POSITIVISMO. - Indirizzo filosofico (scientifico, storico) sorto nel sec. XIX e dominante nella seconda metà di esso (p. classico) ma con successive riprese nel sec. XX (p. contemporaneo). SESTO EMPIRICO (v.) divergente dalle correnti materialistiche. LIBERALISMO (v.) platonico scienza (v.) sperimentale ed evoluzionistica.
Le sue origini sono parallele alla distinzione della filosofia romantica (v. ROMANTICISMO; SCHELLING) in «negativa», o razionale, e «positiva» o rivelatrice di dati. A. Comte (v.) considerò per primo (nell'insegnamento privato dal 1826, e nell'insegnamento pubblico dal 1832) la filosofia negativa (teologico-metafisica) come annullata e riassorbita nella positiva, e restringe questa alle nozioni scientifiche e al loro coordinamento, con esclusiva prevalenza delle cognizioni sensibili e fenomeniche e dei loro valori affettivi (dati positivi). In questo «metodo positivo» egli era stato precorso da Sophie Germain (1776-1831). Il Comte diede la denominazione di «p.», alla dottrina sociologica da lui creata e destinata a riformare lo «stadio scientifico» della civiltà. MELLO (v.) condusse verso analoghe conseguenze la sua elaborazione dell'empirismo, ma egli polemizzò con il Comte (A. C. and positivism, Londra 1865) per rivalutare alcune ipotesi metafisiche, di ordine psicologico e morale. Si ebbe così un p. francese (Pierre Lafitte, E. Littré [v.], H. Taine [v.], E. Renan [v.], F. Le Dantec) rivolto al culto del metodo di osservazione intuitiva e di induzione probabile, e all'elaborazione della sociologia (A. Espinas, G. Tarde, E. Durkheim, L. Lévy-Bruhl), ma alieno dalla metafisica e incline alla tolleranza religiosa, e il p. inglese (A. Bain [v.], H. T. Buckle, Herbert Spencer [v.], G. K. Lewes, T. H. Huxley [v.]) che cercò di accordare, EVOLUZIONE (v.) il p. metodico e sociologico con la ricerca di principi metamerici. In Germania il p. fu svolto da Ernst Laas (1837-85; Idealismus und Positivismus, 1879-84) e dallo storico dell'etica Friedrich Jodl (1848-1914; Kritik des Idealismus, postumo, 1920) come empirismo realistico; da Eugen Dühring (1833-1921) attualismo (v.) antimetafisico. Ma si confuse ben presto con altre correnti, come l'empiristicismo di R. Avenarius (v.), il realismo critico di J. H. von Kirchmann e Th. Ziehen, VAIHINGER, HANS (v.). In Italia il p. si affermò dapprima, in connessione con il materialismo (v.) e con l'evoluzionismo, nelle scienze sociali (Cesare Lombroso [v.], Filippo Turati [v.], Napoleone Colajanni, Achille Loria, Enrico Ferri [v.], Leonida Bissolati) e nella pedagogia (Pietro Siciliani, Andrea Angiulli, Saverio De Dominicis); in connessione con l'empirismo nelle scienze morali e storiche (Aristide Gabelli, Pasquale Villari). Ma ebbe una Ardigò (v.) e dalla sua scuola (G. Tarozzi [v.], G. Cesca, G. Dandolo, G. Marchesini, E. Bodero, G. B. Grassi Bertazzi). In senso affine al p. si svolsero l'evoluzionismo materialistico di Enrico Morselli (Riv. di filo. scientifica, 1881-91), l'empirismo spiritualistico di Angelo Brofferi (1845-94) GUASTELLA, COSMO (v.). In Russia il p. venne diffuso in senso storico-sociale da P. Lawrow (1823-1920) e dal Michailovskij (1842-1904), e rivalutato in senso psicologico-morale dal vescovo Nikanor (La filo. positiva e l'esistenza sovrasensibile, Pietroburgo 1875-88): la sociologia del Comte fu rielaborata da Massimo Kovalevskij, l'empirismo-p. inglese da Nikolas Grot (1852-99). In Polonia penetrò l'indirizzo comitano con il p. radicale della scuola di Varsavia (Julian Ochorowicz, 1850-1917, e Jan Wl. David, 1850-1914) e il p. conservatore della scuola storica di Cracovia (Stanislao Tarnovski, 1837-1917).
