Enciclopedia Cattolica vol. IV, 1950 Diritto canonico e civile Questioni particolari

CURATO

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CURATO. - Il termine (dal latino curatus), indica in genere un sacerdote titolare di ufficio sacro avente cura d'anime. Compare nel medioevo (molto prima di parochus), man mano che si afferma la distinzione tra clero ufficiale e clero libero, come sinonimo delle voci allora correnti di sacerdos parochianus, presbyter parochialis, sacerdos proprius, rector, per indicare il sacerdote (parroco) a cui è affidata ex officio la cura d'anime in una chiesa baptismalis, in contrapposto specialmente al presbyter conductitus. Usato in un primo tempo come attributo, si mutò in seguito in sostantivo (cap. 2, III, 7, in Clem.). Dalla fine del medioevo l'uso ne divenne abbastanza comune in Francia (cf. G. Gerson, m. nel 1429, De statu curatorum) e in qualche regione dell'Italia nord-occidentale, dove tuttora il parroco viene così denominato.

In senso più ristretto, curatus indicò pure nel medioevo il sacerdote che esercitava la cura d'anime attuale con potestà vicaria, subordinatamente al presbyter principalis o primitivus che ne era titolare abituale con potestà propria; tale sistema, abolito in seguito come abuso, mantiene tuttora un parziale riflesso nella figura del vicario c. (v. VICARIO).

Ora prevale l'uso di chiamare c. (o vicario autonomo) il sacerdote che esercita la cura d'anime in una curazia o vicaria autonoma, in un luogo cioè (ospedale, carcere, ecc.) o in un territorio determinato, con propria chiesa, entro i confini della parrocchia, il quale, pur non essendo una parrocchia, è sottratto in tutto o in parte alla giurisdizione del parroco (cf. can. 464 § 2).

In alcune regioni è detto pure c. il vicario coadiutore o cooperatore.

La terminologia ufficiale del CIC usa il termine curatus soltanto come attributo proprio del vicario c. (cf. sopra), e come qualifica dell'ente a cui è annessa la cura delle anime (beneficio c., capitolo c.; cf. cann. 1411 n. 5, 1430 § 1 402).

Bibliografia3 opere
BIBL.: A. Barbosa, De officio et potestate parochi, Lione 1565, p. 4; C. D. Du Cange, Curatus, in Glossarium mediae et infimae latinitatis, Parigi 1842, p. 708; Wernz-Vidal, p. 770 seg.

Zaccaria da San Mauro

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Di Zaccaria da San Mauro

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Testo originale: Enciclopedia Cattolica, vol. IV (1950), col. 1074.

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Pagina 637
vol. 4, coll. 1073–1074

Altre voci di Zaccaria da San Mauro: CURA D'ANIME · DECRETO · COSTITUZIONE · DE NEVO, ALESSANDRO · CONVENTO

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Zaccaria da S. Mauro. “Curato.” In Enciclopedia Cattolica, vol. IV, col. 1074. Città del Vaticano: Ente per l’Enciclopedia Cattolica e per il Libro Cattolico, 1950. https://azioneromana.com/it/article/curato.

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Zaccaria da S. Mauro. “Curato.” Enciclopedia Cattolica, vol. IV, Ente per l’Enciclopedia Cattolica e per il Libro Cattolico, 1950, col. 1074. Azione Romana, https://azioneromana.com/it/article/curato.

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