OSTILITÀ. - Con questo termine nel diritto delle genti si designa l'uso dei mezzi coercitivi contro un altro Stato, per piegare la volontà e fargli accettare la soluzione desiderata di una questione, non potuta o non voluta risolvere mediante le vie ordinarie. L'atto ostile non interrompe per se stesso e sempre le relazioni pacifiche tra i contendenti, se non è la manifestazione della volontà di provocare con esso lo stato di guerra, e perciò il diritto internazionale moderno distingue o. in tempo di pace e o. in tempo di guerra o belliche, rispetto alle quali i contendenti stessi si atteggiano diversamente.
I. O. IN TEMPO DI PACE. - Riguardo alle prime la più comune dottrina, ispirata ai canoni della scuola positiva, non ne contesta la liceità, ne approva anzi l'uso, fondandosi sul principio generale, secondo il quale sarebbe

Ostibriato - Ordinazione dell'ostiario: la consegna delle chiavi. Ministura da un Pontificale romano (fino sec. xv) - Lions, Bibl. municip., ms. 5144, f. 119.
sempre e in ogni caso permesso allo Stato di adottare quei provvedimenti, che esso ritiene opportuni, per difendere i propri diritti o per far valere i propri interessi, purché una norma positiva dell'ordinamento internazionale non glielo vieta. Fuori delle disposizioni di tale ordinamento lo Stato conserverebbe la sua originaria libertà, e poiché l'atto ostile rientra in questo ambito, non essendo vietato da nessuna norma specifica, dovrebbe essere ritenuto come un lecito giuridico, indipendentemente dai motivi che lo provocano. A rinvigorire quest'argomento teorico si suole aggiungere l'esistenza di una norma consuetudinaria, dedotta dal comportamento degli Stati, i quali con piena discrezione sovrana hanno sempre fatto ricorso al metodo coattivo. La teoria così formulata disconosce l'esistenza di alcune norme fondamentali di giustizia, immanenti alla stessa società internazionale, le quali s'impongono per una loro virtù intrinseca alla volontà degli Stati e ne regolano tutte le manifestazioni, compreso l'uso dei mezzi coercitivi; ed eleva a criterio delle loro relazioni la forza non sottomessa al diritto, fondandosi sopra una falsa concezione della loro libertà originaria, che non può essere mai assoluta, ma obbiettivamente e intrinsecamente limitata. Fra le sue trame gioca il volontarismo giuridico, che riduce tutto il diritto a positiva espressione di volontà degli Stati, e il più generale concetto di sovranità, intesa come potere limitato soltanto dal diritto, dalla stessa volontà posto o accettato.
La dottrina cattolica non può accogliere queste posizioni teoriche, ma, movendo dal principio che la forza, essendo per se stessa un mezzo né buono né cattivo intrinsecamente, non può ricevere il sigillo della legittimità morale e giuridica, se non è diretta al conseguimento di uno scopo giusto nella sua essenza, anche riguardo alle o. in tempo di pace, rafferma il suo atteggiamento, dichiarandole lecite, se sono messe al servizio del diritto, per la sua difesa o il suo risarcimento, e in caso contrario illecite. Essa non esclude, dunque, la facoltà dello Stato di ricorrere all'uso dei mezzi violenti, soltanto la suordinata alle norme superiori della giustizia naturale e ne restringe l'esercizio entro il suo ambito, negando il doppio assioma del volontarismo e della sovranità illimitata. Atti di o. che non interrompono per il solo fatto della loro posizione le relazioni ordinarie, sono considerati: la ritorsione, il sequestro, l'embargo, le rappresaglie, il blocco pacifico.