Il p. ha per principio di conoscenza la constatazione dei «fatti», sia fisici che psichici, come oggetti sensibili, mediante l'osservazione e l'esperimento da parte di un soggetto cosciente. soggetto (v.) e l'oggetto (v.) nello stesso ordine naturale, in cui erano confusi per il sapere popolare (mitologico, teologico) e da cui erano astratti per il sapere metafisico. Il «fatto» è un dato della conoscenza (fenomeno [v.]), del quale si riconosce il farsi o il divenire, e quindi riproducibile o ricostruibile nelle sue relazioni. Fondamentale tra queste è l'identità del fatto (A = A), che distingue il fenomeno da tutti gli altri fenomeni nella sua singolarità, ed è oggetto dell'osservazione intuitiva. Altre specie di fatti, ad es., indistinti o non identici, non sono conoscibili. Le variazioni dei fatti danno luogo ad altri fatti: la scienza analizza questi mutamenti in quanto essi presentano rapporti costanti e a loro volta identici (leggi induttive e deduttive); la filosofia classifica le scienze come identiche nel soggetto (sintesi sistematica). Le ipotesi (v. e previsioni o anticipazioni) sull'origine e lo svolgimento dei fatti sono ammissibili solo se conducono a constatare altri fatti (verificazione) e se fondate sui fatti stessi. Le nozioni generali (definizioni, leggi, formule) sono descrizioni riassuntive o schematiche dei fatti singoli o ripetuti, o complessive: la gnoseologia del p. è realistica, la sua logica è nominalistica, ed esclude ogni forma di apriorismo (v. APRIORISMO) e di dogmatismo (v.).
La sintesi delle relazioni tra il soggetto e l'oggetto è di ordine sensibile e psicofisico: l'esperienza deve quindi rientrare nell'ordine della sensibilità e della relatività reciproca del soggetto e dell'oggetto. APPERCEZIONE (v.) è il fatto sperimentale in cui si deve risolvere la scienza: viene Hume (v.) sostanza (v.), e questa sostituita da ipotesi formali o convenzionali o condizionali. causa (v.) il p. invece ammette che essa debba rappresentare l'uniformità e regolarità dei ESPERIENZA (v.). Causa ed effetto si risolvono così in fenomeno antecedente e conseguente: l'idea di causa efficiente ne è esclusa come invenzione metafisica, l'idea di causa finale non supera l'adattamento biologico e le intenzioni utilitarie, e il fondamento gnoseologico induzione (v.) empirica. Ma la causa scientificamente definita è antecedente invariabile del suo conseguente o effetto e, relativamente ad esso, incondizionata. Il rapporto causale è infatti una descrizione o analisi ap-
profondita della stessa identità del fatto in due momenti successivi. Può essere solo questione se l'identità del fatto attraverso i due fenomeni, così collegati costantemente come causa ed effetto attraverso la generalizzazione del loro rapporto, sia da definirsi movendo dall'effetto (distinto) verso la causa, nel quale caso essa è determinante, necessaria (Comte, Stuart Mill, Ardigò), ma per induzione, o dalla causa (indistinta, omogenea) verso l'effetto, nel qual caso essa lascia adito all'indeterminazione (Spencer, Tarozzi), ma si abbandona la base induttiva.
