PERENZIONE. - Può significare in diritto canonico la cessazione del diritto di azione, oppure indicare un modo con cui termina l'istanza della lite. La peremptio actionis non è voce esclusiva, perché ad essa può venire sostituito il sinonimo extinctio actionis. È invece voce esclusiva la peremptio instantiae, che indica il modo col quale l'istanza termina prima della sua fine naturale.
La voce p. è usata dal CIC nei cann. 1736-39 parlando dell'estinzione della instantia litis. Questa, una volta iniziata con la litis contestatio, è diretta verso un termine, che trova la sua naturale sede o nel processo (sentenza del giudice, giuramento decisorio, lodo arbitrale) o in altri modi, al di fuori del processo, ma che a questo ineriscono (transazione). L'istanza della lite può inoltre essere interrotta o finire prima del suo termine naturale. La p. o la rinuncia, infatti, sono i due modi con cui l'istanza termina senza che il processo abbia avuto il suo corso normale. La p. deriva dall'inattività delle parti nel processo; infatti, per il can. 1736, se nessuna delle parti fa alcun atto processuale per due anni in primo grado o per un anno in grado di appello, il processo si estingue; se si tratta di p. in grado di appello, la sentenza di primo grado passa in cosa giudicata. Grave e degno di considerazione il can. 1737: la p. «obtinet ipso iure, adversus omnes»; l'intervento delle parti non solo non è necessario, ma è del tutto superfluo, perché non è neppure richiesto un decreto del giudice, che dichiari l'istanza perenta; ed è eccepibile anche d'ufficio. La p. agisce anche contro i minori e le persone a questi equiparate, che stanno in giudizio per interposta persona, salva la facoltà ai rappresentanti di agire per il risarcimento dei danni contro i rappresentanti, che per colpa abbiano lasciato perimere la istanza. Naturalmente la p. estingue il processo e non l'azione, che, salvi sempre i termini di prescrizione e di estinzione, può essere riproposta, a meno che non si tratti di p. in grado di appello. La p. (can. 1738) estingue gli atti del processo, non quelli di causa, che hanno valore anche in altra istanza fra le stesse parti, mentre nei riguardi dei terzi hanno semplice valore documentale. Poiché la p. è conseguenza di inattività di entrambe le parti in causa, ciascuna di esse dovrà sopportare le spese che aveva fatto.