La ritorsione consiste nel contrapporre a un atto contrario al diritto, agli interessi e all'equità un atto che può essere della medesima specie, per costringere uno Stato a riconoscere il proprio torto e a recedere dai provvedimenti presi. Con il sequestro uno Stato s'impossessa d'un bene appartenente a un altro per estorcere la riparazione d'un torto sofferto. L'embargo è uno speciale sequestro, che ha come oggetto le navi mercantili dello Stato contra, dal quale pertanto sono escluse le navi da guerra. Riguardo alle rappresaglie, V. la voce corrispondente. Il blocco, finalmente, si ha quando si chiudono i porti o le piazze dell'avversario ad ogni commercio, e può quindi essere marittimo o continentale. È superfluo notare come nell'uso di questi mezzi, consentiti dal moderno diritto internazionale, lo Stato debba procedere cauto, tenendo presente, non solo le norme più universali della giustizia, dalle quali soltanto può derivare la liceità del suo procedimento, ma anche il benessere della collettività internazionale e le possibili complicazioni ad esso dannose, al quale, secondo il principio già stabilito dal Vitoria riguardo alla guerra, rimane subordinata persino la difesa di un diritto certo. Nel caso poi della ritorsione e delle rappresaglie deve ristrutturarsi illecito ogni atto contrario alle leggi d'umanità e ai diritti più fondamentali della persone umana, anche se posto da un altro Stato.
II. O. BELLICHE. -
I. Inizio delle o
Per lungo tempo prevalse l'uso di non iniziare le o. senza averprima fatto conoscere all'avversario, in un qualsiasi modo, la volontà di demandare la soluzione della questione pendente al giudizio delle armi. A tale scopo venivano di solito mandati araldì, i quali, con lettere di sfida o verbalmente, rendevano nota la volontà di propri sovrani e i motivi per cui questi giudicavano di ricorrere ai mezzi violenti. Successivamente quest'uso si andò perdendo; gli Stati, mossi sia dalle nuove concezioni amatoriali della guerra sia da falsamente allegate esigenze militari, le quali avrebbero suggerito un rapido inizio delle o., per cogliere il nemico di sorpresa, cominciarono a fare a meno di ogni formalità, procedendo all'attacco senza alcuna previa dichiarazione. La nuova prassi, sostituita a quella più antica, deve essere ritenuta come un progressivo allontanamento dalle norme naturali della guerra giusta. La guerra, infatti, è soltanto legittima contro uno Stato colpevole di grave lesione del diritto altrui, alla quale si è ostinatamente rifiutato di dare riparazione pacifica. Essa riveste pertanto il carattere di ultima ratio o di mezzo estremo, moralmente e giuridicamente adoperabile, solo nel caso che siano stati invano esperiti i mezzi ordinari di soluzione. Si rende quindi necessario che, prima di procedere con la forza contro chi ha leso il diritto, gli si conceda il tempo di riparare, se lo vuole, il torto commesso. L'incidente originario deve formare oggetto di previo negoziato, di proposte conciliative e di compromesso, ed essere sottoposto, se è possibile, a un processo arbitrale, per conseguire un accordo consensuale. Se poi tutti gli sforzi per risolvere pacificamente il conflitto falliscono, all'inizio delle o. deve sempre precedere un avvertimento solenne, che metta lo Stato pervicace dinanzi alle proprie responsabilità e lo faccia avvertito che l'ora dei negoziati è già tramontata. Per non distruggere l'ultima probabilità di soluzione pacifica, che sussiste ancora al momento della dichiarazione di guerra, dovrebbe essere fissato un intervallo ragionevole tra di essa e l'effettivo inizio delle o.
Questo principio, derivato da una concezione morale della guerra, venne adottato dalla Conferenza dell'Aja del 1907, la quale all'art. 1 della Convenzione III disponeva che le o. non dovevano essere iniziate dalle potenze contraenti, senza un avviso preventivo e non equivoco, che avesse o la forma di una dichiarazione di guerra motivata, o quella di un ultimatum con dichiarazione di guerra con dizionata. La medesima convenzione tuttavia non richiede, né determina che debba intercorrere un intervallo tra la notificazione e l'inizio delle o., essendo falliti i tentativi di alcune delegazioni di far fissare un termine minimo di 24 ore. Le deroghe alla norma rammentata sono diverse, particolarmente dopo la sua accettazione, così numerose da far ritenere che gli Stati non si sentano da essa vincolati, come dovrebbero, opponendole una consuetudine contraria, condannabile per più alti motivi di morale e di giustizia. La posizione di atti ostili, esposte con la forza volontà di instaurare lo stato di guerra, anche se non preceduta da nessuna intimazione o dichiarazione, pone in ogni supposizione termine alle relazioni pacifiche, sospendendo il diritto ordinario che le governa, e fa sorgerle il particolare rapporto di belligeranza, mettendo in vigore una nuova categoria di norme, dalle quali è dominata per tutto il corso della guerra la condotta delle o.
