PERICULUM ANIMAE ET SCANDALI

PERICULUM ANIMAE ET SCANDALI. - Secondo il comune significato teologico è (cann. 1131 § 1, 1935 § 2) la possibilità che un atto esteriore fornisca al prossimo l'occasione di una colpa e di una rovina spirituale. Questo atto è la prima condizione richiesta perché si ravvisi lo scandalo, e può essere costituito da parole, da gesti, o da una omissione, anche semplicemente verbale: «convenienter dicitur quod dictum vel factum minus rectum praebens occasionem ruinae sit scandalum» (Sum. Theol., q. 43, n. 1).

Vi è dunque scandalo ogni volta che è prevedibile, con una certa probabilità, che una omissione od un'azione minus recta, verificatasi in pubblico, possa spingere il prossimo, che ne è stato testimone, ad una colpa, che altrimenti non avrebbe commesso. Lo scandalo è attivo e passivo: il primo si concreta nell'atto esteriore che occasiona una colpa, il secondo in colui che ne è testimone. Se si tiene poi conto dell'intenzione che lo ha provocato può essere diretto od indiretto. L'uno si ha quando l'autore dell'azione vuole direttamente e con volontà espressa fornire all'altro l'occasione del peccato per mezzo della persuasione o del consiglio, ovvero per mezzo del cattivo esempio pienamente deliberato; il secondo, e cioè l'indiretto, è possibile in molteplici circostanze, e praticamente ogni volta che un atto per sé indifferente o che ha l'apparenza del male rischia pubblicamente di spingere altri alla colpa (p. es.: abbandono della fede o delle pratiche religiose). Lo scandalo passivo è il peccato del prossimo: è un peccato occasionato e si trova in rapporto allo scandalo attivo come l'effetto alla causa. Evidentemente varia secondo la qualità dei soggetti e le circostanze dello scandalo. Se questo è stato pubblico, altrettanto pubblica deve essere la riparazione. Così colui che ha convinto altri ad accettare false dottrine in materia di fede o di morale, è obbligato a ritrattare i suoi errori pubblicamente; chi ha vissuto notoriamente in concubinato deve rinunciare alla relazione peccaminosa con l'accostarsi pubblicamente ai Sacramenti. Proprio per evitare la possibilità dello scandalo la Chiesa ha istituito forme speciali di celebrazione del Matrimonio, quale il cosiddetto «Matrimonio di coscienza» (v.) e determinate leggi per la convalidazione.

BIBL.: L. Ferraris, Scandalum in Biblioth. canon., VII, Roma pp. 19-20; N. Jung, Scandale, in DThC. XIV, coll. 1246-54; V. GIUDICE, Nozioni di diritto canonico, 9ª ed., Milano 1940, pp. 154-64.
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“PERICULUM ANIMAE ET SCANDALI.” Enciclopedia Cattolica, vol. IX (1952), p. 717. Azione Romana digital edition, https://azioneromana.com/it/article/periculum-animae-et-scandali.