PENA

PENA. - È, in generale, la sofferenza (privazione o diminuzione di un bene individuale) comminata dalla legge a colui che viola un comando della medesima. Per la gran parte degli ordinamenti positivi, la p. deve essere irrogata dal giudice mediante processo; nel diritto canonico, però, vi sono delle p. che non vengono inflitte dal giudice, ma che si incorrono tipo facto, non appena commesso il delitto (cosiddetto p. latae sententiae, su cui V. oltre).

Rimandando, per un'esposizione più ampia sul concetto di p. e delle relative teorie filosofiche, ad altro esponente (v. SANZIONE), è sufficiente accennare qui alla funzione della p., cioè agli effetti in vista dei quali essa è minimata. Le teorie formulate in proposito possono riunirsi, sostanzialmente, in tre gruppi: quelle che vedono il fondamento della p. nella retribuzione, cioè nel malum passioni quod infligitur ob malum actionis. Le seconde, che ritengono scopo della p. l'intimidazione, cioè la prevenzione dei delitti mediante il timore suscitato dal castigo esemplare. Per le teorie del terzo gruppo, infine, funzioni della p. è l'emenda, che dovrebbe quindi essere diretta a provocare il ravvedimento del reo; già affermata dal giurista romano Paolo (D. 48, 19, 20), la teoria dell'emendazione è stata sostenuta di recente specialmente dal Roeder. Per quanto riguarda il fine della p. ecclesistica, i canonisti ritengono: a) che essa sia un beneficio concesso al delinquente, il quale per suo mezzo può riconsentire il Comune (Schulte, Geib, Bar); b) che il suo fine sia l'emendazione del reo (Mayer, Lega, Cappello); c) che il fine intrinseco di qualsiasi p., sia ecclesiastica che statale, sia la restaurazione dell'ordine sociale, esso è posto in pericolo (München, Hinschius, Schiappoli, Wernz-Vidal, Roberti); ma che anche altri fini possono essere per sé seguiti, ed ordinariamente lo sono, dal legislatore, con la comminazione, o dal superiore o dal giudice con l'applicazione della p. La Chiesa, del resto, nell'irrogazione delle p. non ha mai trascurato l'emendazione del reo e per questo ha creato una categoria di p., CENSURA (v.), che direttamente tendono a tal fine: anch'esse però sono vere p. e quindi non possono prescindere dalla restaurazione dell'ordine sociale esso.

I. STORIA

In questa parte si dà un breve cenno sull'origine e le vicissitudini delle p. ecclesiastiche o canoniche, diverse dalla comunanza, interdetto, sospensione e censura, per cui si rimanda alle relative voci.

Alcune di esse venivano indistintamente inflitte ai chierici che ai laici. Tra queste figurano molte delle p. vendicative comminate nel CIC.

La privazione della sepoltura ecclesiastica in un primo tempo fu uno degli effetti della comunanza, poi della sospensione dai diritti della comunità, in seguito una conseguenza dell'interdetto personale o locale. Nel Concilio di Braga (a. 561) si fa menzione della privazione della sepoltura ecclesiastica come p. a se stante. Essa colpiva soprattutto gli eretici, sia chierici che laici.

L'incapacità di acquistare uffici ecclesiastici si trova

irrogata ai laici dal sec. XIII; per alcuni delitti di particolare gravità essa veniva estesa anche agli eredi del condannato.

La perdita dei diritti ecclesiastici consisteva o nella sospensione temporanea da alcuni diritti, p. es., dal diritto di patronato, o nella loro privazione, p. es., della sede vescovile.

Ad imitazione dei sovrani temporali, nel sec. XI i papi introdussero l'uso di privare della grazia pontificia e di pronunziare l'indignatio contro coloro che si rifiutavano di eseguire i loro ordini, specialmente se vescovi o abati; il papa non solo interrompeva qualsiasi comunicazione con il punto, ma rifiutava perfino di usare la giurisdizione ecclesiastica a suo favore. In un primo tempo si minacciava la privazione della grazia di S. Pietro, del papa o della Chiesa romana, in seguito l'espressione Indignatio Dei et b. apostolorum Petri et Pauli perdette il significato originario e fu usata come formula di chiusura delle lettere pontificie.

Alcune p., invece, potevano essere inflitte soltanto agli ecclesiastici, in quanto li colpivano nella loro condizione giuridica di fronte alla Chiesa o nei diritti a loro spettanti a causa del sacro ministero, di cui erano investiti.

