PERQUISIZIONE

PERQUISIZIONE. — È una ricerca eseguibile coercitivamente per assicurare al processo elementi materiali di prove o per arrestare l’indiziato o l’evaso.

L’efficace compimento del processo esige talora di avere a disposizione certi oggetti o la presenza di determinate persone. La legge assicura ciò mediante la coercizione processuale di cui un’applicazione è appunto quella delle p. ordinate dal giudice.

I. NEL DIRITTO ITALIANO

Poiché in Italia le p. sono consentite in eccezione alle normali guarentigie della libertà individuale, la legge negli artt. 333-335 Cod. procedura penale detta norme particolari; la speciale disciplina delle p. è infatti ispirata all’interesse di limitare e regolare le necessarie restrizioni di quelle libertà che sono garantite dalla Costituzione (artt. 13 e 14) e allo scopo di non violare il pudore personale, segnatamente delle donne.

Le p. sono personali e domiciliari. Il termine di domicilio non è qui usato nel senso tecnico di cui all’art. 43 Cod. civ., ma in quello di abitazione di un individuo. Le p. possono avvenire prima del processo, ovvero nell’istruzione formale o anche durante il giudizio. Esse sono ordinate dal magistrato con decreto non motivato e sono eseguiti, occorrendo, con l’assistenza della forza pubblica (artt. 332 Cod. pen.). Di ogni p. è compilato processo verbale immediatamente dopo compiute le operazioni (artt. 336 Cod. proc. pen.). Le cose ricercate e rinvenute nelle p. vengono sequestrate. In particolare la p. personale differisce dall’ispezione corporale (artt. 310 Cod. proc. pen.), perché questa è volta alla diretta constatazione di un elemento di prova, mentre la prima è diretta non ad acquisire immediatamente le prove, ma ciò che può essere idoneo alle prove. La p. rientra anche nell’attività della polizia giudiziaria (artt. 224 Cod. prov. civ.) ed è espressamente prevista in numerose leggi speciali di contenuto amministrativo.

BIBL.: V. Manzini, Trattato di diritto processuale, III, Torino 1932, p. 530; id., Istituzioni di diritto processuale penale secondo il nuovo Codice di procedura penale, Padova 1934, pp. 209, 222. Francesco Ercolani

II. NEL DIRITTO CANONICO

Con il termine p. (perquisitio scriptorum in causis sanctorum), beatificazione (v.), si designa l’indagine processuale, particolarmente accurata (cann. 2044 § 1, 2046, 2047 §§ 1-2), con cui si raccolgono gli

scritti d’un servo di Dio, sia che la causa di beatificazione proceda via non cultus (can. 2038 § 2 n. 1), come via cultus (can. 2127 n. 1). Si usano anche i termini processus scriptorum e processiculus diligentarum, per quanto con quest’ultimo si indichi propriamente solo il complesso degli atti processuali (o diligenze), adottati nella p. (can. 2061).

A) SCOPO E TEMPO DELLA P. -

I. Scopo

La p. ha per scopo: a) essere certi che negli scritti di un servo di Dio non ci sia nulla di contrario alla fede e ai buoni costumi (can. 2068), tanto da costituire un ostacolo perentorio per la beatificazione (can. 2038 § 1); b) evitare, in caso di ostacolo, che si perda tempo e denaro inutilmente (Benedetto XIV, ep. Sollicitudini, 1° ott. 1745), nell’allestire i processi successivi; c) conoscere genericamente l’indole, l’abito delle virtù o il difetto di esse nel servo di Dio (can. 2068). A ciò si provvede con la «revisione degli scritti», giudizio di due o tre teologi censori, discusso nella Congregazione ordinaria (can. 2068-72), non appena pervenuto alla Congr. dei Riti, dall’Ordinario, il processo degli scritti (can. 2065). L’introduzione della causa non può aver luogo, se prima non consti giuridicamente, fra l’altro, della purezza della dottrina del servo di Dio e dell’assenza di qualsiasi ostacolo, ritenuto insormontabile (can. 2038 § 1).

