CURATELA, CURATORE. - A parte il significato (ora pressoché in disuso) del termine curatore per indicare taluni preposti a determinati servizi pubblici, attualmente con curatela si intende soprattutto un ufficio privato (esercitato da un curatore), che consiste in un complesso di poteri, dati al curatore a scopo capacità (v.) giuridica limitata (inabilitato, minore emancipato) o a persona che si trova nell'impossibilità di tutelare i suoi interessi (assente, nascituro). tutela (v.), che ha invece lo scopo di dare un rappresentante a chi non ha capacità di agire e non è soggetto alla patria potestà.
Nel diritto romano l'istituto della curatela riguardò principalmente i furiosi, e successivamente anche i minori pubblici e i dementi; era pure conosciuto l'istituto del curatore dell'assente, del nascituro, e dell'eredità giacente.
Nel diritto privato moderno (in quasi tutte le legislazioni) il curatore viene dato agli inabilitati (che possono esserlo per infermità di mente non totale, per sordomutismo o cecità dalla nascita, per prodigalità, e in taluni paesi, anche per abuso di bevande alcooliche o di stupefacenti) e ai minori emancipati (v. EMANCIPAZIONE, ATTO DI); i quali non possono compiere tutti o taluni atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, se non con l'assenso del curatore, mancando il quale tali atti sono annullabili (per l'Italia cf. Codice civile, artt. 90, 390-99, 415-32). È inoltre prevista la nomina di curatori speciali (che generalmente hanno anche funzioni, più o meno ampie, di rappresentanza): all'incapace o all'ente che manchi di rappresentante in giudizio (art. 78 del Codice di procedura civile), a chi si trova o può trovarsi in conflitto d'interessi con il suo legale rappresentante o con il suo curatore (art. 320, 321, 356, 394 del Codice civile) o con chi ha lo stesso rappresentante legale di lui (art. 347 del Codice civile), al minore soggetto a patria potestà, se il genitore ne amministra male il patrimonio (art. 334 del Codice civile), al nascituro il cui padre muoia durante la gravidanza della moglie (art. 339 del Codice civile), a chi è scomparso dal luogo dell'ultimo suo domicilio o dell'ultima sua residenza, senza che se ne abbiano più notizie (art. 48 del Codice civile), e in qualche altro caso (cf. artt. 90 e 165 del Codice civile).
Si chiamano pure curatori coloro che vengono incaricati: a) di amministrare l'eredità giacente, cioè l'eredità non ancora accettata e di cui nessuno dei chiamati ha il possesso dei beni (art. 528-32 del Codice civile); b) di provvedere alla liquidazione dell'eredità accettata con benefici d'inventario (art. 508 del Codice civile); c) di amministrare il patrimonio fallimentare (R. D. 16 marzo 1942, n. 267).
Il diritto canonico, mentre fino alla codificazione del 1917 seguiva in questa materia la terminologia del diritto romano e comune, attualmente usa in modo alquanto promiscuo i termini «tutore» e «curatore», anche perché per la disciplina di tali istituti si rimette in massima parte alle leggi civili, le quali non seguono in tutti i paesi una terminologia costante. E il CIC infatti, mentre ha poche norme che prendono in considerazione il curatore, per taluni effetti processuali, non lo menziona mai disgiuntamente dal tutore (salvo che nel can. 93 § 1, dove peraltro indica quello che, secondo la terminologia moderna, è tutore).
Le norme del CIC riguardanti il curatore sono: a) il giudice, il promotore di giustizia, o il difensore del vincolo non possono prender parte ad un processo, se vi siano in qualche modo interessati a causa di curatela da essi esercitata (can. 1613); b) il curatore rappresenta in giudizio il suo assistito, salvo che in talune cause eccettuate da tale regola; e spetta all'Ordinario, fatte le opportune indagini, decidere se tale compito debba essere svolto dal curatore civile o invece da altro nominato dall'Ordinario stesso (can. 1648-51, 1725, e interpretazione autentica del 25 genn. 1945); c) è incapace di essere testato o perito in giudizio, chi sia curatore di una delle parti (can. 1757 § 3 n. 1 e 1795 § 2, sebbene non esplicitamente) Pio Cipriotti