PATTI LATERANENSI. - Sono gli accordi, stipulati fra la S. Sede e lo Stato italiano l'11 febbr. 1929, con i Questione romana (v.).
La composizione del dissidio, che per ca. un ottantennio aveva diviso in Italia Chiesa e Stato e aveva turbato e contristato le coscienze, seguiva ad un periodo di preparazione che, considerando solo gli anni postbellici, rimontava nella sua fase meno vicina ai colloqui Cerretti-Orlando (maggio 1919) e trovava la sua base nelle trattative allacciate dal gabinetto Mussolini dopo la sua andata al potere.
Al desiderio di un accordo, generosamente Pio XI (v.) nel momento stesso della sua ascesa al soglio pontificale, con la benedizione dalla loggia esterna di S. Pietro, e confermato nella encic. Ubi arcano, aveva infatti risposto, da parte del governo italiano, la elaborazione di un Progetto per la riforma della legislazione ecclesiastica (marzo-dic. 1925); progetto che, approntato da una commissione presieduta dal sottosegretario italiano alla Giustizia e della quale facevano parte, non però con mandato ufficiale, anche alcuni ecclesiastici, doveva sistemare il complesso problema della proprietà ecclesiastica, in attuazione dell'art. 18 della legge delle guarentigie (v. relazione della commissione e disegni di legge in A. Giannini, Concordati postbellici, II, Milano 1936, pp. 455-92).
Senonché, con suo chirografo 18 febbr. 1926, diretto al cardinale segretario di Stato (AAS 18 [1926], p. 84 sg.), Pio XI proclamava che su tali materie non si poteva «riconoscere ad altri diritti e potestà di legiferare, se non previe le convenienti trattative ed i legittimi accordi con [la] S. Sede». In seguito a tale dichiarazione il governo italiano archiviava il progetto, e, poco più tardi (14 maggio 1926), il guardasigilli Rocco annunciava alla Camera dei
Deputati che gli studi in materia sarebbero stati ripresi su « basi più larghe ».
Queste dovevano essere le trattative fra l'incaricato della S. Sede, avv. prof. Francesco Pacelli (v.), e quello del governo italiano, consigliere di Stato Domenico Barone, premorto alla conclusione degli accordi; trattative che, iniziatesi privatamente il 6 ag. 1926, divennero ufficiose il 4 ott. dello stesso anno. Il 24 ott. la S. Sede fece conoscere le proprie proposte dettagliate, comprendenti anche lo schema di una convenzione regolante la condizione giuridica della Chiesa in Italia, e cioè del futuro Concordato. Il Pacelli e il Barone firmarono il 24 nov. uno schema del Trattato e approntarono due schemi per il Concordato per il febbr. 1927.
Il proseguimento delle discussioni fu intralciato da varie vicende, fra cui gli episodi relativi alla costituzione delle organizzazioni giovanili fasciste, che culminarono nel forzato scioglimento, da parte della S. Sede, dei giovani esploratori (cf. chirografo 27 genn. 1927, AAS 19 [1927], p. 41 e sgg.); e solo nel nov. 1928, dopo numerosissime sedute, approntati ormai i documenti nella forma definitiva, furono nominati i plenipotenziari, nelle persone del cardinale segretario di Stato e del primo Ministro italiano. Il 7 febbr. 1929, il cardinale segretario di Stato annunciò al corpo diplomatico accreditato presso la S. Sede l'imminente firma degli accordi, la quale avvenne nel Palazzo del Laterano l'11 dello stesso mese. La ratifica fu scambiata il 7 giugno, nel qual giorno entrò in vigore la legge 27 maggio 1929, n. 810, che rese gli accordi esecutivi in Italia.
I P. L. (v. il testo in AAS, 21 [1929], p. 209 sgg) constano: I. di un trattato in 27 articoli, con quattro allegati (1, pianta del territorio dello Stato della Città del Vaticano [v.]; 2, elenco degli immobili con privilegio di extraterritorialità ed esenti da espropriazioni e tributi; 3, elenco degli immobili esenti da espropriazioni e tributi; 4, convenzione finanziaria); II. di un concordato in 45 articoli relativo alle condizioni della religione e della Chiesa cattolica in Italia.
Con il Trattato si intese « eliminare ogni ragione di dissidio... esistente con l'addivenire ad una sistemazione... che, assicurando alla S. Sede in modo stabile una condizione di fatto e di diritto la quale le garantisca l'assoluta indipendenza per l'adempimento della sua alta missione nel mondo, consenta alla S. Sede stessa di riconoscere composta in modo definitivo ed irrevocabile la ' questione romana ' » ecc.; mentre, d'altra parte, « dovendosi, per assicurare alla S. Sede l'assoluta e visibile indipendenza, garantirle una sovranità indiscutibile pur nel campo internazionale » si ravvisava « la necessità di costituire la Città del Vaticano, riconoscendo sulla medesima alla S. Sede la piena proprietà e l'esclusiva ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana » (preambolo). Con tale ultima dichiarazione si dava solenne conferma del principio sempre affermato, prima e dopo il 1870 dai sommi pontefici, essere inconcepibile l'esercizio libero della missione anche spirituale della S. Sede senza una sia pur minima base territoriale.
