SANZIONE

SANZIONE. - Dal latino sancire, indica la solennità di un atto sovrano, per cui una legge, un patto o un contratto, acquistano il carattere di assoluta inviolabilità (sanctum, sanctum). In senso immediatamente derivato s. indica la perseguibilità penale contro la violazione di ciò che è stato sancito, quale garanzia necessaria della sua pratica attuazione, venendo così ad essere sinonimo di legge penale. Sanctae quoque res, veluti muri et portae civitatis, quodammodo divini iuris sunt... Ideo autem muros sanctos vocamus, quia poena capitis constituta est in eos qui aliquid in muros deliquerint. Ideo et legum eas partes quibus poenas constituimus addversus eos qui contra leges fecerint, sanctiones vocamus » (Inst., II, De rerum diviis. § 10). In senso generale il termine s. esprime tutte le conseguenze buone o cattive derivanti a una persona, o a un gruppo, dalla sua attività (s. naturali, sociali, morali), e che da essa previste influiscono come motivo sulle sue decisioni (s. psicologiche).

I. LA S. NELLA FILOSOFIA MORALE. - Il concetto di s. è intimamente collegato con la soluzione del problema dell'obbligatorietà della legge morale (v. OBBLIGAZIONE). naturalismo (v.) sia empirico che razionalistico, interpretando l'obbligazione morale secondo i principi del de-terminismo, ritiene la s. risultato necessario di leggi psicofisiche o razionali. L'utilitarismo invece vede nella s. la causa stessa dell'obbligatorietà morale, che viene quindi ridotta a una pressione psicologica o a un imperativo ipotetico (J. Bentham, Princ. of moral and legislation, Oxford 1907, III, § 2; J. Stuart Mill, Utilitarianism, Londra 1863, cap. 3). Il positivismo sociologico riduce la s. morale alla pressione sociale, quale causa stessa delle morali e della loro forza obbligativa (E. Durkheim. Division du travail social, 2a ed., Parigi 1902, p. 47; P. Fauconnet, La responsabilité, étude de sociologie, 1912, p. 297). In tutte queste concezioni la s. morale è ridotta alle s. naturali, psicologiche e sociali, che sono estrinche che alla vera vita morale della persona, anche se ne rappresentano un condizionamento. Per il pensiero cristiano la vita morale si attua nell'interiorità della persona, attraverso la libera scelta del bene o del male: la volontà del bene è libera adesione di amore a Dio e alla sua legge, espressa nelle essenziali esigenze della natura razionale in rapporto al suo ultimo fine; la volontà del male è libera «aversione» da Dio, in quanto violazione della legge morale. È comprensibile che il vivere secondo natura o contro natura comporti necessariamente una s. immediata naturale, che va dal conforto di una coscienza retta e dai rimorsi di una coscienza malvagia alle conseguenze più ampie e remote della virtù e del vizio sul piano individuale e sociale. Ma la s. morale non può porsi che sul piano del conseguimento dell'ultimo fine a cui tutta la vita morale è diretta (cf. C. Gent., III, 140); tale conseguimento non è semplice frutto di sviluppo naturale, ma è risposta di Dio al merito (v.) che la persona ha acquistato verso di lui attuando la sua vocazione mediante la costante volontà del bene da lui voluto: «meritum est quoddam iter in finem beatitudinis» (s. Tommaso, In II Sent., dist. 35. q. 1ª, a. 3 ad. 4). I dolori della vita terreno vengono dal cristianesimo considerati come s. del peccato, sia originale che attuale (malum poenae), da distinguersi assolutamente dalla s. morale che segue direttamente il malum culpae della singola persona (id., De malo, q. 1, a. 4; Sum. Theol., 1ª, q. 48, a. 5). La pena e il dolore che colpiscono anche il giusto possono essere trasformati in un atto di amore e di unione espiatoria e propiziatoria con i meriti di Cristo e dei santi: si determina così la più grande libertà interiore verso tutto il condizionamento naturale e sociale (Sum. Theol., 3ª, q. 49, a. 3). La s. morale e perfetta si ha soltanto nella vita futura con il possesso eterno o la privazione eterna di Dio; ma essa già si esprime inizialmente nella vita terrestre nel merito o nel demerito, che hanno in sé implicito lo stato di amicizia o di inimicizia con Dio. S. Agostino nel De Civitate Dei ammette anche una s. terrestre delle società in quanto tali: essa consiste nel conseguimento della prosperità terrena o nella rovina dei popoli. Il Vico pone come legge storica che le città cadute nell'irrigenzione e nell'immoralità diviniano condivisa di ferie, perdendo tutta la loro umana civiltà e la stessa possibilità di libertà politica (cf. Scienza Nuova seconda, Bari 1942, pp. 161-63).

