SANTA SEDE. - La Chiesa cattolica è una societas iuridica perfecta, cioè un ordinamento giuridico primario, e, come tale, ha naturalmente inteso in sé il carattere della sovranità. La persona che per diritto divino esercita nella Chiesa questa sovranità è il Romano Pontefice, il quale, nell'esercizio di questa sua stessa sovranità, è coadiuvato da alcuni organi di governo, che insieme con lui vanno sotto il nome di S. Sede.
La sua nozione è data dal can. 7 del CIC: *Nonmine Sedis Apostolicae vel Sanctae Sedis... veniunt non solum Romanus Pontifex, sed etiam, nisi ex nea natura vel sermonis contextu aliud appareat, Congregationes, Tribunalia, Officia, per quae idem Romanus Pontifex negotia Ecclesiae universae expedire solet.*
Pertanto l'espressione S. Sede può avere due significati distinti. Nel primo, più lato, che è poi il suo significato usuale, comprende, oltre il Pontefice, gli organi che lo coadiuvano nel governo della Chiesa, cioè la cosiddetta Curia Romana. Nel secondo significato più ristretto, invece, che è il suo significato eccezionale, da adottarsi solo quando sia richiesto ex rei natura vel sermonis contextu, comprende soltanto il Pontefice, esclusi tutti gli organi ausiliari, ma anche gli considerato nell'astrattezza del suo supremo ufficio, cioè quale Primatus Petri eiusque successorum a Jesu Christo constitutus, non iam singulae personae RR. Pontificum.
I. La S. Sede nell'ordinamento canonico. -
1. Personali giuridica
Per diritto divino positivo la S. Sede non è un semplice ufficio, ma una vera persona giuridica (cf. can. 100 § 1). La personalità giuridica della S. Sede viene pertanto fondata, come quella della Chiesa, sullo stesso diritto divino.Nessun dubbio che la personalità giuridica della S. Sede non si confonda con quella della Chiesa e che essa costituisca un soggetto di diritto, esistente bensì del operante nella societas Ecclesiae, ma con una personalità propria e distinta da quella dell'ordinamento stesso; nessun dubbio ugualmente che tale sua personalità sia una vera e propria soggettività di diritto pubblico e di amici. La S. Sede debba considerarsi persona giuridica pubblica per eccellenza; e nessun dubbio ancora, nonostante qualche isolata opinione in contrario, che, analogamente a quella di tutti gli altri uffici e dignità eccellenti, tale personalità abbia una natura essenzialmente istituzionale e non corporativa.
Controvertibile e controverso è, invece, se tale personalità competa alla S. Sede nel suo significato più lato o piuttosto in quello ristretto. Che la S. Sede intesa in senso ristretto, cioè *l'offium R. Pontificis*, possieda il carattere di persona morale e incontestabile, sia perché per diritto divino è il Pontificato Romano che esiste, senza di cui non avrebbero senso i Dicasteri ecclesiastici che lo coadiuvano, e inoltre l'offium ecclesiastico in genere è quasi sempre considerato nel CIC come un vero soggetto di diritto; sia perché essa ha, se non altro, la natura e i caratteri di un vero ufficio vescovile (*Sedes episcopalis Romana*) alle *Sedes episcopales* è esplicitamente riconosciuta la personalità giuridica, indipendentemente e distintamente dalle correlative mense vescovili (cf. can. 350 § 2). Altrattanto incontestabile è poi che la Curia Romana, quale organismo complesso che consta delle SS. Congregazioni, Tribunali e degli Uffici (can. 242), possegga una sua propria personalità giuridica, così come la Curia diocesana, e che, comunque, tale personalità abbiano le singole Congregazioni, Tribunali ed Uffici che la compongono. Tutto il problema, pertanto, si riduce a stabilire se questi diversi enti morali, oltre a costituire un insieme di soggetti distinti, si presentino anche alcune volte come un
unico soggetto di diritto per sé stante, costituito dai singoli enti, ma con una personalità e capacità giuridica propria, distinta da quella dei vari membri che ne sono i componenti (la cosiddetta S. Sede in senso lato). La risposta affermativa sembra però che si imponga come la più corretta, dal momento che il prescritto del can. 7 non solo presuppone la possibilità di esistenza di questo ente complesso, ma sancisce anzi formalmente che, come regola generale, per *Apostolica Sede* debba intendersi appunto l'organismo unitario abbracciante i singoli enti. E pertanto il can. 100 § 1 si riferirebbe alla S. Sede sia intesa in senso lato, sia in senso ristretto, e cioè quale regola generale nel primo senso e quale eccezione nel secondo.
2. *Capacità giuridica*. - Per quanto riguarda la capacità giuridica di questo ente, si può intanto osservare che esso, quale *subiectus iuris*, è naturalmente titolare nell'ordinamento canonico di quella stessa capacità giuridica di diritto pubblico e privato che è propria di tutti gli altri enti morali ecclesiastici e che, come questi, gode a tale titolo di tutti quei diritti e privilegi che il legislatore canonico attribuisce loro. Gran parte di tali diritti trovano un'esplicita consacrazione in specifiche statuizioni del diritto positivo. Così, per quanto in particolare riflette la sua capacità di diritto privato, il CIC stesso viene a riconoscere alla S. Sede il diritto di stare in giudizio e lo *ius acquirendi, retinendi et administrandi bona temporalia ad fines sibi proprios prosequendos* (can. 1495 § 1).
