OBBLIGAZIONE. - O. nella sua stessa etimologia latina significa in senso attivo l'atto del legare o vincolare, in senso passivo il sentirsi legato o vincolato, oppure lo stesso legame o vincolo. Il suo primo uso figurato si ebbe nel diritto romano, in cui significò un rapporto giuridico, in forza del quale si determina una correlatività di diritti e doveri fra due o più soggetti per una determinata prestazione (cf. Giustiniano, Istituzioni, 3, 13). In senso attivo venne ad essere sinonimo di creditum e in senso passivo sinonimo di officium (dovere). È in quest'ultimo senso che il termine o. è entrato nel vocabolario filosofico, indicando il vincolo o necessità morale derivante dalla legge etica.
1. FILOSOFIA. - etica (v.) è legge (v.) produce in un soggetto libero e responsabile, determinando in lui il sentimento e l'istanza del dovere. Il concetto di o., benché già presente nella problematica greca, ha trovato la sua piena elaborazione filosofica solo dopo il cristianesimo, che lo ha studiato alla luce della dottrina della persona umana e della trascendenza e personalità di Dio. Le principali questioni concernenti l'o. riguardano il soggetto capace del dovere (radice dell'o.), il valore vincolante della legge (causa e fondamento dell'o.), e infine l'essenza stessa del sentimento del dovere (effetto dell'o.).
1. Soggetto dell'o. - Soggetto dell'o. può essere solamente la natura spirituale finita, che, per la perfetta immanenza della sua vita operativa, è capace di condurre sé stessa al fine che la trascende, attraverso il progressivo arricchimento della sua virtualità interiore. Gli esseri non spirituali sono incapaci di o., perché comportano, essenzialmente, determinismo (v.) fisico (Sum. Theol., 1ᵃ-2ᵃ, q. 1, a. 2). Dio, per la pienezza del suo essere, non può essere soggetto di o. (cf. E. Kant, Critica della ragion pratica, trad. II. di F. Capra, 5ᵃ ed., Bari 1942, p. 95). La persona umana, in quanto natura spirituale finita, è radicalmente capace di o.; tuttavia non tutta la sua attività può essere vincolata dall'o., ma solo quella che dipende dalla libera determinazione volitiva. Pertanto, non solo sono da escludere, nell'uomo, le attività soggette al meccanismo fisico della natura materiale, ma anche le inclinazioni essenziali al proprio perfezionamento e alla felicità (appetitus beatitudinis). Tali inclinazioni in un certo senso condizionano l'o., e non ne sono condizionate: esse sono infatti le sorgente stessa di tutta l'energia volitiva (ibid., q. 10, aa. 1-2). L'o. trova in esse il suo contenuto (ibid., q. 94, a. 2), e dà loro quel valore, per cui la tendenza finalistica diventa per lo spirito umano
un « dover essere », e l'amore del fine si trasforma, per la volontà, nel dovere di conoscere e realizzare i mezzi che conducono al fine. Spiegare l'o. con le inclinazioni immanenti significa distruggerne il concetto: essa infatti non sarebbe che sentimento cieco o istinto impulsivo di potenza o slancio vitale creatore; determinismo fisico quindi, mai fonte di dovere, il quale porta necessariamente a uscire dal soggetto, per stabilire un principio oggettivo vincolante.
Sopprimono pertanto la possibilità stessa dell'o. tutte le dottrine che negano la spiritualità e libertà umana: materialismo (v.), evoluzionismo, sensismo (v.), positivismo (v.) e sociologismo. Esse tentano spiegare l'esistenza del dovere ricorrendo alle leggi fisiche, biologiche, psichiche o sociali. H. Spencer, p. es. (The data of ethics, Londra 1879, § 46), IDEA (v.), di lotta per la vita, di ereditarità. I sociologisti contemporanei derivano il dovere dalla « pressione sociale », per cui la vita individuale risulterebbe del tutto condizionato alla vita del « gruppo », vero soggetto dell'attività umana (cf. L. Lévy-Bruhl, La morale et les sciences des moeurs, Parigi 1903). Benché tentino salvaguardare il valore soggettivo dell'individuo, non conservano il concetto autentico di o. le teorie che condizionano il dovere a sentimenti o impulsi interiori. HOBBES, THOMAS (v.) vede nel sentimento egoistico della paura, il motivo dell'assoggettamento contrattuale all'assoluta volontà del principio. Per A. Smith (Theory of moral sentiments, III, Edimburgo 1759, capp. 4-6) la riflessione determina il passaggio dalla simpatia spontanea ed affettiva alla considerazione dell'approvazione altrui e quindi alla formulazione di regole esercitanti interiormente quella pressione che si chiama dovere. M. Guyau (Esquisse d'une morale sans obligation ni sanction, Parigi 1885) afferma che il dovere non è che un'espressione del potere vitale, che si è reso impersonale attraverso le idee-forza, che danno tale ebbrezza per la lotta e per il rischio, da far apparire lo stesso sacrificio della vita come « un'espressione della vita » (p. 250). A. SCHOPENHAUER, ARTHUR (v.) in Über die Freiheit des menschlichen Willens difende il determinismo volitivo da parte del carattere; e in Über das Fundament der Moral afferma che dal sentimento della pietà (Mitleid) derivano la giustizia e il dovere, che sarà poi superato dalla carità. F. W. Nietzsche (v.) esalta la potenza vitale della volontà individuale: la morale del volgo si fonda sul dovere, riducibile alla pressione sociale, superuomo (v.) trova i suoi limiti solo nella pienezza dell'affermazione della propria potenza creatrice di valori anche sociali. H. Bergson (Les deux sources de la morale et de la religion, Parigi 1932) distingue due tipi di o.: uno si presenta nella forma stilizzata e chiusa della morale della moltitudine, come effetto della pressione sociale; l'altro è frutto di una intuizione per cui il soggetto aspira al superamento secondo lo slancio vitale, che sente immanente in sé e in tutta la realtà. Tuttavia la radice è sempre unica: « toute morale, pression ou aspiration, est d'essence biologique » (p. 103).
