PERIPATETICA, SCUOLA. - I seguaci di Aristotele furono chiamati oi ex τοῦ περίπατου in rapporto al viale (περίπατος) del Liceo (sede della scuola), e περίπατητοι (parola connessa con περίπατος) in rapporto alla loro consuetudine (comune anche ad altre scuole) di disputare passeggiando. Questa, almeno, sembra pur sempre la soluzione più plausibile della nota questione etimologica sorta intorno al nome.
Nella storia della scuola stessa (che si chiamò anche semplicemente «Peripato») vanno distinti più periodici. Fra i peripatetici della prima generazione dopo la morte di Aristotele ERASTO (v.), Eudemio di Rodi (2a metà del sec. IV a. C.), Dicearco di Messina (versatile scrittore la cui axmh si può porre verso il 310 al più tardi), Aristosseno di Taranto (n. fra il 375-60, insigne teorico della musica), Clearco di Soli, Demetrio di Falero (n. ca. il 350 a. C.), scolaro di Teofrasto. L'orientamento che essi dàno alla scuola è caratterizzato da ampie ricerche di scienza naturale, di storia letteraria, di erudizione varia, come pure da trattazioni di etica popolare, a scapito della metafisica. Della produzione peripatetica del tempo restano i Caratteri di Teofrasto, due scritti botanici e qualche altro trattato scientifico di Teofrasto stesso, gli *Elementi dell'armonica* (*Ἀρμονικὰ στοιχεῖα*), una porzione degli *Elementi del ritmo* (*Ἀρμονικὰ στοιχεῖα*) di Aristosseno, e soltanto frammenti di altre opere. Tra gli scritti perduti di carattere filosofico, sono i dialoghi Κορυθυλικὸς & Ἀσβικικὸς di Dicearco, in cui il Messinese negava la sostanzialità dell'anima. Lo stesso indirizzo della s. p. si conserva, anzi si accentua nella prima parte dell'età ellenistica. Gli aristotelici continuano a dedicarsi attivamente alle scienze della natura e ai diversi campi della storia. In fatto di filosofia, la personalità più notevole è quella di Stratone di Lamparco, il «fisico», successore di Teofrasto nello scolaretato (che tenne dal 288-87 [o 287-86] fino alla morte avvenuta nel 270-69 [o 269-68]). Stratone deformò la dottrina dello Stagirita in senso prettamente naturalistico, identificando Dio con la necessità naturale, DEMOCRAZIA (v.). Scolaro di Stratone fu Aristarco di Samo (m. dopo il 264 a. C.), l'astronomo precursore della concezione eliocentrica copernicana. Altri peripatetici di questo periodo furono Liceo della Troade (ca. 300-225 a. C.), scolarca per molti anni, Aristone di Ceo (sec. III a. C.), Critolao di Faselide (1a metà del sec. II a. C.), Diodoro di Tiro (fiorito nei primi decenni della 2a metà del sec. II a. C.). Di storia letteraria e di storia della filosofia si occuparono Erimppo (sec. III a. C.), Sozione (autore di una Διὰς δυστυχία, τῶς λογοσφόρη σκριτία fra il 200 e il 170 a. C.), Satiro (sec. III a. C.), Eracleide Lembo (sec. II a. C.) e altri. Molte delle notizie che si hanno sugli autori greci dell'età classica risalgono in ultima analisi ai lavori di costoro; e al Peripato è dovuta anche la formazione di quel particolare genere letterario che è la biografia. La s. p., però, soffere, come istituto, a partire da Liceo, una decadenza da cui non doveva risolversi se non nell'età di Andronico.