2. Condotta delle o
Non poche sono al tempo presente le teorie politiche, o apparentemente giuridiche, le quali sostengono la piena libertà degli Stati nell'uso dei mezzi d'offesa contro l'avversario, per fiaccarne rapidamente la resistenza. Si è affermato che la guerra, essenzialmente inumana, non può essere umanizzata, e persino che la guerra più umana sarebbe quella che con i metodi implacabiliaccorcia il tempo della lotta, spezzando con maggiore rapidità la forza del nemico. Si è aggiunto sotto l'aspetto giuridico che, essendo la guerra un complesso di atti ostili fuori del diritto e contro il diritto vigente tra gli Stati, non può per se stessa sottostare al diritto, e rientra pertanto in quella sfera di libertà non regolata, dove tutto è permesso. Un rapporto di forza e che dalla forza attende di essere regolato non può avere come criterio se non questa forza stessa, la quale deve essere lasciata libera nell'esercitare la propria pressione sull'avversario con tutti i mezzi a sua disposizione.
Le tesi, appena accennate, che si ricollegano a posizioni concettuali (per le quali V. GUERRA), hanno quale comune fondamento l'ammalismo della lotta armata e il culto della forza, come generatrice del diritto, e non possono essere accolte dalla dottrina cattolica, la quale le respinge energicamente. La guerra non è scatenamento di forze cosmiche o di istinti biologici della specie, come si è voluta definire, ma è lotta tra uomini e quindi comporta una serie di atti umani, i quali, alla stregua di tutti gli altri atti umani, sottostanno alle leggi della morale, della giustizia e dell'umanità. Inoltre la guerra è in se stessa un uso della forza, che mutua la sua giustificazione da un fine, la difesa e la riparazione del diritto minacciato o leso, e quindi dal medesimo fine derivano i limiti entro i quali devono essere contenute le o. Questo principio finalistico, implicitamente enunciato dal Vittoria quando afferma che in una guerra giusta si ha il diritto di fare quanto è necessario per la difesa del bene pubblico, è stato in modo costante applicato alla condotta delle o. dalla susseguente tradizione cattolica, dal Suárez, dal Molina e da altri autori posteriori.
Ad esso è stata associata la distinzione, in ordine alla facoltà d'offesa, tra innocentes e innocentes, ossia tra combattenti e non combattenti, con la regola morale e giuridica di risparmiare i secondi dall'offesa diretta. Si faceva così prevalere sull'uso della forza un principio di umanità, prima in modo pratico imposto dalle autorità ecclesiastiche nella pace di Dio, e poi teorizzato come fonte di obbligo morale. Le basi, dunque, sulle quali il pensiero cattolico fondò la dottrina sulla condotta delle o. sono: la distinzione tra mezzi leciti e illeciti di offesa, dedotta dal criterio finalistico della guerra; e quella tra combattenti e non combattenti, desunta dal principio stesso e dalle leggi d'umanità; a queste, in modo subordinato, si aggiunse quella della lealtà, accennata già da s. Tommaso (Sum. Theol., 2a-2a, q. 40, a. 3), il quale escluse la liceità in tempo di guerra di ingannare il nemico, affermando il falso e non osservando le promesse, poiché esistono «quedam iura bellorum, et foedera etiam inter ipsos hostes servanda».
Le conseguenze pratiche di questi principi riguardo a quanto è lecito o illecito nella condotta delle o. sono facili ed evidenti. Sistematicamente esse sono state dedotte meglio di ogni altro dal Tapparelli. Lo scopo della guerra, egli dice, consiste nel ridurre con la forza all'ordine; conseguentemente tutto ciò che non può opporre resistenza non deve essere distrutto. Ecco, dunque, condannato ogni vandalismo, l'inutile distruzione di case e di beni, la strage confusa di vecchi, donne, fanciulli. Ogni male non necessario a infrangere la forza nemica è vietato in guerra umana dal fine stesso della guerra. La stessa legge di evitare un male non necessario vieta tra le nazioni l'uso di certi mezzi d'offesa, dei quali l'arte non potrebbe dominare gli effetti, indirizzandone il danno contro le forze di resistenza. Propagare il contagio, avvelenare le acque e altri simili mezzi chimici o batteriologici, devono intendersi come vietati. Soggiunge ancora lo stesso Tapparelli: se è vietato di fare un male non necessario, a maggior ragione è vietato di fare il male morale. Il tradimento, lo spergiuro, il parri-
cidio o il sacrilegio non dovranno avverarsi in guerra fra uomini, e dovranno essere osservati la santità delle tregue e degli armistizi, il rispetto ai morti, l'umanità di trattamento verso i feriti, la discrezione nel prelevamento dei viveri e così via. Le incertezze riguardo ad alcuni procedimenti bellici, ancora ammessi come leciti dagli autori medievali e del sec. XVI sotto la pressione dei costumi radi allora in vigore, sono finite nella più matura elaborazione del Taparelli, divenuta ormai dottrina comune al pensiero cattolico.