2. Causa e fondamento dell'o. - La causa dell'o. deve essere oggettiva, categorica e immanente alla stessa persona. Oggettiva, in quanto nessun soggetto può vincolare se stesso e niente di empirico può esprimere principi assoluti e universali. Categorica, poiché qualsiasi condizione non impegna assolutamente il soggetto e sarebbe riducibile a un principio soggettivo. Immanente, perché qualsiasi causa estrinseca sarebbe o determinazione fisica o coazione, AUTONOMIA (v.) essenziale dello spirito e quindi la radice stessa del dovere. Nell'o. persona (v.) umana esprime in sé una duplicità: è insieme vincolante e vincolata, principio oggettivo assoluto e universale e soggetto operativo particolare e contingente. È vincolante, in quanto con la sua ragione esprime la legge (Sum. Theol., q. 90, a. 1). È vincolata, in quanto sente l'istanza del dovere. Viene a porsi allora la questione del « fondamento » dell'o.: come cioè la ragione umana possa dettare una forma assoluta, che vincoli categoricamente la volontà. Già nella filosofia greca la ragione umana è stata considerata come partecipazione finita della Ragione universale, e la legge morale come espressione della
« legge eterna » (v. LEGGE). La filosofia cristiana ha sviluppato a fondo tale concetto, considerando la ragione personale e la legge morale naturale come una partecipazione della Ragione e della legge eterna di Dio (cf. s. Agostino, De vera religione, capp. 30-31, nn. 54-58; Sum. Theol., 1ᵃ-2ᵃᵉ, qq. 90-97). Non pochi indirizzi razionalistici escludono ogni riferimento a Dio, appellandosi a una Ragione universale impersonale, cioè al complesso dei principi e delle norme, che per la loro evidenza immediata si impongono a ogni intelligenza (cf. F. Buisson, Foi laïque, Parigi 1912). Ma la ragione impersonale è pura astrazione concettuale; verità oggettiva che implica relazione all'intelletto assoluto; ideale teoretico per sé intrinsecamente inefficace a vincolare la volontà libera: l'impersonale non può infatti imporsi alla persona, che, come tale, esprime la massima dignità nell'ordine degli esseri (cf. R. Le Senne, Traité de morale générale, 2ᵃ ed., Parigi 1947, pp. 571-72).
Per Kant la ragione pratica è di per sé stessa legislativa e legge, pura normatività universale e categorica senza contenuto, formale principio obbligatorio. La sua validità si impone praticamente per sé stessa; né è possibile stabilirne i motivi teoretici ed empirici, senza distruggerla (Critica della ragion pratica, ed. cit., pp. 37-38). Essa rivela alla persona, soggetta al meccanismo dei sentimenti empirici, la sua personalità, per cui si sente fine e non strumento, autonoma e perfettamente libera (ibid., p. 104). Il concetto di Dio non fonda l'o.; ma è l'o. che fonda il postulato dell'esistenza di Dio, perché per la pura intenzione del dovere la volontà diventa santa e acquista la fiducia verso l'Essere supremo: « soltanto da una volontà moralmente perfetta (santa e buona), e nello stesso tempo anche onnipotente, possiamo sperare il sommo bene, che la legge morale ci fa un dovere di porre come oggetto dei nostri sforzi, e quindi possiamo sperare di giungervi mediante l'accordo con questa volontà » (ibid., p. 155). La posizione kantiana non solo è insostenibile perché pone una pura o. senza contenuto, ma soprattutto perché lascia la stessa o. senza alcun fondamento; essa porta all'immanentismo (v.) panteistico o a una pura analisi fenomenologica della coscienza soggettiva. L'immanentismo panteistico trova panlogismo (v.) Hegel (v.). È lo Spirito oggettivo che si impone allo spirito soggettivo: è la potenza dello Stato etico che vincola i singoli, e, liberandoli dalla loro soggettività empirica, li porta alla immediatezza dello Spirito Assoluto (cf. Grundlinien der Philosophie des Rechts, Berlino 1821, parte 3ᵃ, nn. 148-49). valori (v.) riprende l'analisi fenomenologica kantiana. Il dovere è la legge stessa della libertà, che si spiega e si afferma solo nell'atto di porsi dei fini o valori: la normatività della coscienza non è che un momento essenziale dello sviluppo del ciclo assiologico (cf. R. Polin, La création des valeurs, Parigi 1944). Per W. Stern (Person und Sache, III, Lipsia 1924) il valore è il fine di tutta la vita, e perciò l'Introspektion, per cui l'io (v.) afferma il suo valore facendo suoi tutti gli altri valori (p. 353), rappresenta il contenuto dell'imperativo categorico (p. 89). I seguaci dello spiritualismo esistenziale cercano di dare all'io di valore, che si impone all'io empirico, il fondamento trascendente di Dio (cf. R. Le Senne, Le devoir, Parigi 1937; id., Traité de morale générale, 2ᵃ ed., ivi 1947).
