OBBLIGAZIONE. - O. nella sua stessa etimologia latina significa in senso attivo l'atto del legare o vincolare, in senso passivo il sentirsi legato o vincolato, oppure lo stesso legame o vincolo. Il suo primo uso figurato si ebbe nel diritto romano, in cui significò un rapporto giuridico, in forza del quale si determina una correlatività di diritti e doveri fra due o più soggetti per una determinata prestazione (cf. Giustiniano, Istituzioni, 3, 13). In senso attivo venne ad essere sinonimo di creditum e in senso passivo sinonimo di officium (dovere). È in quest'ultimo senso che il termine o. è entrato nel vocabolario filosofico, indicando il vincolo o necessità morale derivante dalla legge etica.
I. FILOSOFIA
etica (v.) è legge (v.) produce in un soggetto libero e responsabile, determinando in lui il sentimento e l'istanza del dovere. Il concetto di o., benché già presente nella problematica greca, ha trovato la sua piena elaborazione filosofica solo dopo il cristianesimo, che lo ha studiato alla luce della dottrina della persona umana e della trascendenza e personalità di Dio. Le principali questioni concernenti l'o. riguardano il soggetto capace del dovere (radice dell'o.), il valore vincolante della legge (causa e fondamento dell'o.), e infine l'essenza stessa del sentimento del dovere (effetto dell'o.).1. Soggetto dell'o
Soggetto dell'o. può essere solamente la natura spirituale finita, che, per la perfetta immanenza della sua vita operativa, è capace di condurre sé stessa al fine che la trascende, attraverso il progressivo arricchimento della sua virtualità interiore. Gli esseri non spirituali sono incapaci di o., perché comportano, essenzialmente, determinismo (v.) fisico (Sum. Theol., 1, 2-2a, q. 1, a. 2). Dio, per la pienezza del suo essere, non può essere soggetto di o. (cf. E. Kant, Critica della ragione pratica, trad. II. di F. Capra, 5a ed., Bari 1942, p. 95). La persona umana, in quanto natura spirituale finita, è radicalmente capace di o.; tuttavia non è la sua attività può essere vincolata dall'o., ma solo quella che dipende dalla libera determinazione volitiva. Pertanto, non solo sono da escludere, nell'uomo, le attività soggette al meccanismo fisico della natura materiale, ma anche le inclinazioni essenziali al proprio perfezionamento e alla felicità (appetitus beatitudinis). Tali inclinazioni in un certo senso condizionano l'o., e non ne sono condizionate: esse sono infatti la sorgente stessa di tutta l'energia volitiva (ibid., q. 10, a. 1-2). L'o. trova in esse il suo contenuto (ibid., q. 94, a. 2), e dà loro quel valore, per cui la tendenza finalistica diventa per lo spirito umano un dover essere o., e l'amore del fine si trasforma, per la volontà, nel dovere di conoscere e realizzare i mezzi che conducono al fine. Spiegare l'o. con le inclinazioni immateriali significa distruggere il concetto: essa infatti non sarebbe che sentimento cieco o istinto impulsivo di potenza o slancio vitale creatore; determinismo fisico quindi, mai fonte di dovere, il quale porta necessariamente a uscire dal soggettivo, per stabilire un principio oggettivo vincolante.Sopranno pertanto la possibilità stessa dell'o. tutte le dottrine che negano la spiritualità e libertà umana: materialismo (v.), evoluzionismo, sensismo (v.), positivismo (v.) e sociologismo. Esse tentano spiegare l'esistenza del dovere ricorrendo alle leggi fisiche, biologiche, psichiche o sociali. H. Spencer, p. es. (The data of ethics, Londra 1879, § 46), IDEA (v.), di lotta per la vita, di ereditarietà. I sociologisti contemporanei derivano il dovere dalla «pressione sociale», per cui la vita individuale risulterebbe del tutto condizionata alla vita del «gruppo», vero soggetto dell'attività umana (cf. L. Lévy-Bruhl, La morale et les sciences des moeurs, Parigi 1903). Benché tentino salvaguardare il valore soggettivo dell'individuo, non conservano il concetto autentico di o. le teorie che condizionano il dovere a sentimenti o impulsi