La comune la filosofia (v.) è la sintesi delle scienze, non corrisponde al concetto classico-scolastico della scientia scientiarum, ma gli è opposto, svolgendo metafisica (v.) alle scienze particolari, e questa in senso induttivo, dalle scienze particolari alla filosofia come veduta d'insieme dei risultati più generali. La concezione filosofica così proposta è limitata nei suoi principi dal carattere astratto e nominalistico della stessa unità sistematica e metodica cui aspira. Se la filosofia deve essere scientifica potrebbe riuscirvi come una scienza particolare di certi fatti: come sintesi sistematica essa diventa una astrazione. Il principio dell'identità dei fatti come canone metodico è insufficiente rispetto alla logica dell'identità, da cui deriva, perché questa verrebbe affidata alla sola sensibilità del soggetto. Se si sfonda la dottrina positivistica dei metodi scientifici da essa assunti e dei suoi appelli alla critica, il suo aspetto sofistico diventa palese nell'ordine delle scienze morali, in cui i «fatti» sono atti già compiuti o estinti, e cioè dati di astrazione (v. ASTRATTO; LUSTRAZIONE).
Nelle scienze morali e storiche il p. si attribui la loro rinnovazione integrale, secondo dati sperimentali, poiché anche l'empirismo era preceduto in esse da motivi psicologici. La morale dei positivisti (v. ETICA) si fonda sull'analisi dei fatti morali, come constato, collegando il soggetto individuale con l'ambiente naturale e sociale in cui opera e in cui si adatta. Essa coscienza (v.) paragonabili in certezza natura (v.) determinismo (v.) all'indeterminismo. Le leggi morali e sociali si definiscono per induzione (dall'osservazione ed esperienza interiore ed esteriore, e dalla statistica), e definiscono la costanza dei modi di agire degli individui, in base alla quale esse hanno il valore di norme di previsione e di valutazione: ma essa il loro fondamento dogmatico. libertà (v.) del singolo viene a consistere nella sua indipendenza da determinazioni a priori, differenti dai fatti, e si riconosce nelle libertà abitudina o istituzionali. Il p. afferma peraltro che l'etica dell'umanità si svolge elevandosi verso ideali di ordine evolutivo, in cui i fatti abnormi o irregolari scompaiono in favore della legalità. Da questo punto di vista l'egoismo edonistico (v. EDONISMO) o utilitario (v. UTILITARISMO) è condannato a cedere agli istituti sociali e alla formazione della coscienza altruistica come capace di maggiore felicità complessiva. L'ideale positivo INGIUSTIZIA (v.) e cioè della vita individuale e complessiva conforme alle leggi. Le scienze morali hanno sociologia (v.) la quale studia la genesi e l'ordinamento della società umana nelle forme date dall'esperienza e secondo le loro esigenze realistiche: il suo ideale coincide con la sua legge, e cioè civiltà (v.). EDUCAZIONE (v.) deve condurre l'individuo biologico e psicologico ad agire in conformità delle sue relazioni e vocazioni sociali e a uniformarvi le sue attitudini. Queste teorie del p. furono assai vantate come sufficienti a sostituire le spiritualismo (v.); ma, a parte l'ingenuità acritica degli ideali «positivi», essi mancano di sufficiente universalità, e sono soltanto aspirazioni constatate, non ideali in sé.
Nel mondo giuridico il p. ebbe più durevoli successi per le sue concezioni del diritto penale e del diritto specialmente. La «scuola positiva del diritto» si fonda sull'identificazione del «fatto» giuridico con l'idea di un reato: perché il fatto nella sua singolarità è ex-lege. Per conseguenza anche l'individuo è inizialmente delinquente rispetto alla legge costituita e alla società consuetudinaria: quando non vi riesce a obbedire, diventa un reo per effetto della sua stessa individualità biopsichica (tare ereditaria, deficienze e malattie congenite e acquisite). pena (v.) che gli s'infingge deve pertanto essere d'indole correlazione e riformatrice, non vendicativa. Lo stesso va detto per la pazzia in confronto della coscienza normale e sociale. L'amministrazione della giustizia e la formulazione delle leggi dovrebbero essere fondate sull'osservazione dei «fatti» a esse statistica (v.), e seguire ragionamenti paralleli ai comportamenti e alle abitudini delle persone giuridiche.