Al raggiungimento di tale scopo, non essendo da sola sufficiente la costituzione dello Stato della Città del Vaticano, si provvedeva inoltre a costituire una speciale situazione giuridica, nell'ordinamento italiano, per gli organi
e le istituzioni centrali della Chiesa; mentre, d'altra parte, con la convenzione finanziaria costituente l'allegato IV del Trattato, venivano liquidati i crediti della S. Sede verso l'Italia, con il versamento alla S. Sede di 750 milioni e la consegna di 1 miliardo di Consolidato italiano 5%.
Il Trattato, all'art. 1, riafferma « il principio consacrato nell'art. 1° dello Statuto del Regno 4 marzo 1848, per il quale la religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato ».
L'art. 2 contiene il riconoscimento, da parte italiana, della « sovranità della S. Sede nel campo internazionale come attributo inerente alla sua natura ».
L'art. 3 riconosce « alla S. Sede la piena proprietà, l'esclusiva ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana sul Vaticano, com'è attualmente costituito, con tutte le sue pertinenze e dotazioni, creandosi per tal modo la Città del Vaticano »; mentre l'art. 4 stabilisce che nella Città stessa « non possa esplicarsi alcuna ingerenza da parte del governo

Per l'art. 8, « l'Italia, considerando sacra ed inviolabile la persona del Sommo Pontefice, dichiara punibili l'attentato contro la Essa e la provocazione a commetterlo con le stesse pene stabilite per l'attentato e la provocazione a commetterlo contro la persona del Re » (ora del Presidente della Repubblica, artt. 276-77 Cod. Pen.). Inoltre « le offese e le ingiurie pubbliche commesse nel territorio italiano contro la persona del Sommo Pontefice con discorsi, con fatti e con scritti sono punite come le offese e le ingiurie alla persona del Re » (ora del Presidente della Repubblica, art. 278 Cod. Pen.).
La particolare situazione giuridica di organi, persone e cose relative alla suprema direzione della Chiesa è delineata, nei suoi tratti fondamentali, negli artt. 9, 10, 11 del Trattato. In essi è stabilito (art. 9) che « sono soggette alla sovranità della S. Sede tutte le persone aventi stabile residenza nella Città del Vaticano »; che (art. 10) « i dignitari della Chiesa e le persone appartenenti alla Corte Pontificia, che verranno indicati in un elenco da concordarsi fra le Alte Parti contraenti, anche quando non fossero cittadini del Vaticano, saranno sempre ed in ogni caso rispetto all'Italia esenti dal servizio militare, dalla giuria e da ogni prestazione personale (mentre uguale trattamento è previsto per altri funzionari di ruolo della S. Sede) »; che (art. 11) « gli enti centrali della Chiesa cattolica sono esenti da ogni ingerenza da parte dello Stato italiano (salvo le disposizioni delle leggi italiane concernenti gli acquisti dei corpi morali), nonché dalla conversione nei riguardi dei beni immobili ».
Per l'art. 12 « l'Italia riconosce alla S. Sede il diritto di legazione attivo e passivo secondo le regole generali del diritto internazionale »; mentre all'art. 19 è stabilito che « i diplomatici e gli inviati della S. Sede, i diplomatici e gli inviati dei governi esteri presso la S. Sede e i dignitari della Chiesa provenienti dall'estero diretti alla Città del Vaticano... potranno... accedere alla medesima attraverso il territorio italiano » (cf. LEGAZIONE, diritto di; CORPO DIPLOMATICO; CORRIERI DIPLOMATICI; AGENTE DIPLOMATICO).
Negli artt. 13-16 è riconosciuta la proprietà, l'immunità e l'esenzione da espropriazioni e da tributi di determinati immobili appartenenti alla S. Sede. Da parte sua, quest'ultima, conforme al disposto dell'art. 18, manterrà « visibili agli studiosi ed ai visitatori... i tesori d'arte e di
scienza esistenti nella Città del Vaticano e nel Palazzo Lateranense ».
Per quanto ciò risulti implicito e dal preambolo e dal contenuto del Trattato, l'ultimo comma dell'art. 26 (cf. anche art. 45 comma 2 del Concordato) dichiara espressamente abrogata la legge 13 maggio 1871, n. 214 (legge delle guarentigie [v.]) e « qualunque altra disposizione contraria al... Trattato ».