interiori. HOBBES, THOMAS (v.) vede nel sentimento egoistico della paura, il motivo dell'assoggettamento contrastuale all'assoluta volontà del principio. Per A. Smith (Theory of moral sentiments, III, Edimburgo 1759, capp. 4-6) la riflessione determina il passaggio dalla simpatia spontanea ed affettiva alla considerazione dell'approvazione altrui e quindi alla formulazione di regole esercitanti interiormente quella pressione che si chiama dovere. M. Guyau (Esquisse d'une morale sans obligation ni sanction, Parigi 1885) afferma che il dovere non è che un'espressione del potere vitale, che si è reso impersonale attraverso le idee-forza, che danno tale ebbrezza per la lotta e per il rischio, da far apparire lo stesso sacrificio della vita come «un'espressione della vita» (p. 250). A. SCHOPENHAUER, ARTHUR (v.) in Über die Freiheit des menschlichen Willens defende il determinismo volitivo da parte del carattere; e in Über das Fundament der Moral afferma che dal sentimento della pietà (Mitleid) derivano la giustizia e il dovere, che sarà poi superato dalla carità. F. W. Nietzsche (v.) esalta la potenza vitale della volontà individuale: la morale del volgo si fonda sul dovere, riducibile alla pressione sociale, superuomo (v.) trova i suoi limiti solo nella pienezza dell'affermazione della propria potenza creatrice di valori anche sociali. H. Bergson (Les deux sources de la morale et de la religion, Parigi 1932) distingue due tipi di o.: uno si presenta nella forma stilizzata e chiusa della morale della moltitudine, come effetto della pressione sociale; l'altro è frutto di una intuizione per cui il soggetto aspira al superamento secondo lo slancio vitale, che sente immanente in sé e in tutta la realtà. Tuttavia la radice è sempre unica: «toute morale, pression ou aspiration, est d'essence biologique» (p. 103).
2. Causa e fondamento dell'o
La causa dell'o. deve essere oggettiva, categoria e immanente alla stessa persona. Oggettiva, in quanto nessun soggetto può vincolare se stesso e niente di empirico può esprimere principi assoluti e universali. Categoria, poiché qualsiasi condizione non impegna assolutamente il soggetto e sarebbe riducibile a un principio soggettivo. Immanente, perché qualsiasi causa estrinseca sarebbe o determinazione fisica o coazione, AUTONOMIA (v.) essenziale dello spirito e quindi la radice stessa del dovere. Nell'o. persona (v.) umana esprime in sé una duplicità: è insieme vincolante e vincolata, principio oggettivo assoluto e universale e soggetto operativo particolare e contingente. È vincolante, in quanto con la sua ragione esprime la legge (Sum. Theol., q. 90, a. 1). È vincolata, in quanto sente l'istanza del dovere. Viene a porsi allora la questione del «fondamento» dell'o.: come cioè la ragione umana possa dettare una forma assoluta, che vincoli categoricamente la volontà. Già nella filosofia greca la ragione umana è stata considerata come partecipazione finita della Ragione universale, e la legge morale come espressione dellaleggere eterna» (v. LEGGE). La filosofia cristiana ha sviluppato a fondo tale concetto, considerando la ragione personale e la legge morale naturale come una partecipazione della Ragione e della legge eterna di Dio (cf. s. Agostino, De vera religione, capp. 30-31, nn. 54-58; Sum. Theol., 1a-2aC, qq. 90-97). Non pochi indirizzi razionalistici escludono ogni riferimento a Dio, appellandosi a una Ragione universale impersonale, cioè al complesso dei principi e delle norme, che per la loro evidenza immediata si impongono a ogni intelligenza (cf. F. Buisson, Foi laïque, Parigi 1912). Ma la ragione impersonale è una strazione concettuale; verità oggettiva che implica relazione all'elettore assoluto; ideale teoretico per sé intrinsecamente inefficace a vincolare la volontà libera: l'impersonale non può infatti imporsi alla persona, che, come tale, esprime la massima dignità nell'ordine degli esseri (cf. R. Le Senne, Traité de morale générale, 2a ed., Parigi 1947, pp. 571-572).