Nelle scienze storiche (v. STORIA) il «metodo positivo» diede la massima importanza alla raccolta e certezza dei «fatti» attraverso la documentazione e la tradizione orale e scritta, alla ricostruzione degli avvenimenti nella loro oggettività empirica, e all'eliminazione della causalità trascendente e della finalità provvidenziale. Il p. ammette cause storiche soltanto in via induttiva e limitata dalla probabilità, e dai fattori naturali ed economici, e fonda la conoscenza del passato sulla analogia con i fenomeni sociali studiati sperimentalmente. La storiografia così svolta non supera in pratica l'erudizione e l'esposizione narrativa e descrittiva, a cui riduce anche i momenti geniali ed eroici e le manifestazioni della vita spirituale. Il p. venne così a relegare anche la religione nell'ordine delle cose umane, come complesso di credenze appartenenti a epoche prescrittive e a proporre di sostituirla o con la cosiddetta religione dell'umanità (v. COMTE) o con alcuni principi filosofici d'indole teistica (v. STUART). Verso la fine del sec. XIX i positivisti inclinarono però quasi tutti verso l'anticlericalismo ed il laicismo (v.).
Il p. contemporaneo ha presentato ancora alcune tendenze distinte dalle precedenti, o «classiche», per effetto dei progressi delle scienze che si era obbligato ad accettare. Si ha così nel sec. XX il «p. relativistico» e il «neopositivismo» (v.).
Il «p. relativistico» deriva dalla VAIHINGER, HANS (v.) mediante assunzione della teoria della relatività fisica nelle dottrine gnoseologiche e moral
i. I suoi iniziatori (Joseph Petzoldt, Das Weltproblem vom Standpunkte des positivistischen Positivismus aus hist
krit. dargest., Lipsia 1906; Heinrich Gomperz, Weltanschauunglehre, Jena 1905-1908) relatività (v.) scientifica alla teoria delle sensazioni e dei sentimenti, nell'intento di ripristinare la filosofia da ogni assolutezza del dato e di ripristinare il soggettivismo protagonico (Pa-thermiprimus).Il neo-p. accetta la critica kantiana come constatazione e descrizione dei dati formali della conoscenza nell'ordine della sensibilità. L'universalità e la necessità delle cognizioni derivano dal non essere contraddette di fatto; esse cioè hanno valore intuitivo. I dati di fatto sono azioni oggettive percepite in rapporto con una reazione soggettiva (o sentimento), da cui deriva il «nome» o espressione di essi. Il dato soggiacente al «nome» si dice «portatore», e la scienza verifica se esso vi è non vi è o si deve ancora trovare (se è possibile). Se il nome è privo di dato esso è astratto e dà luogo a verità di logica formale («tautologie»). Il sapere umano può così collocare e riordinare l'insieme delle conoscenze verificate, e delle espressioni coerenti, in sistemi non contraddetti e passare dall'uno all'altro per «traduzione» (sintassi logica); ma non può superare la soggettività del sentimento da cui parte per la constatazione dei dati. Viene quindi a mancare la possibilità razionale (non contraddibile di fatto) Dio (v.) perché essa supererebbe la soggettività. Per una ulteriore esposizione V. POSITIVISMO.
Come si vede da queste due ultime manifestazioni, il p., nonostante la sua pretesa di accordare
la filosofia con la scienza oggettiva, non può andare oltre un riordinamento formale di un sistema temporaneo di verità empiriche e di espedienti metodi. Il suo apporto culturale è stato quello di accentuare il significato del «positivo» (posizione dell'individuo [v.] e del dato, determinazione del sentimento), di cui sono consci e l'idealismo e lo spiritualismo. V. anche: CONCETTO; CONOSCENZA; EMPIRISMO; INDUZIONE; LOGICA; NOMINALISMO; UNIVERSALI.
mente alla coscienza, ossia al fattore morale, il p. di buona fede indica che il soggetto ha la convinzione che l'oggetto è da lui legittimamente posseduto, senza pregiudizio cioè dei diritti di terzi. Il Cod. civ. italiano dice espressamente: «è possessore di buona fede chi possiede ignorando di ledere l'altrui diritto» (art. 1147) e aggiunge che: «la buona fede non giova se l'ignoranza dipende da colpa grave» (ibid., cpv. 2); il che evidentemente e a maggior ragione vale per il diritto canonico e la morale cristiana.