3. Il diritto positivo e le o
Il diritto positivo internazionale ha accolto i principi esposti e le loro conseguenze pratiche. In diverse convenzioni gli Stati hanno gradatamente allargato il codice delle leggi di guerra, in modo da mitigare sensibilmente, almeno sui testi degli accordi, la durezza delle o. Vanno a questo proposito qui ricordate in ordine di tempo: la Convenzione di Ginevra del 1864 per il miglioramento delle condizioni dei militari feriti; la Dichiarazione di Pietroburgo del 1868 per escludere l'uso dei proiettili esplodenti; le varie Convenzioni dell'Aja del 1899, 1904 e del 1907 relative alle leggi e ai costumi di guerra terrestre e marittima; la Convenzione di Ginevra del 1906 per l'assistenza ai malati e feriti; il Trattato di Washington del 1922 per la protezione della vita dei neutri e dei non combattenti e per il divieto dell'uso dei gas asfissianti e dei mezzi chimici; il Protocollo di Ginevra del 1925 concernente la proibizione dei gas asfissianti, tossici, e dei mezzi batteriologici; e finalmente la Convenzione di Ginevra del 1929 per il miglioramento della sorte dei feriti, dei malati e dei prigionieri.Lo schema appena tracciato delle numerose convenzioni internazionali manifesta come il diritto positivo abbia progredito, particolarmente durante l'ultimo secolo, adeguandosi alle superiori esigenze della giustizia naturale e alle leggi d'umanità. Senza discendere a determinazioni particolari, per rendersi conto di tale progresso, basterà rilevare le linee generali. Deve ritenersi come norma accettata dalla pluralità degli Stati il principio enunciato dall'art. 23 del Regolamento dell'Aja del 1907, secondo il quale i belligeranti non hanno un diritto illimitato nella scelta dei mezzi d'offesa. Il loro diritto viene circoscritto sia dagli scopi cui la guerra mira, dai quali vengono interrotti i mezzi inutilmente crudeli, che dalle leggi d'umanità. Questo criterio, del quale è stata fatta esplicitamente menzione nel preambolo della Convenzione di Pietroburgo del 1868, informa tutte le disposizioni positive sulla condotta delle o. Inoltre deve ancora essere ritenuta una norma dell'odierno diritto internazionale bellico la distinzione tra combattenti e non combattenti, con il conseguente divieto di nuocere direttamente agli ultimi. È da rilevare ancora come non pochi articoli della Convenzione dell'Aja del 1907 sanciscono l'obbligo della buona fede, proibendo tutti quei procedimenti che possono ingannare il nemico e non possono ridursi allo stratagemma militare.
Riguardo ai mezzi d'offesa il Regolamento, annesso alla Convenzione appena ricordata, vieta l'uso del veleno e di armi avvelenate. Tale Disposizione deve essere integrata dalla seconda Dichiarazione dell'Aja del 1899, la quale proibisce i proiettili che espandono gas asfissianti e deleteri, proibizione ribadita dalla Convenzione di Washington del 1922. Segue il divieto di uccidere o far uccidere a tradimento individui appartenenti allo Stato nemico, di uccidere o ferire il nemico non più capace di difendersi o che si sia reso a discrezione, di adoperare armi e proiettili suscettibili di causare danni superflui. Disposizioni particolari regolano il trattamento dei feriti, malati e prigionieri di guerra, ai quali ultimi non si può dare la morte.