Indipendentemente anche, però, da ogni espressa prescrizione, tale sua capacità, non rappresentando in sostanza che la manifestazione concreta della sua personalità giuridica, costituisce già di per sé stessa un vero e proprio *ius nativum* legato alla sua stessa natura, anzi un diritto ad essa spettante, appunto come la sua personalità, *ex ipsa ordinatione divina* e quindi intangibile, immutabile e imprescritibile in modo assoluto, sia nel suo titolo, sia nel suo esercizio.
3. *Sovranità (primato) nella Chiesa*. - La S. Sede merita soprattutto di essere presa in considerazione nella posizione specialissima che essa occupa nell'ordinamento giuridico della Chiesa a tenore del cosiddetto *ius publicum ecclesiasticum*. Sotto questo profilo giuspublicistico la S. Sede si presenta: a) quale supremo governante spirituale della Chiesa universale, cioè quale *universalis Ecclesiae primatus*; b) quale sovrano temporale Città del Vaticano (v.); c) quale patriarca d'Occidente, primato d'Italia, metropolita della provincia ecclesia, risulta romana, vescovo di Roma.
Limitando l'esame soltanto al primo di tali aspetti, e cioè alla sua posizione, prerogative e diritti quale supremo potere universale della Chiesa, e rinviando per l'esame della sua posizione e attributi sotto gli altri aspetti alle voci specifiche relative (v. Papa; Patriarchi; PRIMASIO; Vaticano), i principi generali giuridici ad essa relativi si riscontrano formulati espressamente nel can. 218 § 1: *Romanus Pontifex, beati Petri in primata Sucessor, habet non solum primatum honoris, sed supremam et plenam potestatem iurisdictionis in universam Ecclesiam tum in rebus quae ad fidem et mores, tum in iis quae ad disciplinam et regimen Ecclesiae per totum orbem diffusae pertinent*. § 2: *Haec potestas est vere episcopalis, ordinaria et immediata tum in omnes et singulas ecclesias, tum in omnes et singulos pastores et fideles, a quavis humana auctoritate independens*.
Tale canone non costituisce però che un semplice riassunto e una mera traduzione in termini giuridici dei principi generali teologici formulati già quali veri articoli di fede nella IV sess. del Concilio ultimo Vaticano e formalmente e solennemente espressi nella famosa *Constituo dogmatica prima de Ecclesia Christi*; onde l'ordinamento canonico presenta al riguardo la singolare ed esclusiva caratteristica che questa suprema potestà primaziale propria della S. Sede trova le sue radici prime, la sua tutela preminente e la sua giustificazione ultima nella teologia più che nel diritto, cioè nel dogma prima ancora che nelle norme giuridiche (v. PRIMASIO).
4. *Sua natura e caratteri*. - Sulla base di queste norme teologico-giuridiche risulta chiaramente determinata quale sia la natura e quali il contenuto e i limiti dell'autorità primaziale spettante alla S. Sede nella Chiesa.
Quanto infatti alla sua natura, essa si presenta come una: a) potestas iurisdictionis plena et suprema, cioè quale un vero ed effettivo potere sovrano, e non quale un mero primato d'onore o una semplice potestà di rappresentanza, o d'ispezione, o di esecuzione, o d'appello; e, come tale, quale una potestà superiore e distinta da tutte le altre, abbracciante la plenitudo iurium necessaria e sufficiente per reggere la Chiesa così nella sua unità universale, come nelle sue particolari circoscrizioni e fino nei rapporti individuali dei fedeli, e sia per quanto riguarda materie di fede e di morale, sia anche per quanto attiene la disciplina e l'amministrazione ecclesiastica;
b) potestas ordinaria et immediata: ordinaria cioè, in quanto inerente e propria all'ufficio stesso della S. Sede; e immediata (cioè originaria), in quanto immediatamente e direttamente conferita al suo ufficio dal Cristo stesso e non da una delegazione della Chiesa. Di qui due necessarie conseguenze: i) che la S. Sede viene a risultare titolare di tale potere primaziale non già per volontà della Chiesa e dietro suo conferimento, ma per volontà della divinità, dietro sua diretta e immediata attribuzione, e quindi non già quale rappresentante di un diritto dell'ordinamento canonico, ma piuttosto quale portatore di un diritto proprio e personale, di cui essa stessa è il subiectus, assurgendo in tal modo da semplice organo della sovranità della Chiesa a vero titolare della sovranità della Chiesa stessa; 2) che per tale medesima ragione il godimento e l'esercizio di questi suoi poteri primaziali restano naturalmente e necessariamente indipendenti e autonomi dal volere e consenso della Chiesa, non trattandosi di diritti neppure originariamente, neppure potenzialmente e astrattamente di sua spettanza, e restano quindi assolutamente insuscettivi di qualunque modifica, cambiamento o revoca da parte della Chiesa e dotati dell'inalienabilità, imprescrittibilità e immutabilità più piene e complete;
c) potestas vere episcopalis, cioè come un potere che ha inutile in sé la piena possibilità e capacità giuridica di sostituirsi alla giurisdizione che i vari vescovi esercitano nell'ambito della loro circoscrizione diocesana, venendo così a costituire una specie di Episcopus universalis, Episcopus totius Ecclesiae, con una giurisdizione potenzialmente concorrente con quella dei singoli vescovi delle varie diocesi, di cui potrebbe riservarsi per intero il governo, o in cui potrebbe, per singoli affari, emanare disposizioni in loro luogo e vece.