Per Kant la ragione pratica è di per sé stessa legislativa e legge, pura normatività universale e categoricata senza contenuto, formale principio obbligatorio. La sua validità si impone praticamente per sé stessa; né è possibile stabilire i motivi teoretici ed empirici, senza distruggerla (Critica della ragion pratica, ed. cit., pp. 37-38). Essa rivela alla persona, soggetta al meccanismo dei sentimenti empirici, la sua personalità, per cui si sente fine e non strumento, autonoma e perfettamente libera (ibid., p. 104). Il concetto di Dio non fonda l'o; ma è l'o. Perché la fonda il postulato dell'esistenza di Dio, perché per la pura intenzione del dovere la volontà diventa santa e acquista la fiducia verso l'Essere supremo: «soltanto da una volontà moralmente perfetta (santa e buona), e nello stesso tempo anche onnipotente, possiamo sperare il sommo bene, che la legge morale ci fa un dovere di porre come oggetto dei nostri sforzi, e quindi possiamo sperare di giungervi mediante l'accordo con questa volontà» (ibid., p. 155). La posizione kantiana non solo è insostenibile perché pone una pura o, senza contenuto, ma soprattutto perché lascia la stessa o, senza alcun fondamento; essa porta all'immanentismo (v.) panteistico o a una pura analisi fenomenologica della coscienza soggettiva. L'immanentismo panteistico trova panlogismo (v.) di Hegel (v.). È lo Spirito oggettivo che si impone allo spirito soggettivo: è la potenza dello Stato etico che vincola i singoli, e, liberandoli dalla loro soggettività empirica, li porta alla immediatezza dello Spirito Assoluto (cf. Grundlinien der Philosophie des Rechts, Berlino 1821, parte 3a, nn. 148-149). valori (v.) riprende l'analisi fenomenologica kantiana. Il dovere è la legge stessa della libertà, che si spiega e si afferma solo nell'atto di porsi dei fini o valori: la normatività della coscienza non è che un momento essenziale dello sviluppo del ciclo assiologico (cf. R. Polin, La création des valeurs, Parigi 1944). Per W. Stern (Per son und Sache, III, Lipsia 1924) il valore è il fine di tutta la vita, e perciò l'Introspection, per cui l'io (v.) afferma il suo valore facendo suoi tutti gli altri valori (p. 353), rappresenta il contenuto dell'imperativo categorico (p. 89). I seguaci dello spiritualismo esistenziale cercano di dare all'io di valore, che si impone all'io empirico, il fondamento trascendente di Dio (cf. R. Le Senne, Le devoir, Parigi 1937; id., Traité de morale générale, 2a ed., 1947).
3. Effetto dell'o
La legge morale produce nella volontà un'istanza interiore o dovere, che la vincola, pur senza necessità, in modo così categorico, che la disubbidezza determina nel soggetto il senso della colpevolezza, il rimorso e il timore di una sanzione adeguata all'assolutezza dell'ordine violato (per lo sviluppo del pensiero greco su questo argomento, cf. C. Del Grande, Hybris, Napoli 1947). Secondo l'empirismo, il sentimento del dovere non è che un derivato dell'egoismo o di un senso innato altruistico: si rimane sul piano della necessità fisica, anche se si ammette l'intermediario di un imperativo ipotetico. Il razionalismo invece ricorre alla necessità logica, per cui la colpa morale viene identificata con l'errore, e la libertà e responsabilità della persona umana ne risulta tanto sacrificata (cf. E. Zeller, Vorträge und Abhandlungen, III, Lipsia 1884, p. 231). Kant identifica il sentimento del dovere con il rispetto verso di sé, che la legge morale produce per la sua assolutezza sulla volontà. Si tratta, prima, di un sentimento negativo di umiliazione; diventa poi un sentimento positivo di stima e ammirazione, cioè un riconoscimento della dignità assoluta della propria pura personalità, perfettamente libera dall'empirismo. Il rispetto produce l'interesse verso la legge. Tuttavia razionalmente non si può spiegare la natura di questa causalità; si ammette praticamente nello stesso modo che si è ammessa la legge morale (Critica d. r. pratica, ed. cit., pp. 95-96). Il concetto di impegno o di interesse morale è stato molto sviluppato dalla filosofia contemporanea, come momento soggettivo essenziale della libertà, considerata come pura attività creatrice. Vi corrisponde la nozione di aspirazione, che Bergson pone come istanza prodotta dall'intuizione morale e dalla attrazione, cioè come «emozione creatrice» (Bergson, op. cit., p. 39).