Generalmente può essere oggetto di p. ogni bene che nel suo genere è dotato di propria e distinta individualità, sia esso corporeo, sia anche incorporale. Quest'ultimo p. viene molto sovente chiamato anche e più specificamente quasi-p., i cui esempi classici si hanno nell'usufrutto, nell'enfiteusi, nella servitù attiva, ecc. Per sé ogni bene così descritto potrebbe essere oggetto di p., tuttavia la società, sia civile che ecclesiastica, ha giustamente apposto dei limiti, in realtà molto ridotti, a ciò, escludendo da esso quei beni che dichiarò essere fuori commercio.
II. ACQUISTO E PERDITA DEL P., EFFETTI, PRESUNZIONI. - Non essendo il p. un diritto, ma un semplice rapporto giuridico fondato su un dato di fatto, basterà al suo acquisto che si verifichino i due fattori essenziali che lo costituiscono, comunque ciò accada. Quando la persona ha attuato questi due elementi, sia per fatto proprio e autonomo di apprensione dell'oggetto, sia per tradizione fattagli da terzi, con l'intenzione di esserne il possessore, che ciò avvenga per fatto lecito o per fatto illecito, p. es., per furto, rapina, violenza, il p. è acquistato: il che tuttavia non comporta che il soggetto sia legittimo possessore. Le norme che regolano l'acquisto del p. sono riferite negli artt. 1141 sgg. del Cod. civ. italiano. L'art. 1141 cpv. 2 stabilisce che il semplice detentore dell'oggetto non diventa possessore di esso se non in forza di un titolo diverso e nuovo proveniente da terzi o per diretta opposizione da lui fatta, anche illegittimamente, contro il possessore. In secondo luogo è espressamente stabilito che «gli atti compiuti con l'altrui tolleranza non possono servire di fondamento all'acquisto del p.» (art. 1144); il che vale senz'altro a uguale titolo per gli atti compiuti sull'oggetto concesso per cortesia del possessore o per il desiderio di questi di evitare liti e vivere in pace. Infine è da tener presente che, benché il p. sia un dato di fatto, tuttavia, ma a favore dei soli eredi, è ammesso che esso continui in loro senza interruzione tale e quale si trovava nel de cuius, vizi compresi (art. 1146, cpv. 1); come pure che passi alle medesime condizioni nei successori a titolo particolare, qualora questi lo vogliano e ne abbiano l'interesse (art. 1146 cpv. 2). Pertanto l'acquisto del p. è dovuto o a causa originaria, apprensione di oggetto non posseduto da altri, o a titolo derivativo, ossia per contratto, successione, fatti violenti, sottrazione clandestina.
Il p. si perde con il venir meno di ambedue gli elementi essenziali o di uno solo di essi. Va inteso però, quanto all'elemento corporale, che non è richiesto al mantenimento del p. che esso sia materialmente esercitato dal possessore, né che questi lo detenga personalmente e senza alcuna interruzione, purché a causa di ostacolo duratura egli non venga a trovarsi nell'impossibilità pratica di disporre di esso secondo il comune sentire sociale e secondo quanto la natura dell'oggetto comporta: già i Romani ritennero che, benché il p. non si acquisti solo animo, può però solo animo retineri, sempre che si possa signoreggiare l'oggetto.