3. Effetto dell'o
La legge morale produce nella volontà un'istanza interiore o dovere, che la vincola, pur senza necessitarla, in modo così categorico, che la disubbidienza determina nel soggetto il senso della colpevolezza, il rimorso e il timore di una sanzione adeguata all'assolutezza dell'ordine violato (per lo sviluppo del pensiero greco su questo argomento, cf. C. Del Grande, Hybris, Napoli 1947). Secondo l'empirismo, il sentimento del dovere non è che un derivato dell'egoismo o di un senso innato altruistico: si rimane sul piano della necessità fisica, anche se si ammette l'intermediario di un imperativo ipotetico. Il razionalismo invece ricorre alla necessità logica, per cui la colpa morale viene a identificarsi con l'errore, e la libertà e responsabilità della persona umana ne risultano sacrificate (cf. E. Zeller, Vorträge und Abhandlungen, III, Lipsia 1884, p. 231). Kant identifica il sentimento del dovere con il rispetto verso di sé, che la legge morale pro-produce per la sua assolutezza sulla volontà. Si tratta, prima, di un sentimento negativo di umiliazione; diventa poi un sentimento positivo di stima e amminazione, cioè un riconoscimento della dignità assoluta della propria pura personalità, perfettamente libera dall'empirico. Il rispetto produce l'interesse verso la legge. Tuttavia razionalmente non si può spiegare la natura di questa causalità; si ammette praticamente nello stesso modo che si è ammessa la legge morale (Critica d. r. pratica, ed. cit., pp. 95-96). Il concetto di impegno o di interesse morale è stato molto sviluppato dalla filosofia contemporanea, come momento soggettivo essenziale della libertà, considerata come pura attività creatrice. Vi corrisponde la nozione di aspirazione, che Bergson pone come istanza prodotta dall'intuizione morale e dalla attrazione, cioè come «emozione creatrice » (Bergson, op. cit., p. 39).
La causalità della ragione sulla volontà non può porsi che sul piano della causa finale. La volontà infatti non può essere mossa che in funzione della sua tendenza essenziale al fine, bene (v.). L'o. quindi non è una nuova forma di causalità, ma è lo stesso bene, che si manifesta non come semplicemente conveniente, ma nella sua assolutezza di diritto, sia che questa gli appartenga intrinsecamente (legge naturale), o estrinsecamente (legge positiva). L'assolutezza, che si rivela attraverso la ragione, trova la sua corrispondenza nella tendenza all'assolutezza, connaturale alla volontà: Dio che detta la sua volontà nell'imperativo morale è già presente nell'inclinazione della volontà verso di lui. È alla luce della categoricità della legge naturale che la persona umana comprende tutto il valore metafisico della sua natura e delle sue tendenze finalistiche: nella volontà si desta un'emozione profonda, che è desiderio dell'assoluto, timore di perderlo, impegno di conseguirlo. Non si può certamente ricondurre il dovere all'imperativo ipotetico, quasi che il bene si imponga come un utile da conseguire in funzione della felicità. Né si può parlare di imperativo categorico nel senso che si escluda l'amore del fine. L'honestum si impone perché è esso stesso nella luce dell'assolutezza del fine: la volontà lo deve volere perché è bene, e non è bene perché la volontà lo deve volere. La legge cioè non opera direttamente sulla volontà, ma sul bene, in quanto lo pone in un ordine di diritto, dandogli il carattere stesso dell'assolutezza divina. È questo si esprime nel primo principio morale, fonte di ogni dovere morale, « Bonum est faciendum et malum vitandum » (Sum. Theol., 1ᵃ-2ᵃᵉ, q. 94, a. 2).