5. Suo contenuto
a) Il Pontefice quale legislatore supremo. — Quanto poi al contenuto di questo potere primaziale universale, esso viene ad abbracciare la somma di tutti i poteri supremi di governo, conferendo al Pontefice la figura giuridica di supremo legislatore, supremo giudice, supremo amministratore e supremo maestro e dottore della Chiesa.La S. Sede e il Concilio ecumenico costituiscono le sole fonti di produzione della legislazione universale canonica, ma è il Pontefice che convoca e presiede il Concilio, i cui canoni non acquistano forza legislativa se non dopo intervenuta la sua conferma e ratifica (can. 227). In virtù di questo supremo potere legislativo, la S. Sede dichiara e interpreta il diritto divino naturale e positivo ed emana le leggi canoniche universali e particolari: a quello naturalmente resta anche essa vincolata e soggetta, a queste invece è assolutamente superiore, si dà potersi dire praeter, contra et supra legem e da poter quindi abrogare, derogare e modificare a suo arbitrio le norme, tanto generali che particolari, sia emanate dai Pontefici precedenti, sia dalle gerarchie ecclesiastiche inferiori, e concedere privilegi e dispense in casi particolari (can. 36 § 1, 81). Per la loro emanazione e pubblicazione è fissata una forma determinata, ma la S. Sede come tale (e prescindendo dai singoli Dicasteri) non è veramente stretta alla sua osservanza e può anche completamente prescindere (can. 9), così da potersi ad essa applicare in tutta la sua estensione il famoso principio «quod principi placuit, legis habet vigorem».
b) Quale amministratore supremo. — Come tale, la S. Sede ha la rappresentanza della Chiesa universale che personifica sia nella sua attività interna, sia nei suoi rapporti esterni con le autorità civili (can. 3, 163, 255, 265, 267); vigila sul mantenimento dell'esclusistica disciplina, sull'osservanza dei dogmi e delle leggi canoniche, del culto divino, dei Sacramenti (can. 1145, 1256, 1257, 1259, ecc.), sul funzionamento degli uffici ed enti ecclesiastici secolari e regolari, esercitando un costante controllo su tutta la Chiesa, sia direttamente, tramite i suoi legati (can. 267), sia per mezzo delle autorità ecclesiastiche inferiori, da cui riceve relazioni scritte e orali sullo stato dei territori loro affidati (can. 340-42); istituisce, modificando e sopprime gli uffici e benefici ecclesiastici (can. 1414, 1422, 1425, ecc.), gli ordini e le associazioni religiose (can. 488, 492-94, 497, 498), le università e facoltà cattoliche (can. 1276); è il supremus collator di tutti gli uffici e benefici ecclesiastici (can. 1431), e ad essa soltanto è riservata la nomina, trasferimento e deposizione dei maggiori ufficiali della gerarchia della Chiesa, quali cardinali (can. 232 § 1), i vescovi e vescovi ausiliari (can. 329 § 2), gli Ufficiali maggiori della Curia romana, i legati pontifici, le dignità capitolari (can. 396 § 1, 1435 § 1), ecc., nonché il conferimento dei benefici rispettivi (can. 1435); è il supremus superior di tutti i religiosi (can. 499) e spetta a lei concedere il permesso di passaggio da uno ad altro ordine religioso (can. 632) e l'indulto di esclusizzazione e secolarizzazione (can. 638); convoca, presiede, sospende e scioglie il Concilio ecumenico e ne conferma le deliberazioni (can. 222); concede il permesso per la convocazione dei concili plenari (can. 281); presiede all'organizzazione delle missioni (can. 1350 § 2); è infine il supremus administrator et dispensator di tutto il patrimonio della Chiesa universale (can. 1518) e, come tale, può disporre dei beni temporali degli enti regolari e secolari estinti (can. 493, 674), alienare direttamente e autorizzare i proprietari ad alienare sia a titolo oneroso che gratuito i beni ecclesiastici senza limiti di sorta (can. 534 § 1, 1532 § 1, 1541 § 1); regolare, commutare e ridurre gli oneri e le disposizioni di ultima volontà per le fondazioni ad pias causas (can. 1517 § 1, 1551 § 1); imporre e togliere tributi sugli enti ecclesiastici e sui fedeli (can. 1056, 1507), e condonare in parte o in tutto debiti.
