PERMUTA BENEFICIARIA. - È un negozio giuridico bilaterale che interviene tra i due beneficiati interessati, con l'autorizzazione dell'Ordinario del luogo o, se uno almeno dei benefici è riservato, della S. Sede (cann. 1487-88).
È un istituto molto simile al trasferimento, ma sui generis; se da una parte, infatti, non si può confondere con il contratto di p. vera e propria, perché l'oggetto di esso sono direttamente le persone e gli uffici, indirettamente i benefici, dall'altra si discosta molto dalla nozione che, prima del CIC, ne davano comunemente gli autori che di essa largamente trattarono; per i quali la p. b. era una rinunzia scambievole sotto condizione che l'uno ottenesse il beneficio dell'altro e viceversa.
Secondo il nuovo concetto non c'è vacanza di beneficio, ma è il primo trasferimento che, dal momento del consenso dell'Ordinario (can. 1487 § 2), perdura nell'altra persona. La distinzione della p. b. in triangolare e quadrangolare è un ricordo storico; il CIC, infatti, ammette soltanto quella bilaterale (can. 1488 § 2). L'istituto della p. b. rimonta certamente ad epoca non troppo remota, quando i benefici furono congiunti agli uffici ecclesiastici. All'inizio essa ebbe luogo tra i privati. Attesi però gli abusi che si ebbero a lamentare, i pontefici Alessandro III (can. 1 Conc. Turonense, cap. 8, X, III, 5), Urbano III (ibid., cap. 8), Innocenzo III (7 X, III 19) proibirono le p. b. private e richiesero, per la validità di esse, una giusta causa riconosciuta dal vescovo; mentre si ebbero altre leggi contro i permutanti simoniaci e fraudolenti. Clemente V dichiarò nullo ogni conferimento di benefici fatto a persone diverse dai permutanti (Clem. III, tit. V). Gregorio XIII, con la cost. Humano del 5 genn. 1584, ordinò che la p. b. venisse pubblicata a norma di diritto. Tale legge veniva confermata da Benedetto XIV con la cost. Ecclesiastica del 25 giugno 1746. Il CIC si ispira quasi interamente (manca l'obbligo della pubblicazione) all'antica disciplina. Per la validità della p. b. si richiede:
1) una causa giusta, che dev'essere l'utilità o necessità della Chiesa a giudizio dell'Ordinario o una causa diversa (quindi anche l'utilità dei permutanti, purché ridondi sempre, almeno indirettamente, al bene della Chiesa: can. 1487 § 1); 2) che la p. b. non si effettui a danno degli interessati e si faccia con il consenso del patrono, se si tratta di un beneficio di diritto di patronato (can. 1487 § 1); 3) che si faccia con l'intervento del legittimo Supe-
riore che sarà: la S. Sede se il beneficio è riservato (can. 1487 § 3), l'Ordinario (non però il vicario generale o capitolare senza mandato speciale) se il beneficio non è riservato (can. 1487 § 1). Il consenso dev'essere dato, a norma del can. 186, o in documento scritto da conservarsi in Curia, o innanzi a due testimoni, che possono però servirsi di un procuratore, purché sia debitamente autorizzato. 4) Perché non ci sia pericolo di simonia, che nel caso sarebbe di diritto ecclesiastico, la p. b. deve farsi senza imposizione di onere alcuno, senza alcuna riserva di frutti, nemmeno nel caso che i benefici siano di valore ineguale (can. 1488 § 1). La p. b., anche se prima ne trattarono gli interessati, ripete il suo valore dal momento dell'approvazione dell'Ordinario (can. 1487 § 2). Solo allora i permutanti acquistano, secondo alcuni ius in rem rispetto al nuovo beneficio, secondo altri ius in re.