PENA. - È, in generale, la sofferenza (privazione o diminuzione di un bene individuale) comminata dalla legge a colui che viola un comando della medesima. Per la gran parte degli ordinamenti positivi, la p. deve essere irrogata dal giudice mediante processo; nel diritto canonico, però, vi sono delle p. che non vengono inflitte dal giudice, ma che si incorrono ipso facto, non appena commesso il delitto (cosiddette p. latae sententiae, su cui V. oltre).
Rimandando, per un'esposizione più ampia sul concetto di p. e delle relative teorie filosofiche, ad altro esponente (v. SANZIONE), è sufficiente accennare qui alla funzione della p., cioè agli effetti in vista dei quali essa è comminata. Le teorie formulate in proposito possono riunirsi, sostanzialmente, in tre gruppi: quelle che vedono il fondamento della p. nella retribuzione, cioè nel malum passionis quod infligitur ob malum actionis. Le seconde, che ritengono scopo della p. l'intimidazione, cioè la prevenzione dei delitti mediante il timore suscitato dal castigo esemplare. Per le teorie del terzo gruppo, infine, funzione della p. è l'emenda, che dovrebbe quindi essere diretta a provocare il ravvedimento del reo; già affermata dal giurista romano Paolo (D. 48, 19, 20), la teoria dell'emendazione è stata sostenuta di recente specialmente dal Roeder. Per quanto riguarda il fine della p. ecclesiastica, i canonisti ritengono: a) che essa sia un beneficio concesso al delinquente, il quale per suo mezzo può riconciliarsi con Dio (Schulte, Geib, Bar); b) che il suo fine sia l'emendazione del reo (Mayer, Lega, Cappello); c) che il fine intrinseco di qualsiasi p., sia ecclesiastica che statale, sia la restaurazione dell'ordine sociale, leso o posto in pericolo (München, Hinschius, Schiappoli, Wernz-Vidal, Roberti); ma che anche altri fini possono essere perseguiti, ed ordinariamente lo sono, dal legislatore, con la comminazione, o dal superiore o dal giudice con l'applicazione della p. La Chiesa, del resto, nell'irrogazione delle p. non ha mai trascurato l'emendazione del reo e per questo ha creato una categoria di p., CENSURA (v.), che direttamente tendono a tal fine: anch'esse però sono vere p. e quindi non possono prescindere dalla restaurazione dell'ordine sociale leso.
I. STORIA
In questa parte si dà un breve cenno sull'origine e le vicissitudini delle p. ecclesiastiche o canoniche, diverse dalla scomunica, interdetto, sospensione e censura, per cui si rimanda alle relative voci.Alcune di esse venivano indistintamente inflitte sia ai chierici che ai laici. Tra queste figurano molte delle p. vendicative comminate nel CIC.
La privazione della sepoltura ecclesiastica in un primo tempo fu uno degli effetti della scomunica, poi della sospensione dai diritti della comunità, in seguito una conseguenza dell'interdetto personale o locale. Nel Concilio di Braga (a. 561) si fa menzione della privazione della sepoltura ecclesiastica come p. a se stante. Essa colpiva soprattutto gli eretici, sia chierici che laici.
L'incapacità di acquistare uffici ecclesiastici si trova
irrogata ai laici dal sec. XIII; per alcuni delitti di particolare gravità essa veniva estesa anche agli eredi del condannato.
La perdita dei diritti ecclesiastici consisteva o nella sospensione temporanea da alcuni diritti, p. es., dal diritto di patronato, o nella loro privazione, p. es., della sede vescovile.
Ad imitazione dei sovrani temporali, nel sec. XI i papi introdussero l'uso di privare della grazia pontificia e di pronunciare l'indignatio contro coloro che si rifiutavano di eseguire i loro ordini, specialmente se vescovi o abati; il papa non solo interrompeva qualsiasi comunicazione con il punito, ma rifiutava perfino di usare la giurisdizione ecclesiastica a suo favore. In un primo tempo si minacciava la privazione della grazia di S. Pietro, del papa o della Chiesa romana, in seguito l'espressione Indignatio Dei et bb. apostolorum Petri et Pauli perdette il significato originario e fu usata come formola di chiusura delle lettere pontificie.
Alcune p., invece, potevano essere inflitte soltanto agli ecclesiastici, in quanto li colpivano nella loro condizione giuridica di fronte alla Chiesa o nei diritti a loro spettanti a causa del sacro ministero, di cui erano investiti.