c) Quale giudice supremo (can. 1597). — Come tale, ad essa direttamente è riservata la cognizione fin dalla prima istanza delle cosiddette causae maiores (can. 220), cioè di quelle controversie che o ex ipsa sua natura non possono spettare che al Pontefice (p. es., le cause relative alla fede), o che ex positiva lege il Pontefice abbia riservato al suo diretto esame e giudizio, escludendo ogni tenenza dei giudici inferiori sia per le peculiari difficoltà della loro trattazione, sia per la dignità delle persone costituenti le parti in causa. Così egli riserva al suo esame personale tutte le cause relative ai capi di Stato e ai loro figli e le cause penali nei confronti dei vescovi anche solo titolari (can. 1557 § 1, 2227 § 1); e conserva alla competenza esclusiva dei suoi tribunali sia di giudicare i vescovi nelle cause civili non patrimoniali e le persone morali ecclesiastiche immediatamente dipendenti dalla S. Sede, quali le religioni esenti e le congregazioni monastiche (can. 1557 § 2); sia di svolgere gli accertamenti de matrimonio rato et non consummato per ottenerne lo scioglimento (can. 1962), e i processi di beatificazione e canonizzazione (can. 1999); sia infine d'infingere determinata censure (can. 2245). In grado di appello, poi, o in ultima istanza, spetta sempre alla S. Sede di esaminare e definire tutte indistintamente le cause civili e penali (can. 1597, 1599 § 1). Infine, le compete in ogni caso un diritto pieno e insindacabile d'avocazione, in virtù del quale può sempre deferire a sé personalmente o ai propri tribunali ogni controversia sia ab initio, sia in qualunque stadio e grado del giudizio, quale che sia l'autorità innanzi a cui si trova pendente (can. 1557 § 3, 1569, 1599 § 2). Naturalmente poi, in base al noto principio dogmatico, confermato ora nel can. 1556, che prima sedes a nemine iudicatur, contro le sue decisioni non è ammessa impugnativa di sorta innanzi a qualsiasi altra autorità, e in particolare è formalmente vietato e severamente punito l'appello sia al Concilio ecumenico (can. 228 § 2, 2332), sia alla potestà laica (appellatio ab abusu).
1843
d) Quale maestro e dottore supremo. — Come tale essa fissa i principi dogmatici relativi alla fede cattolica nell'universo intero (can. 218) e in questa sua qualifica il Pontefice è infallibile, vale a dire che le definizioni da lui emesse in virtù di tale sua suprema potestà apostolica su di un determinato punto dogmatico non possono essere oggetto di dubbio o di discussione di sorta, vincolano per- petuamente i fedeli e sono irreformabili ex sese, non ex consensu Ecclesiae (can. 1323; cf. INFAILLIBILITÀ).
6. Essenza autocratica della sovranità nella Chiesa
Tali sommari rilievi sono più che sufficienti per concludere come l'ordinamento costituzionale della Chiesa nella sua forma regiminis, cioè nel tipo di governo da cui è retta, si deve considerare quale il classico ordinamento a regime monarchico assoluto e nella sua forma più spec- cata e sintomatica, vale a dire come un ordinamento nel quale la suprema autorità, in tutte le varie funzioni e manifestazioni, risiede nella sua pienezza in un unico soggetto, la S. Sede, che costituisce il principio e il centro di tutta l'unità sociale, caput et fundamentum totius Ecclesiae, e a cui tutti gli altri soggetti dell'ordinamento stesso risultano completamente subordinati e dipendenti. In esso, anzi, tale suprema auctoritas della S. Sede, ripetendo la sua fonte direttamente dalla divinità e fondando il suo titolo ed esercizio sullo stesso diritto divino positivo, resta insita e connaturata all'esistenza dell'ordinamento stesso e risulta così per sua natura dotata della inalienabilità, dell'imprescritibilità e dell'immutabilità più complete e assolute. Si aggiunge a tutto ciò che, indipendentemente anche da questa base teologica, il principio stesso dogmatico dell'infallibilità viene già ricoperto dal soggetto divino questo universalis primatus in tutto il suo funzionamento e in tutte le sue principali manifestazioni, in quanto, a parte l'elasticità dei suoi limiti, esso viene in ogni modo certamente a tutelare e salvaguardare quelle definizioni e dichiarazioni dogmatiche che riflettano la fede e la morale cattolica e quindi, data la natura dell'ordinamento della Chiesa, appunto tutta quella attività legislativa della S. Sede che si riferisce al fondamento e alle basi stesse del suo sistema di diritto.In tali condizioni si comprende facilmente il giustissimo rilievo dei giurisprudenti ecclesiastici, i quali avvertono come nell'ordinamento costituzionale della Chiesa non solo manca assolutamente, a norma del suo diritto positivo vigente, qualunque parvenza di una divisione dei poteri nell'esercizio della sovranità (per lo meno nel significato tecnico proprio di tale concetto), ma esula in la possibilità, de iure condendo, di un'eventuale attuazione futura di una siffatta forma regiminis, come contraria alla natura stessa dell'ordinamento pubblico della Chiesa, quale fu istituito dal Cristo. Se di fatto nella sua costituzione si riscontra, fin dai tempi passati, una certa distinzione più o meno accentuata di poteri (cf. can. 106, 242-64, 1553, ecc.), essa non ha in realtà la sua base e ragione d'essere che nella volontà stessa del Pontefice, il quale resta pienamente libero di revocarla, restringerla e modificarla a suo assoluto arbitrio e non obstantiosi, quibuscum iuribus a tertiis quaesitis; mentre i vari organi, soggetti e dicasteri, che partecipano così di fatto alla sovranità, esercitano pur sempre le loro funzioni e attribuzioni per comunicazione della S. Sede stessa e quali suoi semplici rappresentanti e delegati.