La più grave deposizione (v.) fino al sec. XIII, degradazione (v.), per cui il condannato perdeva lo stato ecclesiastico ed i diritti annessi, come il privilegium fori.

Meno privazione (v.) del beneficio, per cui il colpito perdeva l'ufficio, ma non lo stato clericale né incorreva nell'inabilità (v.); ASTENSIONE (v.), perché essa non colpiva per sempre il chierico nei suoi diritti e nella sua capacità ecclesiastica. Non mancavano però altre p., come la perdita definitiva di singoli diritti o facoltà annesse all'ufficio, dignità o grado ecclesiastico, dell'anzianità in quest'ultimo, di alcuni privilegi o immunità annesse all'Ordine (per i non beneficiari); la retrocessione ad un Ordine meno elevato; l'incapacità ad ottenere un Ordine o grado superiore.

Sono infine da ricordare le p. corporali, che la Chiesa soleva infliggere sia ai chierici che ai laici, finché questo diritto non le fu contestato dallo Stato. Nei primi tempi furono colpiti da p. corporali anche i chierici dei gradi più elevati, ma in seguito solo in caso di reati molto gravi, e mai fino al versamento del sangue o alla mutilazione. Oggi esse non sono più sancite nei codici penali, e il loro uso da parte della Chiesa verrebbe punito come reato.

La p. pecuniaria, da principio considerata come un risarcimento del danno, entrò nel sistema penale canonico per influsso del diritto germanico (v. MALTA). I papi fecero di essa un uso frequente dal sec. XI: consisteva in una somma fissa o commisurata nel doppio, triplo, quadruplo del danno causato. Alcuni testi sembrano vietarli, ma essi furono interpretati nel senso che tale p. non poteva essere inflitta per tutti i delitti, né sostituire le p. spirituali. L'opinione prevalente negava al giudice la facoltà d'infliggere una p. pecuniaria non espressamente comminata dalla legge. Per allontanare, poi, qualsiasi sospetto di avidità, si vietò al giudice di convertire la p. pecuniaria in proprio vantaggio, divieto che è stato ribadito nel CIC (can. 2297).

Più grave era la p. della confisca dei beni, comminata, nell'epoca carolingia, contro l'incesto e il rifiuto di pagare le decime. Sancta a partire dal sec. XI dai sinodi e dagli stessi concili generali ed in seguito dai papi, nel sec. XII divenne una delle tante p. per reprimere l'eresia. I beni del condannato venivano devoluti al fisco; per questo il promotore di giustizia nei tribunali dell'Inquisizione e del S. Ufficio fu denominato «avvocato fiscale» fino al 1920. Nulla veniva lasciato agli eredi del condannato, ma soltanto la vita, ex misericordia conservata. In seguito il giudice fu autorizzato a lasciare loro il necessario per vivere e a condonare la p. all'eredito che abiurava. Oltre alle p. afflittive e pecuniarie, furono in uso nella Chiesa quelle restrittive della libertà personale, come l'esilio, il bando, la reclusione. L'esilio o la relegazione si trovano menzionate nei più antichi Capitolari carolingi, come p. perpetue o temporanee contro coloro che si ostinavano a non pagare le decime. Poi vengono sancite nei sinodi imperiali e nelle ordinanze per la pace di Dio, ed infine nelle ordi-

nanze ecclesiastiche e nei sinodi pontifici. Comminate
contro l’eresia, avevano più il carattere di una misura
politica o di polizia generale, anziché quello di una p.
individuale. Naturalmente, per espellere un eretico dalla
città o dallo Stato la Chiesa ricorreva al braccio secolare.

Affine è il bando, cioè l’espulsione da un determinato
territorio (diocesi, parrocchia), comminato dai concili nor-
manni ed inglesi contro le meretrici e le concubine dei
chierici. Il bando o esilio parziale è sancito come p. ven-
dica la propria dei chierici nel CIC (can. 2298, 7°) e nel
vigente Codice penale italiano come misura di sicurezza
non detentiva (artt. 215, seconda parte, n. 2, e 233).