La più grave deposizione (v.) fino al sec. XIII, degradazione (v.), per cui il condannato perdeva lo stato ecclesiastico ed i diritti annessi, come il privilegium fori.
Meno privazione (v.) del beneficio, per cui il colpito perdeva l'ufficio, ma non lo stato clericale né incorreva nell'inabilità (v.); sospensione (v.), perché essa non colpiva per sempre il chierico nei suoi diritti e nella sua capacità ecclesiastica. Non mancavano però altre p., come la perdita definitiva di singoli diritti o facoltà annesse all'ufficio, dignità o grado ecclesiastico, dell'anzianità in quest'ultimo, di alcuni privilegi o immunità annesse all'Ordine (per i non beneficiati); la retrocessione ad un Ordine meno elevato; l'incapacità ad ottenere un Ordine o grado superiore.
Sono infine da ricordare le p. corporali, che la Chiesa soleva infliggere sia ai chierici che ai laici, finché questo diritto non le fu contestato dallo Stato. Nei primi tempi furono colpiti da p. corporali anche i chierici dei gradi più elevati, ma in seguito solo in caso di reati molto gravi, e mai fino al versamento del sangue o alla mutilazione. Oggi esse non sono più sancite nei codici penali, e il loro uso da parte della Chiesa verrebbe punito come reato.
La p. pecuniaria, da principio considerata come un risarcimento del danno, entrò nel sistema penale canonico per influsso del diritto germanico (v. MULTA). I papi fecero di essa un uso frequente dal sec. XI: consisteva in una somma fissa o commisurata nel doppio, triplo, quadruplo del danno causato. Alcuni testi sembrano vietarla, ma essi furono interpretati nel senso che tale p. non poteva essere inflitta per tutti i delitti, né sostituire le p. spirituali. L'opinione prevalente negava al giudice la facoltà d'infliggere una p. pecuniaria non espressamente comminata dalla legge. Per allontanare, poi, qualsiasi sospetto di avidità, si vietò al giudice di convertire la p. pecuniaria in proprio vantaggio, divieto che è stato ribadito nel CIC (can. 2297).
Più grave era la p. della confisca dei beni, comminata, nell'epoca carolingia, contro l'incesto e il rifiuto di pagare le decime. Sancita a partire dal sec. XI dai sinodi e dagli stessi concili generali ed in seguito dai papi, nel sec. XII divenne una delle tante p. per reprimere l'eresia. I beni del condannato venivano devoluti al fisco; per questo il promotore di giustizia nei tribunali dell'Inquisizione e del S. Ufficio fu denominato «avvocato fiscale» fino al 1920. Nulla veniva lasciato agli eredi del condannato, ma soltanto la vita, ex misericordia conservata. In seguito il giudice fu autorizzato a lasciar loro il necessario per vivere e a condonare la p. all'eretico che abiurava. Oltre alle p. afflittive e pecuniarie, furono in uso nella Chiesa quelle restrittive della libertà personale, come l'esilio, il bando, la reclusione. L'esilio o la relegazione si trovano menzionate nei più antichi Capitolari carolingi, come p. perpetue o temporanee contro coloro che si ostinavano a non pagare le decime. Poi vengono sancite nei sinodi imperiali e nelle ordinanze per la pace di Dio, ed infine nelle ordi-
nanze ecclesiastiche e nei sinodi pontifici. Comminate contro l'eresia, avevano più il carattere di una misura politica o di polizia generale, anziché quello di una p. individuale. Naturalmente, per espellere un carico dalla città o dallo Stato la Chiesa ricorreva al braccio secolare.
Affine è il bando, cioè l'espulsione da un determinato territorio (diocesi, parrocchia), comminato dai concili normanni ed inglesi contro le meretrici e le concubine dei chierici. Il bando o esilio parziale è sancito come p. vendicativa propria dei chierici nel CIC (can. 2298, 7°) e nel vigente Codice penale italiano come misura di sicurezza non detentiva (artt. 215, seconda parte, n. 2, e 233).
Nei Capitolari franchi, con la privazione della libertà personale venivano puniti l'incesto e la magia; nell'epoca carolingia l'usurpazione o l'attentato ai beni ecclesiastici. Si trova anche sancita contro i nullatenenti in luogo della confisca dei beni. In seguito venne stabilita come p. propria dei servi della Chiesa, e i vescovi pretesero di applicarla alle concubine dei chierici. Dal sec. XIII fu comminata contro gli eretici e veniva applicata anche come carcere preventivo, non soltanto per assicurare l'inquisito alla giustizia, ma principalmente per impedirgli di contaminare gli altri con la diffusione dell'errore e perfino come mezzo istruttorio: l'inquisito, per essere liberato da quel carcere, spesso duro fino all'inverosimile, finiva per confessare anche una colpa non commessa.