2. Tempo

Poiché la p. è in funzione della revisione, deve essere eseguita durante lo stadio ordinario o pre-indottativo della causa; e, preferibilmente, o prima del processo informativo super fama, o durante tale processo (can. 2038 § 1 n. 1, 2127 n. 1, 2052). La sola eccezione contemplata dal CIC riguarda le cause dei martiri, nelle quali la p. può aver luogo anche dopo l’introduzione della causa; ma, in tal caso, come è ovvio, l’Ordinario non agirà più iure proprio, ma iure delegato ab Apostolica Sede e secondo le istruzioni del Promotore generale della Fede (can. 2048).

B) L’AUTORITÀ COMPETENTE E L’OGGETTO DELLA P. -

I. Autorità competente

Per la p., come per gli altri processi ordinari, è competente l’Ordinario del luogo (can. 1938 § 2 e 2002) dove il servo di Dio morì o si verificarono i miracoli (can. 2039 § 1), se la causa procede via non cultus; oppure dove si presta il culto pubblico o si trovano i documenti relativi se la causa procede via cultus, salvo sempre il diritto di prevenzione, nel caso di più Ordinari (can. 2126 e 1568).

3. Oggetto

Oggetto della p. nel senso più ampio sono tutti gli scritti, che hanno per autore il servo di Dio: editi di inediti, di carattere pubblico e privato o intimo, lunghi e brevi, vergati di propria mano o redatti per suo ordine (can. 2042). Anche gli scritti dei Sommi Pontifici, proposti per la beatificazione, formano oggetto della p.; ne sono esenti soltanto quelli, quae vim legis, vel quae negotia et regimen universalis Ecclesiae respiciunt... cum a Papa provenienti vel tamquam ex Cathedra docentur veluti supremo Ecclesiae Duce et Pastore (Bened. 170 XIV, De servo. Dei beatif. et can., 1. II, c. 26, a. 4, Venezia 1764, p. 164 sq.).

C) COSTITUZIONE DEL TRIBUNALE E VARI ATTI. - Il tribunale. - In seguito ad istanza (libellus supplex) del postulatore della causa (can. 2038 § 2 e 2127), purché ritenuta ammissibile (can. 2038 e Litt. encycl. S.R.C. die 12 mart. 1631), o ex officio (can. 2044), l’Ordinario del luogo, a norma del can. 2040 § 1 e 2, deve prima di tutto, con apposito decreto o rescritto, costituire il tribunale, il quale consti o di uno o di tre giudici che procedano collegialmente; del promotore della fede (can. 2011 § 1 e 2); del notario (can. 2113 § 1) e del curso (can. 2037 § 3). Il tribunale unipersonale può aversi solo quando l’Ordinario del luogo (can. 1999 § 3 e 2002), che esclude il Vicario generale, e 2039 § 1), riserva a se stesso l’ufficio di imbastire il processo (can. 2040 § 1 e 2); o quando tale ufficio viene commesso ad un vescovo. Negli altri casi, invece, si ha il tribunale collegiale con un giudice delegato e due aggiunti, da scegliersi tra i giudici sinodali.

4. L’editto

Fra gli atti iniziali della p., occupa il primo posto la promulgazione dell’editto o bando, in lingua volgare e a stampa, con il quale l’Ordinario comanda, munendo il precetto anche con pene spirituali, a tutti i fedeli, suoi dipendenti, di denunciare al tribunale, entro un determinato tempo, gli scritti del servo di Dio, di qualsiasi indole, contenuto e forma, da sé o da altri posseduti (can. 2023-25, 2042-43 § 1). Se il servo di Dio, di cui si tratta la causa, fu un religioso, l’editto deve essere pubblicato anche nelle singole case del suo Istituto (can. 458, 2043 § 2, 2025 § 2, 3). Ad ogni buon fine il CIC fa obbligo particolare al promotore della fede di adoperarsi perché la pubblicazione dell’editto avvenga dovunque possa presumersi necessaria o opportuna (can. 2043 § 3).