La causalità della ragione sulla volontà non può porsi che sul piano della causa finale. La volontà infatti non può essere mossa che in funzione della sua tendenza essenziale al fine, bene (v.). L'o. quindi non è una nuova forma di causalità, ma è lo stesso bene, che si manifesta non come semplicemente conveniente, ma nella sua assolutezza di diritto, sia che questa gli appartenga intrinsecamente (legge naturale), o estrinsecamente (legge positiva). L'assolutezza, che si rivela attraverso la ragione, trova la sua corrispondenza nella tendenza all'assolutezza, connaturale alla volontà: Dio che detta la sua volontà nell'imperativo morale è già presente nell'inclinazione della volontà verso di lui. È alla luce della categoricità della legge naturale che la persona umana comprende tutto il valore metafisico della sua natura e delle sue tendenze finalistiche: nella volontà si desta un'emozione profonda, che è desiderio dell'assoluto, timore di perderlo, impegno di conseguirlo. Non si può certamente ricondurre il dovere all'imperativo ipotetico, quasi che il bene si imponga come un utile da conseguire in funzione della felicità. Né si può parlare di imperativo categorico nel senso che si escluda l'amore del fine. L'honestum si impone perché è esso stesso nella luce dell'assolutezza del fine: la volontà lo deve volere perché è bene, e non è bene perché la volontà lo deve volere. La legge cioè non opera direttamente sulla volontà, ma sul bene, in quanto lo pone in un ordine di diritto, dandogli il carattere stesso dell'assolutezza divina. È questo si esprime nel primo principio morale, fonte di ogni dovere morale, «Bonum est faciendum et malum vitandum» (Sum. Theol., 1a-2aC, q. 94, a. 2).
Per il dovere morale si inizia un colloquio fra la persona umana e Dio e fra le diverse persone umane. La persona umana sente la sua dignità e la sua responsabilità; concepisce la sua natura come un dover essere, la sua vita come una vocazione divina verso il possesso di Dio. Si conosce partecipe e cooperatrice della stessa volontà divina, perché senza il suo libero assenso, senza il suo perenne sforzo di scelta e superamento, la legge eterna di Dio non si può attuare in essa e nella società (Sum. Theol., 1a-2aC, q. 19, aa. 1-2). Sente che Dio con la sua Provvidenza sostiene la fragilità della sua natura; sa che ogni suo atto buono diventa degno di merito e che Dio risponde con giusta sanzione alla fedele corrispondenza al dovere. Con le altre persone umane, pone in atto una reciprocità di doveri e di diritti, secondo un ordine positivo, che esprime nelle circostanze mutevoli del tempo e dello spazio l'assolutezza della legge naturale. Nell'ipotesi di un ordine soprannaturale, la stessa legge naturale porrà alla persona umana il dovere dell'accettazione della legge rivelata: il colloquio fra l'uomo e Dio diventerà allora più perfetto per la potenza operativa delle virtù teologali, e la società umana Comunione dei santi (v.).
personalismo (v.) cristiano contemporaneo sviluppa
questi principi, applicandoli soprattutto alla vita sociale e alla pedagogia.