Nei Capitolari franchi, con la privazione della libertà
personale venivano puniti l’incesto e la magia; nell’epoca
carolingia l’usurpazione o l’attentato ai beni ecclesiastici.
Si trova anche sancita contro i nullatenenti in luogo della
confisca dei beni. In seguito venne stabilita come p.
propria dei servi della Chiesa, e i vescovi preteore di
applicarla alle concubine dei chierici. Dal sec. XIII fu
comminata contro gli eretici e veniva applicata anche come
carcere preventivo, non soltanto per assicurare l’inquisito
alla giustizia, ma principalmente per impedirgli di conta-
minare gli altri con la diffusione dell’errore e perfino come
mezzo istruttorio: l’inquisito, per essere liberato da quel
carcere, spesso duro fino all’inverosimile, finiva per con-
fessare anche una colpa non commessa.

La p. del carcere, anche perpetuo, per i delitti più
gravi poteva venir aggravata con il trattamento fatto al
condannato pane doloris et aqua angustiae. P. più grave
era l’ergastulum (locale recondito di un monastero), in
cui si chiudevano le monache che avevano menato una
vita turpe od impudica. La detrusio in arctum monasterium,
da cui si è sviluppata l’odierna p. del carcere, si applicava
ai laici, ordinariamente ai soli uomini, colpevoli di stupro
o di adulterio. Essi non emettevano i voti, ma facevano
penitenza, temporanea o perpetua, dei mali commessi,
menando una vita segregata dal mondo.

La p. del carcere, nell’odierna accezione del termine,
non è sancita nel CIC: la prescrizione di dimorare in un
determinato luogo o territorio, di cui al can. 2298, 8°,
è più affine al confino di polizia che alla reclusione; né
può considerarsi come reclusione il provvedimento preso
dal giudice, a norma del can. 1957. Molto affine alla
reclusione è soltanto l’internamento in una casa di peni-
tenza, di cui al can. 2301. È vero che ordinariamente
esso viene disposto a tempo indeterminato, ma l’inde-
terminazione della durata della reclusione non è ignota
ai diritti penali statali, come quello statunitense.

Diverse dalle altre sono le p. infamanti, sebbene
in molti casi producano identici affetti giuridici. L’FAMA (v.) fu introdotta nel diritto canonico dalle pseudo-
Isidorian, che ammiserà l’applicazione delle p. secolari
nel campo ecclesiastico e viceversa. Quindi, per l’infamia
di diritto civile s’incorreva anche quella canonica. Dal
sec. XI fu più largamente applicata dai pontefici. Graziano
riporta molte fonti, in cui veniva comminata l’infamia, e
distingue la civile dalla canonica.

Nel diritto delle Decretali essa s’incorreva per la ca-
lunnia, l’eresia, lo scisma, il furto notorio, l’usura, la falsa o
reticente testimonianza in giudizio. Importava incapacità
alle dignità ed uffici pubblici, sia civili che ecclesiastici; non
è certo invece che privasse degli uffici ricoperti. Venivano
però dichiarati nulli i singoli atti dell’ufficio conseguito
prima della p., e quindi essa comportava, per lo meno,
la sospensione dall’ufficio. L’infame non poteva essere
giudice, attore, avvocato, teste, ricevere gli Ordini sacri
ed esercitare quelli già ricevuti. Questa p. colpiva anche
i figli nati da unioni incestuose e perfino i nipoti dei re
di violenze contro i cardinali. Un residuo di questo effetto
è l’irregolarità sancita nel can. 984, 1°.

Vi erano infine delle p., che per la loro natura pote-
vano colpire solo i laici. In conseguenza della concezione
che il papa avesse la suprema direzione dell’orbe catto-
lico, gli veniva riconosciuto il diritto di deporre re e
imperatori e di privare i laici in genere degli uffici e di-
gnità secolari, quando essi si rifiutassero ostinatamente di
eseguire gli ordini delle autorità ecclesiastiche; e dal
tempo di Gregorio VII si usò dichiarare i sudditi sciolti

dal giuramento di fedeltà e dai doveri verso il sovrano,
sia in conseguenza della deposizione unita alla scomunica,
sia come p. a se stante.