Per il dovere morale si inizia un colloquio fra la persona umana e Dio e fra le diverse persone umane. La persona umana sente la sua dignità e la sua responsabilità: concepisce la sua natura come un dover essere, la sua vita come una vocazione divina verso il possesso di Dio. Si conosce partecipe e cooperatrice della stessa volontà divina, perché senza il suo libero assenso, senza il suo perenne sforzo di scelta e superamento, la legge eterna di Dio non si può attuare in essa e nella società (Sum. Theol., 1ᵃ-2ᵃᵉ, q. 19, aa. 1-2). Sente che Dio con la sua Provvidenza sostiene la fragilità della sua natura; sa che ogni suo atto buono diventa degno di merito e che Dio risponderà con giusta sanzione alla fedele corrispondenza al dovere. Con le altre persone umane, pone in atto una reciprocità di doveri e di diritti, secondo un ordine positivo, che esprime nelle circostanze mutevoli del tempo e dello spazio l'assolutezza della legge naturale. Nell'ipotesi di un ordine soprannaturale, la stessa legge naturale porrà alla persona umana il dovere dell'accettazione della legge rivelata: il colloquio fra l'uomo e Dio diventerà allora più perfetto per la potenza operativa delle virtù teologiche, e la società umana Comunione dei santi (v.). personalismo (v.) cristiano contemporaneo sviluppa
questi principi, applicandoli soprattutto alla vita sociale e alla pedagogia.
II. DIRITTO
4. Concetto
Nel linguaggio giuridico, o, allude ad un obbligo che deriva dal diritto. Quantunque il legislatore italiano non abbia definito l'o., dal regime positivo risulta che essa è un rapporto giuridico tra due soggetti, in base al quale uno, debitore, è tenuto a compiere una determinata prestazione verso un altro, creditore, al quale l'ordinamento giuridico conferisce i mezzi necessari per raggiungerla o per ottenere un equivalente economico.Il significato etimologico della parola o., però, non è quello di dovere giuridico, ma, come si evince dalla espressione romana obligatio, di legame, di vincolo; tale etimologia è suscettibile di essere spiegata storicamente. Se si considera l'evoluzione dell'obligatio, si nota che, ancora in una fase storica del diritto romano, l'inadempimento espone il debitore ad una responsabilità non solo di natura patrimoniale, ma anche personale; nel processo, infatti, l'azione del creditore - che si denomina actio in personam - è rivolta contro la persona fisica del debitore e pone capo nel processo esecutivo all'imprigionamento di questi. È, di conseguenza, pensabile che nel periodo più antico del diritto romano il debitore o il suo garante - lo sponsor - fossero gravati, più che da un dovere giuridico, da un vincolo. La mancanza di fonti impedisce di conoscere quale fosse precisamente la natura di tale vincolo; alcuni autori pensano si trattasse di vincolo materiale, altri ideale. Benché il vincolo avesse, in definitiva, la funzione di garantire il rapporto tra creditore e debitore in ordine alla prestazione, non è a detto rapporto che deve riferirsi la terminologia obligatio: questa esprime la situazione personale di soggezione che, nei riguardi del creditore, colpisce il debitore e ne limita in modo eccezionale la sfera di libertà. Se è legittimo avanzare tali congetture per quanto riguarda il più antico diritto romano, è però indubbiabile che nell'obligatio del diritto classico la soggezione della persona del debitore alla persona del creditore non è che un lontano ricordo che riecheggia solo nella terminologia. Sebbene ciò sia stato negato, dalle definizioni contenute nelle Istituzioni di Giustiniano (3, 13 pr.): Obligatio est vinculum iuris quo necessitate adstringinur alicuius soluendae rei secundum nostrae civitatis iuris, e nel Digesto (44, 7, 3 pr.): Obligationum substantia non in eo consistit, ut aliquod corpus nostrum aut servitatem nostram faciat, sed ut alium nobis obstringet ad dandum aliquid vel faciendum vel praestandum, appare che il vinculum iuris da cui il debitore è tenuto ad dandum aliquid vel faciendum vel praestandum, altro non è che l'obbligo di eseguire la prestazione. Tale obbligo trova poi espressione formale nell'affermazione che, nel processo, il creditore fa della sua ragione avente per oggetto un dare facere praestare oportere, in cui si esprime la necessitas che incombe al
debitore in ordine al dare, al facere e al praestare, ossia alla prestazione nelle varie sue configurazioni.
2. Gli elementi costitutivi dell'o. I soggetti; il «vinculum iuris». - Gli elementi dell'o. sono: il vincolo giuridico, i soggetti e l'oggetto. Il vincolo giuridico è il rapporto che intercorre tra il creditore, titolare di un diritto subiettivo in ordine alla prestazione, e il debitore, che è soggetto ad un obbligo corrispondente. L'o. è, di conseguenza, una relazione intersubbiettiva, della quale sono soggetti attivo e passivo rispettivamente il creditore e il debitore.
