PERMUTA BENEFICIARIA. - È un negozio giuridico bilaterale che interviene tra i due beneficiari interessati, con l'autorizzazione dell'Ordinario del luogo o, se uno almeno dei benefici è riservato, della S. Sede (cann. 1487-88).
È un istituto molto simile al trasferimento, ma sui generis; se da una parte, infatti, non si può confondere con il contratto di p. vera e propria, perché l'oggetto di esso sono direttamente le persone e gli uffici, indirettamente i benefici, dall'altra si discosta molto dalla nozione che, prima del CIC, ne davano comunemente gli autori che di essa largamente trattarono; per i quali la p. b. era una rinuncia scambiave sotto condizione che l'uno ottenesse il beneficio dell'altro e viceversa.
Secondo il nuovo concetto non c'è vacanza di beneficio, ma è il primo trasferimento che, dal momento del consenso dell'Ordinario (cann. 1487-88), perdura nell'altra persona. La distinzione della p. b. in triangolare e quadrangolare è un ricordo storico; il CIC, infatti, ammette soltanto quella bilaterale (cann. 1488-88). L'istituto della p. b. rimonta certamente ad epoca non troppo remota, quando i benefici furono congiunti agli uffici ecclesiastici. All'inizio essa ebbe luogo tra i privati. Attesi però gli abusi che si ebbero a lamentare, i pontefici Alessandro III (cann. 1 Con. Turonense; cap. 8, X, III, 5), Urbano III (ibid., cap. 8), Innocenzo III (7 X, III 19) proibirono le p. b. private e richieste, per la validità di esse, una giusta causa riconosciuta dal vescovo; mentre si ebbero altre leggi contro i permutanti simoniaci e fraudolenti. Clemente V dichiarò nullo ogni conferimento di benefici fatto a persone diverse dai permutanti (Clem. III, tit. V). Gregorio XIII, con la cost. Humano del 5 genn. 1584, ordinò che la p. b. venisse pubblicata a norma di diritto. Tale legge veniva confermata da Benedetto XIV con la cost. Ecclesiastica del 25 giugno 1746. Il CIC si ispira quasi interamente (manca l'obbligo della pubblicazione) all'antica disciplina. Per la validità della p. b. si richiede:
1) una causa giusta, che dev'essere l'utilità o necessità della Chiesa a giudizio dell'Ordinario o una causa diversa (quindi anche l'utilità dei permutanti, purché ridondi sempre, almeno indirettamente, al bene della Chiesa: cann. 1487-88); 2) che la p. b. non si effettui a danno degli interessati e si faccia con il consenso del patrono, se si tratta di un beneficio di diritto di patronato (cann. 1487-88); 3) che si faccia con l'intervento del legittimo Supre-
PERPETUA, FELICITA E COMPAGNI, santi, martiri - P. e F. Musico del sec. VI - Ravenna, Oratorio dell'arcivescovado.
BINL.: F. Ludwig, Repertorium organorum recentioris et motetorum vetustissimi stili, I, Halle 1910; id., P. Magnus, in Archiv für Musikwissenschaft, 5 (1923), p. 10 sgg.; id., Über die Enstehungsorte der grossen «Notre-Dame» Handschriften, in Festschrift für G. Adlers 75. Geburtstag, Vienna-Lipsia 1930, pp. 45-49; J. Handschin, Was brachte die Notre-Dame-Schule Neues?, in Zeitschrift für Musikwissenschaft, 6 (1923-24), pp. 545-58; id., Zur «Crucifixum in carne», ibid., 7 (1924-25), pp. 386-89; id., Zur Geschichte der Lehre vom Organum, ibid., 8 (1926), pp. 331-41; id., Zur Geschichte von Notre-Dame, in Acta musicae, 15 (1932), pp. 5-17, 49-55, 104-105.