capacità di obbligarsi civilmente. Nel diritto romano post-classico e giustiniano, la categoria delle obbligazioni naturales venne ampliata e ad essa vennero ricondotti una serie di rapporti, in ordine ai quali non sorge l'obbligatio, ma, come avveniva per i debiti e crediti degli schiavi, si esclude la ripetizione di quanto spontaneamente corrisposto (soluti retentio). È questo, anche nel diritto positivo italiano, il tipico effetto dell'o. naturale essa non determina una coazione all'adempimento, ma, ove il naturaliter obbligatus spontaneamente adempia, l'ordinamento giuridico sanziona tale adempimento mediante l'impossibilità di ripetere quanto corrisposto. La soluti retentio non è, però, un effetto che l'ordinamento giuridico riconnette direttamente all'o. naturale, ma che deve essere riferito all'adempimento spontaneo, fatto successivo e autonomo rispetto all'o. stessa che, in sé considerata, riceve sanzione solo dall'ordinamento sociale. Una corrente dottrinale, tuttavia, considera l'o. naturale rilevante anche sul piano giuridico; si afferma, in particolare, che il diritto, attraverso la soluti retentio, mostra di prendere in considerazione rapporti contemplati da altre norme (sociali, etiche, del costume), pur accordando così solo una tutela più tenue di quella riconnessa normalmente al rapporto obbligatorio. Il concetto di naturale è delimitato sia da quello di o. civile che da quello di donazione, pur avendo l'adempimento spontaneo le caratteristiche dell'atto di liberalità: per averci o. naturale, infatti, l'adempimento spontaneo non deve discendere da un puro scopo di beneficenza o remunerazione. L'art. 2034 Cod. civ. si richiama, anzitutto, ai doveri morali e sociali; come esempi di o. naturali si possono ricordare l'o. estinta per ingiusta sentenza di assoluzione o per mancanza di prove o per falso giuramento, l'o. del debito residuo dopo il concordato, l'o. di dotare, la conferma ed esecuzione volontaria di donazione o di disposizioni testamentarie nulle, l'o. del padre naturale di fornire gli alimenti ai figli naturali non riconosciuti, fuori dei casi previsti dall'art. 279 Cod. civ., ecc.
4. L'oggetto dell'o.: la prestazione. — Il diritto del creditore è rivolto al soddisfacimento di un interesse che concerne un bene: tale bene è la prestazione, che rappresenta l'oggetto dell'o. La prestazione si compone di un elemento personale e di un elemento patrimonio. Il primo è costituito dal comportamento del debitore, il secondo dal risultato di detto comportamento: così, nelle o. di dare, la prestazione consiste nel comportamento del debitore, che ha per risultato di procacciare al creditore una cosa o un diritto, nelle o. di fare al comportamento del debitore che ha per effetto di procacciare al creditore una utilità che derivi dal lavoro umano. Alcuni autori, movendo dalla premessa che l'o. sia un vincolo della persona, vedono la prestazione nel mero comportamento o atto del debitore. Altri vedono l'oggetto dell'o. nel risultato del comportamento, ossia nel bene dovuto, che è rappresentato dalla cosa nelle o. di dare, e dall'utilità prodotta dal lavoro umano in quello di fare. La prestazione, di conseguenza, non è concepita come oggetto dell'o., ma come semplice strumento o mezzo idoneo a procacciare il bene.
I requisiti della prestazione sono: a) la patrimonialità. La prestazione deve avere contenuto economico, ossia essere suscettibile di valutazione patrimoniale. Diversamente, in caso di inadempimento, mancherebbe al creditore la possibilità di soddisfare, attraverso il giudizio, la sua pretesa sul patrimonio del debitore: l'inadempimento dell'obbligo, di conseguenza, sarebbe praticamente privo di effetti giuridici e cesserebbe, pertanto, di essere obbligo giuridico. Dalla prestazione si deve, però, distinguere l'interesse del creditore alla prestazione, che è pure requisito necessario: la patrimonialità è carattere della prestazione per sé considerata, mentre l'interesse del creditore alla prestazione, purché serio e socialmente apprezzabile, può essere anche di natura morale, etica, d'affezione (cf. art. 1174 Cod. civ.: «La prestazione che forma oggetto dell'o. deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere ad un interesse anche non patrimoniale del creditore»). La possibilità. L'o. non può avere per oggetto una prestazione impossibile. Si distinguono due tipi di impossibilità: quella assoluta o obiettiva e quella relativa. Si ha impossibilità assoluta quando la