PERQUISIZIONE. — È una ricerca eseguibile coercitivamente per assicurare al processo elementi materiali di prove o per arrestare l’indiziato o l’evaso.
L’efficace compimento del processo esige talora di avere a disposizione certi oggetti o la presenza di determinate persone. La legge assicura ciò mediante la coercizione processuale di cui un’applicazione è appunto quella delle p. ordinate dal giudice.
I. NEL DIRITTO ITALIANO
Poiché in Italia le p. sono consentite in eccezione alle normali guarentigie della libertà individuale, la legge negli artt. 333-335 Cod. procedura penale detta norme particolari; la speciale disciplina delle p. è infatti ispirata all’interesse di limitare e regolare le necessarie restrizioni di quelle libertà che sono garantite dalla Costituzione (artt. 13 e 14) e allo scopo di non violare il pudore personale, segnatamente delle donne.Le p. sono personali e domiciliari. Il termine di domicilio non è qui usato nel senso tecnico di cui all’art. 43 Cod. civ., ma in quello di abitazione di un individuo. Le p. possono avvenire prima del processo, ovvero nell’istruzione formale o anche durante il giudizio. Esse sono ordinate dal magistrato con decreto non motivato e sono eseguiti, occorrendo, con l’assistenza della forza pubblica (artt. 332 Cod. pen.). Di ogni p. è compilato processo verbale immediatamente dopo compiute le operazioni (artt. 336 Cod. proc. pen.). Le cose ricercate e rinvenute nelle p. vengono sequestrate. In particolare la p. personale differisce dall’ispezione corporale (artt. 310 Cod. proc. pen.), perché questa è volta alla diretta constatazione di un elemento di prova, mentre la prima è diretta non ad acquisire immediatamente le prove, ma ciò che può essere idoneo alle prove. La p. rientra anche nell’attività della polizia giudiziaria (artt. 224 Cod. prov. civ.) ed è espressamente prevista in numerose leggi speciali di contenuto amministrativo.
II. NEL DIRITTO CANONICO
Con il termine p. (perquisitio scriptorum in causis sanctorum), beatificazione (v.), si designa l’indagine processuale, particolarmente accurata (cann. 2044 § 1, 2046, 2047 §§ 1-2), con cui si raccolgono gliscritti d’un servo di Dio, sia che la causa di beatificazione proceda via non cultus (can. 2038 § 2 n. 1), come via cultus (can. 2127 n. 1). Si usano anche i termini processus scriptorum e processiculus diligentarum, per quanto con quest’ultimo si indichi propriamente solo il complesso degli atti processuali (o diligenze), adottati nella p. (can. 2061).
A) SCOPO E TEMPO DELLA P. -
I. Scopo
La p. ha per scopo: a) essere certi che negli scritti di un servo di Dio non ci sia nulla di contrario alla fede e ai buoni costumi (can. 2068), tanto da costituire un ostacolo perentorio per la beatificazione (can. 2038 § 1); b) evitare, in caso di ostacolo, che si perda tempo e denaro inutilmente (Benedetto XIV, ep. Sollicitudini, 1° ott. 1745), nell’allestire i processi successivi; c) conoscere genericamente l’indole, l’abito delle virtù o il difetto di esse nel servo di Dio (can. 2068). A ciò si provvede con la «revisione degli scritti», giudizio di due o tre teologi censori, discusso nella Congregazione ordinaria (can. 2068-72), non appena pervenuto alla Congr. dei Riti, dall’Ordinario, il processo degli scritti (can. 2065). L’introduzione della causa non può aver luogo, se prima non consti giuridicamente, fra l’altro, della purezza della dottrina del servo di Dio e dell’assenza di qualsiasi ostacolo, ritenuto insormontabile (can. 2038 § 1).2. Tempo
Poiché la p. è in funzione della revisione, deve essere eseguita durante lo stadio ordinario o pre-indottativo della causa; e, preferibilmente, o prima del processo informativo super fama, o durante tale processo (can. 2038 § 1 n. 1, 2127 n. 1, 2052). La sola eccezione contemplata dal CIC riguarda le cause dei martiri, nelle quali la p. può aver luogo anche dopo l’introduzione della causa; ma, in tal caso, come è ovvio, l’Ordinario non agirà più iure proprio, ma iure delegato ab Apostolica Sede e secondo le istruzioni del Promotore generale della Fede (can. 2048).B) L’AUTORITÀ COMPETENTE E L’OGGETTO DELLA P. -
I. Autorità competente
Per la p., come per gli altri processi ordinari, è competente l’Ordinario del luogo (can. 1938 § 2 e 2002) dove il servo di Dio morì o si verificarono i miracoli (can. 2039 § 1), se la causa procede via non cultus; oppure dove si presta il culto pubblico o si trovano i documenti relativi se la causa procede via cultus, salvo sempre il diritto di prevenzione, nel caso di più Ordinari (can. 2126 e 1568).3. Oggetto
Oggetto della p. nel senso più ampio sono tutti gli scritti, che hanno per autore il servo di Dio: editi di inediti, di carattere pubblico e privato o intimo, lunghi e brevi, vergati di propria mano o redatti per suo ordine (can. 2042). Anche gli scritti dei Sommi Pontifici, proposti per la beatificazione, formano oggetto della p.; ne sono esenti soltanto quelli, quae vim legis, vel quae negotia et regimen universalis Ecclesiae respiciunt... cum a Papa provenienti vel tamquam ex Cathedra docentur veluti supremo Ecclesiae Duce et Pastore (Bened. 170 XIV, De servo. Dei beatif. et can., 1. II, c. 26, a. 4, Venezia 1764, p. 164 sq.).C) COSTITUZIONE DEL TRIBUNALE E VARI ATTI. - Il tribunale. - In seguito ad istanza (libellus supplex) del postulatore della causa (can. 2038 § 2 e 2127), purché ritenuta ammissibile (can. 2038 e Litt. encycl. S.R.C. die 12 mart. 1631), o ex officio (can. 2044), l’Ordinario del luogo, a norma del can. 2040 § 1 e 2, deve prima di tutto, con apposito decreto o rescritto, costituire il tribunale, il quale consti o di uno o di tre giudici che procedano collegialmente; del promotore della fede (can. 2011 § 1 e 2); del notario (can. 2113 § 1) e del curso (can. 2037 § 3). Il tribunale unipersonale può aversi solo quando l’Ordinario del luogo (can. 1999 § 3 e 2002), che esclude il Vicario generale, e 2039 § 1), riserva a se stesso l’ufficio di imbastire il processo (can. 2040 § 1 e 2); o quando tale ufficio viene commesso ad un vescovo. Negli altri casi, invece, si ha il tribunale collegiale con un giudice delegato e due aggiunti, da scegliersi tra i giudici sinodali.