Kant scinde il concetto di s. da quello di moralità, ritenendo che l'intenzione del premio trasformi l'imperativo categorico del puro dovere nel calcolo utilitaristico di un imperativo ipotetico: egli tuttavia riconosce la necessità di porre l'esistenza di una s. adeguata alla categoricità e universalità della pura legge del dovere; di qui il postulato dell'esistenza di Dio, che conferisca alla perfetta santità morale la pienezza della felicità (Kritik d. pr. Vernunft, I. II, cap. 2, § 5). Ma va osservato che la forma trascendentale della legge categorica del puro dovere senza contenuto non spiega l'essenza della vita morale, che è amore del Bene assoluto e quindi perenne sforzo di giungere al suo possesso attraverso l'adempimento del dovere morale: Dio si deve amare sopra noi stessi, e quindi nessun calcolo utilitaristico si può frapore, anche se l'amore di Dio è per noi la fonte della massima felicità. Raggiungere tale perfezione di amore è arduo cammino di formazione morale: di qui la necessità di s. psicologiche che pedagogicamente aiutino l'uomo a superare i suoi egoismi e il suo condizionamento per realizzare la piena libertà morale: «Chi agisce unicamente in vista delle ricompense o delle pene può ancora fare il bene; ma non lo fa bene» (cf. s. Agostino, Enchir., 121: PL 40, 288).

II. LA S. NELLA FILOSOFIA DEL DIRITTO. - Il problema della s. DIVITTO (v.) è connesso alla concezione del valore dell'ordinamento giuridico. L'ordinato

mento giuridico trova la sua ragion d'essere nella stessa legge naturale - e quindi radicalmente nella legge eterna - che esige il vivere sociale quale mezzo necessario per il perfezionamento umano: la legge positiva necessaria al conseguimento del bene comune trova nel valore assoluto della legge eterna divina il fondamento del suo carattere di imperatività. In quanto imperativa la legge positiva acquista il carattere di inviolabilità e quindi di coercibilità. La coercibilità è fondamentalmente di carattere morale: la legge infatti vincola i sudditi alla sua osservanza, ponendoli nella loro responsabilità personale di fronte alla società e ai suoi fini necessari. E in questo senso che si esprime il carattere positivo della s. necessaria alla perfezione della legge: la legge infatti imponendo un dovere personale morale e civile, pone se stessa in correlazione intrinseca con i supremi valori della coscienza umana. Ma data l'inadeguatezza e imperfezione morale della natura umana, è necessario che la coercibilità della legge positiva, acquisti anche un significato di facoltà morale di esercitare la coazione fisica contro i suoi violatori: la s. assume cosi un carattere negativo, cioè di difesa dell'ordine sancito, esercitando una pressione psicologica con promessa di premi o minaccia di peso. Il problema della s. si trasforma quindi, nella filosofia del diritto, in quello del valore ed estensione del diritto penale.