La p. del carcere, anche perpetuo, per i delitti più gravi poteva venir aggravata con il trattamento fatto al condannato pane doloris et aqua angustiae. P. più grave era l'ergostulum (locale recondito di un monastero), in cui si chiudevano le monache che avevano menato una vita turpe od impudica. La detrusio in arctum monasterium, da cui si è sviluppata l'odierna p. del carcere, si applicava ai laici, ordinariamente ai soli uomini, colpevoli di stupro o di adulterio. Essi non emettevano i voti, ma facevano penitenza, temporanea o perpetua, dei mali commessi, menando una vita segregata dal mondo.
La p. del carcere, nell'odierna accezione del termine, non è sancita nel CIC: la prescrizione di dimorare in un determinato luogo o territorio, di cui al can. 2298, 8°, è più affine al confino di polizia che alla reclusione; né può considerarsi come reclusione il provvedimento preso dal giudice, a norma del can. 1957. Molto affine alla reclusione è soltanto l'internamento in una casa di penitenza, di cui al can. 2301. È vero che ordinariamente esso viene disposto a tempo indeterminato, ma l'indeterminatezza della durata della reclusione non è ignota ai diritti penali statali, come quello statunitense.
Diverse dalle altre sono le p. infamanti, sebbene in molti casi producano identici affetti giuridici. L'infamia (v.) fu introdotta nel diritto canonico dalle pseudo-Isidoriane, che ammisero l'applicazione delle p. secolari nel campo ecclesiastico e viceversa. Quindi, per l'infamia di diritto civile s'incorreva anche quella canonica. Dal sec. XI fu più largamente applicata dai pontefici. Graziano riporta molte fonti, in cui veniva comminata l'infamia, e distingue la civile dalla canonica.
Nel diritto delle Decretali essa s'incorreva per la calunnia, l'eresia, lo scisma, il furto notorio, l'usura, la falsa o reticente testimonianza in giudizio. Importava incapacità alle dignità ed uffici pubblici, sia civili che ecclesiastici; non è certo invece che privasse degli uffici ricoperti. Venivano però dichiarati nulli i singoli atti dell'ufficio conseguito prima della p., e quindi essa comportava, per lo meno, la sospensione dall'ufficio. L'infame non poteva essere giudice, attore, avvocato, teste, ricevere gli Ordini sacri ed esercitare quelli già ricevuti. Questa p. colpiva anche i figli nati da unioni incestuose e perfino i nipoti dei rei di violenze contro i cardinali. Un residuo di questo effetto è l'irregolarità sancita nel can. 984, 1°.
Vi erano infine delle p., che per la loro natura potevano colpire solo i laici. In conseguenza della concezione che il papa avesse la suprema direzione dell'orbe cattolico, gli veniva riconosciuto il diritto di deporre re e imperatori e di privare i laici in genere degli uffici e dignità secolari, quando essi si rifiutassero ostinatamente di eseguire gli ordini delle autorità ecclesiastiche; e dal tempo di Gregorio VII si usò dichiarare i sudditi sciolti
dal giuramento di fedeltà e dai doveri verso il sovrano, sia in conseguenza della deposizione unita alla scomunica, sia come p. a se stante.
Per quanto riguarda la p. di morte, si può osservare che la Chiesa non ha mai condannato l'uso della p. di morte da parte degli Stati, neppure dopo che il Beccaria la dichiarò una violenza della società sull'individuo. Fu disputato e si disputa tra i canonisti e i giuspubblicisti ecclesiastici se alla Chiesa competa il diritto d'infliggere la p. di morte per reati d'indole religiosa. I sostenitori dell'opinione negativa generalmente asseriscono che la Chiesa non ha mai inflitto la p. di morte: essa avrebbe soltanto tollerato che il potere secolare (brachium saeculare) pronunziasse ed eseguisse la sentenza di morte a carico degli eretici ostinati, a lui rimessi dalle autorità ecclesiastiche già degradati, se chierici. Ma un accurato studio sulla procedura dell'Inquisizione convince che la Chiesa, se non ha mai pronunciato la condanna a morte a carico degli eretici ostinati, non è stata estranea alla loro uccisione, perché chi pone un atto con la previsione di un effetto immancabile non può non volere quest'ultimo.