È solo, pertanto, in linea di mero fatto che può avere avuto un valore la ricerca e determinazione sin qui fatta dei poteri e delle funzioni di governo proprie della S. Sede. In linea di diritto basterebbe osservare con i canonisti che haue iura specifica primatialia singillatim recensere superfluum est, nam, cum R. Pontifex universum, extensive et intensive, ecclesiastica auctoritate polleat, cum ipse super ius canonicum sit, brevius dicimus quid facere non valet, quam quid valeat. Limites enim ei signati non sunt mis. a iure naturali, a iure divino positivo, a fine soci- tatis religiosae et spiritualis cui praeest, quoad validum; a prudentia et obligatione agendi in aedificationem et non in destructionem, quoad licitum exercitium suae potestatis. A parte questi limiti, segnati o dalla norma base da cui desume la sua costituzione e valore giuridico l'ordinamento della Chiesa, o dalla sua natura stessa propria e intrinseca, spetta alla S. Sede la vera plenitudo iurium ad regendum Ecclesiam necessaria, cioè la sovranità più piena, assoluta e illimitata su tutti indistintamente i suoi membri e le sue gerarchie, in guisa da riassumere nel suo ufficio tutta l'autorità e i poteri sovrani di governo della societas stessa cui presiede.
Il. La S. Sede nell'ordinamento italiano. —
11. Il regime degli Accordi lateranensi
Il problema politico- giuridico della posizione di libertà e indipendenza della S. Sede in Italia, oggetto per lungo tempo di un grave irriducibile conflitto fra Stato e Chiesa (v. ROMAGNA) e disciplinato GUARENTIGIE, LEGGE DELLE (v.), emanata unilateralmente dallo Stato italiano e mai accettata dalla S. Sede, ha trovato finalmente LATERANENSI PATTI (v.). In detti Accordi, e in particolare nel Trattato, si è venuta ad assicurare alla S. Sede nell'ordinamento italiano, attraverso una serie di garanzie di natura politica e giuridica diverse — fra cui prima la creazione di un vero e proprio Stato temporale — in modo stabile una condizione di fatto e di diritto, la quale le garantisca l'assoluta indipendenza per l'adempimento della sua alta missione nel mondo (preamb. comma 1), cioè quanto le occorre per provvedere con le dovute libertà e indipendenza al governo pastorale della diocesi di Roma e della Chiesa cattolica in Italia e nel mondo (art. 26, comma 1).Tali accordi presentano due essenziali caratteri: a) quello formale, di determinare la posizione giuridica della S. Sede nell'ordinamento italiano non più con una regolamentazione unilaterale, sovranamente imposta e sovranamente modificabile dallo Stato italiano mediante l'emanazione di una legge interna, ma con una disciplina bilaterale, convenzionalmente convenuta fra lo Stato e la S. Sede e modificabile solo di concerto mediante la stipulazione di un accordo internazionale; b) quello sostanziale, di fondare tale posizione non più su di una mera sovranità personale, ma anche su di una sovranità temporale e non più su di un complesso di semplici garanzie giuridiche, ma anche e in primo luogo su di una garanzia territoriale, integrando le prerogative personali già ad essa conferite dalla Legge delle guarentigie con l'attribuzione e il riconoscimento di una sua giurisdizione sovrana piena ed esclusiva sopra un determinato territorio autonomo, e ponendola così di nuovo a capo di uno Stato vero e proprio, come era prima del 1870.
Attualmente, pertanto, la posizione di libertà e indipendenza della S. Sede nell'ordinamento italiano è convenzionalmente assicurata da una garanzia fondamentale di ordine politico-territoriale (lo Stato della Città del Vaticano) e da un complesso di garanzie complementari di ordine giuridico-personale (v. PATTI LATERANENSIS; vaticano). Fra queste garanzie complementari, una speciale menzione merita la qualifica giuridica di Stato cattolico d'Italia.
Analogamente alla Legge delle guarentigie, che al tit. II poneva una ulteriore garanzia della indipendenza e libertà della S. Sede appunto nella volontaria assunzione da parte dello Stato italiano di un determinato atteggiamento e comportamento politico e giuridico di fronte alla religione e alla Chiesa, ma contrariamente al suo principio informatore che vedeva tale garanzia nella proclamazione della separazione della Chiesa dallo Stato e nella professione d'agnosticismo, indifferentismo e aconfessionismo di quest'ultimo in materia religiosa, nell'art. 1 del Trattato l'Italia riconosce e riafferma il principio consacrato nell'art. 1 dello Statuto del Regno 4 marzo 1843 per il quale la religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato. Sul contenuto, gli effetti e limiti di tale solenne professione di fede dello Stato italiano si rinvia alla voce Italia, IV. Condizione giuridica della Chiesa.
