del debito, perdita della cosa dovuta; annullamento; rescissione; realizzazione della condizione risolutiva; prescrizione.

Mora o ritardo è proprio in chi lascia scadere il termine senza adempiere la sua obbligazione. E qui s'apre tutta la casistica giuridica dei debitori oberti, dei dissesti, dei fallimenti, dei concordati.

V. Inefficacia del negozio giuridico

Poiché si è dovuto accennare agli elementi essenziali senza i quali il c. o non c'è in modo assoluto (nullità), oppure c'è ma può essere annullato (annullabilità), è opportuno sottolineare che la legge civile ha dal diritto naturale il potere di irritare, annullare, re-scindere i c. così che essi, dopo la sentenza del giudice, sono privi della loro forza. Questo potere è richiesto proprio dal bene comune, che esige in alcuni casi di togliere ogni efficacia ad atti giuridici: come pena di colpe giuridiche, per avere, ad es., viziato il consenso della parte contraente (errore, dolo, violenza); o per annullare convenzioni contrarie al bene comune; o per favorire l'equità e la giustizia, togliendo eccessi e abusi.

La convalidazione di un c. – Un c. nullo di nullità assoluta non può essere reso efficace ma deve essere rifatto; mentre un c. invalido (nullità relativa) può essere sanato o in modo espresso (mediante la conferma o ratifica che, in sostanza, è la rinuncia a domanda l'annullamento), o in modo tacito (chi avrebbe potuto richiedere l'annullamento, eseguire il c. conoscendone il vizio, ovvero lascia trascorrere il termine per impugnarlo).

Bibl.: F. Messineo, Teoria generale del c., 2a ed., Milano (e bibliografia ivi citata). Vedi pure C. Antoine, Contrat, in D'THC, III, II, coll. 1649-70 e i testi di teologia morale nella parte che tratta: De contractibus. Per i c. in diritto canonico V. beni ecclesiastici; simona. Grazioso Ceriani