5. Esame e giuramenti

Trascorso il tempo fissato nell’editto, ha luogo, con la consegna giuridica degli scritti, l’esame processuale di coloro che li hanno presentati e, come è ovvio, del postulatore il quale, a complemento del giuramento già prestato, deve ora, fra l’altro, giurare ancora di aver compiuta diligentemente la sua p., d’indole privata e collaterale (can. 2047). Per una serva di Dio, religiosa, la Superiora generale della sua Congregazione deve giurare di aver fatto una diligente p., e di aver consegnato tutti gli scritti che aveva, e di non essere a conoscenza che altre persone, anche estranee, conservino ancora degli scritti (can. 2047). Quando la p. interessa un monastero di clausura, il tribunale stesso deve ivi recarsi e compiere gli atti necessari.

6. Casi particolari

Nel decorso della p. possono presentarsi, fra gli altri, questi casi: a) che qualcuno non abbia ottemperato al dovere di presentare gli scritti; b) che chi li presenta desideri conservare gli autografi; c) che gli scritti vengano presentati solo in copia, già allestiti; d) che alcuni scritti si trovino in altra diocesi; e) oppure in una biblioteca pubblica od archivio. Nel primo caso il tribunale provvederà a seconda delle circostanze, o facendo inviare dal notario un’opportuna citazione o in altro modo. Nel secondo caso farà redigere un apposito autentico (can. 2045 § 1). Nel terzo caso, potrà accontentarsi della copia, purché l’autenticità risulti sicura. Per il quarto caso è preveduto un processetto rogatorio (can. 2044 § 2); per la soluzione del quinto sovviene il dispositivo del can. 2036 § 2, 3 (can. 2045 § 2).

7. Atti e scritti

È dovere del notario di descrivere diligentemente, non solo tutti gli atti, posti dal tribunale o per suo ordine, dal primo all’ultimo, ma anche il numero e la qualità degli scritti (can. 2042), in modo che ne risulti un catalogo perfetto; tali atti, poi, devono esser sottoscritti dall’Ordinario o dal suo delegato e muniti del sigillo dell’Ordinario (can. 2046).

8. Forma breve della p

Se risulta con certezza all’Ordinario che tutti gli scritti sono stati già raccolti dal postulatore o da qualche altro, oppure che essi siano andati tutti perduti, o ancora che il servo di Dio non abbia scritto e non abbia mai dettato nulla, il tribunale può restringere la p. ad un solo atto nel quale, non senza le debite solennità, si ricevono gli scritti e la deposizione del postulatore o del teste oppure si redige solo l’istrumento di constatata inesistenza.

9. Trasmissione a Roma del processo

Poiché l’esame e il giudizio sugli scritti è riservato alla S. Congr. dei Riti (Revisione, can. 2065), l’Ordinario, compiuta la p., deve trasmettere a Roma gli scritti raccolti, con una copia autentica del processetto delle diligenze (l’originale resta nell’archivio della Curia), debitamente sottoscritta dal tribunale e munita del sigillo dell’Ordinario (can. 2061). Il plico sarà accompagnato dalle lettere dell’Ordinario al cardinale prefetto della S. Congr. dei Riti.

10. Rinvenimento di altri scritti

Se, dopo la p. e nel decorso della causa, vengono alla luce altri scritti, questi, senza alcuna solennità processuale, devono esser subito inviati alla S. Congr. dei Riti (al cardinale prefetto o al promotore generale della Fede), la quale non procederà oltre nella causa, se prima i nuovi scritti non avranno subita la revisione (can. 2062).
BIBL.: Benedetto XIV, De Serv. Dei beatific. et canon. lib. 2, Venezia 1764, c. 15-34, p. 58 sqq.; A. Lauri - J. Fornari - A. M. Santarelli, Codex pro postulatoribus, 4ª ed., Roma 1929, pp. 63-77; A. Vermeersch - J. Creusen, Epitome Iuris Canonici, III, 5ª ed., Roma-Malines 1936, nn. 318-21, 324. Nicola Ferraro