La legge tutela indifferentemente il p. tanto legittimo quanto illegittimo; la tutela però non pregiudica affatto il diritto di terzi sull'oggetto del p., il quale va pertanto provato in altra sede. Per il fatto che la persona sia un possessore certamente ingiusto non viene a crearsi in alcuno il diritto di violarne il p. se non a norma di legge. In secondo luogo il p. è tutelato, almeno nella legislazione italiana, anche se ha per oggetto un bene posto fuori commercio; tuttavia questa tutela è concessa solo contro terzi, non contro l'autorità che sovrasta a detti beni (art. 1145 cpv. 2). Importanza particolarissima riveste inoltre il p. frutti (v.) prodotti dall'oggetto posseduto e alle spese incorse per la sua manutenzione. Riguardo a queste l'art. 1150 cpv. 3 dispone (relativamente alla norma generale che impone il rimborso delle spese al possessore da parte del proprietario rivendicante, art. 1150 cpv. 1) che detta indennità «si deve corrispondere nella misura dell'aumento di valore conseguito dalla cosa per effetto dei miglioramenti», ciò che non avviene, almeno nella medesima proporzione, per il possessore di mala fede. Nei casi di addizioni fatte dal possessore di buona fede sulla cosa (art. 936) questi, qualora dette addizioni costituiscano miglioramenti, ha diritto a un'indennità nella misura dell'aumento di valore conseguito dalla cosa» (art. 1150 cpv. 5). Inoltre, e la norma è di particolare favore per il possessore di buona fede, l'art. 1152 cpv. 1 stabilisce che questi può ritenere la cosa finché non gli siano corrisposte le indennità dovute; e anche «finché non siano state prestate le garanzie ordinate dall'autorità giudiziaria» (ibid. cpv. 2). Il possessore per le migliorie arrecate alla cosa, sempre che queste sussistano al momento della restituzione (ibid., cpv. 2), ma solo in misura della «minor somma tra l'importo della spesa e l'aumento di valore». Sono inoltre dovute a qualunque possessore tutte le spese che esso dovette sostenere nel periodo di tempo a cui si estendono i frutti che ora deve devolvere al terzo, anche se legittimo proprietario.
In materia di p. vanno tenute presenti alcune presunzioni. Si presume così senz'altro in chi esercita il potere di fatto sull'oggetto anche il vero e proprio p. In secondo luogo la legge presume il p. intermedio, nel senso che «il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto anche nel tempo intermedio» (art. 1142). Questa, come le altre presunzioni, cede evidentemente alla verità diversa qualora venisse provata, ma il possessore attuale è liberato di diritto dal provare il p. intermedio solo con l'aver provato che attualmente possiede e che all'inizio di un determinato periodo possedette. Tuttavia vi è una presunzione che controbilanciata la precedente; infatti: «il p. attuale non fa presumere il p. anteriore, salvo che il possessore abbia un titolo a fondamento del suo p.; in questo caso si presume che egli abbia posseduto dalla data del titolo» (art. 1143). Infine vi è una presunzione che riguarda la coscienza del possessore. È ovviamente una presunzione che non cambia affatto lo stato delle cose, né esonera, dinanzi alla coscienza, dalla restituzione dell'oggetto del p. qualora di fatto non corrisponda a verità, ma che tuttavia dinanzi alla legge attribuisce lo stato di legittimo possessore. L'art. 1147 cpv. 3 infatti dice: «la buona fede è presunta e basta che vi sia stata al tempo dell'acquisto»; e benché sia stabilito che la buona fede non giova se l'ignoranza della violazione del diritto altrui dipende da colpa grave (ibid., cpv. 2), nondimeno quando questa ignoranza gravemente colpevole non può essere provata, la buona fede rimane per ciò stesso presunta.