Per quanto riguarda la p. di morte, si può osservare
che la Chiesa non ha mai condannato l’uso della p. di
morte da parte degli Stati, neppure dopo che il Beccaria
la dichiarò una violenza della società sull’individuo. Fu
disputato e si disputa tra i canonisti e i giurisprudenti
ecclesiastici se alla Chiesa competa il diritto d’infliggere
la p. di morte per reati d’indole religiosa. I sostenitori
dell’opinione negativa generalmente asseriscono che la
Chiesa non ha mai inflitto la p. di morte: essa avrebbe
soltanto tollerato che il potere secolare (brachium saecu-
_rae)_ pronunziasse ed eseguisse la sentenza di morte a
carico degli eretici ostinati, a lui rimessi dalle autorità
ecclesiastiche già degradati, se chierici. Ma un accurato
studio sulla procedura dell’Inquisizione convince che la
Chiesa, se non ha mai pronunziato la condanna a morte
a carico degli eretici ostinati, non è stata estranea alla
loro uccisione, perché chi pone un atto con la previsione
di un effetto immancabile non può non volere quest’ultimo.

Il Diritto Canonico vigente. — Il diritto penale
canonico vigente è quasi tutto contenuto nel CIC: il
penale sostantivo nel libro V (can. 2195-2414), il penale
processuale nel libro IV, p. I, sez. II, tit. XIX (can. 1933-
1959), e, secondo la dottrina prevalente, nei titoli xxx-
xxxiii del lib. IV (can. 2168-94). Né mancano norme
d’indole penale sparse nel CIC, fuori della propria sede,
come i can. 727-30 e 985-86. P. vengono pure commi-
nate nella cost. apost. Vacantis Apostolicae Sedis dell’8 dic.
1945 (doc. I nell’appendice al CIC). Un vero codice di
diritto e procedura penale è poi la cost. Sacramentum
_Poenitentiae, di Benedetto XIV (1° giugno 1741), per la_
repressione della sollecitazione in Confessione (doc. III).
Infine il can. 1555 § 1 dichiara che il S. Uffizio ha
una propria procedura penale, che deve essere seguita
anche dai tribunali diocesani nella trattazione delle cause
di sollecitazione. Né mancano leggi penali eccezionali,
come i decreti penali della S. Congr. del Concilio, in
data 22 marzo 1950 (AAS, 42 [1950], p. 330), e del S.
Uffizio del 9 apr. 1951 (AAS, 43 [1951], p. 217).

La p. ecclesiastica è la privazione di un bene inflitta
dalla legittima autorità a correzione del delinquente e a
punizione del delitto (can. 2215). Pertanto non sono p.
canoniche i mali causati dal delitto al reo medesimo, né
la riparazione del danno arrecato alla vittima; e neppure
le punizioni inflitte ai chierici dal giudice secolare, a meno
che non gli sia stato concesso tale potere dalla compe-
tente autorità della Chiesa.

La Chiesa punisce i delinquenti con le p., i rimedi
penali (v.) e le penitenze (can. 2216).

Le p. canoniche propriamente dette possono essere
latte a ferendae sententiae: nelle prime s’incorre con la
semplice perpetrazione del fatto criminoso, le seconde
invece devono essere inflitte dal giudice o dal Superiore,
con sentenza o decreto penale.

L’appartenenza di una p. all’una o all’altra categoria
importa rilevanti conseguenze giuridiche: a) per inflig-
gere una p. ferendae sententiae bisogna raggiungere la prova
giuridica del reato commesso (fatto materiale ed imputa-
bilità). La p. latae sententiae, invece, s’incorre anche se
il delitto (realmente commesso) non è provato né provabile;
b) avverso la p. latae sententiae non è possibile proporre
appello o ricorso, che ne sospenda l’esecuzione; mentre
avverso la sentenza o decreto che infligge una p. vendi-
cativa ferendae sententiae è ordinariamente ammesso ap-
pello o ricorso con effetto sospensivo (can. 2287); c) il
reo viene sempre colpito dalla p. latae sententiae vigente
al tempo del delitto, anche se con legge o equivalente prov-
vedimento posteriore essa sia stata mitigata; si applica
invece la disposizione più favorevole al reo, se vi è stata
una successione di leggi penali tra la commissione del
delitto e la celebrazione del processo (can. 2226 § 2);
d) la p. latae sententiae non essendo graduale, non s’in-
corre se il delitto non è perfetto in tutti i suoi elementi
(can. 2228), e qualche volta se l’imputabilità non è piena
(can. 2229 § 2); mentre il Superiore o giudice ecclesia-
stico può punire con una p. ferendae sententiae anche il

delitto mancato e il semplice tentativo di delitto (cf. 2235); e) la p. ferenda sententiae, dopo l'applicazione, produce effetti più gravosi di quella latae sententiae (can. 2232 § 1); f) l'applicazione della censura ferenda sententiae deve essere preceduta, a pena di nullità, dall'ammonizione; g) la censura ferenda sententiae non può essere inflitta se la legge che la prevedeva al tempo del processo è stata abrogata, mentre la censura incorsa (latae sententiae) non cessa con l'abrogazione della legge (can. 2226 § 3).

