PERITO

PERITO. - Il p. è stato definito un delegato del giudice a un accertamento e ad una valutazione dei fatti, che poi il giudice rifarà per conto suo.

Quando la S. Rota estendeva la propria giurisdizione
anche al foro civile, si avviva degli arbitres nelle questioni
pecuniarie; la loro soluzione era anche la soluzione della
causa, e la lite, in tal modo, era considerata definita. Con
il tempo gli arbitres divennero piuttosto «testi qualificati»
eletti dal giudice, per illuminarlo in una determinata
materia od arte, su cui essi erano specializzati. Quindi
i p. divennero veri «assistenti» del giudice, da cui erano
eletti e a cui dovevano render conto; al tempo stesso essi
erano ben distinti dai testi ed assai superiori a questi,
appunto perché scelti con il fine di esaminare il fatto
asserito dal teste, per riferirne poi al giudice, emettendo,
per il lato tecnico della questione, un vero giudizio moti-
vato. Così, attraverso l'evoluzione della S. Rota, si è an-
data creando la figura attuale del p. che, pur non essendo
ben definita, è accettata in quasi tutti i codici moderni.

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Nel CIC questa si richiede solo quando non è a
disposizione altro genere di prove. La perizia è considerata
un mezzo straordinario, anche perché in genere assai
dispendiosa. Il p. è prescritto, ex officio, nelle cause matri-
moniali d'impotenza, d'inconsumazione (can. 1976) o di
amantia (can. 1982) e nelle cause di beatificazione per
l'esame dei miracoli (can. 2031; V. BEATIFICAZIONE, vol. II,
coll. 1094-95). In molte altre questioni, come, ad es.,
per esaminare l'autenticità d'uno scritto (can. 1800),
nelle controversie di novi operis nanciaria, in quelle sui
confini delle circoscrizioni ecclesiastiche, nelle cause cri-
minali, per falso o per furto di oggetti preziosi, il giu-
dice stesso può stimare necessaria l'opera del p., come
parimenti questa può esser richiesta da una delle parti o da
tutte e due. La nomina però spetta sempre al giudice, che
si consulterà, secondo i casi, con il difensore del vincolo
o con il promotore di giustizia. Nei processi civili, invece,
alle parti si permette l'elezione del p. e questi agisce nel-
l'interesse delle medesime. In determinate cause il CIC
prescrive due p. (cf. cann. 1979, 2031 e 2118); in altre
può esser nominato un solo p. (cf. can. 1793 § 3), secondo
il prudente avviso del giudice. Quando si constaterà che
la questione non sia stata esaurientemente delucidata, il
giudice potrà eleggere un secondo e un terzo p. Se le
conclusioni, poi, di due diversi p. che hanno agito l'uno
indipendentemente dall'altro fossero discordi, il giudice
potrebbe nominare un periziore, il quale, dopo aver esa-
minato tutti gli atti precedenti, darà un nuovo giudizio
(cf. can. 1803 § 1).

Il giudice dovrà scegliere il p. tra le persone compe-
tenti in una determinata professione, o arte, e assoluta-
mente degne di stima. Il nome del p. dovrà essere subito no-
tificato alle parti interessate, per dar loro possibilità di pro-
muovere eventuali eccezioni. Spetta sempre al giudice di-
chiarare, con decreto, se sia il caso di revocare o meno il
mandato al p. e nominarne un altro (can. 1796). Le parti
interessate possono assistere al giuramento del p. ed essere
presenti mentre esplica il suo mandato, tranne che la con-
venienza, il pudore od altro non lo vieti (can. 1797).