2. La posizione della S. Sede nell'ordinamento italiano. — Pur con questo nuovo e mutato regime regolatore, la posizione giuridica della S. Sede nell'ordinamento italiano è rimasta tuttavia, dal più al meno, quella stessa che essa già sostanzialmente possedeva a tenore della Legge delle guarentigie, sia nel diritto pubblico che in quello privato.
Quanto invero alla sua posizione giuspubblicistica, come già nel regime precedente, la S. Sede si presenta oggi nell'ordinamento italiano quale un organismo completamente autonomo e indipendente, sottratto in modo assoluto alla sovranità dello Stato italiano e all'impero delle sue leggi, non solo per quanto riguarda la sua attività temporale e politica di capo dello Stato della Città del Vaticano e quindi di sovrano di uno Stato estero, ma anche per quanto attiene tutta indistintamente la sua attività spirituale e religiosa di supremo governante della Chiesa, sia nei confronti dell'intero mondo cattolico, sia in specie nell'ambito del territorio italiano. Per tale riguardo la differenza dal regime precedente sta soltanto in ciò: che mentre in passato mancava da parte dello Stato italiano qualunque riconoscimento formale di questa autonomia e indipendenza della S. Sede ed era solo dal contenuto sostanziale della sua posizione effettiva nell'ordinamento italiano che la medesima discendeva quale logica conseguenza, attualmente invece, nell'art. 2 del Trattato, riconoscendo formalmente la sovranità della S. Sede nel campo internazionale come attributo inerente alla sua natura, in conformità alla sua tradizione e alle esigenze della sua missione nel mondo, le viene a riconoscere ufficialmente e solennemente tale qualifica e posizione nei propri confronti, quale presupposto della convenzione stessa con essa stipulata, e gliela viene a riconoscere specificamente come supremo governante religioso della Chiesa, e quindi quale qualifica nettamente distinta e autonoma da quella alla medesima spettante come sovrano temporale dello Stato della Città del Vaticano. Mentre, inoltre, nel regime anteriore la sussistenza o meno di tale sua posizione giuridica era in ogni modo subordinata al perdurare della condizione effettiva ad essa fatta nell'ordinamento italiano ed era insieme fondata su di una legge interna dello Stato italiano, dal medesimo sovranamente e unilateralmente revocabile a suo arbitrio; attualmente, invece, essa risulta indipendente dalla sua condizione sostanziale effettiva e fondata su un accordo internazionale e quindi su una disciplina bilaterale convenzionalmente pattuita fra S. Sede e Stato italiano e modificabile o revocabile solo di comune accordo.
Quanto poi alla sua posizione giuridica privatistica, in virtù dell'art. 29 lett. a del Concordato, la S. Sede conserva tuttora immutata quella sua personalità giuridica che già le era stata riconosciuta dalle leggi italiane preconcordatarie, ed è retta per tale riguardo dalle norme civili relative alla condizione, all'attività e agli acquisti dei corpi morali ecclesiastici (cf. Trattato, art. 11; Concordato, art. 27 comma 1; 30 comma 2; legge 27 maggio 1929, n. 848, artt. 9-11); onde oggi può ritenersi legislativamente risolta in modo definitivo la disputa passata circa la capacità della S. Sede ad acquistare beni e circa la necessità della preventiva autorizzazione da parte dello Stato italiano. Ugualmente risolta in senso affermativo può considerarsi la nota questione circa la natura beneficaria della sua personalità giuridica. Riconosciuta infatti, alla S. Sede non solo la sovranità, ma anche la piena proprietà sul territorio dello Stato della Città del Vaticano (Trattato, art. 3) e ricostituita così per essa una dotazione patrimoniale, poiché è indiscutibile che la S. Sede ha nell'ordinamento canonico una tale natura, costituendo anzi in esso il massimo ente beneficiario della Chiesa; e poiché d'altra parte è principio basilare della legislazione italiana in materia ecclesiastica che lo Stato riconosce di regola agli enti della Chiesa quella stessa natura e caratteri che ad essi ha conferito il diritto canonico, non sembra che vi sia alcuna ragione per negare con qualche fondamento alla S. Sede la figura giuridica di un vero ente beneficiario, sia pure peculiari generis.