II. DIRITTO CANONICO VIGENTE
Il diritto penale canonico vigente è quasi tutto contenuto nel CIC: il penale sostantivo nel libro V (cann. 2195-2414), il penale processuale nel libro IV, p. I, sez. II, tit. XIX (cann. 1933-1959), e, secondo la dottrina prevalente, nei titoli xxx-xxxiii del lib. IV (cann. 2168-94). Né mancano norme d'indole penale sparse nel CIC, fuori della propria sede, come i cann. 727-30 e 985-86. P. vengono pure comminate nella cost. apost. Pacantis Apostolicae Sedis dell'8 dic. 1945 (doc. I nell'appendice al CIC). Un vero codice di diritto e procedura penale è poi la cost. Sacramentum Poenitentiae, di Benedetto XIV (1° giugno 1741), per la repressione della sollecitazione in Confessione (doc. III). Infine il can. 1555 § 1 dichiara che il S. Ufficio ha una propria procedura penale, che deve essere seguita anche dai tribunali diocesani nella trattazione delle cause di sollecitazione. Né mancano leggi penali eccezionali, come i decreti penali della S. Congr. del Concilio, in data 22 marzo 1950 (AAS, 42 [1950], p. 330), e del S. Ufficio del 9 apr. 1951 (AAS, 43 [1951], p. 217).La p. ecclesiastica è la privazione di un bene infitta dalla legittima autorità a correzione del delinquente e a punizione del delitto (can. 2215). Pertanto non sono p. canoniche i mali causati dal delitto al reo medesimo, né la riparazione del danno arrecato alla vittima; e neppure le punizioni infitte ai chierici dal giudice secolare, a meno che non gli sia stato concesso tale potere dalla competente autorità della Chiesa.
La Chiesa punisce i delinquenti con le p., i rimedi penali (v.) e le penitenze (can. 2216).
Le p. canoniche propriamente dette possono essere latae o ferendae sententiae: nelle prime s'incorre con la semplice perpetrazione del fatto criminoso, le seconde invece devono essere infitte dal giudice o dal Superiore, con sentenza o decreto penale.
L'appartenenza di una p. all'una o all'altra categoria importa rilevanti conseguenze giuridiche: a) per infliggere una p. ferendae sententiae bisogna raggiungere la prova giuridica del reato commesso (fatto materiale ed imputabilità). La p. latae sententiae, invece, s'incorre anche se il delitto (realmente commesso) non è provato né provabile; b) avverso la p. latae sententiae non è possibile proporre appello o ricorso, che ne sospende l'esecuzione; mentre avverso la sentenza o decreto che infligge una p. vendicativa ferendae sententiae è ordinariamente ammesso appello o ricorso con effetto sospensivo (can. 2287); c) il reo viene sempre colpito dalla p. latae sententiae vigente al tempo del delitto, anche se con legge o equivalente provvedimento posteriore essa sia stata mitigata; si applica invece la disposizione più favorevole al reo, se vi è stata una successione di leggi penali tra la commissione del delitto e la celebrazione del processo (can. 2226 § 2); d) la p. latae sententiae non essendo graduale, non s'incorre se il delitto non è perfetto in tutti i suoi elementi (can. 2228), e qualche volta se l'imputabilità non è piena (can. 2229 § 2); mentre il Superiore o giudice ecclesiastico può punire con una p. ferendae sententiae anche il
delitto mancato e il semplice tentativo di delitto (can. 2235); e) la p. ferendae sententiae, dopo l'applicazione, produce effetti più gravosi di quella latae sententiae (can. 2232 § 1); f) l'applicazione della censura ferendae sententiae deve essere preceduta, a pena di nullità, dall'ammonizione; g) la censura ferendae sententiae non può essere infitta se la legge che la prevedeva al tempo del processo è stata abrogata, mentre la censura incorsa (latae sententiae) non cessa con l'abrogazione della legge (can. 2226 § 3).
Le p., sia latae che ferendae sententiae, CENSURA (v.) o p. PENE VENDICATIVE (v.).