Il Concordato, che accompagna il Trattato, regola « le condizioni della religione e della Chiesa in Italia ».
Pur rimandando, per l'esame di queste condizioni, ad altro esponente (ITALIA, IV), va qui osservato che esse sono basate sui seguenti principi fondamentali: 1) assicurazione, da parte dell'Italia, del « libero esercizio del potere spirituale », del « libero e pubblico esercizio del culto, nonché della... giurisdizione in materia ecclesiastica in conformità alle norme del... Concordato » (art. 1); 2) determinazione di forme di particolare favore per persone ed enti ecclesiastici (artt. 3-4, 6-8, 29 h comma 1, 30 comma 3); 3) rilevanza, nel diritto italiano, di norme e rapporti dell'ordinamento della Chiesa, specialmente in ordine al matrimonio (v. II) e all'insegnamento. Tutte queste norme concorrono, nel loro complesso, ad orientare l'ordinamento italiano se non in senso confessionale strettamente inteso, a considerare rivestita di particolare prestigio la posizione della religione e della Chiesa cattolica.
Qualche osservazione è necessaria sull'indole dei documenti e sul loro valore. Essi costituiscono, anzitutto, una soluzione fondata su un accordo bilaterale, conforme a quanto era stato sempre richiesto dalla S. Sede; ed in ciò si oppongono alla disciplina unilateralmente statuita con la legge delle guarentigie. Ma va notato altresì che tale soluzione è stata raggiunta indipendentemente dall'intervento di qualsiasi altro soggetto di diritto internazionale; e ciò in contrasto con i progetti, più volte avanzati, che prevedevano appunto la partecipazione di altri stati alla conclusione dell'accordo, al fine di assicurare a questo una maggiore stabilità.
I protocolli, Trattato e Concordato, debbono considerarsi atti aventi rilevanza nell'ordinamento internazionale; per quanto riguarda il primo non v'è dubbio che esso sia un vero e proprio trattato internazionale, stipulato fra lo Stato italiano e la S. Sede, quale organo supremo della Chiesa cattolica, avente già nel tempo precedente alla stipulazione la personalità internazionale. Per quanto attiene particolarmente al Concordato, la dottrina più autorevole ritiene senz'altro la sua natura di atto internazionale (v. CONCORDATI). Va osservato, inoltre, che anch'esso fu stipulato dalla S. Sede quale organo supremo della Chiesa cattolica (con la stessa veste, quindi, assunta nel Trattato) e non già, come sostenuto da alcuni, quale rappresentante di una ipotetica chiesa nazionale italiana.
Un problema di alta importanza è quello relativo

(fot. G. Felici)
(fot. G. Felici)
Senza dar rilievo a manifestazioni precedenti alla conclusione dei P. L., e limitando l'esame a questi e a dichiarazioni ufficiali contemporanee o posteriori, si può osservare anzitutto come nel preambolo stesso del Trattato sia detto che « la S. Sede ha proposto che il Trattato... fosse accompagnato, come necessario complemento, da un concordato, ecc. ». Nell'art. 26 del Trattato stesso si parla poi degli « ACCORDI i quali sono oggi sottoscritti ». La connessione dei due protocolli è dimostrata altresì dai discorsi del pontefice Pio XI dell'11 e 13 febbr. 1929 e specialmente dal chirografo pontificio 30 maggio stesso anno (AAS, 21 [1929], p. 297 sgg.) in cui si afferma che « Trattato e Concordato, secondo la lettera e lo spirito loro, come anche secondo le orali e scritte esplicite intelligenze, sono l'uno complemento necessario dell'altro e l'uno dall'altro inseparabile ed inscindibile. Ne viene che simul stabunt oppure simul cadent » (loc. cit., p. 305). Da parte italiana, a tali solenni dichiarazioni fanno riscontro quelle contenute nella relazione del Capo del governo e del Ministro guardasigilli al disegno di legge per l'esecuzione degli accordi e secondo le quali « il Concordato è il logico e necessario sviluppo » (del Trattato); nonché « il Concordato integra e completa il Trattato ».
Oltre alla già ricordata legge 27 maggio 1929, n. 810, con la quale i P. L. furono resi esecutivi in Italia, si provvede alla emanazione di altre disposizioni per dare esecuzione alle norme pattizie; fra esse le più importanti, tutte relative a materie oggetto del Concordato, sono: la legge 27 maggio 1929, n. 847, sul riconoscimento agli effetti civili del matrimonio celebrato davanti ai ministri del culto cattolico; la legge 27 maggio 1929, n. 848, sugli enti ecclesiastici e sulle amministrazioni civili dei patri-
moni destinati a fini di culto; e il regolamento relativo, approvato con R. D. 2 dic. 1929, n. 2262 e modificato con R. D. 26 sett. 1935, n. 2032.