Si è sostenuto che, anche nel diritto moderno, il vinculum iuris in cui consiste l'o. ha l'effetto di causare una vera e propria soggezione della persona del debitore alla persona del creditore. Quale sia stata la natura del vinculum della primitiva obligatio romana, è indubbiabile che attualmente esso si estrinseca in un obbligo giuridico, cui si contrappone un diritto subiettivo in ordine alla prestazione. Ciò significa che ove il debitore non adempia la prestazione, dovrà sottostare all'azione giudiziale ed eventualmente alla condanna e all'esecuzione forzata sul suo patrimonio: ma il contenuto dell'obbligo che è a fondamento dell'o. è incoercibile, in quanto il suo adempimento dipende dalla volontà del debitore, e la libertà di questi dal semplice sorgere del rapporto obbligatorio, non viene a subire alcuna limitazione. Si è anche sostenuto essere l'o. un rapporto tra il creditore e il patrimonio del debitore, o un rapporto tra i patrimoni del debitore e del creditore: in realtà, il patrimonio del debitore è il punto di riferimento dell'azione del creditore, ossia è quell'entità sulla quale il creditore si soddisferà in caso di inadempimento, ma, nel profilo sostanziale, l'o. altro non è che una relazione intersubbiettiva, che prescinde dall'esistenza del patrimonio dei soggetti che la contraggono.
Nel rapporto obbligatorio si richiede la determinazione dei soggetti che ne sono parte, e normalmente essi sono determinati fin dal suo sorgere: può accadere, però, che i soggetti si determinino in un momento successivo, in base a fatti o rapporti previsti al momento in cui l'o. venne in essere. In tale categoria rientrano: a) le o. ambulatorie, nelle quali diviene debitore chi di volta in volta si trova in una determinata relazione con una cosa (obligationes propter rem, servitur oneris ferendi, ecc.); b) i titoli al portatore, in cui è determinata solo la persona del debitore, mentre quella del creditore si determina dal possesso del documento; c) le offerte al pubblico, che sono rivolte a un numero indeterminato di soggetti, fra i quali, mediante l'accettazione, si determina il soggetto che diviene titolare del credito.
Il rapporto obbligatorio può avere quali parti sia due soggetti che una pluralità di soggetti. La seconda ipotesi si verifica quando o un solo creditore si contrappongono più debitori, o, viceversa, ad un solo debitore si contrappongono più creditori; in tal caso: a) l'o. può scindersi in tante o. quanti sono i creditori o i debitori (o. parziarie o semplicemente congiunte); b) l'o. non si scinde essendo indivisibile; c) l'o. non si scinde, poiché la volontà delle parti o la legge la considerano nella sua unità (o. solidali).
3. Le o. naturali. - Oltre alle o. il cui adempimento è tutelato dal diritto mediante l'azione, ve ne sono altre le quali, pur avendo contenuto patrimoniale ed essendo strutturalmente identiche alle prime, sono sfornite di azione. Viene meno, di conseguenza, in ordine ad esse, il concetto di vinculum iuris, e l'obbligo che si trova a loro fondamento si presenta come meramente sociale, etico, del costume, senza assurgere ad obbligo giuridico. Tali o. si denominano naturali e sono tenute distinte dalla o. in senso tecnico e identificate con i doveri di coscienza e con quelli imposti da convenienze sociali che abbiano contenuto patrimoniale.
Nel diritto romano classico la tipica o. naturale era costituita dai debiti e dai crediti degli schiavi, che, mancando di capacità giuridica, non potevano essere soggetti di un rapporto quale l'obligatio. In antico, probabilmente, analoga era anche la posizione dei filifamiliis; ai quali, peraltro, gradatamente venne riconosciuta la
capacità di obbligarsi civilmente. Nel diritto romano post-classico e giustinianeo, la categoria delle obligations naturales venne ampliata e ad essa vennero ricondotti una serie di rapporti, in ordine ai quali non sorge l'obligatio, ma, come avveniva per i debiti e crediti degli schiavi, si esclude la ripetizione di quanto spontaneamente corrisposto (soluti retentio). È questo, anche nel diritto positivo italiano, il tipico effetto dell'o. naturale: essa non determina una coazione all'adempimento, ma, ove il naturaliter obligatus spontaneamente adempia, l'ordinamento giuridico sanziona tale adempimento mediante l'impossibilità di ripetere quanto corrisposto. La soluti retentio non è, però, un effetto che l'ordinamento giuridico riconnette direttamente all'o. naturale, ma che deve essere riferito all'adempimento spontaneo, fatto successivo e autonomo rispetto all'o. stessa che, in sé considerata, riceve sanzione solo dall'ordinamento sociale. Una corrente dottrinale, tuttavia, considera l'o. naturale rilevante anche sul piano giuridico; si afferma, in particolare, che il diritto, attraverso la soluti retentio, mostra di prendere in considerazione rapporti contemplati da altre norme (sociali, etiche, del costume), pur accordandovi solo una tutela più tenue di quella riconnessa normalmente al rapporto obbligatorio. Il concetto di o. naturale è delimitato sia da quello di o. civile che da quello di donazione, pur avendo l'adempimento spontaneo le caratteristiche dell'atto di liberalità: per aversi o. naturale, infatti, l'adempimento spontaneo non deve discendere da un puro scopo di beneficenza o remunerazione. L'art. 2034 Cod. civ. si richiama, anzitutto, ai doveri morali e sociali; come esempi di o. naturali si possono ricordare l'o. estinta per ingiusta sentenza di assoluzione o per mancanza di prove o per falso giuramento, l'o. del debito residuo dopo il concordato, l'o. di dotare, la conferma ed esecuzione volontaria di donazione o di disposizioni testamentarie nulle, l'o. del padre naturale di fornire gli alimenti ai figli naturali non riconosciuti, fuori dei casi previsti dall'art. 279 Cod. civ., ecc.