Tra le principali conseguenze di questa distinzione, oltre la già ricordata diversità dell'effetto nell'appello o ricorso, è la cessazione delle p. vendicative già infitte con l'abrogazione della legge che le prevedeva (can. 2226 § 3) e la permanenza invece della censura contratta, la quale cessa soltanto con l'assoluzione (can. 2248 § 1). Diversi sono poi i poteri dell'Ordinario circa l'assoluzione delle censure e la dispensa dalle p. vendicative latae sententiae: nei casi occulti la potestà dell'Ordinario circa la dispensa di queste ultime è illimitata (can. 2237 § 2). Al contrario, i confessori possono assolvere da pericolo di morte (v.) e da quelle che impediscono la recezione dei Sacramenti nei casi occulti molto urgenti, ma non dispensare dalle p. vendicative, se non quando, per circostanze straordinarie, il ricorso alla Sacra Penitenzieria o al vescovo riesca impossibile (can. 2290 § 2).
Nel vigente diritto canonico sono censure la scomunica, l'interdetto personale particolare e, quando vengono irrogate a tempo indeterminato, la sospensione, l'interdetto ab ingressu Ecclesiae e quello con cui viene colpita una comunità o collegio. Per le p. vendicative, V. voce relativa.
Giova qui mettere in rilievo alcune differenze fra i sistemi penali statali e quello canonico.
Una è nel soggetto attivo della p.: negli Stati essa può essere stabilita solo dal potere legislativo, mentre nella Chiesa la p. può venir comminata non solo per legge o decreto legislativo, ma anche per precetto particolare del Superiore (can. 2310).
Più profonda ancora è la differenza nell'applicazione della p.: il diritto canonico autorizza il Superiore competente ad infliggere, per modum praecepti, non solo le penitenze, i rimedi penali e le p. minori, ma anche la sospensione, l'interdetto e la stessa scomunica; solo la privazione di un beneficio inamovibile, la deposizione, la privazione del diritto di portare l'abito ecclesiastico e la degradazione richiedono una sentenza pronunciata da un tribunale collegiale (cf. can. 1576 § 1, 1°-2°).
Inoltre i codici penali statali generalmente (fa eccezione il nuovo Codice penale jugoslavo) dichiarano che nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale o l'errore su di essa; mentre la Chiesa è molto indulgente verso coloro che ignorano la legge o anche soltanto la p. comminata (can. 2229 § 3, 1°).
Invece, per quanto attiene all'elemento materiale del reato, il diritto canonico vigente accoglie quasi tutti i postulati del moderno diritto penale (cf. can. 2228). Lo stesso dicasi dell'elemento giuridico del reato: la necessità della preesistenza della norma penale è delitto (v.), data nel can. 2195 § 1. È vero che il can. 2222 § 1, comma 1, sembra escluderla, ma oggi viene sempre più largamente seguita l'opinione del Roberti, il quale porta convincenti argomenti per dimostrare che il canone citato non contraddice al principio proclamato nel can. 2195.
Parimenti il CIC prescrive l'interpretazione restrittiva della norma penale e ribadisce questa disposizione nei can. 19, 20, 2219 §§ 1, 3. E se il giudice ecclesiastico gode di una maggiore libertà di quello statale nell'applicazione delle p., ciò si risolve in vantaggio del reo (cann. 2218 § 1, 2223 §§ 2-3, 2224 § 2).
Le penitenze, che non trovano riscontro nei codici statali, vengono imposte o in luogo della p. o nel concedere l'assoluzione (censura) o la dispensa (p. vendicativa). Sebbene non siano vere p., non vanno confuse con la penitenza sacramentale imposta dal confessore, come parte integrante del Sacramento della Penitenza. Nell'im-
perle, il giudice o il Superiore ecclesiastico deve attendere non tanto alla quantità del delitto, quanto al pentimento del reo, e tener presenti anche la posizione giuridica della persona e le circostanze del delitto: gli è poi assolutamente vietato d'imporre una penitenza pubblica per un delitto o trasgressione occulta (can. 2312 §§ 2-3).
Il CIC ricorda più di una volta l'obbligo o la facoltà d'imporre penitenze in luogo della p. o nel mitigare quella comminata dalla legge (cann. 1952 § 2, 2220 § 4). L'Ordinario poi è autorizzato a cumulare le penitenze con i rimedi penali dell'ammonizione e della ripercussione.
Quelle maggiormente in uso sono: 1) la recita di alcune preghiere; 2) i pellegrinaggi o altra opera di pietà; 3) il digiuno; 4) l'elemosina in favore di un'opera pia; 5) gli esercizi spirituali (can. 2313 § 1).