III. La S. Sede nell'ordinamento internazionale. — La S. Sede è affidata giuridica internazionale. — Come è noto, la S. Sede si afferma soggetto di diritto internazionale non solo in forza del suo potere temporale, quale sovrano dello Stato della Città del Vaticano come tutti gli altri principes temporales (v. VATICANO), ma anche, prima e indipendentemente, in virtù del suo universalis primatus spirituale, quale suprema istituzione della Chiesa. Per limitarsi al diritto canonico vigente, il CIC, dopo averle nel can. 100 § 1 riconosciuto iure divino la moralis personae rationem, prevede nei canoni successivi che la S. Sede entri in rapporti con i soggetti della comunità internazionale, disciplinando gli organi (Congregazione degli affari straordinari; Segreteria di Stato), che in suo nome vengono ad occuparsi degli affari, quale cum legibus civilibus coniunctum aliquid habent et ad pacta contenta cum variis nationibus referuntur, o che fovent secundum normas a Sancta Sede receptas, relationes inter Sedem Apostolicam et civilia gubernii apud quae legatione stabili funguntur (legati, nunzi, internunzi pontifici: cf. can. 3, 163, 255, 265, 267). D'altra parte, nell'art. 2 del Trattato lateranense, la S. Sede si è fatta formalmente riconosciere dall'Italia la sovranità nel campo internazionale come attributo inerente alla sua natura, in conformità alla sua tradizione e alle esigenze della sua missione nel mondo, dimostrando così in modo inequivocabile di pretendere e rivendicare una tale qualifica nella comunità internazionale.
Attualmente, del resto, il problema può considerarsi completamente superato e la dottrina internazionalistica è quasi unanime nell'accettare quanto già risultava evidente dalla realtà dei fatti e dalla volontà degli Stati, cioè nel riconoscere, pur attraverso le teorie più opposte e diverse e con maggiori o minori limitazioni, l'esistenza di un'effettiva personalità giuridica della S. Sede nel-l'ordine dei rapporti internazionali.
12. Duplicità di tale personalità
Tuttora discussa e dibattuta è viceversa la questione del titolo, per cui essa gode attualmente di siffatta soggettività, se cioè soltanto quale capo della Chiesa e sovrano religioso, o se piuttosto unicamente come capo dello Stato della Città del Vaticano e sovrano temporale, o se addirittura nell'una e nell'altra qualifica contemporaneamente, e se di conseguenza unico o duplice sia oggi tale titolo e unica o duplice, quindi, la sua giuridica personalità in questa sfera di rapporti.Un punto intanto è certo, che cioè i due ordinamenti, quello della Chiesa e quello dello Stato della Città del Vaticano, da cui la S. Sede assume rispettivamente la sua esistenza e capacità giuridica e quindi anche la sua eventuale qualifica e diritti di soggetto della comunità internazionale secondo la propria autodeterminazione soggettiva, sono ambedue decisamente informati e dominati così nei loro cardini fondamentali, come nelle loro singole disposizioni positive, dal preciso presupposto dualistico, cioè della netta distinzione fra i due ordinamenti, la Chiesa e lo Stato della Città del Vaticano, e fra le due correlative sovranità personificate nella S. Sede, sia nell'ambito interno proprio rispettivo, sia nella sfera esterna delle loro relazioni reciproche, sia anche e soprattutto nei loro rapporti e nella loro attività con gli altri ordinamenti stranieri. È anzi proprio nella sfera giuridica internazionale che l'uno e l'altro ordinamento si sforzano nel loro diritto positivo di mettere in rilievo e accentuare perfino il dualismo dei due soggetti personalità nella S. Sede e di mantenere nettamente distinti il titolo, l'ambito e i limiti della loro rispettiva capacità di agire e dalla loro azione concreta. Appunto e specialmente in tale campo, infatti, essi escludono qualunque idea di rappresentanza di un ente nell'altro e ogni possibilità di compenetrazione e fusione di qualsivoglia genere dei due organismi in un unico soggetto di natura spirituale e temporale al tempo stesso, destinato a curare gli interessi della Chiesa e quelli dello Stato della Città del Vaticano nei confronti degli altri membri della comunità internazionale. Tale presupposto dualistico si rivela nettissimo nelle singole disposizioni legislative, sia del diritto canonico, sia del diritto vaticano. Anche però senza bisogno di addentrarsi in un'analisi di tali singole norme di diritto positivo dei due ordinamenti, esso trova la sua necessaria conferma nel principio stesso teorico canonistico, secondo cui non si concepisce la possibilità di esistenza di un ordinamento primario, il quale non sia per definizione un vero subiectus iuris tanto nell'ordine interno quanto in quello internazionale. È evidente, infatti, su tale base che l'accoglimento di una qualunque ipotesi monistica di fusione e compenetrazione di un organismo nell'altro,
anche per il solo ambito della loro capacità e attività internazionali, implicherebbe di necessità che o l'uno o l'altro di essi dovrebbe ritenersi privo di tale natura e quindi o che la Chiesa non sarebbe più una societas iuridica perfeita, contrariamente agli espressi prescritti di diritto divino e canonico; o che lo Stato della Città del Vaticano non sarebbe più uno Stato vero e proprio, in antitesi al principio giuridico quasi dogmatico della necessità di esistenza di un effettivo Stato per l'indipendenza spirituale della S. Sede.