4. L'oggetto dell'o.: la prestazione. - Il diritto del creditore è rivolto al soddisfacimento di un interesse che concerne un bene: tale bene è la prestazione, che rappresenta l'oggetto dell'o. La prestazione si compone di un elemento personale e di un elemento patrimoniale. Il primo è costituito dal comportamento del debitore, il secondo dal risultato di detto comportamento: così, nelle o. di dare, la prestazione consiste nel comportamento del debitore, che ha per risultato di procacciare al creditore una cosa o un diritto, nelle o. di fare nel comportamento del debitore che ha per effetto di procacciare al creditore una utilità che derivi dal lavoro umano. Alcuni autori, muovendo dalla premessa che l'o. sia un vincolo della persona, vedono la prestazione nel mero comportamento o atto del debitore. Altri vedono l'oggetto dell'o. nel risultato del comportamento, ossia nel bene dovuto, che è rappresentato dalla cosa nelle o. di dare, e dall'utilità prodotta dal lavoro umano in quelle di fare. La prestazione, di conseguenza, non è concepita come oggetto dell'o., ma come semplice strumento o mezzo idoneo a procacciare il bene.
I requisiti della prestazione sono: a) la patrimonialità. La prestazione deve avere contenuto economico, ossia essere suscettibile di valutazione patrimoniale. Diversamente, in caso di inadempimento, mancherebbe al creditore la possibilità di soddisfare, attraverso il giudizio, la sua pretesa sul patrimonio del debitore: l'inadempimento dell'obbligo, di conseguenza, sarebbe praticamente privo di effetti giuridici e cesserbbe, pertanto, di essere obbligo giuridico. Dalla prestazione si deve, però, distinguere l'interesse del creditore alla prestazione, che è pure requisito necessario: la patrimonialità è carattere della prestazione per sé considerata, mentre l'interesse del creditore alla prestazione, purché serio e socialmente apprezzabile, può essere anche di natura morale, etica, d'affezione (cf. art. 1174 Cod. civ.: «La prestazione che forma oggetto dell'o. deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere ad un interesse anche non patrimoniale del creditore»). b) La possibilità. L'o. non può avere per oggetto una
prestazione impossibile. Si distinguono due tipi di impossibilità: quella assoluta o obiettiva e quella relativa. Si ha impossibilità assoluta quando la prestazione non può essere corrisposta non solo dal debitore, ma da chiunque per cause naturali (ad es., la prestazione sia perita o si riferisca a cose che non sono in rerum natura), oppure giuridiche (ad es., la prestazione si riferisca a cose extra commercium). Si ha impossibilità relativa quando la prestazione non può essere corrisposta per ragioni che riguardano il solo debitore, mentre lo potrebbe ad opera di altre persone. Solo nel primo caso l'o. non sorge, mentre nel secondo si converte nella prestazione dell'id quod interest, ossia di una indennità che rappresenti l'interesse del creditore ad ottenere la prestazione originaria, o il sacrificio sostenuto per procacciarsi da altri. Anche nel caso di impossibilità assoluta, quando il creditore abbia ignorato senza sua colpa l'impossibilità, l'o. sorge trasformandosi nell'obbligo di corrispondere il risarcimento del danno. L'ammontare del risarcimento, in questo caso, non rispecchia il complessivo interesse del creditore alla prestazione originaria, ma si limita solo al cosiddetto interesse negativo, ossia si danni ed alle spese incontrate in conseguenza della fiducia riposta nella promessa del debitore. c) La liceità. La prestazione deve essere lecita, ossia non deve essere contraria alle leggi, all'ordine pubblico, alla morale, al buon costume. d) La determinatezza. La prestazione deve, infine, essere determinata o, almeno, determinabile in base a criteri od elementi preventivamente fissati. Diversamente la prestazione stessa sfumerebbe, potendo il debitore limitarla ad una entità di nessun valore.
5. Le o. solidali. - Si hanno quando, essendo unica la prestazione, si ha una pluralità di soggetti e il rapporto è costituito in tal modo che, essendovi più creditori (solidarietà attiva), ciascuno di questi ha diritto di riscuotere l'intero, come se fosse unico creditore, oppure, essendovi più debitori (solidarietà passiva), ciascuno di essi è tenuto a prestare l'intero come se fosse unico debitore. Nel caso di solidarietà attiva, l'adempimento fatto ad uno dei creditori libera il debitore anche verso gli altri creditori; nel caso di solidarietà passiva, l'adempimento fatto da uno dei debitori libera anche gli altri. Nei rapporti interni l'o. solidale si divide tra i diversi creditori o i diversi debitori, salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi: il debitore che ha pagato, poi, può ripetere dai condebitori la parte da ciascuno di essi dovuta. La solidarietà, che può avere il fondamento nella volontà delle parti o nella legge ed è, in generale, presunta ove si abbia pluralità di soggetti attivi o passivi, si ispira ad un rafforzamento e ad una maggior tutela del diritto di credito.
