PATRIA POTESTÀ

PATRIA POTESTÀ. -

I. NOZIONE E CENNI GENERALI

L'istituto giuridico della p. p. può de-finirsi come il complesso dei diritti e dei doveri che la legge attribuisce ai genitori sulle persone e sui beni dei figli fino al raggiungimento della maggiore età o al conseguimento dell'emancipazione dei me-desimi. Questo complesso di poteri-doveri è basato sul diritto naturale e precisamente sul vincolo di sangue che lega il figlio al padre, dal quale ha rice-vuto la vita, e si estende alle persone dei figli ed al patrimonio di cui sono titolari (v. GENITORI). Il diritto positivo determina più particolarmente i limiti di questi poteri, ne disciplina l'uso specifico e munisce di sanzione i relativi doveri, soprattutto nell'interesse del figlio, che è la parte più debole dei due termini del rapporto.

In seguito alla trasformazione della famiglia, all'evol-versi dei costumi e delle esigenze sociali, la concezione etico-giuridica della p. p. ha subito una profonda evolu-zione nello stesso diritto romano, dal quale dipendono le legislazioni latine, e che ha esercitato il suo influsso anche su quelle del mondo anglosassone.

Essa passò, infatti, da mezzo rivolto a proteggere l'interesse del gruppo anziché quello del sottoposto, ad un concetto - nel diritto giustiziario - prossimo a quello moderno (v. FAMIGLIA, III, 1). Nei diritti moderni, infor-mati i più ai principi del cristianesimo, la p. p. si pre-senta come un potere stabilito nell'interesse di colui che vi è soggetto, non già nell'interesse di colui che lo esercita. Perciò essa non sopprime la capacità di diritto, ma ne sostituisce l'esercizio; inoltre essa quando, in genere con la maggiore età, si presume che il figlio non abbia bisogno più di protezione.

La p. p. è dalla legge conferita non tanto per attri-buire diritti, quanto imporre doveri; ciò che è manife-stato dal fatto che non solo la violazione del dovere, ma anche l'abuso o il cattivo uso delle facoltà alla p. p. in-e-renti portano spesso alla privazione di essa: la p. p. si perde se male la si esercita, ma non si estingue per prescrizione, per rinuncia volontaria o per transazione, trattandosi di un diritto naturale.

II. NEL DIRITTO CANONICO

Il diritto canonico, sancite le obbligazioni di diritto naturale che gravano sui genitori nei confronti della prole (can. III3), non sta-bilisce alcuna norma circa l'esercizio della p. p. in ma-teria patrimoniale, riconoscendo le leggi civili delle ri-petitive nazioni, purché rispettose del diritto divino na-turale e positivo e dei diritti della Chiesa, quando si tratta di battezzati. Dà, però, qualche norma particolare in materia di diritti spirituali o ad essi connessi. Così, quando si tratta di cause spirituali o annesse, riconosce al minore che abbia l'uso di ragione la capacità di agire o per se stesso (se abbia 14 anni compiuti) o per mezzo del tutore dato dall'Ordinario, oppure per mezzo del pro-curatore, scelto con l'autorizzazione dell'Ordinario (can. 1688 § 3). Riconosce pure ai figli puberi l'esenzione dalla p. p. circa la scelta della chiesa funeraria o del luogo di sepoltura. Per quanto esorti indirettamente i figli a non contrarre matrimonio senza l'assenso dei genitori, non ne fa una condizione indispensabile per permettere le loro nozze, specie quando la contrarietà dei parenti sia basata su motivi irrazionali (can. 1034).

III. NEL DIRITTO ITALIANO

Benché la titolarità della p. p. spetti ad entrambi i genitori, per evitare in-convenienti, che potrebbero prodursi specialmente in caso di disaccordo, l'esercizio di essa è attribuito per legge al padre come capo della famiglia (art. 316). L'esercizio della p. p. passa di diritto alla madre dopo la morte del padre, nel caso di lontananza di questo o quando alcun-che gliene impedisca l'esercizio, nel caso di decadenza dello stesso pronunciata dal tribunale per abuso o cattivo uso della p. p., per interdizione in seguito a condanna penale, ecc. (art. 316-17, 331).

La p. p. comprende poteri inerenti alla persona e ai beni dei figli, cui corrispondono particolari doveri di questi (art. 315). Il figlio deve obbedienza al genitore in tutto ciò che egli possa comandarli; in particolare non deve abbandonare la sua casa o quella che il genitore abbia destinato per dimora (art. 318). Il dovere di obbedienza è limitato alla durata della stessa p. p.; questa cessata, il figlio acquista la propria indipendenza, più o meno piena. Non viene meno, però, il dovere di onorare i genitori; dovere cui egli è tenuto qualunque sia la sua età (per diritto naturale e divino positivo), e che non deve confondersi con il dovere di obbedienza su esposto.