Tre sono i caratteri inerenti alla s., secondo la finalità della pena: finalità vendicativa, in quanto essa è destinata a riparare la dignità della legge violata, secondo il principio : " punitur quia peccatum est s; finalità sociale, di garantire cioè il conseguimento del bene pubblico; finalità medicinale, in quanto la pena è monito per tutti e tentativo di redenzione del reo, secondo il principio : " punitur, ne peccetur ". Certamente l'aspetto vendicativo ha la sua importanza e risponde alla volontà di giustizia propria dell'uomo; tuttavia ha significato soltanto parziale, poiché solo a Dio appartiene attuare la perfetta giustizia e punire il peccato nel suo valore personale di colpa (Deut. 32, 35; cf. Sum. Theol., $2^{2}-2^{20}$, q. 108, ad 1) : la legge può punire il delitto solo in quanto atto esterno e come giusta espiazione all'offesa della pubblica coscienza. Fondamentale invece è la finalità sociale, perché il bene pubblico, come fine proprio dell'ordinamento giuridico, esige la punizione dei rei nella proporzione e nei limiti che la sua salvaguardia impone. La finalità medicinale deriva dal carattere stesso del pubblico bene, essenzialmente diretto al bene ultimo delle singole persone e a fare di ogni cittadino un membro utile nella vita della comunità. Il pensiero cristiano, in nome della dignità della persona umana e del limite della pubblica autorità segnato dalla finalità del bene comune, sottolinea soprattutto il carattere pedagogico della s. (cf. Sum. Theol., $1^{0}-1^{00}$, q. 96, ad 5).

La separazione della morale dal diritto operata dal contrattualismo e dal giurisdizionalismo, fa della coercibilità fisica l'elemento essenziale della legge positiva. La scuola criminologica italiana (Lombroso, Ferri) considera la legge penale non come una s., ma come una difesa sociale contro coloro che costituzionalmente sono incapaci di operare secondo l'ordinamento civile.

Bibs.. M. Wittmann, Die Ethik des bl. Themas von Aquin, Monaco 1931; M. S. Gillet, Le valour éducative de la morale catholique, $3^{e}$ ed., Parigi 1932; R. Marott, The nature of the sanction in primitive law, in Zeitschrift, für wäBk. Rechtsnämwsch., 2 (1935), p. 63; R. Pound, Social control trough law, Nuova Haven 1942; P. Sertillangos, La philosophie morale de si Thomas d'Aquin, Parigi 1946, p. 402 sgg.; R. Le Senne, Traité de phil. morale, $2^{e}$ ed., ivi 1947, p. 388 sgg.; O. Lottin, Principes de morale, Lovartio 1947, p. 303 sgg.; J. Leclercq, Les grandes lignes de la philos. morale, ivi 1947, p. 313 sgg.

Tullio Piacentini
I. S. CONTRO L'AGGEESsORE. - Passarono sotto questo nome quell'insieme di misure diplomatiche, economiche, finanziarie, ed anche militari, che, ostilità (v.), erano previste nell'art. 16 Società delle Nazioni (v.) come misura preventiva contro uno o più Stati membri che fossero ricorsi alla guerra in circostanze vietate dal Patto (aggressori).

Nella storia della Società delle Nazioni pochissimi
furono i casi di applicazione ed il più clamoroso fu quello contro l'Italia all'epoca della guerra etiopica. Una prima minaccia di s. da parte del Consiglio della Società si ebbe contro la Grecia che aveva invaso la Bulgaria (zo ott. 1925); la Grecia si sottomise. Nella guerra tra Bolivia e Paraguay non si ebbero s. propriamente dette, ma solo la revoca dell'embargo sulle armi destinate alla Bolivia; come protesta il Paraguay si dimise da membro della Società delle Nazioni ( 23 febbr. 1935).