6. Le o. divisibili e indivisibili. - Le o. sono divisibili o indivisibili a seconda che la prestazione che ne è oggetto sia o meno suscettibile di essere frazionata. Divisibili sono le prestazioni di dare, sia che concernano una cosa, sia un diritto suscettibile di frazionamento in quote intellettuali (ad es., proprietà, usufrutto, enfiteusi). Le prestazioni di dare sono, al contrario, indivisibili quando concernano un diritto non suscettibile di frazionamento (ad es., servitù, pegno, ipoteca). La prestazione di fare è indivisibile quando consta di un atto apprezzato nella sua unità, oppure pone capo a un risultato che viene considerato nel suo complesso: è, invece, divisibile quando consista in un'attività continuativa o ponga capo a risultati di lavoro valutati a quantità. La prestazione di non fare è indivisibile, in quanto per sua natura non comporta neppure in parte il compimento dell'atto vietato. L'indivisibilità dell'o., oltre che per caratteristiche obiettive della prestazione, può sussistere anche per prestazioni che di per sé la comporterebbero, quando sia stata concordata dalle parti, oppure imposta dalla legge. Effetto dell'o. divisibile è che, ove vi siano più debitori o più creditori, ciascun debitore è tenuto a prestare solo la sua parte di debito e ciascun creditore può pretendere solo la sua parte di credito. Per le o. indivisibili vige il principio che ciascun debitore è tenuto per la totalità, salvo il regresso verso i condebitori per il rimborso delle quote da ciascuno dovute, e che ciascun
creditore può esigere l'intera esecuzione dell'o., con l'ob-
bligo però di rivalere gli altri creditori delle loro quote.
7. Le o. alternative, facoltative e generiche. - O. al-
ternative sono quelle in cui nel vincolo sono dedotte
due o più prestazioni: tra esse una sola è dovuta e l'o.
si estingue quando essa sia corrisposta. Il momento saliente
di dette o. è costituito dalla cosiddetta concentrazione,
in base alla quale, all'atto dell'adempimento o anche
prima, in base a criteri stabiliti, si determina la presta-
zione dovuta. O. facoltative sono quelle che prevedono una
unica prestazione, ma in cui il debitore può liberarsi dal
vincolo corrispondendo una prestazione diversa.
O. generiche sono quelle in cui la prestazione non
è ob initio individuata, ma indicata solo per il genere
cui essa appartiene, sicché si debba del genere indicato
prestare una determinata quantità. Il tipo più frequente
di o. generica è quello dell'o. di dare una certa quan-
tità determinata o determinabile di cose appartenenti a
un genus.
8. Le fonti dell'o
Fonti di o. sono quei fatti giu- ridici che hanno come conseguenza il sorgere del vin- colo obbligatorio. Nel diritto romano esse erano, per il periodo più antico, il contratto e il delitto (Gaio, Isti- tuzioni, 3, 88). Successivamente - si discute se ad opera dello stesso Gaio o di un autore postclassico - si consi- derò che esistevano fatti idonei a produrre o. non ricon- ducibili né al contratto né al delitto; sorge così la cate- goria delle variae causarum figurae che appare in un passo del Digesto (44, 7, 1) attribuito a Gaio. Nelle Istituzioni di Giustiniano (3, 13, 2) poi, ferme restando quali fonti di o. il contratto e il delitto, sono eliminate le variae causarum figurae e ad esse subentrano due nuove fonti: il quasi contratto e il quasi delitto.Il Codice civile italiano del 1865, all'art. 1097, enu-
merava quali fonti di o. « la legge, il contratto, il quasi
contratto, il delitto e il quasi delitto ». Si distinguevano,
cioè, le fonti di o., sull'esempio del codice francese,
secondo che facevano capo alla legge, oppure a un fatto
dell'uomo lecito, come nel contratto e nel quasi contratto,
o illecito, come nel delitto e nel quasi delitto. Tale si-
stema riproduceva, sostanzialmente, quello delle Istituzioni
giustiniane, aggiungendo la legge, ossia l'ordinamento
giuridico, il quale però, in realtà, è la fonte prima di ogni
o. e in genere di qualunque fatto giuridico e sta su un
piano diverso rispetto al contratto, al delitto, al quasi
contratto e al quasi delitto, i quali la presuppongono.
Nel Codice vigente si è avuto, invece, un ritorno
alla tripartizione che ricorre in D. 44, 7, 1. Afferma,
infatti, l'art. 1173: « le o. derivano dal contratto, da fatto
illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrre
in conformità dell'ordinamento giuridico ». La modifica
operata dall'attuale legislatore è stata senza dubbio felice,
poiché, eliminata la legge quale fonte di o., si vuole
sottolineare che, accanto al contratto ed al delitto, esi-
stono svariate fattispecie (variae causarum figurae), a
quelli non riconducibili e non riducibili a un comune
denominatore, generatrici di o. Dette fattispecie, per
essere del tutto anormali, non sono suscettibili di essere
inquadrate in rigide categorie quali il quasi contratto e
il quasi delitto.