III. USUCAPIONE E P
Il Cod. civ. italiano avverte chiaramente che «il p. acquistato in modo violento o clandestino non giova per l'usucapione se non dal momento in cui la violenza o la clandestinità è cessata» (art. 1163); pertanto, benché anche questo sia un vero p. tutelato in quanto tale dalla legge, tuttavia non è sufficiente a fare acquistare la proprietà. Parimenti l'art. 1164 stabilisce che «chi ha il p. corrispondente all'esercizio di diritto reale su cosa altrui non può usucapire la proprietà della cosa stessa». Ciò nonostante anch'egli può usucapire detti beni, qualora il titolo del p. venga mutato per intervento di terzi o per propria opposizione al proprietario e solo dal momento di nascita del titolo stesso. È pure espressamente stabilito che l'interruzione del p. durante il periodo richiesto per usucapire si verifichi solo se il possessore sia rimasto privato oltre un anno del p. e supposto che egli non abbia proposta l'azione di ricovero se di fatto lo ricuperò (art. 1167).Ciò premesso, il p. di buona o di cattiva fede, a seconda del tempo più o meno lungo richiesto per legge, produce l'effetto di trasferire a favore del possessore anche
il titolo di proprietà. E precisamente: a) il possessore di buona o cattiva fede acquista la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui medesimi con il solo fatto del p. continuato per 20 anni. La norma è generale e opera davanti alla legge senza possibilità di obiezione da parte di terzi, proprietario antecedente compreso (art. 1158). Tuttavia, sia per quanto concerne questa norma, sia per quanto si dirà in seguito relativamente alla buona e cattiva fede nei riflessi della coscienza e della morale, è indispensabile tener presente quanto è detto in merito sotto la voce FEDE, BUONA (E CATTIVA); b) il possessore di buona fede, o piuttosto chi in buona fede ha acquistato da chi non era proprietario un immobile o un altro diritto reale di godimento su un immobile in forza di titolo per sé atto a trasferire la proprietà e debitamente trascritto, ne acquista la proprietà scaduti dieci anni dalla data di trascrizione (art. 1159), anche se prima del compiersi di questo periodo sia sopraggiunto nel possessore uno stato di cattiva fede; c) le due norme precedenti si applicano ugualmente per l'acquisto di universalità di beni mobili o di diritti reali di godimento su di essi rispettivamente con 20 e 10 anni di p. a seconda della cattiva buona fede (art. 1160); d) in caso di beni mobili, supposto che manchino titoli idonei per sé capaci di trasferire la proprietà, l'art. 1161 stabilisce pure sufficiente il rispettivamente di 20 anni per il possessore di cattiva fede e di dieci per quello di buona fede; e) se invece, nell'acquisto di beni mobili iscritti in pubblici registri, la persona riceve, dietro titolo idoneo a trasferire la proprietà, l'oggetto debitamente trascritto, ne acquista la proprietà in tre anni dalla data di trascrizione se l'acquisto avviene in buona fede da chi non era proprietario, in dieci se viene a mancare qualcuna di queste condizioni (art. 1162); f) tuttavia «chi ha il p. corrispondente all'esercizio di un diritto reale su cosa altrui non può uscire la proprietà della cosa stessa, se il titolo del suo p. non è mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il diritto del proprietario. Il tempo necessario per l'usucapione decorre dalla data in cui il titolo del p. è stato mutato» (art. 1164). Per il Cod. civ. italiano, pertanto, all'usucapione ventennale dei beni immobili o di diritti reali su di essi non è necessaria la buona fede nemmeno all'inizio del p.; mentre è richiesta, ma solo all'inizio, in quella decennale; analogamente avviene nell'usucapione degli altri beni con il p. triennale o decennale.
