CULTI AMMESSI

CULTI AMMESSI. - Con tale denominazione la legislazione italiana, dal giugno 1929 fino al 1943 (ed eccezionalmente anche dopo: cf. decreti legge 7 giugno 1946 n. 581 e 30 maggio 1947 n. 604) ha designato i culti, diversi dalla religione cattolica, il cui esercizio fosse ammesso in Italia.

Sebbene l'art. 1 dello Statuto italiano del 1848 dichiarasse che la religione cattolica è la sola religione dello Stato e che gli altri culti sono soltanto tollerati, praticamente la legislazione italiana anteriore al Concordato era giunta a sancire una quasi completa parità di tutti i culti di fronte allo Stato. Con la Conciliazione le cose in parte cambiarono.

Confermato i nell'art. 1 del Trattato Latera-

nese il principio che la sola religione dello Stato è la religione cattolica, apostolica, romana, un'apposita legge (24 giugno 1929, n. 1159) disciplinò la posizione giuridica degli altri culti, che appunto in quella legge vennero per la prima volta chiamati c. a.

Non però tutti i culti diversi dalla religione cattolica furono ammessi, bensì soltanto quelli che non professassero principi e non seguissero riti contrari all'ordine pubblico e al buon costume (art. 1 della suddetta legge).

Stabili pure che l'esercizio, anche pubblico, di tali culti è libero (ibid.). Però, come spiegò il ministro guardasigilli nella relazione, «il permesso accordato ai seguaci dei culti acattolici, di liberamente dedicarsi alle pratiche religiose secondo i propri convincimenti, non significa indifferentismo dello Stato in materia religiosa, né tanto meno adesione alle dottrine di tali culti. Esso è invece la pura e semplice conseguenza del principio generale di diritto pubblico che ogni attività, la quale non sia in contrasto con le esigenze fondamentali della società e dello Stato, deve essere ritenuta lecita, e, come tale, consentirà e tutelata dalla legge. Lo Stato, cioè, pur professando la religione cattolica, che è la religione della quasi totalità degli italiani, consente, permette, ammette, e quindi tutela anche l'esercizio degli altri c., quando non ne derivi danno ai principi essenziali che reggono la vita dello Stato».

Per l'esercizio pubblico dei c. a., i fedeli di ciascun culto possono avere un proprio tempo od oratorio, la cui apertura è subordinata alla previa autorizzazione governativa. In questi edifici aperti al culto i fedeli rispettivi possono liberamente tenere riunioni pubbliche per il compimento di cerimonie religiose o di altri atti di culto, a condizione che la riunione sia presieduta od autorizzata da un ministro di culto la cui nomina sia stata approvata dal governo (art. 1-2 del R. D. 28 febbr. 1930, n. 289).

I ministri dei c. a. possono essere autorizzati a frequentare i luoghi di cura o di ritiro per prestare l'assistenza religiosa ai ricoverati che la domandino. L'autorizzazione è data da chi è preposto alla direzione amministrativa del luogo di cura o di ritiro, e deve indicare le modalità e le cautele con cui l'assistenza deve essere prestata (art. 5 del R. D. citato).

I ministri dei c. a. possono essere autorizzati a prestare l'assistenza religiosa agli internati negli istituti di prevenzione o di pena, ogni qualvolta ne siano richiesti dagli internati o dai familiari o da chi abbia la tutela giuridica dei medesimi, sotto l'osservanza della norme contenute nei regolamenti speciali per detti istituti (art. 6 del R. D.).

In caso di mobilitazione delle forze armate dello Stato, l'autorità militare cui è stata affidata la suprema direzione delle operazioni belliche, può autorizzare i ministri di culto, la cui nomina sia stata approvata, ad esercitare l'assistenza religiosa dei militari acattolici; la stessa autorità stabilisce le norme e le cautele con le quali tale assistenza può essere esercitata (art. 8 del R. D.).

Varie norme, poi, analoghe a quelle stabilite per gli enti ecclesiastici cattolici, sono stabilite per il riconoscimento giuridico (agli effetti civili) e per l'attività degli enti ed istituti di c. a.; per l'equiparazione, agli effetti tributari, del fine di culto a quelli di beneficenza e di istruzione; e per il ritardo o l'esenzione del servizio militare a favore dei ministri del culto o di persone destinata a divenire tali (art. 7, 9 e 12 del R. D. citato, art. 632 del regolamento approvato con R. D. 3 apr. 1942, n. 1133, per gli studenti di alcune facoltà teologiche protestanti).