L'uso degli stratagemmi non è vietato, tuttavia il Regolamento dell'Aja del 1907 espressamente proibisce l'uso illegittimo della bandiera bianca, delle bandiere e uniformi del nemico e dei segni distintivi della Croce Rossa, e tutti quei procedimenti che costituiscono atti di perfidia o sono contrari all'onore militare. È ancora vietata la consegna di non dar quartiere, ammessa da alcune legislazioni particolari in caso di necessità, comodo mezzo per eludere le prescrizioni tassative del diritto. La necessità non può mai legittimare la violazione delle norme di giustizia e di umanità.
4. La Chiesa e la condotta delle o
Le disposizioni del diritto positivo internazionale sommariamente descritte derivano dalla tradizione cristiana adoperata, mediante la gerarchia ecclesiastica, nell'addolcire i costumi di guerra.Il movimento in favore di un maggior senso d'umanità nella condotta delle o. cominciò nel medioevo in Francia, dove parecchi concili locali e regionali emanarono prescrizioni a tale riguardo. Il Concilio di Narbona del 990, p. es., comminava la scomunica contro quanti avessero colpito i cenobiti di Cluny e prendeva altre misure per contenere le o. (Hefele-Leclercq, IV, pp. 869-70 e 869 nota 2). Nel 989 le provvidenze in favore dei combattenti si erano già estese con il Concilio di Charroux presso Poitiers dagli ecclesiastici e dai beni della Chiesa ai contadini e ai poveri, colpendo di scomunica chi li avesse privati dei loro beni, ai viaggiatori e ai mercanti (loc. cit.). Sotto gli auspici della Chiesa verso il 997 veniva creata una lega per il mantenimento della pace, alla quale prendevano parte i laici con funzioni deliberative, con l'obbligo di aiutare il vescovo nel reprimere gli atti di violenza commessi entro il suo territorio (loc. cit.), trasformati più tardi, nel 1098, in associazione obbligatoria di pace, nella quale dovevano arruolarsi e prestare giuramento tutti gli uomini dall'età di quindici anni. La S. Sede non mancò di promuovere la pace di Dio; fin dal 1030, i legati del papa Giovanni XIX si portavano di concilio in concilio, per imporla e colpire di anatema i contraventori (ibid., p. 960 sgg.).
Ad addolcire i costumi bellici concorsero le tregue di Dio. Il Concilio d'Elne del 1027 (ibid., p. 969 sgg.), dopo aver confermato le disposizioni protettive dei chierici, dei monaci e delle donne, determinò che dopo l'ora non della sabato sino alle prime ore del lunedì era a tutti proibito di assalire il proprio nemico. La tregua di Dio, al principio semplice applicazione del precetto del riposo festivo, si estese anche ad altri giorni e a particolari tempi liturgici, come l'Avvento e la Quaresima. Un legato del papa Alessandro II, nel 1068, la introdusse nella Spagna; due concili, quello di Melfi del 1089 e di Troia del 1099, in Italia (ibid., V, pp. 345 sgg., 371 sgg.). Nel 1093, Urbano II, presente al Concilio di Clermont, volle estendere a tutta la Chiesa le istituzioni di pace in vista della Crociata. Pace di Dio e tregua di Dio saranno confermate da Pasquale II (1107) e da Callisto (1110, ibid., V, p. 581 sgg.).
Rispetto all'uso dei mezzi d'offesa, Innocenzo II nel Concilio Lateranense del 1139 vietava l'impiego delle baliste e delle saette. Nel 1179 Alessandro III rinnovava la prescrizione che sacerdoti, chierici, monaci, conversi, pellegrini, mercanti, contadini viaggianti o dediti alla agricoltura e i loro animali, godessero di opportuna sicurezza. Queste proibizioni e prescrizioni venivano rinnovate da Innocenzo III (ibid., V, pp. 728-29, 1103). Sui costumi di guerra la Chiesa influì ancora in senso benefico con l'istituzione della cavalleria e con i Terz'ordini.
È sentenza oggi comune tra gli storici del diritto internazionale che particolarmente le leggi sulla condotta delle o. derivano dal costante sforzo della Chiesa, la quale seppe far penetrare nell'anima, ancora selvaggia dei popoli, alcuni principi di umanità, che, svolti poi teoricamente dai primi sistematori cattolici del diritto internazionale, sono diventati retaggio delle nazioni civili, come parte del diritto positivo moderno.