9. L'adempimento
È il fine cui l'o. tende e consiste nel far pervenire al creditore la prestazione: il negozio giuridico mediante il quale la prestazione perviene al creditore si denomina pagamento o salatio.Destinatario del pagamento è il creditore, salvo esso
sia incapace di disporre o si tratti di persona colpita
da sequestro. Il pagamento deve essere fatto a persona
diversa ove il creditore abbia autorizzato altri a riceverlo,
o la legge o l'autorità giudiziaria abbiano diversamente
disposto.
La prestazione deve essere eseguita dal debitore:
può, però, essere corrisposta da un terzo ove il creditore
non abbia fatto affidamento sulle qualità personali del
debitore, come, ad es., avviene in talune o. di fare. Il
terzo, che ha effettuato validamente il pagamento, su-
bentra nella posizione giuridica del creditore soddisfatto
ed a lui competono verso il debitore gli stessi diritti che
spettavano al creditore.
Il tempo e il luogo in cui la prestazione deve essere
eseguita variano, secondo la natura dell'o., la volontà delle
parti, le disposizioni che, in difetto di questa, detta la
legge.
Garanzie dell'o. sono, oltre i mezzi che in generale
predispone l'ordinamento giuridico, la pena convenzionale
e l'arra, che sono rivolte a liquidare convenzionalmente
e preventivamente l'ammontare dei danni che al credi-
tore deriverebbero dall'inadempimento. Il debitore, ac-
canto all'obbligo di eseguire la prestazione, si impegna
a corrispondere al creditore una somma più elevata del
valore della prestazione ove si renda inadempiente: in
tal modo l'o. viene rafforzata, poiché il pericolo di dover
corrispondere la penale esercita una pressione psicologica
sulla volontà del debitore in ordine all'adempimento.
10. L'inadempimento
Si ha quando la prestazione non venga corrisposta in tutto o in parte. L'inadempi- mento, oltre che dall'impossibilità della prestazione, può derivare dalla volontà del debitore. Tale circostanza im- porta l'imputabilità del debitore, cui consegue la respon- sabilità per il risarcimento del danno, che assume diversa intensità a seconda che ne sia presupposta la volontà cosciente del debitore di non adempiere l'o. (dolo), oppure solo un difetto di diligenza (colpa). Il debitore incorre in responsabilità per il risarcimento del danno anche quando sia a lui imputabile un colpevole ritardo nel corrispondere la prestazione (mora solvendi); e del pari incorre in responsabilità il creditore ove sia a lui imput- abile un colpevole ritardo nel riceverla (mora occipiendi).11. L'estinzione dell'o
L'o. si estingue, anzitutto, ove raggiunga la sua destinazione economica, ossia quando la prestazione pervenga al creditore. Il modo più comune e normale di estinzione dell'o. è, quindi, il paga- mento. Vi sono, però, altre cause idonee ad estinguere l'o., fra cui le principali sono: a) la novazione, che si verifica quando una nuova o. subentra ad una precedente che rimane estinta. Si ha novazione soggettiva quando la nuova o. sia diversa, rispetto alla precedente, per il mutamento della persona del debitore o del creditore; si ha novazione oggettiva quando nella nuova o. riman- gono invariati i soggetti mentre muta la prestazione. Presupposto della novazione è il consenso del creditore, per il quale la nuova o. vale come adempimento della precedente. Requisiti necessari per la novazione sono: una precedente o. alla quale subentra la nuova; una o. nuova che estingua l'antica; l'intenzione di novare (animus novandi). b) La compensazione. Quando un sog- getto sia nello stesso tempo debitore e creditore di un altro, se le partite di dare e avere siano della stessa mi- sura si elidono interamente: ove non siano della stessa misura si elidono parzialmente fino a concorrenza della quantità minore. Tale fenomeno si denomina compen- sazione ed opera un'estinzione totale o parziale dell'o. La compensazione può derivare dalla legge, dalla volontà delle parti o essere pronunciata dal giudice. Perché essa abbia luogo si richiede che le prestazioni siano omogenee, ossia che abbiano per oggetto cose fungibili, in modo che siano sostituibili; che i crediti siano liquidi, cioè ne sia incontroversa l'esistenza e determinato l'ammontare; che detti crediti siano esigibili, ossia che il creditore senza alcu- na limitazione possa richiederli in giudizio; che le o. siano reciproche, ossia che un soggetto sia ad un tempo credi- tore e debitore nei riguardi di un altro. c) La remissione. È un atto mediante il quale il creditore dispone del proprio diritto liberando il debitore dal vincolo obbligatorio senza aver ricevuta la prestazione. d) La confusione. Presupposto per l'esistenza del rapporto obbligatorio è l'esistenza di due soggetti, debitore e creditore. Quando la posizione di debitore e di creditore venga a far capo alla stessa per- sona, l'o. si estingue.