prestazione non può essere corrisposta non solo dal debitore, ma da chiunque per cause naturali (ad es., la prestazione sia perita o si riferisca a cose che non sono in termini naturali), oppure giuridiche (ad es., la prestazione si riferisca a cose extra commerciali). Si ha impossibilità relativa quando la prestazione non può essere corrisposta per ragioni che riguardano il solo debitore, mentre lo potrebbe ad operare di altre persone. Solo nel primo caso l'o. non sorge, mentre nel secondo si converte nella prestazione dell'id quod interest, ossia di una indennità che rappresenti l'interesse del creditore ad ottenere la prestazione originaria, o il sacrificio sostenuto per procacciarsela da altri. Anche nel caso di impossibilità assoluta, quando il creditore abbia ignorato senza sua colpa l'impossibilità, l'o. sorge trasformandosi nell'obbligo di corrispondere il risarcimento del danno. L'ammontare del risarcimento, in questo caso, non rispecchia il complessivo interesse del creditore alla prestazione originaria, ma si limita solo al cosiddetto interesse negativo, ossia ai danni ed alle spese incontrate in conseguenza della fiducia riposta nella promessa del debitore. c) La liceità. La prestazione deve essere lecita, ossia non deve essere contraria alle leggi, all'ordine pubblico, alla morale, al buon costume. d) La determinazione. La prestazione deve, infine, essere determinata o, almeno, determinabile in base a criteri ed elementi preventivamente fissati. Diversamente la prestazione stessa sfumerebbe, potendo il debitore limitarla ad una entità di nessun valore.
5. Le o. solidali. — Si hanno quando, essendo unica la prestazione, si ha una pluralità di soggetti e il rapporto è costituito in tal modo che, essendovi più creditori (solidarietà attiva), ciascuno di questi ha diritto di riscuotere l'intero, come se fosse unico creditore, oppure, essendovi più debitori (solidarietà passiva), ciascuno di essi è tenuto a prestare l'intero come se fosse unico debitore. Nel caso di solidarietà attiva, l'adempimento fatto ad uno dei creditori libera il debitore anche verso gli altri creditori; nel caso di solidarietà passiva, l'adempimento fatto da uno dei debitori libera anche gli altri. Nei rapporti interni l'o. solidale si divide tra i diversi creditori o i diversi debitori, salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi: il debitore che ha pagato, poi, può ripetere dai condebitori la parte da ciascuno di essi dovuta. La solidarietà, che può avere il fondamento nella volontà delle parti o nella legge ed è, in generale, presunta ove si abbia pluralità di soggetti attivi o passivi, si ispira ad un rafforzamento e ad una maggior tutela del diritto di credito.
6. Le o. divisibili e indivisibili. — Le o. sono divisibili o indivisibili a seconda che la prestazione che ne è oggetto sia o meno suscettibile di essere frazionata. Divisibili sono le prestazioni di dare, sia che concernano una cosa, sia un diritto suscettibile di frazionamento in quote intellettuali (ad es., proprietà, usufrutto, enfiteusi). Le prestazioni di dare sono, al contrario, indivisibili quando concernano un diritto non suscettibile di frazionamento (ad es., servitù, pegno, ipoteca). La prestazione di dare è indivisibile quando consta di un atto apprezzato nella sua unità, oppure pone capo a un risultato che viene considerato nel suo complesso: è, invece, divisibile quando consta in un'attività continuativa o ponga capo a risultati di lavoro valutati a quantità. La prestazione di non fare è indivisibile, in quanto per sua natura non comporta neppure in parte il compimento dell'atto vietato. L'indivisibilità dell'o., oltre che per caratteristiche obiettive della prestazione, può sussistere anche per prestazioni che di per sé la comporterebbero, quando sia stata concordata dalle parti, oppure imposta dalla legge. Effetto dell'o. divisibile è che, ove vi siano più debitori o più creditori, ciascun debitore è tenuto a prestare solo la sua parte di debito e ciascun creditore può pretendere solo la sua parte di credito. Per le o. indivisibili vige il principio che ciascun debitore è tenuto per la totalità, salvo il regresso verso i condebitori per il rimborso delle quote da ciascuno dovute, e che ciascun
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OBLIGAZIONE
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creditor può esigere l'intera esecuzione dell'o., con l'obbligo però di rivalere gli altri creditori delle loro quote.