L'invasione dell'Etiopia da parte dell'Italia ( 3 ott. 1935) provocò un voto da parte del Comitato del Consiglio della Società delle Nazioni, che dichiarava il ricorso alla guerra da parte dell'Italia contrario alle disposizioni del Patto, voto approvato dall'Assemblea con il consenso di 50 membri su 54 ( 9 ott. 1935). Le misure sanzionistiche furono quindi tradotte in atto da un Comitato di coordinamento ed applicate a partire dal 18 nov. Il provvedimento non ebbe successo, anche perché mancò l'uniformità nell'applicazione tra gli Stati; quindi dopo l'annessione dell'Etiopia all'Italia, furono revocate ( 4 luglio 1936).

In occasione dell'aggressione della Cina da parte del Giappone, allora non più membro della Società delle Nazioni, il Consiglio si accontentò di una dichiarazione secondo cui gli Stati membri avevano motivo ormai di prendere individualmente le misure previste dall'art. 16. In occasione dell'aggressione della Finlandia da parte della Russia, quest'ultima fu espulsa dalla Società delle Nazioni (14 dic. 1939) e gli Stati membri furono invitati ad aiutare la Finlandia.

Le misure sanzionistiche sono previste anche dallo Statuto dell'O.N.U., dove non hanno trovato però finora applicazione, mentre ha trovato applicazione l'intervento armato a sostegno dell'aggredito contro l'aggressore. L'istituzione di un potere supernazionale o di un qualsiasi tribunale d'arbitrato ha come corollario necessario il ricorso ad alcune misure contro i trasgressori ed i resilenti. Lo stesso Benedetto XV prevedeva commisura repressiva il boicottaggio economico dell'aggressore (lettera del 1° ott. 1917). Dato il carattere industriale della guerra odierna alcune misure di carattere economico potrebbero avere un'efficacia reale preventiva della guerra e repressiva dell'aggressione, ma si esige prima di tutto un efficiente organismo internazionale che sappia e certamente applicarle ed essere in grado di farle osservare.
II. S. contro il fascismo. - Sotto questo titolo passò il D.L.L. 27 luglio 1944 che coordinava * le precedenti disposizioni sull'epurazione o allontanamento dalle cariche politiche e impieghi pubblici (talora anche dai privati) di persone che si fascismo (v.) prima o dopo il 25 luglio 1943 o si fossero rese res di collaborazione con i Tedeschi. Le prime disposizioni sulla defascistizzazione sono del 28 dic. 1943; modifiche furono introdotte con R.D.L. del 12 apr. 1944; il 13 apr. fu infine istituito un Alto Commissariato per la epurazione nazionale del fascismo. Nuove norme in materia si ebbero con il R.D.L. del 26 maggio 1944 e con il già citato D.L.L. del 27 luglio 1944, che devolveva l'applicazione delle norme all'Alto Commissariato per le s. contro il fascismo chiamato a subentrare al precedente Commissariato. Ancora un D.L.L. del 3 ott. 1944 suddivideva il predetto organismo in quattro Alti Commissariati aggiunti ( 1° per la punizione dei delitti, 2° per l'epurazione dalle amministrazioni; 3° per l'avocazione dei profitti di regime; 4° per la liquidazione dei beni fascisti) e altri D.L.L. dell' 11 ott., del 23 ott. 1944 e del 4 genn. 1945 emanavano norme nuove in materia. La direzione dell'organismo inquisitoriale passà successivamente, con le dimissioni di Carlo Sforza, dall'alto commissario al presidente e quindi al vicepresidente del Consiglio e finalmente ad un apposito ufficio della Presidenza del Consiglio (8 febbr. 1946). Si ebbero altri decreti in materia: D.L.L. del 9 nov. 1945, che rivedeva tutta la materia sull'epurazione e limitava, entro il termine del 1° marzo 1946, l'epurazione dei funzionari dal VII grado, ai casi di grave faziosità, ecc.; D.L.L. 26 marzo e 2 ag. 1946; D.L.P. 7 febbr. 1948.

Le amnistie temperarono il rigore di queste leggi