Il p. giurerà, sia al momento in cui sta per accettare
il mandato (iuramentum de munere fideliter explendo), sia
dopo (iuramentum de munere fideliter impleto); talvolta si
aggiunge il giuramento de secreto servando. Il p. può
presentare la propria relazione motivata in scritto, o
anche oralmente, in via eccezionale; in tal caso, però,
la relazione dovrà esser subito verbalizzata e sottoscritta
dal p. e dal notaio (can. 1801 § 1). Il p., dopo aver conse-
gnato la relazione scritta, è invitato in tribunale per rico-
noscerla e confermarla sotto giuramento, e per dare, se
del caso, ulteriori delucidazioni. Quando per una que-
stione sono nominati contemporaneamente due p., questi,
per norma, agiscono uno indipendentemente dall'altro, e
ciascuno deve stendere la propria relazione. A questa
prassi si può fare eccezione, nel caso di un processo per
impotenza relativa, in cui sia necessaria la visita medica
dell'uomo e della donna.

Dei due p. allora uno sottoporrà a visita l'uomo, l'altro
la donna, secondo la propria specializzazione; poi insieme
si consulteranno per confrontare i propri dati e redigere
la perizia. Se il parere dei due non fosse concorde, ciò
potrebbe esser rilevato nella stesura della perizia, senza
che sia necessario specificare a quale dei due p. debba

attribuirsi ciascun
parere. Le conclu-
sioni del p. sono di
grande valore ai fini
della sentenza; tut-
tavia, per il princi-
pio del libero con-
vincimento del giu-
dice, questi non è
vincolato alle conclu-
sioni del p. e la sua
sentenza è perfetta-
mente originale e au-
tonoma, tanto più
che per la decisione
definitiva egli dovrà
tener conto di tutto
il complesso di cir-
costanze, ignorate a
volte dal p. Ogni pe-
rizia dovrà rimanere
in atti, come una
parte del processo;

(per cortesia del p. U. Vigilio)
PERLO, FILIPPO - Ritratto.

in casi eccezionali, potrebbe non essere ammessa o venir
annullata.

Non è raro il caso in cui un p. stenda una relazione
scritta, non dietro mandato formale del giudice, ma sol-
tanto per incarico avuto da una parte interessata o da un
legale. Tale iniziativa, presa in genere al principio d'un
processo, ha lo scopo di presentare sotto buona luce la
causa stessa, per farla apparire fornita di valido fonda-
mento e non di un semplice fumus boni iuris. La perizia,
in tal caso, si dice estragiudiziale, e può considerarsi una
difesa tecnica. Il p. in questi casi riveste la vera figura del
teste e, come tale, viene citato in tribunale per ricono-
scere la propria relazione.

Particolari istruzioni per le perizie, sia nelle cause
d'inconsumazione come in quelle di nullità, si trovano
in due documenti emessi dalla S. Congr. dei Sacramenti:
Regulae servandae in processibus super matrimonio rato et
non consummato del 7 maggio 1923, artt. 84-95; e Instructio
servanda a tribunalibus dioecesanis in pertractandis causis
de nullitate matrimoniorum del 15 ag. 1936, artt. 139-54.

Il 12 giugno 1942, la Suprema Congregazione del
S. Ufficio ha emesso un decreto De quibusdam cantelis
adhibendis in causis matrimonialibus impotentiae et inconsum-
mationis, con cui si rinnova il consiglio di far visitare le
donne da dottoresse, e soltanto dietro richiesta esplicita,
da p. dottori. Nessuna donna, inoltre, può esser obbligata
a sottoporsi a visita medica, nemmeno quando una perizia
potrebbe apparire strettamente necessaria per la risolu-
zione della causa.

BIBLI: F. Roberti, CIC Schemata, I. IV, De Processibus,
Città del Vaticano 1940, ff. 295-305; M. Lega-V. ARTOTIRITI,
Commentarius in Iudicia Ecclesiastica, II, Roma 1939, pp. 744-
771; Wernz-Vidal, VI, 1, pp. 429-42. Per le perizie nelle cause
di canonizzazione, V. il Codex pro Postulatoribus, 4ª ed., Roma
1929, pp. 58-59, 210, 227. Pietro Santini

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“PERITO.” Enciclopedia Cattolica, vol. IX (1952), p. 721. Azione Romana digital edition, https://azioneromana.com/it/article/perito.