Riguardo alla cura della persona del figlio, questi poteri dell'esercente la p. p. importano un notevole potere disciplinare; la p. p. ha lo scopo di salvaguardare il buon costume, educando il minore, disciplinando e indirizzando le naturali inclinazioni di coloro che non hanno ancora raggiunto un'adeguata maturità. Per salvaguardare l'efficacia dei poteri inerenti alla p. p., lo Stato presta a chi l'esercita il suo ausilio a mezzo dell'autorità giudiziaria (Tribunale dei minorenni).

Quanto ai beni e agli interessi dei minori, la p. p. comporta nel genitore che l'esercita la rappresentanza del minore in tutti gli atti civili, l'amministrazione dei beni (art. 320) e l'usufrutto legale sui medesimi (art. 324). Vi sono però atti in cui il minore, che abbia compiuto una certa età, non è rappresentato dal genitore, p. es., matrimonio e testamento (art. 84, 90, 239).

Circa l'amministrazione del patrimonio il genitore può compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione; per quelli eccedenti l'ordinaria amministrazione è sufficiente l'autorizzazione del giudice tutelare, ma per la continuazione dell'esercizio di un'impresa commerciale nell'interesse di un minore, occorre l'autorizzazione del tribunale. Se le dette autorizzazioni mancano, gli atti posti in essere dal genitore per il figlio minore sono annullabili (art. 320-22).

Dal ricordato usufrutto legale sui beni dei figli minori sono eccettuati quelli acquistati dal figlio con il proprio lavoro o ad esso lasciati perché intraprenda una carriera o sotto la condizione dell'esercente dell'usufrutto o a lui pervenuti contro la volontà del genitore o per l'indegnità di questo (art. 324-26). Scopo di detto usufrutto è quello di facilitare al genitore il compimento dei doveri nascenti dalla p. p.; quindi le rendite sono vincolate alle spese per l'istruzione ed educazione del figlio minore cui devono essere destinate (art. 325).

La p. p., con tutti i suoi poteri, cessa con il raggiungimento della maggiore età (21 anni) da parte del figlio o con la sua emancipazione. Questa si ha quando il minore (di qualunque età) contrae matrimonio (art. 390, emancipazione di diritto) o per provvedimento del giudice tutelare, su istanza del genitore esercente la p. p. o del tutore, ovvero del minore stesso, sempre, però, dopo che questi abbia compiuto gli anni diciotto. Al minore emerito, questo viene nominato dal giudice tutelare un curatore (v. CURATELA).

Il vigente Codice civile ha chiaramente attribuito, a differenza del precedente, la p. p. anche al genitore naturale, non però l'usufrutto legale. Va soggiunto che la p. p. spetta anche all'adottante sull'adottato e all'affidante sull'affiliato minorenni, sempre con l'esclusione del diritto all'usufrutto legale (art. 301, 409).

IV. PRINCIPI MORALI

Queste disposizioni del diritto civile non sembrano per sé contrarie al diritto naturale; anzi in alcuni punti sembrano apportare determinazioni al diritto naturale che rimane più nel generico. Come persone, anche il figlio minore è capace di diritti patrimoniali, ma il padre avrà diritto e dovere ex pietate di amministrarli nell'interesse dei figli, se questi, perché minori o altrimenti incapaci di agire giuridicamente, gli sono sottoposti. Il padre che amministri i beni del figlio può in coscienza percepire i frutti per quanto equivale alle spese che incontra per il sostentamento, l'istruzione dei figli, ecc. Lo può tanto più in quanto il figlio ha anche l'obbligo di sovvenire all'eventuale indigenza dei genitori, quando può farlo senza proprio grave danno. Esistendo tra padre e figlio un legame così intimo, anche in materia patrimoniale non si possono solo invocare i principi della giustizia, ma occorre tener presenti anche i legami della pietà, virtù che regola appunto i rapporti tra le persone che hanno tra loro i vincoli di sangue. Naturalmente il padre sarà meno contrario a che qualche cosa del suo patrimonio gli venga sottratto dal figlio, anziché da un estraneo; e così il figlio meno fortemente rivendicherà i diritti sul suo patrimonio contro il padre, che contro estranei. In altri termini tra i due può più facilmente presumersi il condono e quindi si attenuano i reati di furto e gli obblighi di restituzione. Infine, la relazione medesima influisce sulla determinazione della materia grave nei rapporti tra i figli e i genitori, la quale, nel rapporto in questione, è da computarsi del doppio maggiore che la materia grave nei rapporti con estranei.
BIBL.: P. Bonfante, Corso di diritto romano, I, Roma 1925, p. 69 sgg.; L. Barassi, La famiglia legittima nel nuovo Codice civile, Milano 1947, p. 189 sgg.; D. Barbero, Sistema istituzionale del diritto privato italiano, I, Torino 1949, p. 593 sgg.; A. Cicc., La filiazione, in Trattato di diritto civile italiano, a cura di F. Vassalli, III, 11, Torino 1951, p. 282 sgg. Per i problemi morali, oltre i trattati di teologia morale, cfr. A. Vangheluwe, De dominio filiorumfamilia, in Collettanea Brugensee, 43 (1947), pp. 258-64.