IV. DIFESA DEL P
Non è inutile ricordare i motivi che determinarono prima il diritto romano, quindi quello canonico e poi tutti gli ordinamenti in genere a difendere un semplice dato di fatto che non solo non necessariamente comporta un diritto, ma alle volte è positivamente a questo opposto: basti pensare al p. di mala fede che la legge protegge nei suoi estremi contro lo stesso proprietario. I motivi sono di ordine pubblico e privato. È evidente che, essendo sovente la prova della proprietà davvero diabolica, come dissero i giurisperiti, qualora non vi fosse un mezzo adeguato che prescindesse da detta prova per colui che di fatto pacificamente ha il semplice p. della cosa, molto spesso il medesimo proprietario sarebbe praticamente impossibilitato a esercitare il suo diritto se a ciò non fosse sufficiente addurre l'argomento del fatto del p. Altrattanto richiede l'ordinamento sociale, il quale non può consentire, per evidenti motivi, che il cittadino si faccia giustizia da sé. La legge ha quindi cercato di contemperare per quanto possibile i diritti del proprietario con quelli del possessore. D'altronde è logico che nell'incertezza la norma giuridica attribuisca a chi di fatto possiede anche il titolo di vero possessore, finché non sarà provato il contrario. Del resto per sua natura lo scopo delle azioni possessorie è essenzialmente provvisorio e in realtà esso favoriscono tanto il titolare o proprietario della cosa, quanto il possessore o semplice detentore (nei casi contemplati anche per quest'ultimo). Va da sé però che, oltre alla difesa legale del p., a ognuno rimane integro il diritto di legittima difesa nel caso di attuale violenza contro quanto egli di fatto possiede.1. Azione di reintegrazione
Chi è stato violentemente o clandestinamente privato del suo p., può esperire l'azione di reintegrazione o di spoglio. È dovuto al diritto canonico il principio divenuto classico spoliatus ante omnia restituendum. E perché non vi sia luogo a subdole manovre, soprattutto temporeggiatrici, tanto il Cod. civ. italiano (art. 1168 ultimo cpv.) quanto il CIC (cann. 1699 § 2 e 1700), impongono una procedura urgente e scevra di ogni formalità, a ciò bastando la sola notorietà del fatto perché, senza alcuna dilazione, venga imposta la restituzione di ciò di cui il possessore venne spogliato. L'azione di reintegrazione spetta pure al detentore, non possessore, di un oggetto, tranne il caso del detentore per ragione di servizio o di ospitalità (art. 1168 cpv. 2; CIC, can. 1694). Nel diritto italiano, al contrario di quanto stabilisce il CIC che ammette l'azione contro qualunque detentore della cosa (can. 1698 § 1), la medesima non è ammessa che contro l'autore dello spoglio o contro chi a titolo particolare subentro nel p. con la coscienza dello spoglio (art. 1169). Tutti e due i codici però concordano sostanzialmente nel determinare il periodo di tempo nel quale detta azione può essere fatta valere, ossia entro un anno dall'avvenuto spoglio o dal momento in cui il possessore venne a conoscenza di esso, soprattutto nel caso di spoglio clandestino (art. 1168 cpv. 1 e 3; can. 1698 § 2); il CIC ammette però l'eccezione di avvenuto spoglio che di sua natura è perpetua. L'azione è ammessa anche contro il proprietario della cosa, salvo il caso dell'amministratore o del mandatario che detenga la cosa nell'interesse del suo principale.2. Azione di manutenzione
È diretta a garantire e difendere contro ogni specie di disturbo da parte di terzi il possessore nel godimento del suo p. Nel Cod. civ. essa ha un campo più ristretto, nel senso che a differenza di quanto avviene per la precedente, diretta alla protezione di ogni specie di beni, questa può essere espletata solo nel caso di p. di beni immobili o di diritti reali sopra un immobile o di universalità di beni mobili (art. 1170 cpv. 1). L'azione è ammessa contro chiunque, purché il p. duri da oltre un anno continuo e non interrotto e non sia stato acquistato violentemente o clandestinamente (ibid., cpv. 2); tuttavia è ammessa anche a favore del p. acquistato violentemente o clandestinamente, purché l'azione venga esperita dopo un anno dal giorno in cui la violenza o la clandestinità di fatto cessarono (ibid., cpv. 2); mentre il CIC l'ammette contro ogni disturbatore ad eccezione della persona dalla quale il possessore con violenza o clandestinità se l'aggiudicò o dalla quale ricevette la cosa precariamente (can. 1696 § 1).Per gli altri mezzi di difesa del p., V. DENUNCIA DI NUOVA OPERA E DI DANNO TEMUTO.