Le p., sia latae che ferenda sententiae, CENSURA (v.) o p. PENE VENDICATIVE (v.).

Tra le principali conseguenze di questa distinzione, oltre la già ricordata diversità dell'effetto nell'appello o ricorso, è la cessazione delle p. vendicative già inflitte con l'abrogazione della legge che le prevedeva (can. 2226 § 3) e la permanenza invece della censura contratta, la quale cessa soltanto con l'assoluzione (can. 2248 § 1). Diversi sono poi i poteri dell'Ordinario circa l'assoluzione delle censure e la dispensa dalle p. vendicative latae sententiae: nei casi occulti la potestà dell'Ordinario circa la dispensa di queste ultime è illimitata (can. 2237 § 2). Al contrario, i confessori possono assolvere da pericolo di morte (v.) e da quelle che impediscono la recezione dei Sacramenti nei casi occulti molto urgenti, ma non dispensare dalle p. vendicative, se non quando, per circostanze straordinarie, il ricorso alla Sacra Penitenzieria o al vescovo riesca impossibile (can. 2290 § 2).

Nel vigente diritto canonico sono censure la somma, l'interdetto personale particolare e, quando vengono irrogate a tempo indeterminato, la sospensione, l'interdetto ab ingresu Ecclesiae e quello con cui viene colpita una comunità o collegio. Per le p. vendicative, V. voce relativa.

Giova qui mettere in rilievo alcune differenze fra i sistemi penali statali e quello canonico.

Una è nel soggetto attivo della p.: negli Stati cessa può essere stabilita solo dal potere legislativo, mentre nella Chiesa la p. può venir comminata non solo per legge o decreto legislativo, ma anche per precetto particolare del Superiore (can. 2310).

Più profonda ancora è la differenza nell'applicazione della p.: il diritto canonico autorizza il Superiore competente ad infliggere, per modum praecepti, non solo le penitenzie, i rimedi penali e le p. minori, ma anche la sospensione, l'interdetto e la stessa somma; solo la privazione di un beneficio inamovibile, la deposizione, la ravazione del diritto di portare l'abito ecclesiastico e la degradazione richiedono una sentenza pronunciata da un tribunale collegiale (cf. can. 1576 § 1, 1°-2°).

Inoltre i codici penali statali generalmente (fa eccezione il nuovo Codice penale iugoslavo) dichiarano che nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale o l'errore su di essa; mentre la Chiesa è molto indulgente verso coloro che ignorano la legge o anche soltanto la p. comminata (can. 2229 § 3, 1°).

Invece, per quanto attiene all'elemento materiale del reato, il diritto canonico vigente accoglie quasi tutti i postulati del moderno diritto penale (cf. can. 2228). Lo stesso dicasi dell'elemento giuridico del reato: la necessità della preesistenza della norma penale è delitto (v.), data nel can. 2195 § 1. È vero che il can. 2222 § 1, comma 1, sembra escluderla, ma oggi viene sempre più largamente seguita l'opinione del Roberti, il quale porta convincenti argomenti per dimostrare che il canone citato non contraddice al principio proclamato nel can. 2195.

Parimenti il CIC prescrive l'interpretazione restrittiva della norma penale e ribadisce questa disposizione nei can. 19, 20, 2219 § 1, 3. E se il giudice ecclesiastico gode di una maggiore libertà di quello statale nell'applicazione delle p., ciò si risolve in vantaggio del reato (can. 2218 § 1, 2223 § 2-3, 2224 § 2).

Le penitenze, che non trovano riscontro nei codici statali, vengono imposte o in luogo della p. o nel concorrente l'assoluzione (censura) o la dispensa (p. vendicativa). Sebbene non siano vere p., non vanno confuse con la penitenza sacramentale imposta dal confessore, come parte integrante del Sacramento della Penitenza. Nell'imp

porle, il giudice o il Superiore ecclesiastico deve attendere non tanto alla quantità del delitto, quanto al pentimento del reo, e tener presenti anche la posizione giuridica della persona e le circostanze del delitto: gli è poi assolutamente vietato d'imporre una penitenza pubblica per un delitto o trasgressione occulta (can. 2312 § 3-2).