7. Le o. alternative, facoltative e generiche. - O. alternative sono quelle in cui nel vincolo sono dedotte due o più prestazioni: tra esse una sola è dovuta e l'o. si estingue quando essa sia corrisposta. Il momento saliente di dette o. è costituito dalla cosiddetta concentrazione, in base alla quale, all'atto dell'adempimento o anche prima, in base a criteri stabiliti, si determina la prestazione dovuta. O. facoltative sono quelle che prevedono una unica prestazione, ma in cui il debitore può liberarsi dal vincolo corrispondendo una prestazione diversa.
O. generiche sono quelle in cui la prestazione non è ab initio individuata, ma indicata solo per il genere cui essa appartiene, sicché si debba del genere indicato prestare una determinata quantità. Il tipo più frequente di o. generica è quello dell'o. di dare una certa quantità determinata o determinabile di cose appartenenti a un genus.
8. Le fonti dell'o
Fonti di o. sono quei fatti giuridici che hanno come conseguenza il sorgere del vincolo obbligatorio. Nel diritto romano esse erano, per il periodo più antico, il contratto e il delitto (Gaio, Istituzioni, 3, 88). Successivamente - si discute se ad opera dello stesso Gaio o di un autore postclassico - si considerò che esistevano fatti idonei a produrre o. non riconducibili né al contratto né al delitto; sorge così la categoria delle variae causarum figurae che appare in un passo del Digesto (44, 7, 1) attribuito a Gaio. Nelle Istituzioni di Giustiniano (3, 13, 2) poi, ferme restando quali fonti di o. il contratto e il delitto, sono eliminate le variae causarum figurae e ad esse subentrano due nuove fonti: il quasi contratto e il quasi delitto.Il Codice civile italiano del 1865, all'art. 1097, enumerava quali fonti di o. "la legge, il contratto, il quasi contratto, il delitto e il quasi delitto". Si distinguevano, cioè, le fonti di o., sull'esempio del codice francese, secondo che facevano capo alla legge, oppure a un fatto dell'uomo lecito, come nel contratto e nel quasi contratto, o illecito, come nel delitto e nel quasi delitto. Tale sistema riproduceva, sostanzialmente, quello delle Istituzioni giustiniane, aggiungendo la legge, ossia l'ordinamento giuridico, il quale però, in realtà, è la fonte prima di ogni o. e in genere di qualunque fatto giuridico e sta su un piano diverso rispetto al contratto, al delitto, al quasi contratto e al quasi delitto, i quali la presuppongono.
Nel Codice vigente si è avuto, invece, un ritorno alla tripartizione che ricorre in D. 44, 7, 1. Afferma, infatti, l'art. 1173: "le o. derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrre in conformità dell'ordinamento giuridico". La modifica operata dall'attuale legislatore è stata senza dubbio felice, poiché, eliminata la legge quale fonte di o., si vuole sottolineare che, accanto al contratto ed al delitto, esistono svariate fattispecie (variae causarum figurae), a quelli non riconducibili e non riducibili a un comune denominatore, generatrici di o. Dette fattispecie, per essere del tutto anormali, non sono suscettibili di essere inquadrate in rigide categorie quali il quasi contratto e il quasi delitto.
9. L'adempimento
È il fine cui l'o. tende e consiste nel far pervenire al creditore la prestazione: il negozio giuridico mediante il quale la prestazione perviene al creditore si denomina pagamento o solutio.Destinatario del pagamento è il creditore, salvo esso sia incapace di disporre o si tratti di persona colpita da sequestro. Il pagamento deve essere fatto a persona diversa ove il creditore abbia autorizzato altri a riceverlo, o la legge o l'autorità giudiziaria abbiano diversamente disposto.
La prestazione deve essere eseguita dal debitore: può, però, essere corrisposta da un terzo ove il creditore non abbia fatto affidamento sulle qualità personali del debitore, come, ad es., avviene in talune o. di fare. Il terzo, che ha effettuato validamente il pagamento, subentra nella posizione giuridica del creditore soddisfatto ed a lui competono verso il debitore gli stessi diritti che spettavano al creditore.