Per quello che riguarda l'istruzione religiosa nelle scuole pubbliche, per evitare che gli acattolici siano costretti a frequentare i corsi di religione cattolica, è stabilito che i genitori, o chi ne fa le veci, possono chie-

dere per i propri figli la dispensa dal frequente i corsi suddetti. E in taluni casi, qualora il numero degli scolari lo giustifichi e non possa esservi adibito il tempo, i padri di famiglia professanti un culto acattolico possono ottenere che sia messo a loro disposizione qualche locale scolastico per l'educazione religiosa dei loro figli, con le opportune cautele (art. 23 del R. D.).

Anche per quanto riguarda la celebrazione del matrimonio sono stabilite alcune norme speciali per gli acattolici; infatti il matrimonio celebrato davanti ad alcuno dei ministri dei c. a., la cui nomina sia stata approvata, produce, dal giorno della celebrazione, gli stessi effetti del matrimonio celebrato davanti all'ufficiale di stato civile, purché il ministro del culto sia stato debitamente autorizzato dal competente ufficiale di stato civile, e purché l'atto di matrimonio sia regolarmente trascritto nei registri di stato civile (di altre minori formalità, pure essenziali, sarebbe troppo lungo parlare). Questo matrimonio, però, a differenza di quello celebrato dinanzi ad un sacerdote cattolico (che è regolato dal diritto canonico), è, per lo Stato, integralmente regolato dal diritto civile; e ad esso perciò si applicano, anche per quanto riguarda la nullità e lo scioglimento, tutte le disposizioni stabilite per il matrimonio celebrato davanti l'ufficiale di stato civile. Una sola differenza vi è quindi tra il matrimonio meramente civile e il matrimonio acattolico; la sostituzione del ministro del culto all'ufficiale di stato civile (artt. 8-13 della legge e artt. 25-28 del R. D.; cf. art. 122 della legge di guerra, per il matrimonio per procura).

Anche i c. a. sono, sebbene in misura minore della religione cattolica, penalmente tutelati. Il codice penale infatti, sebbene non punisca il vilipendio astratto di un c. a., punisce invece chiunque pubblicamente offende uno dei c. a. mediante il vilipendio di chi lo professa; chiunque in occasione di funzioni religiose compiute da un ministro del culto, ovvero in luogo destinato al culto, o in luogo pubblico o aperto al pubblico, offende uno dei c. a., mediante il vilipendio di cose che formino oggetto di culto o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto; chiunque impedisce o turba l'esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose, le quali si compiano con l'assistenza di un ministro del culto, o in luogo destinato al culto, o in luogo pubblico o aperto al pubblico. Le pene stabilite per questi delitti sono alquanto inferiori a quelle stabilite per chi commette gli stessi fatti contro la religione cattolica (artt. 403-406 del Codice penale).

Si ritiene pure che l'usurpazione dell'abito eccelsiastico proprio di un c. a. cada sotto la previsione dell'art. 498 del Codice penale.

Altre due importanti disposizioni, sebbene non riguardino, strettamente parlando, i culti acattolici, bensì tutti i cittadini dal punto di vista della loro professione di fede, si trovano pure nella già citata legge sui c. a. Una è contenuta nell'art. 4 della legge, secondo il quale "la differenza di culto non forma eccezione al godimento dei diritti civili e politici ed all'ammissibilità alle cariche civili e militari". Questo principio, già presente nella legge 19 giugno 1848, n. 735, riafferma l'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, qualunque sia la religione da essi professata; ed è stato riprodotto nella nuova Costituzione, che all'art. 3 dispone: "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione... di religione".

L'altra norma è quella dell'art. 5 della suddetta legge sui c. a., il quale dispone: "la discussione in materia religiosa è pienamente libera", riproducendo una disposizione che era contenuta nell'art. 2 comma quarto, della legge delle guarentigie.

Tali principi sono stati alquanto allargati nella nuova Costituzione, che, dopo aver implicitamente proclamato, nell'art. 7, che la religione cattolica è la religione dello Stato, aggiunge peraltro, nell'art. 8, che "tutte le confessioni religiose sono egualmente libere dinanzi alla legge", e che "le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, sempre che non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano". La stessa Costituzione poi afferma che "tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma individuale o associata, di farne propaganda e di esercitare in privato o in pubblico, il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume" (art. 19). Non si parla più di "principi" né di ordine pubblico.

Inoltre il terzo comma dell'art. 8 della Costituzione introduce un nuovo principio nell'ordinamento giuridico italiano imponendo al legislatore (che prima ne aveva facoltà, non obbligo) di regolare i rapporti delle confessioni acattoliche con lo Stato "per legge sulla base di intesa con le relative rappresentanze".

Bibl.: P. A. D'Avack. Il diritto matrimoniale dei culti acattolici nell'ordinamento giuridico italiano, Roma 1933; O. Giacchi, La legislazione italiana sui c. a., Milano 1934; M. Piacentini, I c. a. nello Stato italiano, IV 1934.