Altrettanto certo è poi che questo medesimo presupposto dualistico delle due distinte sovranità e personalità internazionali è stato formalmente rivendicato dalla S. Sede e accolto dallo Stato italiano nella stipulazione degli Accordi lateranensi e che ha finito per costituire lo spirito informatore, la base, l'oggetto e la vera chiave di volta del Trattato (basterà in proposito ricordare gli artt. 2, 3, 23, 24, 26 del medesimo, che rivelano in modo inequivocabile la distinzione e contrapposizione da essi accolta e attuata fra i due organismi, riconoscendoli ammesso dotati di una propria distinta personalità internazionale). Ora, indubbiamente, il fatto che il diritto canonico e quello vaticano stabiliscano questa determinata relazione tra le due entità e che nella sfera dei rapporti internazionali essa sia stata accolta da uno dei suoi membri, lo Stato italiano, non implica ancora di per sé che anche gli altri Stati, e quindi la comunità internazionale nel suo complesso, debbano necessariamente farla propria nei loro confronti, potendo ben darsi che essi si determinino invece in modo tutt'affatto diverso e magari contrastante. Senonché, il fatto che essi, entrando in relazione con la S. Sede, non siano venuti a specificare né espressamente, né tacitamente tale loro determinazione diversa, sembra sia elemento necessario e sufficiente per dedurre la loro volontà di prendere atto di questa sua autodeterminazione subiettiva, di uniformarsi senz'altro il loro comportamento, così da poter a buon diritto concludere che nella sfera e comunità internazionale la S. Sede deve riconoscersi, giusta la qualifica e natura da essa stessa pretesa, quale un duplice e distinto soggetto: l'uno che rappresenta e tutela gli interessi della Chiesa, l'altro quelli dello Stato della Città del Vaticano.
13. Rapporto tra le due personalità
Accertato tale fondamentale presupposto dualistico, resta ora da determinare quale sia il rapporto intercedente fra queste due distinte soggettività, che si assommano nella S. Sede. Il problema è stato fra i più discussi e controversi della dottrina internazionalista, e merita quindi, come tale, un sommario cenno.Certamente da escludere è anzitutto che tale rapporto possa ricondursi a un tipo di semplice unione personale, cioè di unione caratterizzata da una congiunzione meramente occasionale e contingente della persona del sovrano dei due ordinamenti, dovuta a ragioni puramente accidentali e suscettibili di cessare. Sia nella sua creazione, infatti, sia nella sua sussistenza, lo Stato della Città del Vaticano si giustifica solo quale uno Stato oggetto necessario della sovranità della S. Sede e avviene il fine specifico di assicurare la sua libertà e indipendenza come suprema istituzione della Chiesa, onde il vincolo che a questa lo lega e che fa di questa il suo sovrano si presenta per natura sua indissolubile, immutabile e perpetuo e quindi del tutto diverso da quello che caratterizza una qualunque unione personale.
Ugualmente da escludere è, d'altra parte, l'ipotesi di unione reale, come quella che varrebbe bensì a rispecchiare e salvaguardare perfettamente la necessaria e indissolubile congiunzione tra le due sovranità e soggettività internazionali della S. Sede, ma che d'altro canto non si concilierebbe con la naturale e necessaria subordinazione che sussiste e deve sussistere fra l'organismo statale e quello extrastatale e fra la personalità internazionale della S. Sede in quanto sommio rappresentante del primo e in quanto suprema istituzione del secondo. Come è noto, infatti, la ragione prima di esistenza e la condizione ultima di vita della sovranità temporale pontificia è proprio e soltanto quella di essere e dover essere un semplice mezzo di tutela e presidio della sua sovranità spirituale.
Resta la figura dell'unione impropria e non paritaria, quale è quella sussistente fra lo Stato suzerain e lo Stato vassallo, o fra lo Stato protettore e lo Stato protetto. Ma, a parte ogni altra divergenza, quando si tenga presente che questo vincolo di unione e subordinazione si riscontra esistente fra due organismi di natura essenzialmente diversa, cioè tra un'organizzazione religiosa e uno Stato, e quindi tra due organismi e due soggetti esplicanti per definizione la propria attività ciascuno in una sfera assolutamente distinta di rapporti, s'intende facilmente come anche siffatta figura sia di per sé stessa altrettanto inutilizzabile, quanto le altre due sopra esaminate.
È proprio, anzi, quest'ultimo rilievo che preclude ogni possibilità d'identificare o assimilare il rapporto giuridico intercedente fra questi due organismi e soggetti in una qualunque delle figure dottrinarie classiche di unioni fra Stati, e induce a concludere trattarsi di una unione veramente unica e singolarissima, poggiata su tre diversi fattori essenzialmente concorrenti e sotto un certo rispetto contraddittori: a) una completa e perfetta sovranità e personalità internazionale dei due soggetti, distinta e autonoma sia nel suo titolo giuridico, sia nel suo esercizio concreto; b) uno strettissimo vincolo di unione stabile, necessaria e inviolabile fra l'uno e l'altro, tale da mantenerli indissolubilmente avvinti insieme anche nell'avvenire; c) una subordinazione, infine, intima e immutabile dell'ente statale a quello extrastatale, tale da fare di quello, prima e anzitutto, un semplice mezzo e presidio per il conseguimento dei fini di questo.