Nel sec. I a. C. comincia per l'appunto una terza fase, e un più vivo splendore della scuola stessa. Viene svolto un fecondo e imponente lavoro erudito intorno alle opere dello Stagirita, che Andronico di Rodi (v. interno al 70 a. C), decimo o undecimo nell'ordine degli scolari, raccolse, ordinò, pubblicò in nuova edizione e commentò. L'età imperiale è contrassegnata da una notevole serie di commentatori di Aristotele, tra i quali eccelse il famoso Alessandro di Afrodisia (v. sec. II d. C), detto il «secondo Aristotele», le cui esegesi erano destinate ad avere anche nel medioevo un fortissimo influsso. Ad Aristotele dedicarono studi importanti anche Boeto di Sidone (forse vissuto nell'età augustea), autore di un Commentario alle Categorie, Aristone di Alessandria (1a metà del sec. I d. C.), egli pure commentatore delle *Categoriae*, Senarco di Seleucia (età augustea) e il poligrafo Nicola Damasceno (n. ca. il 64 a. C.), Alessandro di Ege (sec. I d. C.), maestro di Nerone), Tolomeo Chenno (filosofo e grammatico fiorito ca. il 100 d. C.), autore di una opera sulla vita e gli scritti dello Stagirita), Aspasio (1a metà del sec. II d. C.), Adrasto di Afrodisia (ca. 2a metà del sec. II d. C.), Ermino (sec. II d. C.). È da rilevare che in questa età rifiorisce l'interesse per la metafisica e la logica aristotelica, a cui il Peripato ellenistico aveva dedicato poca attenzione. E proprio in questo tempo vien data all'aristotelismo quella configurazione di sistema organico con cui esso sarà tramandato al medioevo. Intanto, mentre la s. p. in genere resta abbastanza ortodossa e conservatrice rispetto al pensiero del maestro, si sono anche rappresentanti di un aristotelismo eclettizante, come l'autore dello scritto pseudo-aristotelico *Ἐλεγχόμων* (in cui si cerca di conciliare Aristotele con la Stoia); come il famoso geografo e astronomo Claudio Tolomeo (sec. II d. C.); Galeno (v.).
Uno Temistio (v.), autore di *Parafrasi* di vari scritti dello Stagirita.
Quando la S. Rota estendeva la propria giurisdizione anche al foro civile, si serviva degli arbitres nelle questioni pecuniarie; la loro soluzione era anche la soluzione della causa, e la lite, in tal modo, era considerata definita. Con il tempo gli arbitres divennero piuttosto «testi qualificati» eletti dal giudice, per illuminarlo in una determinata materia od arte, su cui essi erano specializzati. Quindi i p. divennero veri «assistenti» del giudice, da cui erano eletti e a cui dovevano render conto; al tempo stesso essi erano ben distinti dai testi ed assai superiori a questi, appunto perché scelti con il fine di esaminare il fatto asserito dal teste, per riferirne poi al giudice, emettendo, per il lato tecnico della questione, un vero giudizio monotavo. Così, attraverso l'evoluzione della S. Rota, si è andata creando la figura attuale del p. che, pur non essendo ben definita, è accettata in quasi tutti i codici moderni.
Nel CIC questa si richiede solo quando non è la disposizione altro genere di prove. La perizia è considerata un mezzo straordinario, anche perché in genere assai dispendiosa. Il p. è prescritto, ex officio, nelle cause matrimoniali d'importanza, d'inconsuazione (can. 1976) o di amentia (can. 1982) e nelle cause di beatificazione per l'esame dei miracoli (can. 2031; V. BEATIFICAZIONE, vol. II, coll. 1094-95). In molte altre questioni, come, ad es., per esaminare l'autenticità d'uno scritto (can. 1800), nelle controversie di novi operis nunciati, in quelle sui confini delle circoscrizioni ecclesiastiche, nelle cause criminali, per falso o per furto di oggetti preziosi, il giudice stesso può stimare necessaria l'opera del p., come parimenti questa può essere richiesta da una delle parti o da tutte e due. La nomina però spetta sempre al giudice, che si consulterà, secondo i casi, con il difensore del vincolo o con il promotore di giustizia. Nei processi civili, invece, alle parti si permette l'elezione del p. e questi agisce nell'interesse delle medesime. In determinate cause il CIC prescrive due p. (cf. can. 1979, 2031 e 2118); in altre può esser nominato un solo p. (cf. can. 1793 § 3), secondo il prudente avviso del giudice. Quando si constaterà che la questione non sia stata esaurientemente delucidata, il giudice potrà eleggere un secondo e un terzo p. Se le conclusioni, poi, di due diversi p. che hanno agito l'uno indipendentemente dall'altro fossero discordi, il giudice potrebbe nominare un periziore, il quale, dopo aver esaminato tutti gli atti precedenti, darà un nuovo giudizio (cf. can. 1803 § 1).