Il CIC ricorda più di una volta l'obbligo o la facoltà d'imporre penitenze in luogo della p. o nel mitigare quella comminata dalla legge (can. 1952 § 2, 2229 § 4). L'Ordinario poi è autorizzato a cumulare le penitenze con i rimedi penali dell'ammonizione e della ripristinazione.

Quelle maggiormente in uso sono: 1) la recita di alcune preghiere; 2) i pellegrinaggi o altra opera di pietà; 3) il digiuno; 4) l'elemosina in favore di un'opera piaci; 5) gli esercizi spirituali (can. 2313 § 1).

Bibl.: D. Schiappoli, Diritto penale canonico, Milano 1905; E. Eichmann, Das Strafrecht des CIC, Paderborn 1920; I. Chelodi-P. Cipriotti, Un canonico de delicti et poenit, Vincenza-Trento 1943, spec. p. 21 sgg.; M. C. a Coronata, Institutiones iuris canonici, IV, Torino-Roma 1948; F. Antolisei, Manuale di diritto penale. Parte generale, 2a ed., Milano 1949, p. 365 sgg.; E. Cuello Calon, Derecho penal, I, Barcellona 1951; Wernz-Vidal,

VII. Arturo De Jono PENALVER y CARDENAS, LUIS IGNATIUS

Prelato, n. all'Avanza il 3 apr. 1749, m. ivi il 17 luglio 1810. Alunno dei Gesuiti, fu costretto ad interrompere i suoi studi a causa della soppressione dell'Ordinare nelle terre sottoposte al dominio del re di Spagna; si iscrisse perciò all'Università e nel 1771 si laureò in teologia.

Sacerdote irreprensibile, fu nello stesso tempo dotato di buone qualità di amministratore, che pose in luce durante gli incarichi affidatagli dal vescovo di Santiago de Cuba. Nel 1789, data di erezione della sede di S. Cristoforo dell'Avana, fu tra i candidati proposti per il governo di tale nuova diocesi. Alcuni anni dopo venne consacrato vescovo della Luisiana e della Florida con sede a Nuova Orléans, la quale allora si trovava in uno stato di desolazione. Richiamandosi ai canoni tridentini, indirizzò il 21 dic. 1795 ai parroci una energica esortazione per la cura delle loro parrocchie. Il 20 luglio 1801 era promosso alla sede arcivescovile di Guatemala, dove fondò scuole ed un ospedale. Nel marzo 1806 rinunciò al governo della diocesi e si ritirò all'Avana: ivi a proprie spese istituì una casa di beneficenza con scuole per bambine.

Bibl.: J. G. Shea, History of the Catholic Church in the United States, 1763-1815, II, Nuova York 1888, pp. 571-571; J. H. Blenk, P., in Cath. Enc., XI, ivi 1911, p.

618. Silvio Furlani PENATI

Di penates, gli dèi penati, termine in cui P. ha funzione d'aggettivo, significa letteralmente gli dèi «dell'interno» (cf. penitus). Penus, particolarmente, significava nella casa romana la riserva dei viveri e degli altri elementi di prima necessità della vita. La sede del culto domestico dei P. è presso il focolare che viene definito come altare dei P. Ogni pasto è collegato a un sacrificio a questi dèi. La loro funzione protettrice nei riguardi della famiglia ricorda quella dei Lari, dai quali però essi sono nettamente distinti, privi come sono di ogni rapporto con la fecondità tellurica e umana della casa. In sostanza essi rappresentano il carattere sacrale dell'esistenza stessa della famiglia anche nel suo aspetto più elementare e quotidiano.

I P. appaiono però anche nel culto pubblico. Secondo la tradizione mitologica, Enea avrebbe portato i suoi P. da Troia distrutta in Italia, deponendoli a Lavinio. Trasferendosi da Lavinio ad Alba, i suoi discendenti li avrebbero portati con sé, ma questi, miracolosamente, avrebbero fatto ritorno alla sede di prima. Da allora, i P. dei Latini sarebbero rimasti a Lavinio. I supremi magistrati romani annualmente, alla loro entrata in carica, si recavano a Lavinio per presentare un sacrificio ai P. Il santuario dei P. in quella città era inaccessibile al pubblico: gli autori antichi non sanno dare informazioni pre