PERICULUM ANIMAE ET SCANDALI.- Se- condo il comune significato teologico è (cann. 1131 § 1, 1935 § 2) la possibilità che un atto esteriore fornisca al prossimo l'occasione di una colpa e di una rovina spirituale. Questo atto è la prima condizione richiesta perché si ravvisi lo scandalo, e può essere costituito da parole, da gesti, o da una omissione, an- che semplicemente verbale: «conveniente dicitur quod dictum vel factum minus rectum praebens occasio- nem ruinae sit scandalum» (Sum. Theol., q. 43, a. 1).
Vi è dunque scandalo ogni volta che è prevedibile, con una certa probabilità, che una omissione od un'azione minus recta, verificatasi in pubblico, possa spingere il prossimo, che ne è stato testimone, ad una colpa, che altri- menti non avrebbe commesso. Lo scandalo è attivo e passivo: il primo si concreta nell'atto esteriore che occa- siona una colpa, il secondo in colui che ne è testimone. Se si tiene poi conto dell'intenzione che lo ha provocato può essere diretto od indiretto. L'uno si ha quando l'autore dell'azione vuole direttamente e con volontà espressa for- nire all'altro l'occasione del peccato per mezzo della persuasione o del consiglio, ovvero per mezzo del cattivo esempio pienamente deliberato; il secondo, e cioè l'indi- retto, è possibile in molteplici circostanze, e praticamente ogni volta che un atto per sé indifferente o che ha l'appa- renza del male rischia pubblicamente di spingere altri alla colpa (p. es.: abbandono della fede o delle pratiche religiose). Lo scandalo passivo è il peccato del prossimo: è un peccato occasionato e si trova in rapporto allo scan- dalo attivo come l'effetto alla causa. Evidentemente varia secondo la qualità dei soggetti e le circostanze dello scan- dalo. Se questo è stato pubblico, altrettanto pubblica deve essere la riparazione. Così colui che ha convinto altri ad accettare false dottrine in materia di fede o di morale, è obbligato a ritrattare i suoi errori pubblicamente; chi ha vissuto notoriamente in concubinato deve rinunciare alla relazione peccaminosa con l'accostarsi pubblicamente ai Sacramenti. Proprio per evitare la possibilità dello scandalo la Chiesa ha istituito forme speciali di celebra- zione del Matrimonio, quale il cosiddetto «Matrimonio di coscienza» (v.) e determinate leggi per la convalidazione.