Il giudice dovrà scegliere il p. tra le persone competenti in una determinata professione, o arte, e assoluta mente degne di stima. Il nome del p. dovrà essere subito notificato alle parti interessate, per dar loro possibilità di promuovere eventuali eccezioni. Spetta sempre al giudice di chiarare, con decreto, se sia il caso di revocare o meno il mandato al p. e nominarne un altro (can. 1796). Le parti interessate possono assistere al giuramento del p. ed essere presenti mentre esplica il suo mandato, tranne che la convenienza, il pudore od altro non lo vieti (can. 1797).
Il p. giurerà, sia al momento in cui sta per accettare il mandato (iuramentum de munere fideliter implato); talvolta si aggiunge il giuramento de secreto servando. Il p. può presentare la propria relazione motivata in scritto, o anche oralmente, in via eccezionale; in tal caso, però, la relazione dovrà esser subito verbalizzata e sottoscritta dal p. e dal notaio (can. 1801 § 1). Il p. dopo aver contestato la relazione scritta, è invitato in tribunale per risolvere la conferma scritta, o giuramento, e per dare, se del caso, ulteriori delucidazioni. Quando per una questione sono nominati contemporaneamente due p. questi, per norma, agiscono uno indipendentemente dall'altro, e ciascuno devo stendere la propria relazione. A questa prassi si può fare eccezione, nel caso di un processo per impotenza relativa, in cui sia necessaria la visita medica dell'uomo e della donna.
Dei due p. allora uno sottoporrà a visita l'uomo, l'altro la donna, secondo la propria specializzazione; poi insieme si consulteranno per confrontare i propri dati e redigere la perizia. Se il parere dei due non fosse concorde, ciò potrebbe esser rilevato nella stesura della perizia, senza che sia necessario specificare a quale dei due p. debba attribuirsi ciascun parere. Le conclusioni del p. sono di grande valore ai fini della sentenza; tuttavia, per il principio del libero convincimento del giudice, questi non è vincolato alle conclusioni del p. e la sua sentenza è perfettamente originale e autonoma, tanto più che per la decisione definitiva egli dovrà tener conto di tutto il complesso di circostanze, ignorate a volte dal p. Ogni perizia dovrà rimanere in atti, come una parte del processo;

in casi eccezionali, potrebbe non essere ammessa o venir annullata.
in casi eccezionali, potrebbe non essere ammessa o venir annullata.
Non è raro il caso in cui un p. stenda una relazione scritta, non diretto mandato formale del giudice, ma soltanto per incarico avuto da una parte interessata o da un legale. Tale iniziativa, presa in genere al principio d'un processo, ha lo scopo di presentare sotto buona luce la causa stessa, per farla apparire fornita di valido fondamento e non di un semplice fumus boni iuris. La perizia, in tal caso, si dice estraguidiziale, e può considerarsi una difesa tecnica. Il p. in questi casi riveste la vera figura del teste e, come tale, viene citato in tribunale per riconoscere la propria relazione.
Particolari istruzioni per le perizie, sia nelle cause d'inconsuazione come in quelle di nullità, si trovano in due documenti emessi dalla S. Congr. dei Sacramenti: Regulae servandae in processibus super matrimonio rato et non consummato del 7 maggio 1923, artt. 84-95; e Instructio servanda a tribunaliis dioecesanis in pertractandis causis de nullitate matrimonium del 15 ag. 1936, artt. 139-54.
Il 12 giugno 1942, la Suprema Congregazione del S. Ufficio ha emesso un decreto De quibusdam cautelis adhibendis in causis matrimonialibus impotentiae et inconsummationis, con cui si rinnova il consiglio di far visitare le donne da dottoresse, e soltanto dietro richiesta esplicita, da p. dottori. Nessuna donna, inoltre, può esser obbligata a sottoporsi a visita medica, nemmeno quando una perizia potrebbe apparire strettamente necessaria per la risoluzione della causa.